Ministero dell’Interno. Concorso per 1650 allievi agenti della Polizia di Stato.

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso (Scad. 1 marzo 2020)

Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di milleseicentocinquanta allievi agenti della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello  Stato»  ed  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Viste la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «
Norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono  possedere  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato e l'art. 37, comma 1, come  modificato  dal  decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  circa  l'accertamento  della
conoscenza della lingua inglese nei concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo»
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione tecnologica»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  «Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il «Regolamento recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Attesa la necessita' di assumere un numero complessivo di tremila
allievi agenti della  Polizia  di  Stato  per  l'anno  2020,  di  cui
milleseicentocinquanta con il presente bando; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.   E'   indetto   il   concorso   pubblico,   per   esame,    a
milleseicentocinquanta posti per  allievo  agente  della  Polizia  di
Stato,  aperto  ai  cittadini  italiani  in  possesso  dei  requisiti
prescritti. 
                               Art. 2 
 
                          Riserva dei posti 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui al precedente art. 1,  diciannove
posti sono riservati  ai  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo (lingua italiana  e  tedesca),  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, di  livello  non
inferiore al diploma di Istituto di istruzione secondaria di  secondo
grado, fermi restando i requisiti  previsti  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato. 
    2. I suddetti posti riservati, se non  coperti  per  mancanza  di
aventi  titolo,  saranno  assegnati  agli  idonei  secondo   l'ordine
decrescente della graduatoria finale di merito, di  cui  all'art.  15
del presente bando. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
                        e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti per partecipare al  concorso  del  presente  bando
sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di secondo grado o equipollente
che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento  del  diploma
universitario; 
      d) aver compiuto il  diciottesimo  anno  di  eta'  e  non  aver
compiuto il 26° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad
un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio  militare
prestato dai candidati; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale  n.  198/2003  e  nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici  uffici,  dispensati  dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi  dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,
nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio, ai  sensi
dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e
coloro che abbiano  riportato  una  condanna  a  pena  detentiva  per
delitto non colposo, o siano stati sottoposti a misure di sicurezza o
di prevenzione. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, ad eccezione del diploma di scuola  secondaria  di  secondo
grado che, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo  29
maggio  2017,  n.  95,  puo'  essere  conseguito  entro  la  data  di
svolgimento della prevista prova d'esame. 
    4. I requisiti devono essere mantenuti, ad  eccezione  di  quello
relativo  al  limite  di  eta',  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale, a pena di esclusione. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
morali e di condotta e quelli dell'efficienza fisica e dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore  sulla
base di una dichiarazione non veritiera. 
    6. L'esclusione del  candidato  dal  concorso,  per  difetto  dei
requisiti  prescritti,  e'  disposta  con  decreto  del  Capo   della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  «Concorso  pubblico»).  A  quest'ultima
procedura informatica, il  candidato  potra'  accedere  attraverso  i
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; 
      b) CIE (Carta di Identita' Elettronica) rilasciata  dal  Comune
di residenza. 
    Per utilizzare la carta di identita'  elettronica  e'  necessario
installare      il      software      disponibile      all'indirizzo:
https:/www.cartaidentita.interno.gov.it/software.cie, sul proprio  pc
e dotarsi di lettore di smart card del tipo «contactless reader». 
    2. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati. 
                               Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
                          di partecipazione 
 
    1. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  da  inviare
esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il luogo di nascita; 
      c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC),  personalmente
intestata,  da  utilizzare  per  l'invio   e   la   ricezione   delle
comunicazioni relative al concorso; 
      d) il codice fiscale; 
      e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2.
A tal fine, il candidato in  possesso  del  prescritto  attestato  di
bilinguismo dovra' specificare la lingua,  italiana  o  tedesca,  che
preferisce per sostenere la prova scritta; 
      f) il titolo di studio richiesto, conseguito o  da  conseguire,
ai sensi dell'art. 3, comma 3, del presente bando, entro la  data  di
svolgimento della prova scritta, con l'indicazione dell'Istituto  che
lo ha rilasciato, della data di conseguimento e  di  tutte  le  altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura online; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti giudiziari
penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di  prevenzione,
o comunque provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della  Repubblica  14
novembre 2002,  n.  313.  In  caso  contrario,  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; 
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituito  da  pubblici
uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 3/1957 o sospeso  cautelarmente  dal  servizio  dell'art.  93  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957; 
      m) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994,  nonche'  dell'art.  73,  comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno  comunicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» del 17 aprile 2020 e  che  tale  comunicazione  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati. 
    3. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza,  recapito  e  dell'indirizzo  Pec  personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della   sua   posizione   giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera i), fino  al
termine  del  corso  di  formazione  previsto  per  i  vincitori  del
concorso.  A   tal   fine,   l'interessato   dovra'   inviare   dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
d'identita', in  formato  PDF,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it 
    4. Accedendo al  portale  «concorsi  on-line»,  sezione  «le  mie
domande», e' disponibile, in versione  PDF  stampabile,  copia  della
domanda presentata. 
    5. L'Amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  lui  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito, anche telematico. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera'  in  base
alle seguenti fasi: 
      1) prova scritta d'esame; 
      2) accertamento dell'efficienza fisica; 
      3) accertamenti psico-fisici; 
      4) accertamenti attitudinali. 
    2. Il mancato superamento della prova  scritta  o  di  uno  degli
accertamenti elencati di cui al comma  1  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva». 
                               Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente  superiore,   in   servizio   preferibilmente   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a Commissario capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici -  settore  telematico,  con  qualifica  non  inferiore  a
Commissario capo tecnico. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato,  con  qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Un funzionario della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
superiore a Commissario capo,  in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge  le  funzioni  di  segretario  della
commissione. 
    4. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione di
concorso, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    5. Alla commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca. 
                               Art. 8 
 
