Concorso pubblico per 20 posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica

CAMERA DEI DEPUTATI
CONCORSO (Scad. 29-07-2021)

Pubblico concorso, per esami, a venti posti di Tecnico della Camera dei deputati con specializzazione informatica.

 
               IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 115  del  23
giugno 2021, con la quale e' stato approvato  il  bando  del pubblico
concorso, per esami,  a venti  posti  di  Tecnico  della  Camera  dei
deputati con specializzazione informatica; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalla  deliberazione  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale e' stata  prevista,
tra  l'altro,  la  sospensione  dell'efficacia   delle   disposizioni
previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei  dipendenti  del
Parlamento in materia di svolgimento  congiunto  delle  procedure  di
reclutamento del personale e di iscrizione nella  terza  sezione  del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente  alle  procedure
di  reclutamento  avviate   entro   il   30   novembre   2021,   fino
all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori  o  idonei,
la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art.  1,  comma
3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella  parte  in  cui  prevede
l'applicazione ai dipendenti di  futura  assunzione  del  trattamento
giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni  dell'Ufficio
di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza
del  Senato  della  Repubblica,  delle  disposizioni   in   tema   di
istituzione  del  Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,   e
dall'art.  2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalla  deliberazione   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021; 
    Visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e  53  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  109  del  5
maggio 2021, con la quale e' stato aggiornato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a venti  posti  di
Tecnico della Camera dei deputati  con  specializzazione  informatica
(codice C06), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera  dei
deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate  ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalla  deliberazione  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, disciplinato dalla deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5  giugno  2019,  e  con  il
trattamento  economico  stabilito  ai   sensi   della   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di posti  pari  ad  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia  maturato
in tali livelli almeno  cinque  anni  di  anzianita',  e'  riservato,
altresi', un numero di posti pari a un quinto delle assunzioni di cui
all'art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino  un  punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi  finali  conseguiti  dagli
idonei. 
                               Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 40  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40º
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato  A.  Qualora  il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,  esso
e' considerato  requisito  valido  per  l'ammissione  ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  C,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  Regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'art.  3,
comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  fa  fede   la   data   di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  della  graduatoria  finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 3,  comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art. 3, comma  1,  e'  autocertificato  dai  candidati  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi  ed  esami»  -  esclusivamente  attraverso   l'applicazione
disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal
sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per  accedere
all'applicazione  i  candidati   devono   essere   in   possesso   di
un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di  identita'  digitale
(SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure
indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al citato comma  1  che,  allo  scadere  del
termine di cui al medesimo comma  1,  non  permettera'  piu'  ne'  la
compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Al fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  di
cui al comma 1 in prossimita' della scadenza del termine  di  cui  al
medesimo comma 1 e  tenuto  anche  conto  del  tempo  necessario  per
completare l'iter  di  compilazione  e  di  invio  della  domanda  di
partecipazione,  si  raccomanda  di  inviare  per  tempo  la  propria
candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il  candidato  ha  la
possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata, mediante l'apposita
funzionalita'  dell'applicazione,  e  di   presentarne   una   nuova,
effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso  rimborsabile,  pari  a euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5.  Tramite  l'applicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, i candidati sono  chiamati  ad  autocertificare,  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  Testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella  domanda  di  partecipazione,  consapevoli
che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n.  445  del  2000,  le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di  gravidanza  o  in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  di  cui  all'art.
13, comma 1, del presente  bando.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni
indicate nel periodo  precedente  siano  intervenute  successivamente
allo  scadere  del  termine  utile  per  l'invio  della  domanda   di
partecipazione, i candidati possono comunicarle secondo le  modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono
direttamente ammessi alle  prove  scritte,  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di  invalidita',   da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede  la  documentazione  inviata  dai  candidati
entro lo scadere del termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione  sia  accertata
successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i  candidati
possono comunicarla secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di  cui  al  comma  1.  Ai  sensi  del  presente  comma,  per  idonea
documentazione   deve   intendersi   il   verbale   di   accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica  dell'azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta. 
                               Art. 6 
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e  comunicazioni
                           con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo   di    posta    elettronica,    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in una  prova  selettiva,  in  due  prove
scritte e in una prova orale. 
                               Art. 8 
 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata,  concernenti  le  materie  di   cui
all'allegato B, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova selettiva e' valutata partendo da  base  60,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. 
                               Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della
prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in
base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati
entro il 200° posto. Il predetto numero di 200  ammessi  puo'  essere
superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo
posto utile dell'elenco di idoneita', nonche' i candidati ammessi  ai
sensi dell'art. 5, comma 7. 
    2.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove   scritte   e'
pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,  comma   1,   in
conformita' all'art. 13. La pubblicazione dell'elenco  degli  ammessi
alle prove scritte costituisce notifica a tutti  gli  effetti.  Dalla
data di pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di
trenta giorni per la  proposizione  di  eventuali  ricorsi  ai  sensi
dell'art. 14. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una
delle prove scritte previste,  nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte sono due: 
      a) la prima consiste nella risposta a un questionario, composto
da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e  negli  argomenti  di
cui all'allegato B, Parte II. Il tempo a  disposizione  e'  di cinque
ore; 
      b) la seconda consiste nella stesura di  un  progetto  relativo
alla realizzazione di  un'applicazione  informatica  multiutente  con
relativa interfaccia ovvero nella stesura  di  un  progetto  relativo
alla realizzazione di una infrastruttura hardware o di rete,  secondo
la scelta di ciascun candidato dopo il sorteggio delle due tracce. Il
tempo a disposizione e' di cinque ore. 
    4. Per lo svolgimento della prima prova scritta,  la  Commissione
esaminatrice puo'  stabilire  che  la  stessa  sia  redatta  mediante
utilizzo di un personal computer con tastiera italiana. 
    5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti: 
      a) per la prova di cui alla lettera a) del comma 3,  predispone
tre questionari, ciascuno dei  quali  composto  da 6  quesiti,  e  li
sottopone al sorteggio dei candidati; 
      b) per la prova di cui alla lettera b) del comma 3,  predispone
tre tracce per ciascuna tipologia  di  progetto  e  le  sottopone  al
sorteggio dei candidati. 
    6. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    7. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
13. La pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie e negli  argomenti  di  cui  all'allegato  B,
Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura  e
nella traduzione di un breve testo di contenuto  tecnico  scritto  in
lingua, che costituisce la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1. 
                               Art. 11 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media  tra
il punteggio medio delle prove scritte e  il  punteggio  della  prova
orale. 
    2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il giorno in cui  hanno  inizio  le  prove
orali. 
                               Art. 12 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art.  13;  forma
gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva  la
graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 13 
 
