Corte dei Conti. Concorso per 30 referendari nel ruolo della carriera di magistratura

CORTE DEI CONTI
Concorso (Scad. 29 settembre 2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura

 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.
1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati  contabili
e di autorizzazione della relativa spesa; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008 n.  112,  convertito  dalla
legge  6  agosto  2008  n.  133,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n.  174,  convertito  con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 10 ottobre 2017  di  autorizzazione  ad  assumere  personale  di
magistratura; 
    Vista la nota prot. n. 5192 in data 23 maggio 2018, con la  quale
la Corte dei conti ha comunicato al Ministero  dell'economia  e  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  i  propri  fabbisogni   di
personale di magistratura per l'anno 2018 sulla base delle cessazioni
dal servizio dell'anno 2017; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di
n. 30 unita' di personale; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nelle adunanze del  19-20  giugno,  3-4  luglio
2018 e 17-18 luglio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di
referendario, di cui sei riservati  ai  candidati  appartenenti  alle
categorie indicate nell'art. 2 in possesso, oltre che del diploma  di
laurea in giurisprudenza, anche del  diploma  di  laurea  in  scienze
economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro  titolo  di
studio   equipollente   ed   equiparato   ai   sensi   del    decreto
interministeriale 9 luglio 2009. 
    2.  Il  numero  dei  posti  messi  a  concorso  sara'  elevato  a
quarantuno  ove,  nelle  more  della  conclusione   della   procedura
concorsuale, intervenga il nuovo decreto autorizzativo, relativo alla
programmazione  delle  assunzioni  per   l'anno   2018.   A   seguito
dell'elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente saranno
pari a otto unita'. 
    3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    4. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
Sezioni  e  alle  Procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in  Roma  e  devono  permanere,  per
almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione. 
                               Art. 2 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      b) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      c)  i  magistrati  militari  di  tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
      d) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e  del  Segretariato  generale
della Presidenza  della  Repubblica,  i  funzionari  degli  organismi
comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni  caso
deve trattarsi di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi  pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al  termine  di  un
corso universitario di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma  di  laurea
con almeno cinque anni di anzianita' di servizio; 
      f) il personale docente di ruolo delle  Universita'  nonche'  i
ricercatori,  confermati  o  che  abbiano  conseguito  l'abilitazione
scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre  anni  di
anzianita' di servizio. 
    2. I requisiti di anzianita'  prescritti  dal  comma  1  ai  fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo  dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    2. L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 4 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24.00  del  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, 4^ serie speciale, Concorsi ed esami;  nel  caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato  e
devono    registrarsi    al    Portale    concorsi     all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it  e  seguire  la  procedura   ivi
indicata. 
    3. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    4. La documentazione di cui all'art.  6,  comma  4,  deve  essere
allegata, in formato digitale, secondo le  modalita'  illustrate  sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non  disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma  1,  all'indirizzo:
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche - Via Antonio Baiamonti, 25 -  00195  Roma.  Si
considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo  stesso  termine.  La
medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a  mano  al
Segretariato generale della Corte dei conti,  nello  stesso  termine,
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta
consegna a mano verra' rilasciata ricevuta. 
    5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 
    6. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata. 
                               Art. 5 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      e) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare  la  data  in  cui  e'  stato
superato  il  periodo  di  tirocinio  con  valutazione  positiva   di
idoneita'. L'ammissione al concorso non  e'  preclusa  dalla  mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data  di  presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio  del  requisito  per  i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 
    I candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  a)
dell'art. 2 che al momento  della  presentazione  della  domanda  non
hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano  in  possesso
della prescritta anzianita' in altra categoria tra  quelle  indicate,
possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso,
a condizione che il periodo di tirocinio risulti  superato  all'esito
dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi  alle
prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento. 
    3. I candidati in possesso, oltre che del diploma  di  laurea  in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art.  1
del presente  bando,  devono  dichiarare  di  voler  usufruire  della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2. 
    4. I candidati  devono  specificare  in  quale  lingua  intendono
sostenere  la  prova   orale   obbligatoria   e   l'eventuale   prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma. 
    5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in  caso  di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a cinque anni. 
                               Art. 6 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare il possesso del titolo di studio richiesto,  l'Universita'
presso la quale e' stato conseguito,  l'anno  del  conseguimento,  la
votazione riportata nell'esame finale di laurea, nonche' la media dei
voti degli esami. 
    2. I candidati appartenenti alle categorie di  cui  alle  lettere
a), b), c), e) ed f) dell'art.  2,  devono  dichiarare  la  qualifica
posseduta  e  l'anzianita'  nella  qualifica,  con   riferimento   ai
requisiti richiesti dal medesimo art. 2. 
    3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell'art.  2  devono  dichiarare  la  data  di  iscrizione   all'albo
professionale degli avvocati. 
    4. Nella fase di compilazione della  domanda  il  candidato  deve
fornire un curriculum vitae aggiornato, e  l'elenco  delle  eventuali
pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
con indicazione degli estremi identificativi e del numero  di  pagine
di ciascuna.  Gli  originali  delle  pubblicazioni  medesime  possono
essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando. 
    5. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9,  e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale  di
cui  all'art.  4,  comma  2.  L'amministrazione  procede  ad   idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese  dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio. 
    6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di  cui  all'art.
4, comma 2: 
      1. Copia della ricevuta di  versamento  di  euro  50,00,  quale
contributo   per   le   spese    relative    all'organizzazione    ed
all'espletamento del concorso, da  effettuarsi  sul  C/C  postale  n.
48575005, intestato alla Tesoreria  centrale  dello  Stato -  Entrate
eventuali della Corte dei conti. 
      2. Copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'. 
                               Art. 7 
 
    Nei  confronti  dei   concorrenti   utilmente   collocati   nella
graduatoria,  l'Amministrazione  acquisisce   d'ufficio,   ai   sensi
dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e  6  del  bando  in  possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati  sono  tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per  il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
                               Art. 8 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera  a),
del regolamento per la carriera e la disciplina del  personale  della
Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12  ottobre  1933,  n.
1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961,  n.
1345.  Con  il  medesimo  decreto  possono  essere  nominati   membri
supplenti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
Commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle Universita'. 
                               Art. 9 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie   di   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il  candidato
che non abbia ottenuto almeno  venticinque  punti  nella  valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti,  per
la valutazione del complesso dei titoli, per  un  massimo  totale  di
cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi  tra
le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente: 
      1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 
      2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5; 
      3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 20; 
      4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5. 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e  inseriti  in  domanda.  I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2. 
    4.  La  Commissione,  previa   determinazione   degli   ulteriori
necessari criteri di massima, procede  preliminarmente,  per  ciascun
candidato,  all'esame  dei  titoli,  esclusivamente   ai   fini   del
conseguimento del punteggio  minimo  di  venticinque  punti  e  della
conseguente ammissione alle prove scritte. 
    5. Fermi i requisiti di ammissione di cui al  presente  bando,  i
candidati gia' ammessi al concorso bandito con  D.P.  3  marzo  2017,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» del 21 marzo 2017, che hanno  completato
tutte  le  prove  concorsuali  scritte -  allo  stato  in  corso   di
correzione - sono comunque ammessi alla presente procedura selettiva,
previa domanda da presentare nei termini e nelle forme di cui sopra. 
    6. La valutazione completa dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
inerenti  alle  prove  scritte,  prima  della  apertura  delle  buste
contenenti gli elaborati stessi. 
                               Art. 10 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - 28 settembre 2018 e sul portale di cui
all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione  dei  giorni,  dell'ora  e
della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver
raggiunto almeno  venticinque  punti  nella  valutazione  dei  titoli
operata dalla Commissione esaminatrice, sono  tenuti  a  presentarsi,
nei giorni e nell'ora indicati con le modalita'  di  cui  al  secondo
comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le
prove scritte. 
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla Commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che  desiderino  consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite  con  la  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera  da  lasciare  visibile  il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di  evitare  possibili  smarrimenti  -
devono  essere  accompagnati  da  un  elenco,  contenente  anche   le
generalita' del candidato. 
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la   relativa   comunicazione,   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna  delle  prove  scritte,  almeno  venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
                               Art. 11 
 
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.  I
candidati  devono  conseguire   un   punteggio   non   inferiore   ai
trentacinque punti. 
    4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a  due  punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 
    5. Il risultato definitivo in base al quale  viene  formulata  la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella  valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte,  dei
punti ottenuti nella prova orale  e  del  punteggio  attribuito  alla
prova orale facoltativa di lingua. 
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti. 
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2. 
                               Art. 12 
 
    1.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  Corte  dei  conti,  sotto  condizione   sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per  l'ammissione  alla  magistratura
della Corte. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale - «Concorsi ed esami».  La  graduatoria  e'  pubblicata  sul
portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso
al  Presidente  della  Corte  dei  conti,  il  quale  decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
                               Art. 13 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  della  Corte  dei
conti. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 4. 
    3. Coloro che al momento  della  nomina  risultino  residenti  da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o  piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono  esercitare  la  precedenza   nell'assegnazione   in   deroga
all'ordine di graduatoria, purche'  dichiarino  la  disponibilita'  a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5  anni.  La  precedenza  si  esercita,  quando  nella  Regione  sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede. 
                               Art. 14 
 
    1.Le informazioni relative alle fasi della procedura di  concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art.  4,  comma  2,
nonche'                    all'indirizzo                    internet:
www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_c
oncorso/concorsi_magistratura. 
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei  conti  il  provvedimento   di   indizione   del   concorso,   il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche' tutte
le informazioni oggetto di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Per  qualsiasi   chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale,  i  candidati   possono   prendere   contatto   con   il
Segretariato Generale  -  Servizio  accessi,  mobilita'  e  dotazioni
organiche - dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10,00 alle  ore  12,00
(tel. 06/38762104; 06/38763049). 
                               Art. 15 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30  giugno  2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso
la  Corte  dei  conti -  Segretariato  generale -  Servizio  accessi,
mobilita' e dotazioni organiche, per le  finalita'  di  gestione  del
concorso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196,  tra  i  quali  figura  quello  di
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonche'  di  alcuni  diritti
complementari, tra cui il diritto  di  far  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' del diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi illegittimi. 
                               Art. 16 
 
    Il  presente  decreto  e'  comunicato  alla  Direzione   generale
programmazione e bilancio di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    Roma, 19 luglio 2018 
 
                                               Il Presidente: Buscema 
                                                             Allegato 
 
                          Programma d'esame 
 
    Prove scritte: 
      1) diritto civile e diritto  commerciale,  con  riferimenti  al
diritto processuale civile; 
      2) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
      3) contabilita'  pubblica,  scienza  delle  finanze  e  diritto
finanziario; 
      4) prova pratica riferita alle funzioni della Corte dei conti. 
    Prova orale: 
      l'esame verte sulle materie indicate per  le  prove  scritte  e
sulle seguenti: 
        a) diritto  internazionale  e  diritto  dell'Unione  europea;
diritto regionale e degli enti locali; 
        b) diritto tributario e diritto pubblico dell'economia; 
        c) diritto penale e diritto processuale penale; 
        d) politica economica; 
        e) controllo delle aziende e delle amministrazioni pubbliche; 
        f) statistica economica; 
        g)  lingua  straniera  scelta  tra  le   seguenti:   inglese,
francese, tedesco, spagnolo. 
      Prova orale facoltativa in una delle lingue di cui al punto  g)
diversa da quella prescelta quale prova obbligatoria. 
 
                              -------- 
 
                            Scheda titoli 
 
                           Prima categoria 
          Doti di capacita' e di rendimento - max. punti 20 
 
    A)    Servizio    prestato    nella    Magistratura    ordinaria,
amministrativa, militare e nell'Avvocatura dello Stato: 
      Per ogni anno compiuto o  frazione  superiore  a  sei  mesi  di
servizio: punti 4,00 per i primi 5 anni 
    B) Avvocati iscritti all'albo professionale: 
      Per ogni anno o frazione superiore a  sei  mesi  di  iscrizione
all'albo punti 3,50 per i primi 5 anni e punti 0,75 per i successivi,
con un massimo di 3 anni (valutabili max 8 anni); 
    C) Servizio prestato nelle Amministrazioni pubbliche: 
      Per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni dirigenziali: punti 3,50 per i primi
5 anni e punti 0,75 per i  successivi,  con  un  massimo  di  3  anni
(valutabili max 8 anni); 
      Per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nella ex carriera direttiva: punti 3,00 per i primi 5  anni  e  punti
0,50 per ogni anno successivo, con un massimo di 3  anni  (valutabili
max 8 anni); 
    D) Docenti di ruolo delle universita' e ricercatori  universitari
confermati  o  che  abbiano  conseguito  l'abilitazione   scientifica
nazionale in materie giuridiche: 
      Per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
nello svolgimento delle funzioni di docente di ruolo: punti 3,50  per
i primi 3 anni e punti 0,75 per ogni anno successivo con  un  massimo
di 5 anni (valutabili max 8 anni); 
      Per ogni anno, o frazione superiore a  sei  mesi,  di  servizio
come ricercatore: punti 3,00 per i primi 3 anni e punti 0,50 per ogni
anno successivo con un massimo di 5 anni (valutabili max 8 anni). 
 
                          Seconda categoria 
                      Incarichi - max. punti 5 
 
    Incarichi  speciali  che  presuppongono  particolare   competenza
giuridico-economica e risultino affidati con formale provvedimento da
Amministrazioni pubbliche  o  da  Organismi  U.E.  e  internazionali.
Punteggio come da sottovoci. 
    1. I magistrati onorari: punti 0,60 per  ogni  anno  fino  ad  un
massimo di punti 3,00; 
    2. Componente di Commissione tributaria: punti 0,80 per ogni anno
fino ad un massimo di punti 2,40; 
    3.   Revisore   contabile/curatore   fallimentare/componente   di
Collegio dei Revisori o Collegio sindacale: fino  a  punti  0,50  per
ogni incarico di durata almeno annuale, fino ad un massimo  di  punti
3,00; 
    4.   Incarichi   affidati   con    formale    provvedimento    da
Amministrazioni  pubbliche/elaborati  originali  per   il   servizio:
massimo punti 3,00; 
    5. Incarichi affidati da Organismi U.E e internazionali:  massimo
punti 3,00. 
 
                           Terza categoria 
                  Titoli di cultura - max. punti 20 
 
    A) Voto di laurea e media esami:  
      
 
        =====================================================
        |Voto di laurea |           |Media esami *|         |
        +===============+===========+=============+=========+
        |fino a 99/110  |p. 0,00    | fino a 24/30|p. 0,00  |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |100/110        |p. 0,50    | 25/30       |p. 4,00  |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |101/110        |p. 1,00    | 26/30       |p. 5,00  |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |102/110        |p. 1,50    | 27/30       |p. 6,00  |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |103/110        |p. 2,00    | 28/30       |p. 7,00  |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |104/110        |p. 2,50    | 29/30       |p. 8,00  |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |105/110        |p. 3,00    | 30/30       |p. 9,00  |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |106/110        |p. 3,50    |  	          |         |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |107/110        |p. 4,00    |             |         |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |108/110        |p. 4,50    |             |         |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |109/110        |p. 5,00    |             |         |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |110/110        |p. 5,50    |             |         |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
        |110/110 e lode |p. 6,00    |             |         |
        +---------------+-----------+-------------+---------+
 
    *Le eventuali frazioni  di  punto  da  0,51  saranno  arrotondate
all'unita' superiore a fini valutativi 
    B)  Altre   lauree   conseguite   in   Universita'   italiane   o
riconosciute: 
      1. Per ogni diploma di laurea  in  scienze  politiche,  scienze
economico     aziendali,     scienza      dell'economia,      scienza
dell'amministrazione  o  equipollenti  ed  equiparate  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009: 
        punti 5,00 con voto di laurea da 100 a 110; 
        punti 6,00 se con lode. 
      2. Per ogni altro diploma di laurea e  laurea  specialistica  o
magistrale: punti 1,00. 
      3. Per le lauree di primo livello  (con  esclusione  di  quelle
propedeutiche  alla  specialistica/magistrale  gia'  dichiarata)   in
scienze dell'economia e della gestione aziendale, scienze economiche,
scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche
e delle relazioni internazionali, e  statistica:  punti  1,50;  punti
2,00 se con lode. 
    C) Attivita' di  docenza  universitaria  in  materie  giuridiche,
politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali,  in
corso di laurea, master o dottorato, di durata almeno semestrale  con
non meno di trenta ore (certificato  con  contratto  e  CFU)  se  non
utilizzata come categoria di partecipazione: 
      Per ogni attivita' di docenza: punti 1,00 fino ad un massimo di
punti 5. 
    D) Titoli conseguiti  in  corsi  di  specializzazione  o  master,
conseguiti    presso    Universita',    in    materie     giuridiche,
politico-economiche, amministrative ovvero statistico-attuariali,  di
durata almeno biennale, con esame finale: 
      Dottorato di ricerca punti 4,00; 
      Specializzazione punti 3,00; 
      Master di secondo livello punti 2,00; 
      Master di primo livello punti 1,50. 
    E)  Borsisti  o  assegnisti  o   titoli   corrispondenti   presso
Universita': 
      punti 1,00 per ciascuna assegnazione, fino  ad  un  massimo  di
punti 2,00. 
    F) Abilitazione all'insegnamento in materie  giuridico-economiche
in Istituti d'istruzione secondaria superiore: 
      punti 1,50. 
    G) Concorsi per esame in  magistratura,  procuratore  o  avvocato
dello  Stato,  notaio  (con  esclusione  degli  appartenenti  a  tali
categorie): 
      vincitore: punti 4,00; 
      idoneita': punti 2,00. 
    H) Concorsi  per  esami  o  corso  concorso  per  l'accesso  alla
qualifica  dirigenziale  dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  (con
esclusione del concorso di accesso all'attuale qualifica dirigenziale
presso l'amministrazione di appartenenza ove si  partecipi  per  tale
categoria): 
      vincitore: punti 1,50; 
      idoneo: punti 0,75. 
    I) Concorsi per esami di accesso alle ex carriere direttive dello
Stato e degli enti pubblici per i quali sia richiesta  la  laurea  in
giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche, amministrative
ovvero  scienze  statistiche  e  attuariali   o   equipollenti   (con
esclusione del concorso di  accesso  all'Amministrazione  di  attuale
appartenenza), fino ad un massimo di punti 4,00: 
      vincitore: punti 1,00; 
      idoneita': punti 0,50. 
    J) Abilitazione all'esercizio della professione forense  (se  non
utilizzato per l'ammissione al concorso): 
      punti 2,00. 
    K)  Abilitazione  scientifica  nazionale  (A.S.N.)   in   materie
giuridico-economiche  (se  non   utilizzato   per   l'ammissione   al
concorso): 
      Punti 1,00. 
    L)  Abilitazione  all'esercizio  della   professione   di   dott.
commercialista: 
      punti 2,00. 
    M)  Abilitazione   per   avvocato   patrocinante   dinanzi   alle
Magistrature superiori: 
      A seguito di esame: punti 2,50; 
      A seguito di corso presso la Scuola Superiore Forense o secondo
le modalita' previste dal precedente ordinamento: punti 1,50. 
    N) Iscrizione nel registro dei revisori contabili: 
      punti 1,50. 
    O) Concorsi per l'accesso ai ruoli dell'Universita'  nei  settori
disciplinari  giuridico,  economico,   amministrativo,   politico   e
statistico-attuariale (con esclusione dei  candidati  appartenenti  a
tale categoria): 
      Vincitore - Prof. ordinario: punti 5,00; 
      Vincitore - Prof. associato: punti 4,00; 
      Vincitore - Ricercatore: punti 3,00. 
    P) Conoscenza certificata di una lingua tra quelle  indicate  nel
programma d'esame,  almeno  di  livello  B  di  riferimento  europeo,
diversa da quelle su cui si sostengono la prova obbligatoria e quella
facoltativa: 
      punti da 0,50 a 1,00 per ogni lingua fino a un massimo di punti
2,00. 
 
                          Quarta categoria 
 
             Studi elaborati e pubblicati - Max punti 5 
 
    La valutazione verra' effettuata discrezionalmente  in  relazione
alla validita' di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche,
amministrative,   economiche,   statistiche   e   attuariali.   Nella
valutazione si terra' conto della qualita' scientifica della rivista,
della struttura compilativa o  originale  del  lavoro,  dell'apparato
bibliografico  e  del  numero  complessivo  delle  pubblicazioni.  Il
candidato non potra' produrre piu' di cinque lavori e dovra' indicare
espressamente, in caso di opera collettanea,  l'apporto  al  medesimo
riferibile, all'uopo menzionando le relative pagine.