

Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in ferma quadriennale.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e successive
modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti» e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente
disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli
636, 703, 706, 707, 708 e 2199, nonche' l'art. 2186, che fa salva
l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle
direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni
generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della
Difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale
dell'Arma dei carabinieri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni;
Vista la legge 12 luglio 2010 n. 109, concernente disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante
«Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze
dell'ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente
l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle
pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al
servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973 comma 2-bis e
2203-ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate,
nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della
sanita' militare, datata 9 febbraio 2016, emanata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207
recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei
parametri fisici»;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice
dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26
aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita'
delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di
candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»;
Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'art.
625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010,
rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n.
183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», dell'art. 51,
comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»;
Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra
gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al
titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo
psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e
successive modifiche);
Considerato che la cadenza annuale del concorso per il
reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si
evince dall'art. 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010
mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti
sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in
ciascun anno una sola domanda;
Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708 del
citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen. , 28
luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,
n. 100; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I bis,
16.7.2014, n. 7599; Tribunale amministrativo regionale Lazio, Sez. I
bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tribunale amministrativo regionale
Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026);
Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui
sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale;
Valutata la necessita' di disporre, per esigenze di impiego in
Trentino-Alto Adige, di personale in possesso dell'attestato di
bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale conoscitore della lingua
tedesca (non in possesso dell'attestato di bilinguismo), nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese o di altri idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano;
Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile
distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale,
prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente
necessitano;
Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di
personale in possesso di particolari titoli di studio e
qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo
specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare;
Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per il
reclutamento di tremilacinquecentottantuno allievi carabinieri in
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei
carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti:
a) duemilaquattrocentoquarantanove riservati, ai sensi
dell'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio;
b) millecento riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e
707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini
italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il
limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che
abbiano gia' prestato servizio militare;
c) trentadue agli allievi carabinieri in ferma quadriennale,
riservati, ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11,
ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui
all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752 e successive modificazioni.
2. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati:
a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al
precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di
esse;
b) se candidati per le riserve di posti di cui al precedente
comma 1, lettere a) e b), hanno facolta' di esprimere preferenza per
la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare ai sensi
dell'art. 708, comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. E' stabilito in centoquarantaquattro il numero dei vincitori
di concorso da designare per la formazione e per l'impiego
specialistici di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le
modalita' indicate nell'art. 20. Dette unita' saranno ripartite in
numero di:
a) sessantacinque riservate ai candidati vincitori del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
b) settantanove riservate ai candidati vincitori del concorso
di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);
4. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potra'
essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche
con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie.
Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali,
di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2020.
In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
possono partecipare i cittadini italiani che:
siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in
servizio da almeno cinque mesi continuativi ovvero in rafferma
annuale;
siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in
servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale;
se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano gia'
presentato nell'anno 2020 domanda di partecipazione per le riserve di
posti di cui all'art. 703 decreto legislativo n. 66/2010 previste da
altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare;
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, non abbiano superato il giorno di
compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli
aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per
i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
2. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
possono partecipare i cittadini italiani che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3 abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di
compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano
gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla
ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui successivi
commi 5 e 6.
3. Alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c)
possono partecipare i cittadini italiani in possesso dell'attestato
di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni che:
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda indicato nell'art. 3, abbiano compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato
servizio militare per una durata non inferiore alla ferma
obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni;
siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui ai
successivi commi 5 e 6.
4. Per le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3
possono partecipare coloro che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la
responsabilita' genitoriale;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di
primo grado, per i militari (VFP1/VFP4) in servizio e in congedo;
d) se non VFP1/VFP4 in servizio e in congedo, abbiano
conseguito o, siano in grado di conseguire, al termine dell'anno
scolastico 2019-2020, il diploma di istruzione secondaria di secondo
grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata
quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto
per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre
1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che
ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne
l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica
e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri);
e) abbiano tenuto condotta incensurabile e non siano stati
condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o
con decreto penale di condanna;
f) non essere in atto imputati in procedimenti penali per
delitti non colposi;
g) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi
dell'art. 530 del codice di procedura penale;
h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
i) siano in possesso della idoneita' psicofisica ed
attitudinale da accertare successivamente con le modalita' di cui
agli articoli 10 e 11;
j) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle
istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezza dello Stato;
k) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati
collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione
dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di
efficienza fisica di cui all'art. 9;
l) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con
l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere.
