Presidenza del Consiglio dei Ministri. 40 posti per personale non dirigenziale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONCORSO (Scad. 04-05-2023)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di quaranta unita’ di personale non dirigenziale con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia per vari profili professionali.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo  del  30  marzo
2001, n. 165, recante «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487,  concernente  «Regolamento  recante  norme   sull'accesso   agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art.  3,  comma  7,
che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso  di  parita'
di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Misure per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca», convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il regolamento dei servizi  e  del  personale  della  Corte
costituzionale del 10 febbraio 1984 e successive modificazioni; 
    Visto il regolamento  dell'8  gennaio  1996,  recante  «Norme  di
attuazione in materia di concorsi»; 
    Visti, in particolare, gli articoli 32, 33-bis, 34, 35,  38,  41,
44, 45, del regolamento dei  servizi  e  del  personale  della  Corte
costituzionale del 10 febbraio 1984 e  successive  modificazioni,  in
merito allo svolgimento dei concorsi presso la Corte  costituzionale,
nomina e composizione delle commissioni esaminatrici; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo  11  aprile  2006  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34,  recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica
degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS)  ex
decreto 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione,  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6  agosto  2021,
n. 113 e, in  particolare,  l'art.  3,  comma  4-bis,  concernente  i
disturbi specifici di apprendimento; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  9
novembre 2021, adottato di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministro  per  le  disabilita',  recante
«Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti  con
disturbi specifici di  apprendimento  ai  sensi  dell'art.  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022, che nomina la Commissione Ripam; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l'art.  8
concernente  l'invio  per  via  telematica  delle  domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 2 della deliberazione della Corte costituzionale del
7  ottobre  2021,  che  stabilisce  la  durata   quinquennale   delle
graduatorie relative alle procedure concorsuali oggetto del  presente
bando; 
    Visto l'accordo di collaborazione tra la Corte  costituzionale  e
il  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, sottoscritto il 13 dicembre 2022  (prot.  DFP
n. 43544313 del 13 dicembre 2022); 
    Vista  la  delibera  dell'Ufficio  di  Presidenza   della   Corte
costituzionale del 22 marzo 2023,  con  cui  e'  stato  approvato  lo
schema di bando di concorso relativo all'assunzione di un contingente
complessivo di quaranta unita' di personale non dirigenziale  con  lo
stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal  regolamento
dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle  altre
disposizioni vigenti in materia, di cui ventidue posti di ruolo della
IV qualifica  funzionale,  profilo  professionale  di  segretario,  e
diciotto posti di  ruolo  della  III  qualifica  funzionale,  profilo
professionale di coadiutore; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di un contingente  complessivo  di  quaranta  unita'  di
personale non dirigenziale, con lo stato giuridico e  il  trattamento
economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della
Corte costituzionale e dalle altre disposizioni  vigenti  in  materia
per i profili di seguito indicati: 
      ventidue posti di ruolo della IV qualifica funzionale,  profilo
professionale di segretario (codice CORTE/SG); 
      diciotto posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo
professionale di coadiutore (codice CORTE/CA). 
    2. Il cinquanta per cento dei posti messi  a  concorso  per  ogni
codice di concorso di cui al comma 1, fermo restando il possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2, e' riservato al personale di ruolo della
Corte costituzionale e al personale,  dipendente  di  amministrazioni
pubbliche o a contratto, gia' in servizio presso la Corte  alla  data
di  pubblicazione  del  bando,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per il singolo codice di concorso. 
    3. I posti riservati non attribuiti ai sensi del comma precedente
sono conferiti agli  altri  candidati  risultati  idonei  secondo  la
graduatoria di merito di ogni singolo codice di concorso. 
    4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle rispettive graduatorie finali di merito  di  cui  al
successivo art. 10. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b)  idoneita'  fisica  allo  svolgimento  dei   compiti   della
qualifica funzionale cui il concorso si riferisce; 
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      d) godimento dei diritti civili e politici; 
      e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      f) possesso dei titoli di studio e  di  esperienza  di  seguito
indicati in relazione ai singoli profili professionali: 
        i. profilo professionale  di  segretario  (codice  CORTE/SG):
qualsiasi laurea (L), diploma di laurea  (DL),  laurea  specialistica
(LS) o laurea magistrale (LM) anche a ciclo  unico  e,  in  aggiunta,
trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
          1. essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
          2. essere dipendente di ruolo della Corte costituzionale  o
soggetto titolare  di  contratto  con  la  Corte  costituzionale  con
l'incarico di capo della  segreteria  o  segretario  particolare  del
Presidente o di un giudice; 
        ii. profilo professionale di  coadiutore  (codice  CORTE/CA):
diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  e,  in  aggiunta,
trovarsi in una delle seguenti condizioni: 
          1. essere dipendente di una pubblica amministrazione; 
          2. essere  dipendente  di  ruolo  o  soggetto  titolare  di
contratto con la Corte costituzionale. 
