Comando Generale Carabinieri. Concorso per 30 allievi carabinieri effettivi

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Concorso (Scad. 18 ottobre 2018)

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di trenta allievi carabinieri, in qualita’ di atleti, per il Centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
disposizioni applicabili ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati
e carabinieri dell'Arma dei Carabinieri  riservati  ai  volontari  in
ferma prefissata delle Forze Armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del direttore generale della  Sanita'  militare,
datato 6 dicembre 2005, recante  «Adozione  della  direttiva  tecnica
riguardante  i  criteri  per  delineare  il  profilo  sanitario   nel
reclutamento dei militari atleti e istruttori»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
»Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo   e   donna   a   norma
dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n.  246»  e  successive
modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25  giugno  2008  n.
112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  l'art.  2186,
che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza  Armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli  957,  959,
960 e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Vista la legge 4 novembre 2010  n.  183,  art.  28,  relativa  al
reclutamento del  personale  dei  gruppi  sportivi,  delle  Forze  di
Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista  la  legge  12  gennaio  2015,  n.  2,  recante   «Modifica
all'articolo 635 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  e  altre  disposizioni  in
materia di parametri fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per  il
reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e  nel  Corpo
dei Vigili del Fuoco»; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di 30 (trenta) carabinieri  in  ferma  quadriennale,  in
qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
Carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di 30 (trenta) carabinieri  in  ferma  quadriennale,  in
qualita' di atleti, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri: 
      Atletica: un posto per la specialita'  «10.000  m.  e  cross  -
maschile»; 
      Atletica: un posto per la  specialita'  «5.000  m.  e  cross  -
femminile»; 
      Atletica: un posto per la specialita' «400 m. - maschile»; 
      Atletica:  un  posto  per  la  specialita'  «marcia  50  km.  -
maschile»; 
      Atletica: un posto per la specialita' «60 m. ostacoli e 110  m.
ostacoli - maschile»; 
      Judo: un posto per la categoria di peso «-81 Kg - maschile»; 
      Taekwondo: un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-54  Kg  -
maschile»; 
      Lotta: un posto per la categoria di peso «-55 Kg - femminile»; 
      Pugilato:  un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-48  Kg  -
femminile»; 
      Pugilato:  un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-57  Kg  -
femminile»; 
      Pugilato:  un  posto  per  la  categoria  di  peso  «-75  Kg  -
maschile»; 
      Equitazione: un posto per la specialita' «salto ostacoli»; 
      Equitazione: un posto per la specialita' «completo»; 
      Canottaggio: un posto per la specialita' olimpica  «canottaggio
singolo senior - maschile»; 
      Canottaggio: due posti per  la  specialita'  «vogata  di  punta
senior 4 con - femminile»; 
      Nuoto: un posto per la specialita' «50 m. e 100 m.  farfalla  -
femminile»; 
      Nuoto: un posto per la specialita' «nuoto di  fondo  (nuoto  in
acque libere) 5 Km e 10 km. - maschile»; 
      Nuoto: un posto per la specialita' «50  m.  farfalla  e  50  m.
stile libero - maschile»; 
      Pentathlon Moderno: un posto per la specialita' «mountain  bike
XCO - maschile»; 
      Scherma: un posto per la specialita' «fioretto - maschile»; 
      Scherma: due posti per la specialita' «sciabola - maschile»; 
      Sport invernali: un posto per la specialita' «slittino doppio -
maschile»; 
      Sport invernali:  un  posto  per  la  specialita'  «pattinaggio
velocita' su pista lunga - mass start -femminile»; 
      Sport  invernali:  un  posto  per  la  specialita'  sci  alpino
discipline tecniche «slalom gigante / slalom speciale - maschile»; 
      Sport invernali:  un  posto  per  la  specialita'  «biathlon  -
maschile»; 
      Sport invernali:  un  posto  per  la  specialita'  «biathlon  -
femminile»; 
      Sport invernali: un posto per la specialita' «sci di fondo 5 km
e 10 km. tecnica libera - femminile»; 
      Tiro a segno e tiro a volo: un posto per la specialita' tiro  a
segno «pistola 10 m. - femminile». 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
Carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2018.
In  tal  caso,  il  Comando  generale   dell'Arma   dei   Carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  che  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza dei termini  per  la  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1: 
      a) abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro  che  abbiano  prestato  servizio  militare   obbligatorio   o
volontario il limite massimo  d'eta'  e'  elevato  a  ventotto  anni,
mentre  per  i  partecipanti  per  la  disciplina   di   Equitazione,
specialita' «completo» il limite d'eta'  e'  elevato  a  trentacinque
anni (art. 28, legge 4 novembre 2010, n. 183 e art. 1524, comma 2 del
decreto legislativo n. 66/2010). Non si  applicano  gli  aumenti  dei
limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per  i  pubblici
impieghi; 
      b)  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66.  In  tal  caso,  la  dichiarazione
dovra' essere consegnata  all'atto  della  presentazione  alla  prima
prova concorsuale; 
      i) abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2017 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano  o
dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e'  devoluta
alla commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a),
sulla base dei  parametri  fissati  nell'art.  8.  Per  i  titoli  di
manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, Mondiali, Europei,
Giochi del Mediterraneo, Universiadi), oltre a quelli  acquisiti  nel
suddetto periodo temporale, sono valutabili  anche  quelli  acquisiti
antecedentemente al 1° gennaio 2017 se relativi  all'ultima  edizione
della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza  del
termine della presentazione della domanda. 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto  corso   formativo   sono
subordinati: 
      a) al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b)  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c) al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I  requisiti  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande e mantenuti, fatta eccezione per l'eta',  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
Carabinieri. 
    4. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
                         Termini e modalita' 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere redatta
utilizzando  il  modello  in  allegato  A,  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto, entro il termine  perentorio  di  30
(trenta) giorni  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», e inviato, esclusivamente a mezzo
(PEC)   posta   elettronica   certificata   personale   all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it - Il  modulo  di  presentazione  della
domanda in allegato A sara' reso disponibile  unitamente  agli  altri
allegati  sul  sito  www.carabinieri.it  nella  pagina  dedicata   al
concorso. 
    2.  Il  concorrente,  prima   di   iniziare   la   procedura   di
presentazione  della  domanda,  deve  dotarsi  di  casella  di  posta
elettronica certificata (PEC), intestata al concorrente medesimo.  Il
concorrente titolare di  casella  di  posta  elettronica  certificata
(PEC) deve quindi scaricare l'allegato A per la  presentazione  della
domanda in formato PDF, compilarlo in ogni sua parte,  sottoscriverlo
e inviarlo, dalla propria casella di posta  elettronica  certificata,
all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze penali  in  caso
di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare
nel modulo di domanda: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b) il proprio stato civile; 
      c) la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e di numero telefonico (telefonia fissa  e  mobile),  tenendo
presente che le comunicazioni in formato elettronico saranno comunque
inviate  alla  casella  di  posta  elettronica   certificata   (PEC),
intestata al concorrente, da cui lo stesso ha inoltrato  la  domanda.
Dovra' essere segnalata,  altresi',  a  mezzo  e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  al  predetto  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento  -  Ufficio  concorsi  e  contenzioso,  ogni
variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di  terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,  i   concorrenti   dovranno   indicare,   in   apposita
dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione  alla  prima
prova del concorso, la seconda  cittadinanza  e  in  quale  Stato  e'
soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      e) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario dovranno indicare  le  condanne,  le  applicazioni  di
pena, i procedimenti a carico  ed  ogni  altro  eventuale  precedente
penale,  precisando  la  data   del   provvedimento   e   l'Autorita'
giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un
procedimento penale per aver assunto la qualifica di imputato. 
    I concorrenti dovranno  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  al
Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e  contenzioso,  a  mezzo
e-mail  (all'indirizzo   cnsrconccar@pec.carabinieri.it),   qualsiasi
variazione  della   loro   posizione   giudiziaria   che   intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra,  fino  all'effettivo
incorporamento  quale  atleta  del  Centro  sportivo  dell'Arma   dei
Carabinieri; 
      f) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero
ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che   abbia   presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni  dalla  data  in  cui  e'  stato
collocato  in  congedo,  come  previsto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale dichiarazione va resa anche se
negativa; 
      g) i  titoli  di  merito  posseduti,  tra  quelli  indicati  al
successivo art. 8, allegando un curriculum sportivo,  vidimato  dalla
Federazione sportiva nazionale di riferimento, riportante i risultati
agonistici conseguiti secondo quanto indicato al precedente  art.  2,
comma 1, lettera i); 
      h) i titoli di studio e abilitazioni professionali, tra  quelli
indicati al successivo art. 8; 
      i) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    Il concorrente  dovra'  fornire  tutte  le  indicazioni  utili  a
consentire  all'Amministrazione  di  esperire  con   immediatezza   i
controlli previsti su tali titoli, che devono essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti
sanitari  di  cui  al  successivo  art.  6,  dovra'   esibire   copia
dell'e-mail con cui ha  inviato  il  modulo  di  presentazione  della
domanda dalla propria casella di posta elettronica certificata  (PEC)
all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it   -   Le   domande   di
partecipazione inoltrate, anche  in  via  telematica,  con  qualsiasi
altro mezzo rispetto a quello sopraindicato,  non  saranno  prese  in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    5. I concorrenti minorenni  all'atto  della  presentazione  della
domanda di  partecipazione  potranno  inoltrare  la  stessa,  con  le
medesime modalita' descritte ai commi precedenti, tramite casella  di
posta elettronica certificata (PEC) intestata ad uno degli  esercenti
la responsabilita' genitoriale. Essi dovranno, altresi',  consegnare,
alla prima prova  concorsuale,  l'atto  di  assenso  all'arruolamento
volontario di un minore, secondo il modello in allegato B al presente
decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o da quello esercente la
responsabilita' genitoriale o dal tutore, nonche' la fotocopia di  un
documento di riconoscimento  dei/del  sottoscrittori/e  provvisto  di
fotografia e in corso di validita'. 
    6. Il concorrente non deve allegare alla domanda,  inoltrata  con
le procedure informatizzate di cui al presente articolo,  l'eventuale
documentazione probatoria dei singoli titoli di merito, di studio e/o
di preferenza posseduti, di cui al precedente comma 3, lettere g), h)
ed  i),  bensi'  dovra'  allegare   solo   un   curriculum   sportivo
riassuntivo. Detti titoli dovranno  comunque  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso e dettagliatamente indicati nella  domanda
stessa. La documentazione probatoria dei  singoli  titoli  di  merito
dovra' essere consegnata, all'atto della presentazione per  la  prima
prova  del  concorso,  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
Carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso, viale Tor di Quinto n. 119 - 00191 Roma: 
      a) per i titoli di merito, in originale o copia autenticata  ai
sensi dell'art. 18 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
      b) per i titoli di studio e per  quelli  di  preferenza,  anche
sotto forma di dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai  sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    La mancata  presentazione  di  detti  documenti  sara'  causa  di
esclusione dal concorso. 
    7. Fermo restando che la domanda presentata con le  modalita'  di
cui al comma 1 non potra' essere  modificata  una  volta  scaduto  il
termine ultimo per la presentazione delle domande di  partecipazione,
il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento potra' chiedere  la  regolarizzazione  delle
domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita'  indicate
ai precedenti commi 2 e 3, risultino formalmente irregolari per  vizi
sanabili. 
    8. Con l'invio a mezzo posta  elettronica  certificata  personale
(PEC) della domanda, con le modalita' indicate nel presente articolo,
il candidato, oltre a manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
e amministrativa circa  eventuali  dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti ammessi agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita'.
All'atto della presentazione per lo  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale i  concorrenti  dovranno  esibire  l'e-mail  con  cui  ha
inviato la domanda di partecipazione al concorso e la  documentazione
di cui all'art. 3, comma 6. 
    3. I concorrenti, all'atto dell'approvazione della graduatoria di
merito del concorso, dovranno essere risultati idonei  in  tutti  gli
accertamenti previsti nel comma 1. In caso contrario saranno  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non  inferiore
a Colonnello, presidente; 
      un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non  inferiore
a Maggiore, membro; 
      un funzionario del CONI, membro; 
      un maresciallo maggiore dell'Arma dei  Carabinieri,  segretario
senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
da: 
      un ufficiale medico dell'Arma  dei  Carabinieri  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri, membri, di  cui
il meno elevato in grado o, a parita'  di  grado,  il  meno  anziano,
svolgera' anche le funzioni di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri: 
      un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente; 
      un ufficiale con qualifica di  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
                               Art. 6 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I  concorrenti  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione,
saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento del  Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  per
essere sottoposti ad accertamenti sanitari, a cura della  commissione
di cui all'art. 5, comma 1,  lettera  b),  volti  alla  verifica  del
possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare servizio  in  qualita'
di Carabiniere atleta, che avranno luogo, verosimilmente,  a  partire
dal 24 ottobre 2018. 