5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del
decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda indicato al successivo art.
3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'immissione nella
ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri, ferme restando
le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a
mente dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90 e del regolamento per le Scuole allievi
carabinieri.
6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3
Domanda di partecipazione.
Termini e modalita'
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere
presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura
disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei
carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e'
necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di
identificazione:
a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono
l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio
di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul
sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it.
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per
l'utilizzo con carta nazionle dei servizi (CNS) precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere
intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I
candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di
identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore.
4. Non sono ammesse le domande di partecipazione presentate con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione
intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del
presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra'
compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla
procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di
partecipazione.
6. La procedura chiedera' al concorrente di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della
domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il concorrente, dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di
nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se
cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio.
Dovra' essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia
cittadinanza, il concorrente dovra' indicare, in apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove
di efficienza fisica di cui all'art. 9, la seconda cittadinanza e in
quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i
motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver
riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, di non avere in corso
procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di
sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti
penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e ogni
altro eventuale precedente penale, precisando la data del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il concorrente dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro
nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e
contenzioso, a mezzo e-mail PEC all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua
posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso
la Scuola allievi carabinieri;
g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine
alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di
idoneita' fisica;
h) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a):
1. la propria posizione giuridica, specificando:
la condizione rivestita, vale a dire se volontario in ferma
prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale o
quadriennale (VFP4), in servizio;
la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta
servizio;
la decorrenza giuridica alla data di scadenza di
presentazione della domanda (VFP1/VFP4);
2. ai fini indicati all'art. 12, lettera b., i titoli
militari posseduti di cui all'allegato «B», e l'eventuale possesso
di:
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate
negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);
i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera b):
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui
all'allegato «C» lettera a.;
conoscenza di lingua straniera (fatta eccezione per quella
tedesca per i partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c), derivante da una delle condizioni specificate
negli allegati «E» e «F» (nel caso in cui il candidato sia a
conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse);
j) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) e comma 3, per la formazione e per l'impiego nelle
specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale,
forestale e agroalimentare;
k) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'art. 1,
comma 1, lettera c):
il possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e
tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni;
titoli di studio e professionali di cui all'allegato «D»,
specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente
rilasciante;
l) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema
automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione
della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di
posta elettronica indicato dal concorrente nella domanda stessa.
Detta ricevuta dovra' essere portata all'atto della presentazione
alla prima prova del concorso.
9. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di
errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1.
10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro
presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno
essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri -
Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la
regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con
le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente
irregolari per vizi sanabili.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, il concorrente, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
garante per la protezione dei dati personali, manifesta
esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa
eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito
beneficio comporta:
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4
Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in
servizio ed in congedo
1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno
consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata
on-line, al Comando del Reparto/Ente presso il quale sono in forza,
al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze.
I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in
possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le
stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro
documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento
militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale
dell'Aeronautica).
I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad
ottenere per comprovati motivi dagli Enti competenti l'estratto della
documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la
dichiarazione in allegato «H» .
2. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la copia delle domanda di
partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto
della documentazione di servizio, redatto come da fac-simile in
allegato »G», che costituisce parte integrante del presente decreto,
aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente nonche' dal candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo,
all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali (2º giorno), presso il Comando generale dell'Arma dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno
consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di
servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti
accertamenti, dovra' essere scansionata in formato «pdf» e caricata
sul portale internet www.carabinieri.it - «area concorsi», unitamente
ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del
punteggio incrementale di cui agli allegati «C»,«D», «E» e «Q».