    I titoli scolastici sopra citati si intendono  conseguiti  presso
istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti. I candidati  in
possesso di titolo rilasciato da un Paese dell'Unione  europea  o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero sia stata attivata la predetta procedura  di  equivalenza.  Il
candidato e' ammesso con riserva alle prove di  concorso,  in  attesa
dell'emanazione  di   tale   provvedimento.   La   dichiarazione   di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
all'indirizzo https://www.funzionepubblica.gov.it 
    I  titoli  di  studio  universitari  sopra  citati  si  intendono
conseguiti presso  universita'  o  altri  istituti  equiparati  della
Repubblica italiana. I candidati in  possesso  di  titolo  accademico
rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese  terzo  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
sentito il Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero sia stata attivata la predetta procedura  di  equivalenza.  Il
candidato e' ammesso con riserva alle prove  di  concorso  in  attesa
dell'emanazione  di   tale   provvedimento.   La   dichiarazione   di
equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il  provvedimento  sia
gia' stato ottenuto per  la  partecipazione  ad  altri  concorsi.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica,
all'indirizzo https://www.funzionepubblica.gov.it 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana. 
    2.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 14,  comma  3,  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando  la  Commissione  interministeriale  Ripam  (d'ora  in  avanti,
Commissione Ripam), svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le  competenze
delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
Ripam,  ferme  le  competenze  delle  commissioni  esaminatrici,   si
avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata che si articola attraverso: 
      a) una prova preselettiva, secondo  la  disciplina  di  cui  al
successivo art. 6 del presente bando (prova  preselettiva),  ai  fini
dell'ammissione alla prova scritta, distinta per i codici concorso di
cui al precedente art. 1,  comma  1,  che  la  Commissione  Ripam  si
riserva di svolgere qualora  il  numero  dei  candidati  che  abbiano
presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore
a seicento per ciascuno dei predetti codici concorso; 
      b)  piu'  prove  scritte,  secondo  la  disciplina  di  cui  al
successivo art. 7 del presente bando (Prove scritte), distinte per  i
codici concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  riservate  ai
candidati che avranno  superato  l'eventuale  prova  preselettiva  ai
sensi  della  precedente  lettera  a)  del  presente  comma,   ovvero
esonerati ai sensi dall'art.  6,  comma  3,  del  presente  bando  di
concorso; 
      c) una prova orale, secondo la disciplina di cui al  successivo
art. 8 (Prova orale), per ciascuno dei  codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1,  riservata  ai  candidati  che  avranno
superato le prove scritte di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma; 
      d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  che  verra'  effettuata  con  le
modalita'  previste  dal  successivo  art.  9  del   presente   bando
(Valutazione dei titoli) dopo lo svolgimento delle prove scritte  nei
confronti dei soli candidati che abbiano superato le stesse  e  sulla
base  delle  dichiarazioni  rese  dagli  stessi  nella   domanda   di
partecipazione. 
    Le prove di cui alle precedenti lettere  a)  e  b)  del  presente
comma si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di  strumenti
informatici  e  piattaforme  digitali,  anche   con   piu'   sessioni
consecutive non contestuali - assicurando, comunque, la trasparenza e
l'omogeneita' delle prove somministrate,  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  del  presente  bando,
redigera' la graduatoria provvisoria di merito, formata in base  alla
votazione complessiva risultante, per ciascun candidato, dalla  somma
della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e  dal  voto
conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio dei titoli. 
    5. Successivamente, le rispettive graduatorie di  merito  saranno
trasmesse alla Corte costituzionale per l'approvazione preliminare e,
infine, trasmesse alla Commissione Ripam per la validazione ai  sensi
del successivo art. 10 del presente bando. 
                               Art. 4 
 
Pubblicazione del bando e  presentazione  della  domanda.  Termini  e
  modalita'. Comunicazioni ai candidati 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  Sara'
altresi' consultabile sul portale «inPA»,  disponibile  all'indirizzo
https://www.inpa.gov.it  nonche'  sul  sito  ufficiale  della   Corte
costituzionale. 
    2. La domanda puo' essere  presentata  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando. Il
candidato  dovra'  inviare  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente    per    via    telematica,    autenticandosi     con
SPID/CIE/CNS/EIDAS,  mediante   la   compilazione   del   format   di
candidatura   sul   portale   «inPA»,    disponibile    all'indirizzo
https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo  stesso  portale.
Per la partecipazione  al  concorso,  il  candidato  deve  essere  in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui
intestato,  o  di  un  domicilio  digitale.  La   registrazione,   la
compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati
entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
suddetto termine e' perentorio  e  sono  accettate  esclusivamente  e
indifferibilmente  le  domande  inviate  prima  dello  spirare  dello
stesso. Qualora il termine di  scadenza  per  l'invio  on-line  delle
domande coincida con un giorno festivo, il termine sara' prorogato al
primo giorno successivo non festivo. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta scaricabile,  al  termine  della  procedura  di  invio,  dal
portale «inPA».  Il  medesimo  portale,  allo  scadere  del  suddetto
termine ultimo per la presentazione della  domanda,  non  permettera'
piu', in modo inderogabile, l'accesso alla procedura di candidatura e
l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione
al concorso, in caso di piu' invii della domanda  di  partecipazione,
si  terra'   conto   in   via   esclusiva   della   domanda   inviata
cronologicamente per ultima, intendendosi le  precedenti  revocate  e
prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA».
Il versamento della quota di partecipazione  deve  essere  effettuato
entro il termine di  scadenza  di  cui  al  precedente  comma  2  del
presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di
partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art.  1,
comma  1,  del  presente  bando,  il  versamento   della   quota   di
partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale.
Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda  -  tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti, che vengono in tal  modo
autocertificati ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445  -  i  candidati  devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: 
      a) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
possesso della cittadinanza italiana,  il  comune  italiano  nei  cui
registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e  il  recapito  di  posta
elettronica   certificata,   con   l'impegno   di    far    conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva; 
      j) di essere in possesso della condotta incensurabile ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      k) il possesso del titolo di studio di cui al  precedente  art.
2, comma 1, lettera f), del presente bando; 
      l)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati  nel
precedente art. 2 del presente bando; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  da   sottoporre   alla
valutazione,  di  cui  al  successivo  art.  9  del  presente   bando
(Valutazione dei titoli); 
      n)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dal successivo art. 10 (Preferenze  e
precedenze e stesura delle graduatorie finali di merito) del presente
bando; 
      o) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui al precedente art. 1 del presente bando; 
      p) l'eventuale diritto ad essere  esonerato  dal  sostenere  la
prova preselettiva, in quanto rientrante tra  le  categorie  previste
dal successivo art. 6, comma 3, del presente bando; 
      q) il codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
per cui si intende partecipare; 
      r) di aver preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del  bando,
ivi incluso il successivo art. 13 (Trattamento dei dati personali). 
    6. I candidati  dovranno  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui al precedente art. 2 del  presente
bando.  I  titoli  non  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso non saranno presi in considerazione. 
    7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione della  propria  necessita',  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di  riferimento,  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita  e  dell'esame  obiettivo  di  ogni  specifica
fattispecie. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il  50%
del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa dovra' essere  caricata  sul  portale  «inPA»
durante la fase di inoltro  candidatura;  quando  richiesto,  i  file
dovranno  essere  in  formato  .pdf.  Il  mancato  inoltro  di   tale
documentazione non consentira' a Formez PA di  fornire  adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    8.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza di cui al  precedente  comma  7
del presente articolo, che potrebbero  prevedere  la  concessione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi,  dovranno  essere   documentate   con
certificazione  medica   che   sara'   valutata   dalla   commissione
esaminatrice, la cui decisione,  sulla  scorta  della  documentazione
sanitaria che consenta di quantificare il tempo  aggiuntivo  ritenuto
necessario,   resta   insindacabile   e   inoppugnabile.   Solo    ed
esclusivamente in questo caso la documentazione potra' essere inviata
a  mezzo   posta   elettronica   certificata   (PEC),   all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it 
    9.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita  richiesta,  in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria esigenza,  che  dovra'  essere  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura  pubblica.  L'adozione  delle   richiamate   misure   sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame  obiettivo  di
ogni  specifico  caso  e,  comunque,  nell'ambito   delle   modalita'
individuate dal decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione
9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il
50% del tempo assegnato per la  prova.  Tutta  la  documentazione  di
supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata  sul  portale
«inPA» durante la fase di inoltro candidatura;  quando  richiesto,  i
file dovranno essere in formato .pdf.  Il  mancato  inoltro  di  tale
documentazione non consentira' a Formez PA di  fornire  adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    10. La Corte costituzionale effettua controlli sulla  veridicita'
delle  dichiarazioni  rese  dai  candidati  utilmente  collocati   in
graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 11,  comma  2,  del
presente  bando.  Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'   del
contenuto delle  dichiarazioni,  il  candidato  sara'  escluso  dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento  non  costituisce,  in   ogni   caso,   garanzia   della
regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione
al concorso. 
    12. La Commissione Ripam, Formez PA e la Corte costituzionale non
sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito  delle
proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato,   quando   cio'   sia
dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese  dallo  stesso
circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva  comunicazione
del cambiamento del predetto  recapito  rispetto  a  quello  indicato
nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza di  tipo  informatico,  legate
alla procedura di iscrizione on-line, i candidati  devono  utilizzare
esclusivamente, previa lettura della guida  alla  compilazione  della
domanda pubblicata in home page  e  delle  relative  FAQ,  l'apposito
modulo di assistenza presente sul portale «inPA». Non e' garantita la
soddisfazione, entro il termine  di  scadenza  previsto  per  l'invio
della domanda di partecipazione,  delle  richieste  inviate  nei  tre
giorni antecedenti il medesimo termine.  Le  richieste  pervenute  in
modalita' differenti da quelle sopra  indicate  non  potranno  essere
prese in considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario dell'eventuale prova preselettiva,  delle  prove  scritte,
della prova orale, nonche' i relativi esiti, e' effettuata attraverso
il portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it Data e
luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva, della  prova
scritta e della prova orale sono resi disponibili sul portale  «inPA»
e sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  almeno  venti  giorni
prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
                               Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione Ripam nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, comma 1, del
presente bando, in conformita' a quanto  stabilito  con  decreto  del
Presidente della Corte costituzionale, previa  delibera  dell'Ufficio
di Presidenza della stessa  Corte.  La  commissione  esaminatrice  e'
competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie di merito provvisorie. 
    2. Secondo quanto disposto dall'art. 33-bis del  regolamento  dei
servizi e del personale della Corte  costituzionale,  la  commissione
d'esame per i concorsi alla quarta qualifica funzionale  e'  composta
da un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a  riposo,
che non presti servizio presso la Corte, con funzioni di  Presidente,
dal segretario generale, il quale puo' delegare  il  Vice  segretario
generale o un direttore di servizio, da  due  docenti  nelle  materie
attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della  sesta
qualifica funzionale. Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un
consigliere della sesta qualifica funzionale. 
    3. Secondo quanto  disposto  dall'art.  35  del  regolamento  dei
servizi e del personale della Corte  costituzionale,  la  commissione
d'esame per i concorsi alla terza qualifica funzionale e' composta da
un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a riposo, che
non presti servizio presso la Corte, con funzioni di Presidente,  dal
segretario generale,  il  quale  puo'  delegare  il  Vice  segretario
generale o un direttore di servizio, da  due  docenti  nelle  materie
attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della  sesta
qualifica funzionale. Le funzioni di segretario  sono  svolte  da  un
impiegato  della  Corte   costituzionale   della   quinta   qualifica
funzionale. 
    4. Secondo quanto disposto dall'art.  249  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    5. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva e  delle
prove scritte di  cui,  rispettivamente,  ai  successivi  articoli  6
(Prova preselettiva) e 7  (Prove  scritte)  del  presente  bando,  la
Commissione Ripam puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 
    6.  Secondo  quanto  disposto   dall'art.   2,   comma   7,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione Ripam puo' nominare
i comitati di vigilanza sulla base  di  nominativi  individuati,  nel
rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il  Portale
di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata  professionalita'
e competenza nelle materie del concorso. 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. La prova preselettiva che la Commissione Ripam si  riserva  di
svolgere per ciascuno dei codici concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, del presente bando, qualora il numero dei  candidati  che
abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia  pari
o superiore a seicento, consistera' nella somministrazione di un test
di sessanta quesiti a  risposta  multipla  da  risolvere  in  ottanta
minuti, sulle seguenti materie: 
      A. Profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): 
        diritto costituzionale; 
        elementi di scienza dell'amministrazione; 
        cultura generale; 
        elementi di diritto privato; 
        elementi di diritto amministrativo; 
        elementi di contabilita' pubblica; 
        nozioni di informatica; 
        ordinamento e funzioni della Corte costituzionale. 
      B. Profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA): 
        cultura generale; 
        informatica; 
        logica. 
    A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +1 punto; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,35 punti. 
    2. In esito alla prova preselettiva saranno ammessi  a  sostenere
le prove scritte i candidati collocatisi  fino  al  centosessantesimo
posto per ciascun codice concorso, compresi gli ex aequo. 
    3.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis,  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104,  nonche'  il  personale  di  ruolo  della  Corte  e  il
personale, dipendente di amministrazioni pubbliche o a contratto,  di
cui all'art. 2 del bando, gia' in servizio da almeno un  anno  presso
la Corte costituzionale alla data di scadenza  per  la  presentazione
delle domande di partecipazione. 
    4.  Ogni  comunicazione  concernente  la   prova,   compreso   il
calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di
attribuzione dei punteggi  e  il  relativo  esito,  sara'  effettuata
attraverso    il    predetto    portale    «inPA»    e    sul    sito
http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo  di  svolgimento
della prova saranno resi disponibili sul  portale  «inPA»,  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it   e   sul    sito    della    Corte
costituzionale, almeno venti giorni prima della data stabilita per lo
svolgimento della stessa. 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    6. I candidati regolarmente  iscritti  on-line  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere  la  prova  preselettiva  nella  sede,  nel
giorno  e  nell'ora  indicati  sul  portale   «inPA»   e   sul   sito
http://riqualificazione.formez.it nel pieno rispetto delle  eventuali
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della  situazione
epidemiologica.  I  candidati  devono  presentarsi  con   un   valido
documento  di  riconoscimento,  il  codice  fiscale  e  la   ricevuta
rilasciata dal sistema  informatico  al  momento  della  compilazione
on-line della domanda. 
    7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 
    8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
della commissione esaminatrice avviene con modalita'  che  assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine
delle operazioni viene  formulato  apposito  elenco  sulla  base  del
punteggio conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile
mediante   pubblicazione   sul   portale   «inPA»    e    sul    sito
http://riqualificazione.formez.it 
    9. Durante la prova,  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi  natura  e  telefoni  cellulari  o  altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione  dati  o
allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali
disposizioni,  la  commissione  esaminatrice,   dispone   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 7 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte, distinte per i codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, del presente  bando  consisteranno  nella
somministrazione  di  quesiti  a  risposta  sintetica,  ovvero  nella
redazione di un elaborato. 
    2. Per il profilo professionale di segretario  (codice  CORTE/SG)
sono previste tre prove scritte;  per  il  profilo  professionale  di
coadiutore (codice CORTE/CA) sono previste due prove scritte. 
    3. Le prove scritte saranno  volte  a  verificare  le  conoscenze
nelle seguenti materie: 
      A. Profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): 
        diritto costituzionale; 
        elementi di scienza dell'amministrazione; 
        cultura generale. 
      B. Profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA): 
        elementi di diritto pubblico e scienza dell'amministrazione; 
        cultura generale. 
    4.  Ogni  comunicazione  concernente  le   prove,   compreso   il
calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il  predetto
portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it La data e
il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale
«inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul  sito  della
Corte costituzionale almeno venti giorni prima della  data  stabilita
per lo svolgimento della stessa. 
    5. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nel  giorno  e
nell'ora    indicati    sul    portale    «inPA»    e    sul     sito
http://riqualificazione.formez.it I candidati devono presentarsi  con
un valido  documento  di  riconoscimento,  il  codice  fiscale  e  la
ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informatico  al   momento   della
compilazione on-line della domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento di una delle  prove  nella
data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. I candidati ammessi a  sostenere  le  prove  scritte  hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura   e
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione delle prove da  parte
della commissione esaminatrice avviene con modalita'  che  assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando  strumenti  digitali.  L'esito
delle prove e' reso disponibile mediante  pubblicazione  sul  portale
«inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul  sito  della
Corte costituzionale. 
    8. Durante le  prove  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere, telefoni  cellulari  o  altri  dispositivi  mobili
idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento  di
calcoli matematici. In caso di violazione  di  tali  disposizioni  la
commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. 
    9. La commissione esaminatrice, nel fissare le date  delle  prove
scritte,  rendera'  noto  se  e'  permessa   la   consultazione   del
dizionario, di testi normativi e raccolte legislative non commentate. 
    10. A ciascuna  prova  scritta  verra'  attribuito  un  punteggio
massimo di cinquanta punti e saranno ammessi  a  sostenere  la  prova
orale i candidati che  abbiano  conseguito  nelle  prove  scritte  un
punteggio medio non inferiore a 35/50,  con  non  meno  di  30/50  in
ciascuna prova. 
    11. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti. 
                               Art. 8 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il  diario  con
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si  svolgera',
per ciascun codice concorsuale di cui al precedente art. 1, comma  1,
del presente bando,  e'  pubblicato  sul  portale  «inPA»,  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it   e   sul    sito    della    Corte
costituzionale  almeno  venti  giorni  prima  del  suo   svolgimento.
L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova orale, distinta per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma  1,  del  presente  bando,  consiste  in  un
colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione  e  la
capacita' professionale  dei  candidati  nelle  materie  delle  prove
scritte e nelle seguenti materie: 
      A. Profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): 
        elementi di diritto privato; 
        elementi di diritto amministrativo; 
        elementi di contabilita' pubblica; 
        nozioni di informatica; 
        ordinamento e funzioni della Corte costituzionale. 
      B. Profilo professionale di coadiutore (codice Corte/CA): 
        elementi di diritto privato; 
        elementi di ragioneria generale e contabilita' pubblica; 
        nozioni  di  informatica,  con  particolare  riferimento   ai
programmi piu' diffusi; 
        nozioni   generali    sull'ordinamento    costituzionale    e
amministrativo dello Stato. 
    3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto  tecnico  di  Formez  PA,  si  riserva  di
pubblicare     sul      portale      «inPA»      e      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla  pubblicazione
dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni
di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    4.  Alla  prova  orale  e'  assegnato  un  punteggio  massimo  di
cinquanta punti e  la  prova  si  intendera'  superata  se  e'  stato
raggiunto il punteggio minimo di trenta/cinquanta. 
    5. Per la valutazione della prova orale ogni commissario  dispone
di dieci punti. 
                               Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, e'  effettuata
dalla commissione  esaminatrice,  dopo  lo  svolgimento  delle  prove
scritte, nei confronti dei  soli  candidati  che  hanno  superato  la
stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati nella domanda di partecipazione al  concorso.  Tutti  i
titoli di cui il candidato  richiede  la  valutazione  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda di cui  al  presente  bando.  Sono  valutati  solo  i  titoli
inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso
e completi di tutte le informazioni necessarie  per  la  valutazione.
Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice  ha  a
disposizione  venticinque  punti  per  il  profilo  professionale  di
segretario  (codice  CORTE/SG)  e  venti   punti   per   il   profilo
professionale di coadiutore (codice CORTE/CA). 
    3. Le  categorie  di  titoli  valutabili  e  i  punteggi  massimi
attribuibili distinti per codici di concorso sono i seguenti: 
      A. profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): 
        1.1 Punteggi relativi al  voto  della  laurea  richiesta  per
l'ammissione al concorso, con  un  massimo  attribuibile  di  quattro
punti: 
          a) un punto per diploma di laurea triennale  con  votazione
finale da 101 a 105; 
          b) tre punti per diploma di laurea triennale con  votazione
finale da 106 a 110; 
          c) quattro  punti  per  diploma  di  laurea  triennale  con
votazione finale pari a 110 e lode. 
