Camera dei Deputati. Concorso per 50 assistente parlamentare

CAMERA DEI DEPUTATI
Concorso (Scad. 1 marzo 2020)

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati.

 
                            IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  70  del  23
dicembre 2019 con la quale e' stato approvato il bando  del  pubblico
concorso, per esami, per cinquanta posti di  Assistente  parlamentare
della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  disposizioni  in  tema  di
istituzione del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019,  con  la  quale  e'  stata  prevista,  tra  l'altro,  la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto,  in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei,  la  sospensione  dell'efficacia  delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art.  4,  comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di  futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati  e
del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato  della  Repubblica,  delle
disposizioni in tema di istituzione del ruolo  unico  dei  dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019; 
    Visti gli articoli 2, 43, 44, 45, 49, 51, 52 e 53 del regolamento
dei Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 52,  comma  1,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
regolamento dei servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera  i  cittadini  italiani  di  eta'  non  inferiore  a
diciotto anni e non superiore a quarant'anni,  prevede  altresi'  che
nei singoli bandi di concorso possano essere stabiliti limiti di eta'
diversi in relazione alla specifica natura della professionalita'; 
    Visto che, con la citata deliberazione n. 70 del 23 dicembre 2019
l'Ufficio di Presidenza ha considerato  l'esigenza  di  tenere  conto
della  specificita'  delle  mansioni   attribuite   agli   assistenti
parlamentari dal regolamento dei Servizi e del personale; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  37  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma  delle
procedure concorsuali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso  pubblico,  per  esami,  per  cinquanta
posti di Assistente parlamentare (codice C04), con lo stato giuridico
dei dipendenti della Camera  dei  deputati  assunti  ad  esito  delle
procedure  di  reclutamento  avviate  ai  sensi  della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,  disciplinato
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  38  del  5  giugno
2019, e  con  il  trattamento  economico  stabilito  ai  sensi  della
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a trentacinque anni. Il limite di eta' e'
da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento  del
trentacinquesimo anno; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia  stato  conseguito  all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal  fine,  il
candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 
        capacita'  visiva,  naturale  o  corretta,  di  almeno  16/10
complessivi; 
        funzione uditiva totale, naturale o corretta,  non  inferiore
all'80%; 
        funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di  presidi
ortopedici; 
        normale funzionalita' degli arti superiori; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  B,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
                               Art. 3 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione.  I  titoli
di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 3,  comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e'  autocertificato
dai candidati ai sensi dell'art. 4, comma 5. I candidati sono tenuti,
a pena di  decadenza,  a  presentare  i  titoli  di  preferenza  e  a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il  giorno  in  cui
hanno inizio le prove orali. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  -
esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile  all'indirizzo
concorsi.camera.it raggiungibile anche dal sito  istituzionale  della
Camera  dei  deputati  camera.it.  Per  accedere  all'applicazione  i
candidati devono essere in possesso di un'identita'  nell'ambito  del
Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID).  Chi   ne   fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure  indicate  nel  sito
spid.gov.it. 
    2. Il termine  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
perentorio.  La  data  e  l'orario  di   invio   della   domanda   di
partecipazione sono attestati  dall'applicazione  di  cui  al  citato
comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non
permettera' piu' ne' la compilazione ne'  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Al  fine  di  evitare  un'eccessiva   concentrazione
nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo
in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo comma  1
e tenuto anche conto del tempo necessario per  completare  l'iter  di
compilazione  e  di  invio  della  domanda  di   partecipazione,   si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 del presente articolo il  candidato  ha  la
possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata, mediante l'apposita
funzionalita'  dell'applicazione,  e  di   presentarne   una   nuova,
effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5.  Tramite  l'applicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, i candidati sono  chiamati  ad  autocertificare,  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), e)  ed  f),
consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n. 445,  le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra'  indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - di  cui  all'art.  12,  comma  1,  del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni  indicate  nel  periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i  candidati
possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di
cui al comma 1 del presente articolo. 
    7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non  piu'  di  due  lingue  straniere,  ai  sensi
dell'art.  9,  comma   4,   devono   indicarlo   nella   domanda   di
partecipazione. 
                               Art. 5 
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e  comunicazioni
                           con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo    di    posta    elettronica    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 6 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in una prova selettiva, tre prove scritte
e una prova orale. 
                               Art. 7 
 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova selettiva consiste  in  60  quesiti  attitudinali,  a
risposta multipla  e  a  correzione  informatizzata,  di  cui  40  di
carattere critico-verbale (comprensione verbale, ragionamento verbale
e ragionamento critico-verbale) e 20 di  carattere  logico-matematico
(ragionamento  numerico,  ragionamento   deduttivo   e   ragionamento
critico-numerico). I  quesiti  oggetto  della  prova  selettiva  sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova selettiva e' valutata partendo da  base  60,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il cinquecentesimo posto. Il  predetto  numero  di  cinquecento
ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati
ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'art.  4,  comma   1,   in
conformita' all'art. 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco  degli
ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli  effetti.
Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il  termine
di trenta giorni per la proposizione di eventuali  ricorsi  ai  sensi
dell'art. 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste,  nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono tre: 
      a) la prima prova consiste nella risposta  a  un  questionario,
composto da nove quesiti a risposta aperta, tre  per  ciascuna  delle
materie elencate nell'allegato A, parte I. Il tempo a disposizione e'
di quattro ore; 
      b) la seconda prova consiste nella risposta a un  questionario,
composto da nove quesiti a risposta aperta,  vertenti  sulle  materie
elencate nell'allegato A,  parte  I,  cosi'  ripartiti:  tre  quesiti
relativi alla materia Sicurezza nei luoghi  di  lavoro,  due  quesiti
relativi alla materia  Primo  soccorso,  due  quesiti  relativi  alla
materia Prevenzione incendi,  due  quesiti  relativi  a  Elementi  di
cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione e' di
quattro ore; 
      c) la terza prova consiste nella  risposta  a  un  questionario
composto da dieci quesiti a risposta multipla nella  lingua  inglese,
volti all'accertamento delle conoscenze grammaticali e sintattiche, e
dieci quesiti a risposta  multipla  nella  medesima  lingua  inglese,
volti all'accertamento della comprensione di un testo a carattere non
specialistico. Il tempo a disposizione e' di novanta minuti. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei  quali  composto
rispettivamente da nove quesiti, per ciascuna delle prove di cui alle
lettere a) e b) del comma 3, e da venti quesiti, per la prova di  cui
alla lettera c) del medesimo comma 3, e li sottopone al sorteggio dei
candidati. 
    5. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    6. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. 
                               Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, in conformita' all'art.
12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli  ammessi  alla  prova
orale costituisce  notifica  a  tutti  gli  effetti.  Dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai  sensi  dell'art.
13. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato A,  parte  II.  La  prova
orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione  di
un breve testo scritto in lingua, che  costituisce  la  base  per  il
colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di non piu'  di  due  lingue  straniere  tra  quelle
indicate nell'allegato  A,  parte  II.  La  prova  orale  facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la  base  per  il  colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un  massimo
di 0,20 per ogni lingua straniera. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1. 
                               Art. 10 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione della graduatoria finale si  tiene  conto,  a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza  di  cui  all'art.  3,
comma 1. A tal fine, i candidati  ammessi  alla  prova  orale  devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno  in  cui
hanno inizio le prove orali. 
                               Art. 11 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 12, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva la graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 12 
 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
                              speciale 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -
del 7 aprile 2020, muniti del documento di riconoscimento,  in  corso
di validita', indicato nella domanda di partecipazione e  dell'avviso
di  convocazione  che  sara'  disponibile  nell'applicazione  di  cui
all'art. 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»   -   sara'   pubblicata,   altresi',
l'eventuale     richiesta     della     documentazione     necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami» - del secondo venerdi' successivo  all'ultima  giornata  della
prova selettiva saranno pubblicate: la data  a  partire  dalla  quale
sara' disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove  scritte;
le informazioni inerenti al diario delle medesime prove  scritte;  le
informazioni inerenti alla pubblicazione  dell'elenco  dei  candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova orale. 
    3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  e  nell'applicazione  di  cui
all'art. 4, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli  effetti
e possono essere sostituite, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati. 
                               Art. 13 
 