Art. 5
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, saranno
nominate:
a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di
selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle
graduatorie di merito;
b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
psicofisici;
d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti
attitudinali.
2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1,
lettera a), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al
precedente comma 1, lettera b), sara' composta da:
a) un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
b) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro;
c) un Ispettore membro e segretario.
Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra'
avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di
personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore militare di educazione fisica.
4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da
a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente
Colonnello, presidente;
b) due Ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in
grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le
funzioni di segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale
dell'Arma dei carabinieri:
un Ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello,
presidente;
un Ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e
un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o,
a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico
di ulteriori Ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei
carabinieri.
I partecipanti alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera c), saranno valutati da una commissione composta da un
presidente/membro conoscitore, certificato, di lingua tedesca con il
supporto, per l'intervista attitudinale di selezione, di un perito
selettore con analoghe competenze linguistiche.
Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti
attitudinali fosse rilevante potranno essere attivate piu'
commissioni.
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di:
a) prova scritta di selezione;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita'
psicofisica;
d) accertamenti attitudinali;
e) valutazione dei titoli.
2. L'Amministrazione si riserva la possibilita', qualora il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a),
quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui al
successivo art. 7, commi 4 e 5.
3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si siano
trovati nelle condizioni di cui dell'art. 580, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto
dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno
essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
4. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di
cui al comma 1 del presente articolo, per contro, provvedera' ad
assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero
verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7
Prova scritta di selezione
1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di
selezione, che avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e
reclutamento dell'Arma dei carabinieri, Viale Tor di Quinto, 153 -
00191 - Roma, raggiungibile dalle fermate:
«Ottaviano - San Pietro» della Metropolitana - linea A, con la
linea Bus ATAC n. 32;
«Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma-Nord, con
partenza dal capolinea Roma-Flaminio, raggiungibile dalla fermata
«Flaminio» della Metropolitana - linea A.
La prova avra' inizio indicativamente a partire dal 1° aprile
2020 dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e
modalita' della prova sono indicati nell'allegato «I» del presente
decreto.
I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, riferito a
livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria
di primo grado, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni,
all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, potranno chiedere di effettuare la prova in lingua tedesca.
2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 8,30 alle
9,45, tenendo conto che:
in ogni caso, a partire dalle 10,00, non sara' piu' consentito
l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153),
struttura ove verra' effettuata la prova;
non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame
portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie.
La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e'
priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e'
sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al
seguito.
3. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di
svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i candidati, a partire dal 27 marzo 2020,
mediante pubblicazione nel sito internet www.carabinieri.it e presso
il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono
0680982935. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori
indicazioni per lo svolgimento della prova.
4. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione alla
prima prova concorsuale dovranno consegnare l'atto di assenso
all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in
allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori
o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in
mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di
riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da
un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di
validita'. La mancata presentazione di detto documento determinera'
l'esclusione del candidato minorenne.
5. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna
convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di
riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero.
6. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno
esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza,
comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Qualora la prova
venga svolta in piu' di una sessione non saranno previste
riconvocazioni. I candidati interessati al concomitante svolgimento
di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
Difesa e/o Interno potranno far pervenire al Centro nazionale di
selezione e reclutamento - a mezzo e-mail, all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13,00 del giorno
lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza
di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria.
L'accoglimento o il non accoglimento della richiesta avverra' a mezzo
e-mail inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
indicato nella domanda di partecipazione al concorso e potra'
eventualmente essere accordata non oltre il termine ultimo di
programmato svolgimento delle prove.
7. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della
relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1, che in
ogni caso sara' presa in considerazione solo se l'esito sara' non
inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di preselezione. In
tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e
valutazione della prova, espresso in centesimi:
determinera' la formazione di distinte graduatorie, una per
ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere le
prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, in numero
pari:
a) a quello della riserva dei posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) moltiplicato per 2;
b) ai primi cinquemilanovecentocinquanta candidati della
graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b);
c) ai primi cento candidati della graduatoria formata per la
riserva dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c);
includendovi anche quanti dovessero riportare, nelle rispettive
graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato
utilmente posizionato;
concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito
di cui al successivo art. 13.
Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l'accesso alle
successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati
da ammettere di cui ai precedenti punti a), b) e c) venga raggiunto
con un punteggio piu' elevato.
Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al
comma 3.
8. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione
e la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni
contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del
direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma
dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di
svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i candidati.
9. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare
tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della
commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti
e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato
altresi' l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che
dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di
tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con
provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra'
escluso il candidato che venga sorpreso a copiare.
10. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di
convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza
fisica, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali, saranno resi
noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, indicativamente a partire dal 19 maggio 2020 nel sito
internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, V Reparto, ufficio relazioni con il pubblico, piazza
Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935.
11. Ciascun candidato, a partire dal settimo giorno dalla
pubblicazione degli esiti definitivi della prova scritta, potra'
prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata
al concorso, del test somministrato, delle risposte fornite e del
relativo punteggio.
Art. 8
Documenti da produrre
1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle
prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti
psicofisici ed attitudinali, all'atto della presentazione dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia:
a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2, se volontari in
ferma prefissata;
b) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica
per l'atletica leggera in corso di validita', rilasciato da medici
appartenenti alla federazione medico sportiva italiana ovvero da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio
sanitario nazionale in cui esercitano medici specializzati in
medicina dello sport. La mancata presentazione del suddetto
certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza
fisica, con la conseguente esclusione dal concorso;
c) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'effettuazione
dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
d) referto attestante (da non oltre sei mesi) l'esito del test
per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato
«L», che costituisce parte integrante del presente decreto,
rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di
buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni
emolitiche (anche da carenza di G6PD - Favismo), manifestazioni
immunoallergiche, intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in
data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione;
f) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto,
effettuato entro sei mesi antecedenti alla data fissata per gli
accertamenti psicofisici;
g) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre
referto:
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di
utero e ovaie) eseguita entro i sei mesi precedenti la data degli
accertamenti psicofisici. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove
convocazioni;
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine)
svolto entro i cinque giorni la data di presentazione (la data di
presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) al
fine dello svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza
fisica e per le finalita' indicate nell'art. 10, comma 9. La mancata
presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso
non essendo ammesse nuove convocazioni.
2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui al
precedente comma 1 richiesti ai candidati dovranno essere effettuati
presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private
accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso
dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale e sono stati
giudicati idonei agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di
concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla notifica della
idoneita' attitudinale, far pervenire:
la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai
sensi dell'art. 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio
incrementale di cui agli allegati «C», «D», «E», «G»,«H», «Q»;
l'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive
modificazioni, se partecipanti al concorso di cui al precedente art.
1, comma 1, lettera c).
4. La citata documentazione dovra' essere scansionata
singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet
www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno
elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed
esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda.
5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la
presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi
previsti nel precedente comma 3 comportera' la non attribuzione dei
punteggi incrementali da parte della commissione esaminatrice.
Art. 9
Prove di efficienza fisica
1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo
indicativamente a partire dall'8 giugno 2020, saranno svolte secondo
le modalita' e i criteri indicati nell'allegato «N», che costituisce
parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le
disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con
provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di
selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese
disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei
candidati interessati al concomitante svolgimento di prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione
Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail
(all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro
nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail
(inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di
partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno
presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con k-way al seguito).
3. I candidati minorenni, all'atto della presentazione per le
prove di efficienza fisica, dovranno consegnare l'atto di assenso per
indagini radiologiche, redatto su modello conforme all'allegato «P»
al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal
genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal
tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento
dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello
Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'.
4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), la non ammissione
del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua
esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi
obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi determinera' un
giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con
attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita'
indicate nel citato allegato «N», fino ad un massimo di 5,00 punti,
utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 14.

