                        Prova scritta d'esame 
 
    1.  La  prova  scritta  d'esame   consiste   nel   compilare   un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla.
Il predetto questionario verte  su  argomenti  di  cultura  generale,
sulle materie di cui all'art. 13, comma 1, del  decreto  ministeriale
n.  129/2005,  sull'accertamento  di  un   sufficiente   livello   di
conoscenza della lingua  inglese,  nonche'  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei. 
    2. In sede  d'esame  a  ciascun  candidato  sara'  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da  un
apposito programma informatico, sulla base  di  una  banca  dati  che
sara' pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, almeno
venti giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una  votazione  non
inferiore a sei decimi. L'esito provvisorio della prova scritta,  non
appena disponibile,  sara'  consultabile  dai  candidati  interessati
tramite l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in  relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre  consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,  carta  da  scrivere,   appunti,   libri   e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche'  violare  le  prescrizioni
impartite dalla  commissione  esaminatrice  prima  dell'inizio  della
prova scritta d'esame  e  quelle  che  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. 
    L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta  l'esclusione
dal concorso. 
    6. Per sostenere la prova scritta d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» del 17 aprile 2020, muniti di un valido documento  d'identita'
e, per agevolare le procedure d'accesso, della tessera  sanitaria  su
supporto magnetico. 
    7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore  di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. Il candidato che non si  presenta  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la  prova  d'esame  e'  escluso  dal
concorso con decreto del  Capo  della  Polizia -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
                               Art. 9 
 
                   Graduatoria della prova scritta 
 
    1.  Terminata  la  fase  della  prova  scritta,  la   commissione
esaminatrice formera'  una  graduatoria  che  riportera',  in  ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova. 
    2. La suddetta graduatoria, tenuto conto della riserva dei  posti
di cui all'art. 2 del presente bando, sara' utilizzata per  convocare
i candidati, che hanno superato la  prova  scritta,  all'accertamento
dell'efficienza  fisica  ed   agli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti. 
    3.  Entro  il  termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
pubblicazione,  sul  sito   www.poliziadistato.it,   della   suddetta
graduatoria,  i  candidati  riservatari  di  posti  per   bilinguismo
dovranno far pervenire, all'ufficio attivita' concorsuali, a pena del
mancato  riconoscimento  del  titolo  di  riserva,  la  dichiarazione
sostitutiva relativa al  prescritto  attestato  rilasciato  dall'Ente
competente, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato 2). 
    4. La documentazione indicata al comma 3  deve  essere  trasmessa
via Pec all'indirizzo dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it,  secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d'identita', in formato PDF. 
                               Art. 10 
 
Convocazioni  all'accertamento   dell'efficienza   fisica   ed   agli
  accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. Al fine di garantire la copertura dei posti messi a  concorso,
saranno   convocati   all'accertamento   dell'efficienza   fisica   i
primi tremilatrecento candidati che hanno superato la  prova  d'esame
scritta. 
    2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i  candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo convocato, ai sensi del comma precedente. 
    3. Qualora il  numero  dei  candidati  idonei  agli  accertamenti
dell'efficienza fisica e dell'idoneita' psico-fisica ed  attitudinale
si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti  banditi,
l'Amministrazione potra' convocare, all'accertamento  dell'efficienza
fisica  e  dell'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale,  ulteriori
aliquote  di  candidati  che  hanno  superato   la   prova   scritta,
rispettando l'ordine decrescente della graduatoria. 
                               Art. 11 
 
                 Accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1.  I  candidati,  convocati  ai  sensi  dell'art.  10,   saranno
sottoposti all'accertamento dell'efficienza fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica ed attitudinale, in base  al  calendario  pubblicato
sul sito istituzionale  www.poliziadistato.it  il  giorno  27  maggio
2020. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli  effetti,
nei confronti dei candidati interessati. 
    2. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  il  suddetto  accertamento  dell'efficienza
fisica,  sono  esclusi  dal  concorso  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
    3. Una commissione composta da  un  dirigente  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera  dei  medici
della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi
della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore  di
settore sportivo o di  direttore  tecnico,  sottoporra'  i  candidati
convocati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente  negli
esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|       Prova        |   Uomini   |  Donne  |         Note          |
+====================+============+=========+=======================+
|                    | Tempo max  |Tempo max|                       |
|   Corsa 1000 m.    |   3'55"    |  4'55"  |           /           |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|   Salto in alto    |  1,20 m.   | 1,00 m. |    max 3 tentativi    |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
|  Piegamenti sulle  |            |         |  Tempo max 2' senza   |
|      braccia       |   n. 15    |  n. 10  |     interruzioni      |
+--------------------+------------+---------+-----------------------+
 