        1.2 Punteggi relativi alla media voti riportati  nei  singoli
esami del predetto corso di laurea, con un massimo  attribuibile,  in
base alla predetta media, di quattro punti: 
          a) un punto per media dei voti riportati nei singoli  esami
ricompresa tra 25-27; 
          b) due punti per media dei voti riportati nei singoli esami
ricompresa tra 27,1-28; 
          c) tre punti per media dei voti riportati nei singoli esami
ricompresa tra 28,1-29; 
          d) quattro punti per media dei voti riportati  nei  singoli
esami ricompresa tra 29,1-30; 
        1.3. Punteggi relativi a concorsi pubblici vinti  o  conclusi
con valutazione di idoneita', con un massimo attribuibile  di quattro
punti: 
          a) 0,5 punti per  ogni  idoneita'  conseguita  in  concorsi
pubblici; 
          b) un punto  per  ogni  idoneita'  conseguita  in  concorsi
pubblici per la cui  partecipazione  e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea; 
          c) due punti per essere  risultato  vincitore  di  concorso
pubblico per la cui  partecipazione  e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea. 
    Non e'  valutato,  in  nessun  caso,  come  titolo,  il  concorso
costituente titolo per  la  partecipazione  alla  presente  procedura
concorsuale. 
        1.4. Punteggi relativi ad ulteriori  titoli  successivi  alla
laurea  triennale  ed  a  attestati  informatici  o   di   conoscenza
linguistica, con un massimo attribuibile di tredici punti: 
          a)    quattro    punti    per    una    o    piu'    lauree
magistrali/specialistiche/vecchio  ordinamento   in   giurisprudenza,
economia e commercio o materia equipollente secondo tabelle MUR; 
          b) tre punti per uno o  piu'  dottorati  di  ricerca  (DR.,
PH.D.) terminati presso Dipartimenti di giurisprudenza o  economia  e
commercio; 
          c) due punti per uno o piu' master di II livello o  diploma
di specializzazione in materie giuridiche/economiche terminati; 
          d) un punto per il possesso di certificazione di conoscenza
informatica, almeno a livello intermedio, riconosciute dal MUR; 
          e) tre punti per il  possesso  della  certificazione  -  in
corso di validita' - di conoscenza della lingua inglese rilasciata da
uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118  del  28
febbraio 2017,  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e
di formazione - Direzione generale per il personale scolastico: 
          e.1) un punto per livello B2 del Quadro comune  europeo  di
riferimento; 
          e.2) due punti per livello C1 del Quadro comune europeo  di
riferimento; 
          e.3) tre punti per livello C2 del Quadro comune europeo  di
riferimento; 
    Verra' presa in considerazione una  sola  certificazione  di  cui
alle sopra indicate lettere e.1), e.2) ed e.3). 
      B. Profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA): 
        1.1 Punteggi relativi alle  pregresse  esperienze  lavorative
presso  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  con   un   massimo
attribuibile di otto punti: 
          a)  due  punti  per  ogni  anno  di  rapporto   di   lavoro
subordinato, a tempo indeterminato o determinato; 
          b)  uno  e  mezzo  punti  per  ogni  anno  di  rapporto  di
collaborazione coordinata e continuativa; 
        1.2. Punteggi relativi a titoli di studio universitari con un
massimo attribuibile di sette punti: 
          a) tre punti per uno o piu' diplomi di lauree triennali; 
          b)    cinque    punti    per    una    o    piu'     lauree
magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento; 
          c)  due  punti  per  uno  o  piu'  master  o   diploma   di
specializzazione; 
    il punteggio relativo ai titoli di  studio  universitari  di  cui
alla sopra indicata lettera b) assorbe il punteggio di cui alla sopra
indicata lettera a). 
        1.3. Punteggi  relativi  al  possesso  di  certificazione  di
conoscenza informatica con un massimo attribuibile di un punto: 
          un punto per una o  piu'  certificazioni  riconosciute  dal
MUR. 
        1.4. Punteggi relativi al possesso  di  certificazione  -  in
corso di validita' - di conoscenza della lingua inglese rilasciata da
uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118  del  28
febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di  istruzione  e  di
formazione - Direzione generale per il personale  scolastico  con  un
massimo attribuibile di quattro punti: 
          a) un punto per  certificazione  pari  al  livello  B1  del
Quadro comune europeo di riferimento; 
          b) due punti per certificazione almeno al  livello  B2  del
Quadro comune europeo di riferimento; 
          c) tre punti per certificazione  pari  al  livello  C1  del
Quadro comune europeo di riferimento; 
          d) quattro punti per certificazione pari al livello C2  del
Quadro comune europeo di riferimento; 
    Verra' presa in considerazione una  sola  certificazione  di  cui
alle sopra indicate lettere a), b), c) e d). 
                               Art. 10 
 
Preferenze e precedenze e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. Le  commissioni  esaminatrici  stileranno,  per  ciascuno  dei
profili di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando,  le
relative graduatorie di merito provvisorie, sulla base del  punteggio
complessivo, risultante per ciascun candidato dalla somma della media
dei voti riportati in ciascuna prova scritta e  dal  voto  conseguito
nella prova orale,  nonche'  dal  punteggio  attribuito  in  sede  di
valutazione dei titoli di cui al precedente articolo. 
    2. Risulteranno idonei i concorrenti che  avranno  riportato,  in
ciascuna prova  scritta  e  nella  prova  orale,  una  votazione  non
inferiore a 30/50 (trenta/cinquanta). 
    3. Le predette graduatorie sono trasmesse da ciascuna commissione
esaminatrice alla Corte costituzionale. 
    4. La graduatoria generale di merito  e'  formata  in  base  alla
votazione complessiva risultante, per ciascun candidato, dalla  somma
della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e  dal  voto
conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio dei titoli. 
    5. A parita' di punteggio sono applicate  le  preferenze  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, recante «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati   civili   dello   Stato»,   e   successive
modificazioni. 
    6. Le graduatorie provvisorie, per ciascun codice concorso di cui
al precedente art. 1, comma 1, del presente bando  saranno  approvate
con  decreto  del  Presidente  della  Corte  costituzionale,   previa
delibera dell'Ufficio di  presidenza  e  trasmesse  alla  Commissione
RIPAM per la validazione; i candidati primi classificati,  in  numero
pari ai posti  messi  a  concorso,  saranno  nominati  vincitori.  Le
predette graduatorie saranno pubblicate sul portale «inPA», sul  sito
http://riqualificazione.formez.it  e  sul  sito  istituzionale  della
Corte costituzionale. 
    7. Ogni comunicazione ai  candidati  sara'  effettuata,  in  ogni
caso, mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e
sul sito http://riqualificazione.formez.it Tale  pubblicazione  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    8. Avverso la graduatoria definitiva e' ammesso ricorso  in  sede
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
                               Art. 11 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria definitiva. 
    2. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto  pena
di decadenza, entro  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione  dell'apposito  invito  dell'amministrazione  della  Corte,
formulato a mezzo  PEC,  i  documenti  necessari  per  dimostrare  il
possesso dei requisiti prescritti  dal  bando,  nonche'  di  tutti  i
titoli dichiarati, inclusi quelli di preferenza ai sensi dell'art.  5
del citato decreto del Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,
n. 3. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o  di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei
in ordine  di  graduatoria  previa  verifica,  con  le  sopraindicate
modalita', dei documenti necessari  per  dimostrare  il  possesso  di
tutti i titoli e requisiti. 
    3. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo,  non
assuma servizio  entro  il  termine  stabilito,  decade  dal  diritto
all'assunzione. 
                               Art. 12 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Ai candidati che sosterranno l'eventuale prova preselettiva  e
la prova scritta sara' consentito accedere per  via  telematica  agli
atti concorsuali relativi ai propri  elaborati,  mediante  l'apposito
sistema      «atti      online»,      disponibile      sul       sito
http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione  di  password
personale e riservata. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali istanze di accesso agli  atti  da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili online con le  proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso  ai
documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli  oggetto  di
pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
secondo le modalita' ivi previste. All'atto del  versamento,  occorre
indicare la causale «Accesso  agli  atti  -  Concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di
40 (quaranta) unita' di  personale  non  dirigenziale  con  lo  stato
giuridico e il trattamento economico stabiliti  dal  Regolamento  dei
servizi e del personale della  Corte  costituzionale  e  dalle  altre
disposizioni vigenti in materia, di cui n.  22  (ventidue)  posti  di
ruolo  della  IV  qualifica  funzionale,  profilo  professionale   di
segretario, e n. 18 (diciotto) posti di  ruolo  della  III  qualifica
funzionale,  profilo  professionale  di  coadiutore».   La   ricevuta
dell'avvenuto  versamento  deve  essere  esibita  al  momento   della
presentazione, presso la sede Formez PA di Roma,  per  la  visione  e
riproduzione degli atti richiesti. 
    5.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  il  dirigente
dell'Area produzione preposta alle attivita' Ripam di Formez PA. 
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. In applicazione di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679
(di seguito «RGPD»), i dati raccolti con la domanda di partecipazione
alla procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per
l'espletamento delle attivita' amministrative relative al concorso di
cui al presente bando (di seguito, il «bando di concorso») e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2.  I  titolari  autonomi   del   trattamento   sono   la   Corte
costituzionale nella persona  del  segretario  generale  pro  tempore
nonche' il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del
Consiglio dei ministri nella persona del Capo  del  Dipartimento  pro
tempore  (di  seguito,  i  «titolari»),   i   quali   informano   gli
interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del  RGPD,  che  i  dati
raccolti saranno  trattati  esclusivamente  per  le  finalita'  sopra
indicate. 
    3. La base giuridica  del  trattamento  e'  l'assolvimento  degli
obblighi di legge ai quali sono soggetti i titolari  (articoli  35  e
35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e art.  2,  del
decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; il bando di  concorso),  ai  sensi
dell'art. 6, par. 1, lettera c), RGPD. 
    4. Ulteriore finalita' del trattamento e' la tutela da parte  dei
titolari dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio
del diritto di difesa, in via giudiziale  e  stragiudiziale,  la  cui
base giuridica risiede all'art. 6, par. 1, lettera f), RGPD. 