Diari d'esame e avvisi  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
     Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del  28  settembre  2021,  muniti  del
documento di riconoscimento, in corso di  validita',  indicato  nella
domanda di partecipazione e dell'avviso  di  convocazione  che  sara'
disponibile nell'applicazione di  cui  all'art.  5,  comma  1.  Nella
medesima nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - saranno altresi'  pubblicate  le
informazioni sull'eventuale richiesta  di  documentazione  necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche'  sulla  data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi  ed  esami»  -  del  secondo  venerdi'  successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire dalla quale sara'  disponibile,  nell'applicazione  di  cui
all'art. 5, comma  1,  l'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove
scritte; le informazioni inerenti  al  diario  delle  medesime  prove
scritte. Nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del quarto  venerdi'  successivo
all'ultima  giornata  delle  prove  scritte  saranno  pubblicate:  le
informazioni inerenti alla pubblicazione  dell'elenco  dei  candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  Regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie  generale -  n.
243 del 19 ottobre 2009,  alla  Commissione  giurisdizionale  per  il
personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76,  00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma  1,  degli  elenchi  degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 15 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'art.  7  del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della  Camera
dei  deputati  e  dal  Regolamento   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 16 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo  concorsi.camera.it, raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 17 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  Responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 18 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego. 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 23 giugno 2021 
 
                                                  Il Presidente: Fico 
La Segretaria generale: Pagano 
                                                           Allegato A 
 
          TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
    Laurea  triennale  L-8   (Ingegneria   dell'informazione),   L-30
(Scienze  e  tecnologie  fisiche),   L-31   (Scienze   e   tecnologie
informatiche), L-35 (Scienze matematiche), L-41 (Statistica),  ovvero
corrispondente laurea di primo livello di cui al decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, ovvero corrispondente diploma  universitario
triennale di cui all'art. 2 della legge 19  novembre  1990,  n.  341,
secondo il decreto ministeriale 11 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2012. 
                                                           Allegato B 
MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO DELLA PROVA SELETTIVA, DELLA PRIMA  PROVA
  SCRITTA E DELLA PROVA ORALE 
 
                               Parte I 
 
                           Prova selettiva 
 
    architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione
dati, virtualizzazione; 
    reti   di   comunicazione,   protocolli   e   sistemi   per    le
telecomunicazioni, internetworking, multimedia; 
    ingegneria del software, linguaggi di programmazione, strumenti e
metodi agili e DevOps; 
    sistemi di gestione dei dati; intelligenza artificiale e  machine
learning; 
    sicurezza informatica delle  reti,  delle  infrastrutture  e  dei
sistemi; 
    metodologie  di  gestione,  conduzione  e  sviluppo  di  progetti
software, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici. 
 
                              Parte II 
 
                         Prima prova scritta 
 
    architettura dei sistemi elaborativi e dei centri di elaborazione
dati, virtualizzazione; 
    reti   di   comunicazione,   protocolli   e   sistemi   per    le
telecomunicazioni, internetworking, multimedia; 
    ingegneria del software, linguaggi di programmazione, strumenti e
metodi agili e DevOps; 
      sistemi  di  gestione  dei  dati;  intelligenza  artificiale  e
machine learning; 
    sicurezza informatica delle  reti,  delle  infrastrutture  e  dei
sistemi; 
    metodologie  di  gestione,  conduzione  e  sviluppo  di  progetti
software, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici. 
 
                              Parte III 
 
                             Prova orale 
 
    Le materie e gli argomenti oggetto della prima prova scritta  del
presente allegato, a cui si aggiungono: 
      elementi di diritto costituzionale e di diritto parlamentare; 
      informatica   giuridica   e   disciplina   dell'Amministrazione
digitale; 
      lingua inglese (lettura e  traduzione  di  un  breve  testo  di
contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la base  per  il
colloquio). 
                                                           Allegato C 
 
      ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990). 
 
                               Art. 8. 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa e appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.