                               Ricorsi 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
243 del 19 ottobre 2009,  alla  Commissione  giurisdizionale  per  il
personale della Camera dei deputati - via del Seminario n. 76 - 00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma  1,  degli  elenchi  degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal  regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei  deputati,
pubblicato nel sito istituzionale camera.it.  La  relativa  richiesta
deve essere inviata alla segreteria della  commissione  esaminatrice,
all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 15 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  4,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 16 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 17 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1.  I  candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso   ricevono
apposito avviso  e  sono  sottoposti  a  visita  medica  al  fine  di
accertare il possesso del requisito, ai sensi dell'art. 2,  comma  1,
lettera d),  dell'idoneita'  fisica  all'impiego  in  relazione  alle
specifiche mansioni professionali richieste. 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale  rimane  aperta  per  trentasei  mesi  a
decorrere dalla data di approvazione. 
      Roma, 23 dicembre 2019 
 
                                                  Il Presidente: Fico 
La Segretaria Generale: Pagano 
                                                           Allegato A 
 
       Materie oggetto delle prove scritte e della prova orale 
 
                               Parte I 
                            Prove scritte 
 
    Prima prova  (questionario  composto  da  9  quesiti  a  risposta
aperta): 
      storia d'Italia dal 1861 ad oggi; 
      elementi di diritto costituzionale; 
      elementi di diritto parlamentare. 
    Seconda prova (questionario composto  da  9  quesiti  a  risposta
aperta): 
      sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      primo soccorso; 
      prevenzione incendi; 
      elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. 
    Terza prova (questionario  composto  da  20  quesiti  a  risposta
multipla): lingua inglese. 
 
                              Parte II 
                             Prova orale 
 
    Le materie oggetto delle prove scritte della parte I del presente
allegato, a cui si aggiunge: competenze informatiche e web  di  base:
elaborazione di testi, fogli elettronici, concetti di base della rete
(navigazione  in  rete,  ricerca  delle  informazioni,  comunicazione
on-line e uso della posta elettronica). 
    Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa: 
      francese; 
      spagnolo; 
      tedesco; 
      russo; 
      portoghese; 
      cinese; 
      arabo. 
                                                           Allegato B 
 
        Art. 8 del regolamento di disciplina per il personale 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               Art. 8 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa ed appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.