Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente la riserva di posti nei pubblici concorsi a favore degli orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni con particolare riferimento agli articoli 679, comma 2-bis, lett. a), 683, comma 1 e 7, lettera a), 684 e 686, commi 1, 3 e 4, 687, 688 e 689; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei Vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Ritenuto di non ricorrere a quanto contemplato dall'art. 688, comma 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 che prevede, per il solo concorso pubblico per l'ammissione al corso biennale (ora triennale) per allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri, la facolta' di avvalersi dello scorrimento della graduatoria approvata nei diciotto mesi precedenti subordinatamente a una «motivata determinazione ministeriale»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il parere dell'avvocatura generale dello stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la lettera n. 126/1-3 IS del 26 novembre 2018 con cui il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione per il 9° concorso triennale per cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri; Vista la nota M_D SSMD REG2018 204104 del 17 dicembre 2018 con cui lo Stato Maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all'emanazione del bando di concorso per l'ammissione al 9° concorso triennale di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri; Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri; Ravvisata l'opportunita', per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, di prevedere la possibilita' di effettuare una prova preliminare a cui sottoporre i candidati, qualora il numero delle domande fosse elevato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 9° corso triennale (2019-2022) di cinquecentotrentasei allievi marescialli del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. 2. Dei cinquecentotrentasei posti messi a concorso: a) centododici sono riservati: al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; ai diplomati delle scuole militari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei prescritti requisiti; b) cinque sono riservati ai candidati orfani o coniugi di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 3. I posti riservati di cui al comma 2, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati riservatari idonei saranno devoluti agli altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria di merito. 4. Con successivo decreto sara' indetto il concorso per l'ammissione al 9° corso triennale di ventiquattro allievi marescialli riservato, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso reparti/enti/uffici situati nella provincia di Bolzano o aventi competenza regionale. 5. E' stabilito in ventidue il numero dei vincitori del concorso di cui al comma 1 da formare nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, ai sensi dell'art. 683, comma 7, lettera a), del decreto legislativo n. 66/2010. 6. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di cui all'art. 3, i candidati hanno facolta' di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni di cui al comma 5. 7. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso che verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 8. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 9. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet «www.difesa.it» e «www.carabinieri.it», definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso: a) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed a quello degli appuntati e carabinieri (ivi compresi gli appartenenti al Ruolo forestale), nonche' gli allievi carabinieri che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) siano idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione delle prove di efficienza fisica previste dal successivo art. 9; 2) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso alle universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 3) non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di eta'. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti per il reclutamento nel ruolo Ispettori; 4) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; 5) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a nella media ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; 6) non siano stati giudicati inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; b) i cittadini italiani che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta' e abbiano il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilita' genitoriale se minorenni. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni. Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per altri pubblici impieghi non trovano applicazione; 2) godano dei diritti civili e politici; 3) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri; 4) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente; 5) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2018-2019, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri), consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; 6) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 7) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 9. 2. I candidati che nelle more dell'espletamento del concorso transitano dalla posizione di cui al precedente comma 1, lettera a) a quella prevista al comma 1, lettera b) o viceversa dovranno riunire anche i requisiti per la nuova categoria di appartenenza, fatta eccezione per l'eta'. 3. I candidati che dichiarino nella domanda di partecipazione di non aver ancora conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado ma di conseguirlo al termine dell'anno scolastico 2018-2019, dovranno far pervenire immediatamente, al momento del rilascio, qualora idonei, e comunque entro il 30 luglio 2019, dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti l'avvenuto conseguimento. 4. L'ammissione al corso e' subordinata al superamento delle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 9, nonche' al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate ai successivi articoli 10 e 12. 5. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3. Gli stessi e l'idoneita' psico-fisica di cui al precedente comma 4, fatta eccezione per l'eta', devono essere mantenuti fino alla data di incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri, pena l'esclusione dal concorso. 6. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento e anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento motivato del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata, l'esclusione del candidato dal concorso o dalla frequenza del corso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando. 7. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password); le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it; b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. 4. Non sono ammesse le domande di partecipazione, presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo; 5. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 6. La procedura chiedera' al concorrente di: a) indicare due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; b) caricare una fototessera in formato digitale. 7. I candidati minorenni dovranno consegnare all'atto della presentazione della prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato A al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia e in corso di validita'. 8. Il candidato, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il proprio stato civile; c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovra' essere segnalata, altresi', all'indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, ogni variazione del recapito indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il titolo di studio posseduto; e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail cnsrconcmar@pec.carabinieri.it, qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri; h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito; j) di non essere stato dichiarato obiettore di coscienza ovvero ammesso a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbia presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui e' stato collocato in congedo, come previsto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; k) l'eventuale appartenenza a una delle categorie di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (coniuge e figli superstiti, ovvero parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio); l) l'eventuale possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso una Scuola militare dell'esercito, della marina o dell'aeronautica; m) se e' assistito dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri; n) se e' orfano o coniuge di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ovvero di grandi invalidi di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68; o) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6 per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare; p) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nell'allegato B; q) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 legge 9 agosto 2013, n. 98. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sui suddetti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; r) la lingua straniera - una sola - tra quelle indicate nell'allegato C, nella quale intende sostenere la prova facoltativa di lingua; s) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; t) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 9. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. 10. La domanda puo' essere annullata e ripresentata in caso di errori fino alla data di scadenza di cui al comma 1. 11. Il candidato non deve allegare alla domanda, inoltrata con le procedure informatizzate di cui al presente articolo, l'eventuale documentazione probatoria dei titoli per fruire delle riserve di posti, dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza posseduti. Detti titoli dovranno comunque essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e dichiarati nella domanda stessa. La relativa documentazione probatoria dovra' essere inviata solo dai candidati risultati idonei alla prova scritta, con le modalita' indicate nel successivo art. 11, comma 8. Eventuali modifiche delle modalita' di consegna dei titoli di merito, di studio e/o di preferenza saranno comunicati con successivo avviso. 12. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione on-line, le domande di partecipazione non potranno essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 13. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) dovranno, altresi', consegnare copia della suddetta domanda al Comando del reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4. 14. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi: del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione; dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a trarre un indebito beneficio seguira': la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno, solo per gli idonei alla prova preliminare di cui all'art. 7 o per i candidati ammessi alla prova scritta di cui all'art. 11, se la prova preliminare non e' stata effettuata, segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), n. 1), 4), 5), 6) e 7). 2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova preliminare, per la prova scritta, per la valutazione dei titoli, per le prove orali, per la prova facoltativa di lingua straniera e la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici; d) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di Brigata, presidente; b) un ufficiale superiore, membro; c) un docente di materie letterarie, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. Per lo svolgimento della prova facoltativa di lingua straniera il docente di materie letterarie sara' sostituito da un docente della lingua straniera oggetto della prova o, in mancanza, da un ufficiale qualificato conoscitore della lingua. Se il numero dei candidati risultera' superiore a 1000 (mille) unita', per ogni gruppo di almeno cinquecento candidati potra' essere nominata, con provvedimento del direttore generale del personale militare o di autorita' da lui delegata, apposita sottocommissione, in analoga composizione, unico restando il presidente. Analogamente potranno essere nominate sottocommissioni, se il numero dei candidati ammessi alla prova orale e a quella facoltativa di lingua straniera fosse rilevante. In tal caso i candidati saranno assegnati alla commissione e alle sottocommissioni mediante sorteggio da effettuarsi il giorno della prova dinanzi agli interessati. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a capitano, membro; c) un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica. 4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due ufficiali medici, membri, dei quali il meno anziano nel ruolo svolge anche funzioni da segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; c) un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni. Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell'Arma dei carabinieri.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova preliminare; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psico-fisici per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; d) prova scritta per accertare il grado di conoscenza della lingua italiana; e) accertamenti attitudinali; f) prova orale; g) prova facoltativa di lingua straniera. 2. L'Amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7 Prova preliminare 1. I candidati saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso - a una prova preliminare, che avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153 - 00191 Roma, raggiungibile dalle fermate: «Ottaviano - San Pietro» della metropolitana - linea A, con la linea bus ATAC n. 32; «Stazione Tor di Quinto» della linea ferroviaria Roma - Nord, con partenza dal capolinea Roma Flaminio, raggiungibile dalla fermata «Flaminio» della metropolitana - linea A. La prova avra' inizio indicativamente a partire dal 18 febbraio 2019, dalle ore 10,00 di ciascun giorno di convocazione. Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato D del presente decreto. 2. La presentazione dei candidati dovra' avvenire dalle 08,30 alle 09,45, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 09,45, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli e pubblicazioni varie. La zona di Tor di Quinto, ad alta concentrazione di traffico, e' priva di parcheggi e di aree di sosta per le persone, per cui e' sconsigliato raggiungerla con vetture private e con familiari al seguito. 3. L'ordine di convocazione ed eventuali modifiche della sede di svolgimento della prova saranno rese note, a partire dal 9 febbraio 2019, mediante avviso consultabile nei siti web www.carabinieri.it e www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, ovvero chiedendo informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, tel. 0680982935, o al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, tel. 06517051012. Con le stesse modalita' sara' data notizia del mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati non fosse ritenuto opportuno effettuarla. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento della prova. 4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame, senza attendere alcuna convocazione, nel giorno previsto almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e di un documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita'. 5. I candidati ancora minorenni alla data di presentazione presso il Centro dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario, in carta semplice, conforme all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne. 6. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Se per lo svolgimento della prova e' necessario ricorrere a piu' di una sessione, non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati alla concomitante partecipazione a prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della Difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it), al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso. Se la prova verra' svolta in una sola sessione non saranno possibili riconvocazioni. 7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, correzione e valutazione della prova, saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 8. Durante la prova non sara' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato altresi' l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra' escluso il candidato che venga sorpreso a copiare. 9. In base all'esito della correzione e valutazione della prova preliminare verra' formata una graduatoria, al solo fine di individuare i candidati da ammettere alle successive prove di efficienza fisica, di cui al successivo art. 9, alle quali saranno ammessi i primi 2.800 candidati compresi nella citata graduatoria, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 10. L'esito della prova preliminare, il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psico-fisici, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, indicativamente a partire dall'8 marzo 2019, nel sito web www.carabinieri.it, nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. 11. Ciascun candidato, a partire dal 7° giorno dalla pubblicazione degli esiti della prova preliminare, potra' prendere visione, nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test.
