PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (Scad. 29-12-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita’ di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria D, in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto, in particolare, l'articolo 35 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Reclutamento del personale»; Visto, in particolare, l'articolo 35-ter del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato «Piattaforma unica di reclutamento per centralizzare le procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto, altresi', l'articolo 35-quater rubricato «Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'articolo 3, comma 7, che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso di parita' di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 678 e 1014 rubricati, rispettivamente, «Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari» e «Riserve di posti nel pubblico impiego»; Visto l'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, rubricato «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, rubricato «Ufficio per il processo»; Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, rubricato «Formazione presso gli uffici giudiziari»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 18 rubricato «Proroga degli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.a»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto, in particolare, l'articolo 3 della citata legge 19 giugno 2019, n. 56 rubricato «Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e universita' e ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022 con il quale e' stata nominata la Commissione RIPAM; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 22 aprile 2022 concernente l'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022 - 2024, la Regione Calabria, in considerazione di quanto risulta dal prospetto informativo riferito al 29 aprile 2021 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' e appartenente alle altre categorie protette - rappresenta che le quote di riserva di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» risultano coperte; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e, in particolare, l'articolo 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', concernente le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5 concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica denominato «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'articolo 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'articolo 1, comma 27-bis, secondo cui, tra l'altro, al fine di rafforzare la capacita' amministrativa e consentire l'accelerazione delle procedure e degli investimenti pubblici per l'attuazione dei progetti previsti dal PNRR, nonche' di ridurre il precariato, la Regione Calabria, negli anni 2022 e 2023, puo' avviare procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze professionali maturate dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. Le procedure selettive di cui al primo periodo sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA; Considerato che la Regione Calabria si e' rivolta al Dipartimento della funzione pubblica per l'organizzazione del concorso oggetto del presente bando, chiedendo di attivare la Commissione interministeriale RIPAM ai sensi dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del 22 aprile 2022 concernente «Rideterminazione dotazione organica. Approvazione Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2022 - 2024. Piano assunzionale anno 2022» cosi' come modificato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 601 del 18 novembre 2022 concernente «Rideterminazione dotazione organica. Approvazione Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio 2022 - 2024. Piano assunzionale anno 2022. Revoca parziale. Modifica»; Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 maggio 2022 recante l'aggiornamento del «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi»; Fermi restando gli esiti della mobilita' ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto dell'amministrazione destinataria del presente bando; Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento organizzazione e personale n. 3901/2014 recante «Rideterminazione profili professionali»; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella categoria D in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria, secondo la seguente ripartizione: codice 01 - istruttore direttivo amministrativo - finanziario: ottanta posti; codice 02 - istruttore direttivo tecnico: trentatre' posti. 2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato, per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 8 del presente bando di concorso.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio: a. cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b. eta' non inferiore ai diciotto anni; c. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: A. Istruttore direttivo amministrativo - finanziario (codice 01): Laurea (L): L-1 Beni culturali; L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda; L-5 Filosofia; L-6 Geografia; L-10 Lettere; L-11 Lingue e culture moderne; L-12 Mediazione linguistica; L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-19 Scienze dell'educazione e della formazione; L-24 Scienze e tecniche psicologiche; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio sociale; L-40 Sociologia; L-41 Statistica; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea magistrale (LM): LM-1 Antropologia culturale ed etnologia; LM-2 Archeologia; LM-5 Archivistica e biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-14 Filologia moderna LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita'; LM-16 Finanza; LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia; LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-45 Musicologia e beni culturali; LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-64 Scienze delle religioni; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-80 Scienze geografiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-84 Scienze storiche; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-89 Storia dell'arte; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato; LMG/01 Giurisprudenza, o titoli equiparati secondo la normativa vigente. B. Istruttore direttivo tecnico (codice 02): Laurea (L): L-2 Biotecnologie; L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale L-17 Scienze dell'architettura; L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia; L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali; L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-27 Scienze e tecnologie chimiche; L-29 Lauree in scienze e tecnologie farmaceutiche; L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 Lauree in scienze geologiche; L-43 Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Laurea magistrale (LM): LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura ingegneria edile-architettura; LM-7 Biotecnologie agrarie; LM-8 Biotecnologie industriali LM-9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-13 Farmacia e farmacia industriale; LM-21 Ingegneria biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-25 Ingegneria dell'automazione; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM-29 Ingegneria elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-33 Ingegneria meccanica LM-35 Ingegneria per l'ambiente ed il territorio; LM-48 Pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; LM-54 Scienze chimiche; LM-69 Scienze e tecnologie agrarie; LM-71 Scienze e tecnologie della chimica industriale LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-79 Scienze geofisiche; LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it d. idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato dall'amministrazione interessata prima dell'assunzione in servizio; e. godimento dei diritti civili e politici; f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h. non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i. per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e), f) e i) si applicano solo in quanto compatibili. 3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del presente bando di concorso.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata e che si articola attraverso: a) una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, secondo la disciplina dell'articolo 6 (Prova scritta); b) una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, secondo la disciplina dell'articolo 7 (Prova orale), riservata ai candidati che hanno superato la prova scritta di cui alla lettera a); c) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dall'articolo 8 (Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie di merito), solo a seguito dell'espletamento della prova orale con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. La prova di cui alla precedente lettera a) si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova di cui alla precedente lettera b) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa e l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 5. I primi classificati nell'ambito di ciascuna graduatoria finale di merito, validata ai sensi del successivo articolo 10 dalla Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, saranno nominati vincitori e assegnati all'amministrazione interessata per l'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal successivo articolo 11 del presente bando.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati. 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet «https://www.inpa.gov.it» e sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. 2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet «https://www.inpa.gov.it», previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette piu' l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate su portale «inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza o il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata (PEC), con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva; j) il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del presente bando; k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'articolo 2 del presente bando; l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 8 del presente bando; m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 9 del presente bando; n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando; o) il codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, per cui si intende partecipare; p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso l'art. 13 «Trattamento dei dati personali». 6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul Portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potra' essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it 9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso, e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura quando richiesto, i files dovranno essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. L'amministrazione interessata effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 12. La Commissione RIPAM, Formez PA e l'amministrazione interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso. 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione della domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul portale «inPA». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti, e' effettuata attraverso il portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it Data e luogo di svolgimento della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it
Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, comma 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall'articolo 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 4. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura concorsuale, si riserva la nomina di sottocommissioni. 5. Secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, le sottocommissioni e i comitati di vigilanza sulla base di elenchi di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il Portale di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza.
Art. 6 Prova scritta 1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando consistera' in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti e si articolera' come segue: a) una parte composta da venticinque quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: A. Profilo istruttore direttivo amministrativo - finanziario (codice 01): diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e al procedimento amministrativo; nozioni in materia di documentazione amministrativa e di accesso civico; ordinamento finanziario e contabile delle regioni; diritto costituzionale; diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto ed all'ordinamento organizzativo della Giunta regionale della Calabria; normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali; normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilita', doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. B. Profilo istruttore direttivo tecnico (codice 02): diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e al procedimento amministrativo; nozioni in materia di documentazione amministrativa e di accesso civico; Piano nazionale di ripresa e resilienza; sostenibilita' ambientale; normativa sulla prevenzione del rischio sismico e, in particolare, la legge regionale 17 settembre 2020, n. 16; diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto ed all'ordinamento organizzativo della Giunta regionale della Calabria; normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali; normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilita', doveri e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. b) una parte composta da otto quesiti volti a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata. A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta piu' efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti. 2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 3. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it nel pieno rispetto delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica previste dal vigente protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, comporta l'esclusione dal concorso. 7. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni esaminatrici avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it 8. Durante la prova i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera', per ciascun codice concorsuale di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, e' pubblicato sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova selettiva orale, distinta per codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di cui all'articolo 6 del presente bando. 3. In sede di prova orale si procede altresi' all'accertamento: della conoscenza della lingua inglese attraverso una conversazione che accerti il livello di competenze linguistiche di livello almeno A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; della conoscenza e dell'uso delle tecnologiche informatiche e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' delle competenze digitali. 4. Alla prova selettiva orale e' assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la prova si intendera' superata se e' stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30. 5. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso.