    Il  calendario  di  convocazione   dei   candidati   sara'   reso
disponibile  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  sito
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
Carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni con il Pubblico -  Piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935, a partire dal 22 ottobre
2018. Detta comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti; resta pertanto a carico di ciascun
candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali  rinvii
o variazioni del suddetto calendario. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  sanitari  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione  dei
concorrenti  interessati  dal  concomitante  svolgimento   di   prove
nell'ambito di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione  della
Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal  fine
gli interessati dovranno far pervenire (tramite comunicazione a mezzo
PEC inviata all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3.  L'idoneita'  psico-fisica  dei  concorrenti  sara'  accertata
secondo le modalita' previste  dal  decreto  del  direttore  generale
della  Sanita'  militare,  datato  6  dicembre  2005  e  dal  decreto
ministeriale  4   giugno   2014   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, citati nelle premesse e con quelle definite in apposito
provvedimento dirigenziale  del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei
Carabinieri. Detto provvedimento dirigenziale sara' reso disponibile,
prima della data di svolgimento  della  prova  concorsuale,  mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4. I concorrenti dovranno presentarsi agli accertamenti  sanitari
indossando una  tuta  ginnica,  muniti  dei  seguenti  documenti,  in
originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre
mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: 
      a) referto da cui risulti l'esito dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data  fissata  per  gli  accertamenti  sanitari  (solo   qualora   il
concorrente ne sia gia' in possesso); 
      b) certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
«C»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato  dal   proprio   medico   di   fiducia   e   controfirmato
dall'interessato,  che  attesti  lo  stato  di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non antecedente a tre mesi; 
      e) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore  a  sessanta  giorni  precedenti  la
visita,  di  analisi   di   laboratorio   concernente   il   dosaggio
quantitativo  del  glucosio-6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),   eseguito
sulle emazie ed espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'
enzimatica. I candidati riconosciuti affetti  da  carenza  accertata,
totale  o  parziale,  dell'enzima   G6PD   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato F. In caso di mancata presentazione del  referto  di
analisi di laboratorio concernente il  dosaggio  del  G6PD,  ai  fini
della  definizione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Il suddetto referto dovra' comunque  essere  prodotto  dai  candidati
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori; 
      f)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  (se  di   sesso
femminile); 
      g) referto attestante l'esito di test di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque  giorni
calendariali precedenti la data di presentazione per gli accertamenti
sanitari; 
      h) atto di assenso, in carta  semplice,  conforme  all'allegato
«B»,  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore  che  esercita  la
responsabilita' genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore  (solo
se ancora minorenni alla data di presentazione presso il  Centro  per
lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali).  La
mancata presentazione di detto  documento  determinera'  l'esclusione
del concorrente minorenne. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotta   anche
l'attestazione  in  originale  della  struttura  sanitaria   medesima
comprovante detto accreditamento. 
    5. Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso,  secondo
i criteri stabiliti dalle vigenti  direttive,  del  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  4,  apparato
cardiocircolatorio (AC) 4, apparato  respiratorio  (AR)  4,  apparati
vari (AV) 4 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge  n.   109/2010
richiamata in premessa. I concorrenti riconosciuti affetti da carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato «F», apparato locomotore superiore (LS) 4,  apparato
locomotore inferiore (LI) 4, apparato uditivo (AU) 4, apparato visivo
(VS) 4. 
    6. Saranno giudicati «inidonei» i concorrenti che: 
      a) risultati affetti da: 
        1) imperfezioni ed infermita' ritenute causa di non idoneita'
al  servizio  militare,  previste  dalla  normativa  vigente  o   che
determinano l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello
di cui al comma 5, fermi restando i requisiti stabiliti dal bando; 
        2) positivita' ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope, o agli accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso  di
alcool, da confermarsi presso una struttura  ospedaliera  militare  o
civile; 
        3) tutte quelle imperfezioni ed  infermita'  non  contemplate
dai presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e con il successivo impiego quale carabiniere atleta; 
      b) presentino tatuaggi: 
        1) visibili  con  ogni  tipo  di  uniforme,  compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
        2) posti anche in  parti  coperte  dalle  uniformi  che,  per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Tale requisito dovra'  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    7. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra' per tutti i concorrenti una visita  medica  generale  ed  i
seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio; 
      a. cardiologico con ECG; 
      b. oculistico; 
      c. odontoiatrico; 
      d. otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; 
      e. psichiatrico; 
      f. analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca  di  eventuali  cataboliti  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope  quali  anfetamine,   cocaina,   oppiacei,   cannabinoidi,
barbiturici e  benzodiazepine.  In  caso  di  positivita',  disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g. analisi del sangue concernenti: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
      h. controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i. i concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a visita
ginecologica; 
      j.  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio  diagnostico.  Nel  caso  in  cui  si  rendesse  necessario
sottoporre il concorrente ad  indagini  radiologiche,  indispensabili
per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la
dichiarazione di cui all'allegato D.  I  candidati  ancora  minorenni
all'atto della  presentazione  agli  accertamenti  sanitari,  invece,
avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al  citato
allegato  D  sottoscritta  dai  genitori  o  da   chi   esercita   la
responsabilita'  genitoriale.  La   mancata   esibizione   di   detta
dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni
agli esami radiologici. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati non idonei non saranno ammessi a sostenere  gli
ulteriori accertamenti concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza, la  commissione
non potra' in nessun caso  procedere  agli  accertamenti  previsti  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, e del punto 10  della  Direttiva  Tecnica  per  l'accertamento
delle imperfezioni del 4 giugno 2014 per  l'applicazione  dell'elenco
delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa  di  inidoneita'
al  servizio  militare,  secondo  i  quali  lo  stato  di  gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare. Le candidate che si trovassero in dette condizioni
saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di  selezione
e reclutamento per essere sottoposte  alle  visite  specialistiche  e
agli  accertamenti  di  cui  al  presente  articolo,  in   una   data
compatibile con la definizione del termine delle convocazioni per gli
accertamenti psico-fisici  e  attitudinali.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la  candidata
sara'  esclusa  dal  concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art.  6,
i concorrenti giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
generale dell'Arma dei  Carabinieri,  in  applicazione  dell'art.  3,
comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio  2005,  citato
nelle premesse. Dette norme tecniche saranno rese disponibili,  prima
della  data  di  svolgimento  della   prova   concorsuale,   mediante
pubblicazione sul sito www.carabinieri.it - con valore di notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2.    Gli    accertamenti    attitudinali    sono     articolati,
fondamentalmente, in quattro distinti momenti: 
      a) somministrazione, a cura di un Ufficiale psicologo, di uno o
piu' test, di prestazione tipica e/o di performance, e/o  questionari
tesi alla raccolta semistrutturata di informazioni sul  candidato  in
funzione di quanto previsto dal profilo attitudinale di  riferimento.
Dette prove costituiscono il «protocollo testologico»; 
      b) valutazione  del  «protocollo  testologico»  a  cura  di  un
Ufficiale psicologo che, al riguardo, redige  un'apposita  «relazione
psicologica» sul candidato; 
      c) intervista attitudinale con un  Ufficiale  perito  selettore
attitudinale  che,  al  termine,  dell'esplorazione  delle  aree  del
«profilo  attitudinale»  di   riferimento,   riepiloga   le   proprie
considerazioni in una «scheda di valutazione attitudinale». 
    Questi tre momenti iniziali  costituiscono  la  cosiddetta  «fase
istruttoria» degli accertamenti attitudinali volta  alla  preliminare
ricognizione e descrizione degli elementi  rilevanti  ai  fini  della
formazione  della  decisione  finale  della   commissione   per   gli
accertamenti attitudinali; 
      d)  colloquio  collegiale,  ovvero  «fase  costitutiva»   degli
accertamenti  attitudinali  attraverso  la  quale   la   commissione,
nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera  c)  e  comma  4  del
bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti  nella  fase
precedente, valutate le risultanze emerse nella fase istruttoria e in
base agli esiti di un  ulteriore  colloquio  condotto  dalla  stessa,
assumera' le deliberazioni  conclusive  in  merito  al  possesso  dei
requisiti attitudinali cosi' come previsti dal «Profilo attitudinale»
di riferimento quale Carabiniere effettivo in  servizio  nell'Arma  e
alle responsabilita' discendenti dallo status  da  assumere  e  dallo
specifico settore di impiego. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza  maggiore.  Non  saranno  previste  riconvocazioni,  a
eccezione dei concorrenti interessati al concomitante svolgimento  di
prove nell'ambito  di  altri  concorsi  indetti  dall'Amministrazione
della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A  tal
fine gli  interessati  dovranno  far  pervenire  al  predetto  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, a mezzo e-mail  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), un'istanza  di  nuova  convocazione,
entro le ore 13,00 del giorno  lavorativo  antecedente  a  quello  di
prevista  presentazione,  inviando  documentazione   probatoria.   La
riconvocazione, che potra' essere  disposta  compatibilmente  con  il
periodo  di   svolgimento   degli   accertamenti   stessi,   avverra'
esclusivamente  a  mezzo  e-mail  (inviata  all'indirizzo  di   posta
elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). 
    4. Il giudizio d'idoneita' o d'inidoneita', riportato al  termine
degli accertamenti attitudinali, e' definitivo e sara' comunicato per
iscritto agli interessati. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei
non saranno ammessi alle  successive  fasi  del  concorso  e  saranno
esclusi dal concorso. 
    5. Tutti i concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione Militare. I concorrenti che sono gia' alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 8 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei soli concorrenti  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso  dei  titoli  di
cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  dovra'   procedere   alla
valutazione dei titoli con le modalita' indicate  nell'art.  960  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli di studio,  il  concorrente  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
 
         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La graduatoria degli idonei sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice   in   base   alla   ripartizione    dei    posti    per
discipline/specialita' indicata nell'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente sara'  costituito
dalla somma dei punteggi attribuitigli, secondo le modalita' indicate
nell'art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di  preferenza
previsti  dall'art.  5  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano  stati  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art.  3,  comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale
dell'Arma dei Carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico - Piazza Bligny n.  2  -  00197  Roma  -  tel.  06/80982935,
presumibilmente a partire dal 6 novembre 2018. 
    5. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria,  i
concorrenti risultati idonei, fino a concorrenza dei  posti  messi  a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente  potra'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della  graduatoria  stessa,
nella  medesima  disciplina/specialita'  sportiva,   un   numero   di
concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari, durante i
primi 20 (venti) giorni di effettivo corso. 
    6.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso il Reparto di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal
9 novembre 2018, nel sito internet  www.carabinieri.it  e  presso  il
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri  -  V  Reparto  -  Ufficio
relazioni con il pubblico, Piazza Bligny n. 2 -  00197  Roma,  numero
0680982935. 
                               Art. 10 
 
 
                    Comunicazioni agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4a  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la  pubblicazione
di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo
svolgimento  degli  accertamenti  sanitari  ed  attitudinali   o   di
ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 
    2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
attraverso  il   sito   internet   www.carabinieri.it   oppure,   ove
espressamente  previsto  dal   bando,   tramite   messaggio   inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui e'  stata
inoltrata la domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
Comando generale  dell'Arma  dei  Carabinieri  potra'  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  di  quanto
dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 
                               Art. 12 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'amministrazione, con provvedimento  motivato  del  Direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale
dell'Arma  dei  Carabinieri,  puo'  escludere  in  ogni  momento  dal
concorso i concorrenti che  non  saranno  ritenuti  in  possesso  dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare i  medesimi  decaduti  dalla
nomina ad atleta del Centro sportivo, se  il  difetto  dei  requisiti
sara' accertato dopo l'effettivo incorporamento. 