Art. 8 Documenti da produrre 1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica e, se idonei, ai successivi accertamenti psico-fisici, all'atto della presentazione dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso). Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 2 gennaio 2019 ovvero dovra' essere valido fino al 1° gennaio 2020. La mancata presentazione del suddetto certificato non consentira' di sostenere le prove di efficienza fisica, con la conseguente esclusione dal concorso; b) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; e) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; f) per i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto: del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e per le finalita' indicate nel successivo art. 10, comma 10; di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; g) per i militari in servizio dell'Arma dei carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti; h) per i candidati ancora minorenni, all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, la dichiarazione di cui all'allegato F al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 9 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica, che avranno luogo indicativamente a partire dall'11 marzo 2019, saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con giacca a vento al seguito). 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quelli facoltativi, determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato Allegato G, fino ad un massimo di 3,5 punti, utile per la formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo Ispettori dell'Arma dei carabinieri. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psico-fisici, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 9, comma 2. Le candidate che, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici, non presentano il referto di ecografia pelvica e non hanno richiesto la riconvocazione, saranno escluse dal concorso. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 8, comma 1, lettere c), d), e), e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 3. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con ECG; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato H, dovra' essere sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT e GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F, che fa parte integrante del presente bando. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di portare al seguito la dichiarazione di cui al citato allegato F sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale. La mancata esibizione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre i minorenni agli esami radiologici. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del concorrente degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica. I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. 4. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno: a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle avvertenze della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014; b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 04/06/2014: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2 (G6PD non definito); apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2 e apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 5. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate. 6. La commissione, comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica, sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto; b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 5; b) risultati affetti da: 1) imperfezioni e infermita' che siano contemplate nel decreto ministeriale 04/06/2014 - direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010 n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b); 2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria); 3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile; 4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 5) tutte quelle imperfezioni e infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. 8. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati, ad esclusione dei militari, che presentino tatuaggi: a) visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta); b) posti anche in parti coperte dalle uniformi che, per dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 9. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 10. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 1, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 10 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare approvata con decreto ministeriale del 4 giugno 2014, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni saranno nuovamente convocate presso il predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento per essere sottoposte alle prove di efficienza fisica, alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. Dette candidate, per esigenze organizzative, potranno essere ammesse, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata, con provvedimento motivato, sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 11. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 16. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati. 12. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psico-fisici dovranno indossare idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'amministrazione.
Art. 11 Prova scritta 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere una prova scritta. Contenuto e modalita' della prova sono indicati nell'allegato D del presente decreto. 2. Detta prova avra' luogo presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, il 17 aprile 2019, con inizio dalle 09,30. Eventuali modificazioni della data di svolgimento della prova saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile, a partire dall'8 aprile 2019, nei siti internet www.carabinieri.it e www.difesa.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935 e presso il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Ufficio relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012. 3. I candidati ammessi alla prova scritta per aver riportato giudizio di idoneita' agli accertamenti psico-fisici, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno previsti, dalle 08,30 alle 09,30, portando al seguito un documento d'identita' provvisto di fotografia e in corso di validita' e una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, tenendo conto che: a) in ogni caso, a partire dalle 09,30, non sara' piu' consentito l'accesso all'interno della caserma Salvo d'Acquisto (civico 153), struttura ove verra' effettuata la prova; b) non sara' permesso ai candidati di entrare nella sede d'esame portando al seguito borse, borselli, bagagli, dizionari, telefoni cellulari, computer, appunti, carta per scrivere e pubblicazioni varie. Durante lo svolgimento della prova sara' consentita unicamente la consultazione di dizionari della lingua italiana messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 4. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, ove applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 6. La prova scritta si intendera' superata se il candidato avra' conseguito un punteggio di almeno 18/30. Tale punteggio sara' utile per la formazione della graduatoria di cui all'art. 16. I candidati che non supereranno la prova non saranno ammessi a sostenere le successive prove di concorso.