Art. 8 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, e' effettuata da ciascuna commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di sei punti sulla base dei seguenti criteri: a) per il voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso e' attribuito punteggio sulla base dei seguenti criteri: da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 1,00; da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,50; da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 2,00; da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 2,50; da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 3,00; 110/110 e 110/110 con lode o equivalente punti 4. b) per eventuali ulteriori titoli universitari e' attribuito punteggio sulla base dei seguenti criteri: per la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea punti 1,00; per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente punti 1,00; c) per eventuali titoli post lauream e' attribuito punteggio sulla base dei seguenti criteri: 0,50 punti per ogni master universitario di primo livello; 1 punti per ogni master universitario di secondo livello; 1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 2,5 punto per ogni dottorato di ricerca; 1 punto per ogni abilitazione all'esercizio della professione se attinente ai profili professionali del concorso di cui al presente bando. 4. Ai titoli di servizio e' attribuito un valore massimo complessivo di ventiquattro punti, in base all'esperienza professionale maturata, sulla base dei seguenti criteri: due punti per ogni anno di esperienza professionale maturata con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in attivita' lavorative specificamente riferite al profilo professionale per cui si concorre, per un massimo di nove punti; quattro punti per ogni anno di esperienza professionale maturata dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso la Regione Calabria, per il tramite della medesima Azienda, con contratto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di quindici punti. 5. Per la valutazione dei titoli di servizio si applicano i seguenti criteri: a) il computo degli anni di servizio e' dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; b) le frazioni di mese vengono considerate mese intero, laddove i giorni siano superiori a 15; c) in caso di contemporaneita', i periodi di lavoro in sovrapposizione si contano una sola volta; 6. Ultimata la prova selettiva orale di cui al precedente articolo 7, le commissioni esaminatrici stileranno le relative graduatorie finali di merito per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al presente articolo, tenuto conto altresi' delle riserve di cui all'articolo 1 del presente bando di concorso. 7. Le graduatorie finali di merito sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM per la successiva validazione.
Art. 9 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'Ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'Ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'articolo 16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; c) aver svolto un incarico di collaborazione conferito da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191 che ha modificato l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 10 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso 1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'amministrazione interessata. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale dell'amministrazione interessata. 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatorie sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Avverso la graduatoria finale di merito e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 11 Assunzione in servizio 1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni. I candidati vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, sono assegnati alle sedi di destinazione indicate dall'amministrazione interessata scelte sulla base delle preferenze espresse, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 2 del presente bando. 2. I candidati a pena di decadenza devono effettuare la scelta esclusivamente attraverso le modalita' che saranno indicate sul portale «inPA» e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria. In ogni caso la rinuncia all'assunzione, nonche' la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria finale di merito. 3. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo indeterminato nei profili di cui all'articolo 1, comma 1, del personale della Regione Calabria nella categoria D, con riserva dell'amministrazione di controllare il possesso e la piena corrispondenza dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio. 4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. Non si procede all'instaurazione del rapporto di lavoro nei confronti dei candidati che abbiano superato il limite di eta' previsto dalla vigente normativa in materia.
Art. 12 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti - concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nella categoria D in vari profili dei ruoli della Regione Calabria». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' l'Area produzione preposta alle attivita' RIPAM.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati nel rispetto della vigente normativa specifica, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, alle commissioni esaminatrici e all'amministrazione destinataria del presente bando, anche in ordine alle procedure assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' l'amministrazione destinataria del presente bando nella persona del direttore generale del personale pro tempore. Il responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione, verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso il sito istituzionale dell'amministrazione interessata dal procedimento selettivo. 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti indicati di seguito: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura alla luce delega conferita ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi dell'amministrazione destinataria del presente bando. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. Roma, 28 novembre 2022 Per il Dipartimento della funzione pubblica Fiori Per il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi Per il Ministero dell'interno Perrotta