                               Art. 13 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. I vincitori dovranno  presentarsi  presso  la  Scuola  Allievi
Carabinieri che sara' successivamente individuata, per  la  frequenza
del corso,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri e contenute nel Regolamento interno per  le
Scuole Allievi Carabinieri. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine  di
espletare le operazioni di incorporamento,  ivi  compresa  la  visita
medica  di  controllo.  Qualora  dovessero  insorgere   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente  riconosciuta,
il predetto Istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al  fine
di accertare che non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio
militare. 
    3.  I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea  inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata  per  la  presentazione,   comporteranno   l'esclusione   dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati  inidonei  saranno  sostituiti   secondo   l'ordine   della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  presentazione  presso  la   Scuola   Allievi
Carabinieri i vincitori dovranno consegnare: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      il  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      la dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  secondo  lo
schema in allegato «E». 
    I militari in servizio  dovranno  consegnare,  in  busta  chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    5. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente  rinunciatari
e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma  5.  La  Scuola  di
assegnazione potra' comunque autorizzare, per  comprovati  motivi  da
preavvisare  tramite   la   Stazione   Carabinieri   competente   per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di effettivo inizio del corso. 
    6. Gli arruolati,  previo  superamento  degli  esami  finali  del
corso, conseguiranno la  nomina  a  Carabiniere  e  saranno  immessi,
secondo l'ordine della graduatoria  finale,  nel  ruolo  Appuntati  e
Carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei
Carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine  del  corso
saranno destinati al Centro sportivo Carabinieri. 
                               Art. 14 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e  per  la  sede  degli  accertamenti
concorsuali, e per la presentazione presso il reparto d'istruzione di
assegnazione, sono a carico dei concorrenti. 
    2. I candidati che siano militari  in  servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento  degli  accertamenti,  nonche'  al   tempo   strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno  detti
accertamenti e per il rientro nella  sede  di  servizio.  Qualora  il
concorrente non sostenga  i  previsti  accertamenti  concorsuali  per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione degli accertamenti sanitari ed  attitudinali
fruiranno del vitto (solo il pranzo)  a  carico  dell'Amministrazione
militare qualora le prove e gli accertamenti si protraggano in orario
pomeridiano, e dovranno attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. I concorrenti che siano gia' alle  armi  dovranno
indossare l'uniforme limitatamente al  giorno  di  svolgimento  degli
accertamenti attitudinali. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento  europeo  (UE)  2016/679
(di  seguito   Regolamento)   e,   nelle   more   dell'adozione   dei
provvedimenti di attuazione della legge 25 ottobre 2017, n.  163,  ai
sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, in quanto non incompatibili, si informano i candidati che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per  cui  i  dati  personali  e   particolari   sono   raccolti   e/o
successivamente  trattati;  cio'   anche   in   caso   di   eventuale
comunicazione  a  terzi   e   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto  di  impiego/servizio,  per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente decreto, pena l'esclusione dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' il Comando generale dell'Arma
dei Carabinieri - Centro nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -
Viale di Tor Di Quinto n. 119. Il  Titolare  puo'  essere  contattato
inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta  elettronica:
cnsrconccar@carabinieri.it   -   posta    elettronica    certificata:
cnsrconccar@pec.carabinieri.it 
      b) il Responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato  ai  recapiti  resi  noti  nel  bando  di  concorso
pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto
legislativo n. 66/2010; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi del Comando  generale  dell'Arma  dei  Carabinieri,  Centro
nazionale di  selezione  e  reclutamento  dell'Arma  dei  Carabinieri
presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a  21  del  citato  Regolamento,  nonche',  in  quanto
compatibili, quelli di cui all'art.  7  del  decreto  legislativo  n.
196/2003, tra  i  quali  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,   completare,
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. Tali  diritti  potranno  essere  fatti
valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei  Carabinieri,
Centro  nazionale  di  selezione   e   reclutamento   dell'Arma   dei
Carabinieri,  titolare  del  trattamento,  che  nomina  Responsabile,
ciascuno per la parte di rispettiva competenza funzionale: 
      a)  il  direttore  del  Centro   nazionale   di   selezione   e
reclutamento dell'Arma dei Carabinieri; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 5. 
                               Art. 16 
 
 
                     Accesso atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 
    Il presente bando sara' sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 15 settembre 2018 
 
                              Il Comandante generale: Giovanni Nistri