    5.  I  dati   personali   sono   raccolti   direttamente   presso
l'interessato.  Sono,  altresi',  raccolti   dati   personali   degli
interessati presso soggetti  terzi,  pubblici  e  privati,  ove  tale
raccolta sia necessaria  per  effettuare  le  apposite  verifiche  di
possesso dei requisiti di partecipazione al presente  concorso,  come
indicato all'interno del bando di  concorso  e  imposto  ai  titolari
dalla normativa applicabile. 
    6. Il trattamento  dei  dati  personali  e'  effettuato  mediante
l'ausilio di strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  atti  a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.  I  dati
forniti dai candidati per la partecipazione alla  selezione  pubblica
potranno essere inseriti in apposite banche dati  e  potranno  essere
trattati e conservati, nel rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla
normativa vigente e per il tempo necessario  connesso  alla  gestione
della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici
e/o  cartacei  per  i  necessari  adempimenti  che   competono   alla
Commissione  Ripam,  alle  commissioni  esaminatrici  e  alla   Corte
costituzionale, anche in ordine alle procedure  assunzionali  nonche'
per adempiere a specifici obblighi imposti dalla  normativa  italiana
ed europea. I dati personali sono trattati  per  conto  dei  titolari
solo da coloro che in  virtu'  delle  loro  mansioni  hanno  ricevuto
apposite istruzioni da parte dei medesimi, ai sensi dell'art. 29  del
RGPD. Il trattamento  dei  dati  personali  puo'  essere  effettuato,
altresi', da parte di soggetti  terzi  che  agiscono  per  conto  dei
titolari, solo ove questi ultimi siano stati  appositamente  nominati
responsabili del trattamento, ai sensi dell'art.  28  del  RGPD,  dai
titolari. L'elenco aggiornato dei responsabili del  trattamento  puo'
essere  richiesto   dall'interessato   inviando   una   comunicazione
all'indirizzo e-mail/PEC: 
      ufficioconcorsidfp@governo.it   per   il   Dipartimento   della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; e 
      segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it  per  la   Corte
costituzionale. 
    7. I dati personali trattati non sono comunicati a soggetti terzi
qualificati come titolari autonomi del trattamento,  salvo  l'ipotesi
in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge ovvero salvo
per quanto previsto e/o richiesto dal  bando  di  concorso  all'esito
della relativa procedura. 
    8. I dati  personali  dell'interessato  non  sono  trasferiti  in
territorio extra UE. 
    9. I dati personali sono trattati per la gestione della procedura
di concorso fino al termine di scadenza della graduatoria di  cui  al
bando  di  concorso  e   per   le   successive   attivita'   inerenti
all'eventuale procedimento di assunzione. Successivamente, i titolari
conservano i  dati  personali  unicamente  per  l'assolvimento  degli
ulteriori obblighi di  legge  e  per  tutela  dei  propri  diritti  e
interessi, anche  in  sede  giudiziale  e  stragiudiziale,  entro  il
termine di prescrizione previsto da ciascuna  normativa  di  settore.
Una volta  scaduti  i  rispettivi  termini,  i  dati  personali  sono
cancellati  e/o   resi   anonimi   in   modo   da   impedire,   anche
indirettamente, l'identificazione dell'interessato. 
    10. Il conferimento dei dati personali da parte  dell'interessato
e' obbligatorio e l'eventuale rifiuto di  fornire  i  dati  personali
comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda
di  partecipazione   alla   selezione,   nonche'   agli   adempimenti
conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    11.  Per  il  perseguimento  delle  sopraindicate  finalita',   i
titolari trattano altresi' categorie particolari  di  dati  personali
(come  previsto  dall'art.  2,  del  bando  di  concorso,   rubricato
«Requisiti per l'ammissione»), ai sensi dell'art. 9, par. 2,  lettere
g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD. 
    12. Nessun dato trattato  dai  titolari,  o  per  loro  conto  da
responsabili del trattamento, sara' soggetto a  processo  decisionale
automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato dai titolari, o
per loro conto dai responsabili del trattamento,  sara'  soggetto  ad
attivita' di profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1  e  4,  del
RGPD. 
    13. I dati personali potranno essere oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione, verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza  e  non  eccedenza,  attraverso  il   sito   Portale   del
Reclutamento (inpa.gov.it). 
    14. I riferimenti del  responsabile  della  protezione  dei  dati
(RPD) sono disponibili sul sito istituzionale: 
      http://www.governo.it/privacy-policy per il Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; e 
      https://www.cortecostituzionale.it/privacy-policy.pdf  per   la
Corte costituzionale. 
    15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22  del  RGPD,
puo' esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili,  nei
confronti dei titolari, rivolgendo le relative istanze a: 
      il «Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri» ai seguenti indirizzi di contatto: 
        PEC: RPD@pec.governo.it 
        e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it 
      la «Corte costituzionale» al seguente indirizzo di contatto: 
        PEC: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it 
    16.  L'interessato  puo',  inoltre,  esercitare  il  diritto   di
proporre reclamo all'Autorita' garante per  la  protezione  dei  dati
personali. 
                               Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    3. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM  di  disporre,
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso  per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
      Roma, 30 marzo 2023 
 
             p. Il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
            p. Il Ministero dell'economia e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                              Perrotta