    4. Le funzioni di  segretario  della  predetta  commissione  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli  ispettori
tecnici della Polizia di Stato oppure da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    5. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 
    6. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a  pena
di esclusione dal concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme  al
decreto  del  Ministero  della  Sanita'  del  18  febbraio  1982,   e
successive  modifiche,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla
Federazione  Medico  Sportiva  Italiana  o,  comunque,  a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport». 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1.    I    concorrenti    risultati    idonei    all'accertamento
dell'efficienza fisica sono sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici, a cura di una commissione composta da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia
di Stato. A tal fine, sono previsti un  esame  clinico  generale  del
candidato e prove  strumentali  e  di  laboratorio.  Le  funzioni  di
segretario della predetta commissione sono svolte da un  appartenente
al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della  Polizia  di
Stato  o  qualifica  equiparata  o  da  un  appartenente   ai   ruoli
dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, devono esibire un documento di riconoscimento in  corso
di validita' e, a pena  di  esclusione,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
relativa presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  in  allegato
(Allegato 1), sottoscritto dal medico di fiducia e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
elencate nel decreto  ministeriale  n.  198/2003.  In  proposito,  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio  sanitario   nazionale,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    3. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    4. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      sana e robusta costituzione fisica; 
      composizione   corporea:   percentuale    di    massa    grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e  non  inferiore  a  20  kg  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      massa  metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa   magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      senso cromatico  e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus  dei  due  occhi,  con  non  meno  di  cinque  decimi
nell'occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10  per  ciascun
occhio per una correzione massima complessiva di una  diottria  quale
somma dei singoli vizi di rifrazione. 
    5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  elencate
nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003, tra cui
i tatuaggi sulle parti del corpo non coperte dall'uniforme o  quando,
per la loro sede o natura, siano deturpanti o per il  loro  contenuto
siano  indice  di  personalita'  abnorme,  l'uso  anche  saltuario  o
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    6. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    7. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  predetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 13 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dall'art. 12 sono sottoposti agli accertamenti  attitudinali
da parte di una commissione di selettori composta da  un  funzionario
della Polizia di Stato, appartenente al ruolo  degli  psicologi,  con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a  commissario  capo  tecnico  del  ruolo  psicologi  della
carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con  qualifica  non
inferiore a Commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario  della  predetta  commissione
sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  o  degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai
ruoli  dell'Amministrazione   civile   dell'interno   con   qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  attitudinali  sono
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 14 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta,  se  hanno  dichiarato
nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere  titoli
di   preferenza,   devono   far   pervenire   all'ufficio   attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data
di pubblicazione sul  sito  www.poliziadistato.it  della  graduatoria
della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (Allegato 2), a  pena
del mancato riconoscimento di quei titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicate  al
comma   1   dovranno   essere   trasmesse   via   Pec   all'indirizzo
dipps.333b.aa2020.rm@pecps.interno.it,    secondo    le    istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di  un  valido  documento
d'identita', in formato PDF. 
                               Art. 15 
 
                   Graduatoria finale del concorso 
                        Nomina dei vincitori 
 
    1. La graduatoria finale del  concorso,  approvata  con  decreto,
tiene conto del punteggio utile riportato alla prova scritta  d'esame
dai soli candidati risultati idonei all'accertamento  dell'efficienza
fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, fatta salva
la riserva dei posti indicata all'art. 2  del  medesimo  bando  e,  a
parita'  di  punteggio,  delle  preferenze  previste  dalle   vigenti
disposizioni. 
    2. Il decreto di  approvazione  della  graduatoria  di  merito  e
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Lo   stesso
provvedimento  e'   consultabile   anche   sul   sito   istituzionale
www.poliziadistato.it 
                               Art. 16 
 
                      Ammissione dei vincitori 
                       al corso di formazione 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso  sono  ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione. 
    2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo  l'ordine  della
graduatoria finale del concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria. 
                               Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai concorrenti  saranno  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno -  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza -  Direzione
centrale per le risorse umane - ufficio attivita' concorsuali, per le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o alla posizione giuridico - economica dei candidati. 
    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5. 
                               Art. 18 
 
                         Diritto di accesso 
                 alla documentazione amministrativa 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it     per      istanze
attinenti alla procedura concorsuale,  ai  lavori  della  commissione
esaminatrice e della commissione per  l'accertamento  dell'efficienza
fisica; 
      dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it      per
istanze attinenti ai lavori della commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici; 
      dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it  per  istanze
attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 19 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della  Polizia -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 20 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
    Roma, 29 gennaio 2020 
 
                                               Il Capo della Polizia  
                                                 Direttore generale   
                                             della pubblica sicurezza 
                                                    Gabrielli         
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico