

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale all’Accademia della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020-2021.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75;
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante
«Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di
finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Riordino del reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo
2000, n. 78»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di
polizia»;
Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernenti l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante
«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 29 ottobre 2001 e successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli di studio e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo;
Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle imperfezioni ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai
fini dell'idoneita'»;
Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante
«Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di
formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e
tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Viste le «Linee guida per l'implementazione del nuovo sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota militare -
edizione giugno 2013 (Integrated Pilot Training System 2020)»,
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive
a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto per l'anno accademico 2020/2021 un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessanta allievi
ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza.
2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti:
a) Cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui:
1) Uno e' riservato ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado o superiore;
2) Uno e' riservato al coniuge, ai figli superstiti, ovvero
ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) Otto sono destinati al comparto aeronavale di cui:
1) Quattro) alla specializzazione «pilota militare»;
2) Quattro) alla specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale».
3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione
per uno solo dei predetti comparti e specializzazioni.
4. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare consistente in test logico-matematici e
culturali (eventuale per il comparto aeronavale);
b) prova scritta di cultura generale;
c) prove di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prove orali;
g) prova facoltativa di una lingua straniera;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli;
j) visita medica di controllo per i concorrenti per la
specializzazione «pilota militare»;
k) accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i
concorrenti per la specializzazione «pilota militare»;
l) visita medica di incorporamento.
5. Il corso di Accademia ha inizio nella data stabilita dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata triennale (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente).
Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al corso di
Applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente).
6. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
rispettive graduatorie uniche di merito, il numero dei posti a
concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei
vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso:
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) godano dei diritti civili e politici;
b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti,
d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze
armate e di polizia, a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti
per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unita'
navale, per inattitudine al volo;
c) non siano imputati, non siano stati condannati ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione;
d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
e) non siano stati rinviati o espulsi da corsi di
formazione dell'Accademia del Corpo della Guardia di finanza;
f) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della Guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
g) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti
dalle Universita' statali o legalmente riconosciute.
Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2019/2020.
2. Oltre ai requisiti di cui alla precedente comma 1, i candidati
devono, alla data del 1° gennaio 2020:
a) se non appartenenti al Corpo, anche se gia' alle armi:
1) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non
superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di eta', vale
a dire essere nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il
1° gennaio 2003, estremi inclusi;
2) avere, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) non essere stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero avere rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
b) se appartenenti ai ruoli ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, compresi gli allievi marescialli e gli
allievi finanzieri del Corpo:
1) non avere superato il giorno del compimento del
ventottesimo anno di eta', ossia essere nati in data non antecedente
al 1° gennaio 1992;
2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei
all'avanzamento, avere successivamente conseguito un giudizio di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita', ovvero non avere rinunciato all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio;
3) non avere riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
4) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
5) non essere sospesi dall'impiego o non essere in
aspettativa.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data
dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e
scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita
funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema
consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta
elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo
familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema
che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa
del candidato e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal
solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o
in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre
l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici
e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e
attitudinale, dovra' essere scansionato e caricato a sistema,
mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione
fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il
candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto
inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di
presentazione dell'istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it entro le ore 14,00
del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini
dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere
corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la
potesta' genitoriale.
7. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia
giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno
tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche
l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono.
Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di
impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera q).
Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita
dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego.
8. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le
modalita' di cui al comma 6, potranno essere modificate
esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto
di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute
successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoRN2020@pec.gdf.it
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) se concorrente per i posti di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili e
politici;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) il titolo di studio di istruzione secondaria di secondo
grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso il quale e' stato
conseguito. Coloro che, pur non essendo in possesso del previsto
diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2019/2020 dovranno
indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito e il relativo
indirizzo;
h) se militare alle armi, il grado e il reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il reparto cui sono in forza);
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
j) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia a esclusione dei proscioglimenti, se
concorrenti per:
1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo;
2) il comparto aeronavale:
(a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo;
(b) specializzazione comandante di stazione e unita'
navale, per inattitudine al volo;
k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
l) di non essere stato rinviato o espulso da corsi di
formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza;
m) se gia' appartenente al Corpo:
1) in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non
idoneo all'avanzamento ovvero, se dichiarato non idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di
idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla
dichiarazione di non idoneita', ovvero di non aver rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
2) di non avere riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna;
3) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale;
4) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e/o maggiorativi di punteggio elencati all'art. 26 del bando.
Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6,
comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso di tali titoli;
q) di essere disposto, in caso di nomina a ufficiale, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative di:
a) conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese,
spagnolo e tedesco;
b) informatica;
c) efficienza fisica scelta:
1) se concorrente per il contingente ordinario, tra: corsa
piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
2) se concorrente per il comparto aeronavale, tra: corsa
piana 100 metri e piegamenti sulle braccia.
3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono
compilare la domanda di partecipazione precisando gli estremi e il
livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto e
indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono
sostenere la prova scritta e quelle orali e facoltativa di
informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, devono compilare la domanda di partecipazione
precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del
requisito richiesto.
4. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono
dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14, 25 e 26
concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova
preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le
modalita' di notifica delle graduatorie uniche di merito.
5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 31 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni,
accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a
campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da
ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1 e 6, con provvedimento del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRN2020@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta
di avvenuta consegna»;
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di
cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui
all'art. 2, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza
provvede a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio o
della cartella personale e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
2. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica, consegnare in tale sede i documenti in carta
semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso, dei requisiti che conferiscono
i titoli preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio
indicati all'art. 26 del bando, anche se non indicati nella domanda
di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta
documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRN2020@pec.gdf.it In tal caso, fa
fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di effettivo sostenimento
delle prove di efficienza fisica l'amministrazione pubblica che la
detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica.
3. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2019/2020 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.
5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste
dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli
comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
Art. 7
Commissione giudicatrice
1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale generale del Corpo della guardia di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a
colonnello:
a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie uniche di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, e da
due docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione, in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre
anni dalla nomina della commissione giudicatrice;
b) sottocommissione per la valutazione delle prove di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di
finanza, membri;
c) sottocommissione per la visita medica preliminare,
costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e da tre
ufficiali medici, membri;
d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei
candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della
precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con
anzianita' superiore), membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da
almeno otto ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori,
membri;
f) sottocommissione per la visita medica di controllo per i
concorrenti del comparto aeronavale - specializzazione «pilota
militare», composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un
ufficiale medico, membri;
g) sottocommissione per la visita medica di incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da un ufficiale
medico, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in
servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualita' di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a eccezione
degli ufficiali medici e di quelli appartenenti o impiegati nella
specialita' telematica del ruolo tecnico-logistico-amministrativo,
che possono rivestire anche il grado di tenente.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza,
possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro
di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione:
1) delle prove orali, da un docente abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera;
2) delle prove facoltative di lingua straniera e di
informatica, rispettivamente da:
(a) docenti abilitati all'insegnamento della lingua
straniera prescelta dal candidato o da ufficiali della Guardia di
finanza qualificati conoscitori della medesima lingua;
(b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o
impiegati nella specialita' telematica del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo;
3) dell'eventuale valutazione delle prove scritta e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca dall'ufficiale del
Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera di cui al
precedente punto 2), lettera (a).
b) lettera e), puo' altresi' avvalersi, ai fini
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di
psicologi.

















