Concorso Guardia di Finanza 2023 per 1230 Allievi Marescialli

È stato indetto il concorso Guardia di Finanza 2023 finalizzato al reclutamento di 1230 Allievi Marescialli.

La selezione è aperta anche ai civili in possesso di diploma e prevede l’ammissione al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Sarà possibile presentare la domanda di ammissione entro il 23 marzo 2023. Di seguito presentiamo in modo chiaro e dettagliato tutte le informazioni utili sul concorso, i requisiti richiesti, come avviene la selezione, come presentare la domanda di ammissione e il bando da scaricare.

CONCORSO ALLIEVI MARESCIALLI GUARDIA DI FINANZA 2023

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha dunque bandito il concorso 2023 per Allievi Marescialli, finalizzato all’inserimento di 1230 giovani al 95° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GDF per l’anno accademico 2023 / 2024. Il bando per Allievi Marescialli della Guardia di Finanza è aperto alla partecipazione di civili e militari, in possesso di diploma.

BANDO CONCORSO DA SCARICARE

Tutti gli interessati al concorso della Guardia di Finanza 2023 per Allievi Marescialli sono invitati a scaricare e leggere attentamente il BANDO della selezione, pubblicato insieme ai relativi allegati sul sito della Guardia di Finanza, nella sezione dedicata ai concorsi e sul portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione inPA.

COME PRESENTARE DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al concorso della Guardia di Finanza 2023 deve essere presentata attraverso l’apposita procedura online disponibile a questa pagina entro le 12.00 del 23 marzo 2023.

Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione: SPID o CIE.

Ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione è indicato nel bando.

POSTI DISPONIBILI

Il concorso della Guardia di Finanza 2023 per Allievi Marescialli prevede quindi la copertura di 1.230 posti presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti GDF, così distribuiti:

  • n. 1.135 posti per Allievi Marescialli del contingente ordinario, di cui:
    – n. 21 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
    – n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;

  • n. 95 posti per Allievi Marescialli del contingente di mare, di cui:
    – n. 25 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC);
    – n. 20 per la specializzazione “nocchiere” (NCH);
    – n. 40 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM);
    – n. 10 per la specializzazione “tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta” (TSC).

REQUISITI RICHIESTI

Possono partecipare al concorso Guardia di Finanza le seguenti categorie di candidati, in possesso dei relativi requisiti:


a. appartenenti al ruolo sovrintendenti, appuntati e finanzieri, allievi finanzieri e ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato 18 mesi di servizio del Corpo della Guardia di Finanza che:

  • non abbiano superato il 35° anno di età;
  • non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
  • se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all’avanzamento al grado superiore, o se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;
  • non risultino imputati o condannati o non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
  • non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
  • non siano sospesi dal servizio o dall’impiego o in aspettativa;
  • non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

b. cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

  • abbiano un’età compresa tra i 17 e i 26 anni;
  • abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
  • godano dei diritti civili e politici;
  • non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare o prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;
  • non sono stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza o hanno rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  • non sono stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
  • non sono imputati, non sono stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né sono o sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
  • non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
  • siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
  • non sono già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, o da corsi equipollenti, della Guardia di finanza.

Tutti i candidati devono inoltre possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2022/2023.

 

PROCEDURA SELETTIVA

Le procedure selettive del concorso per Allievi marescialli della Guardia di Finanza 2023 prevedono le seguenti prove d’esame e verifiche:

  • prova scritta di preselezione, tramite la somministrazione di questionari a risposta multipla di cultura generale;
  • prova scritta di cultura generale;
  • prova di efficienza fisica;
  • accertamento dell’idoneità psico-fisica;
  • accertamento dell’idoneità attitudinale;
  • prova orale;
  • prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera;
  • valutazione dei titoli.

    COME FUNZIONA LA SCUOLA ISPETTORI E SOVRINTENDENTI

    Il corso di formazione avrà inizio nella data stabilita dal Comando Generale della Guardia di finanza e avrà una durata non inferiore a 2 anni accademici. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del Corpo, a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. Pertanto, gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l’iscrizione all’università. Durante il corso, gli allievi marescialli percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

    Al termine del corso gli allievi giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso di qualificazione operativa, a completamento della formazione di base.

    A conclusione dell’intero ciclo formativo, i marescialli sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

    SUCCESSIVE COMUNICAZIONI

    Tutte le successive comunicazioni relative ai diari delle prove d’esame, alla procedura concorsuale e alle graduatorie saranno rese note sul sito web dedicato ai concorsi della Guardia di Finanza, nella sezione ‘Concorsi’.