PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (Scad. 04-05-2023)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di quaranta unita’ di personale non dirigenziale con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia per vari profili professionali.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto l'art. 35, comma 5, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7, che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso di parita' di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e universita' e ricerca», convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; Visto il regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale del 10 febbraio 1984 e successive modificazioni; Visto il regolamento dell'8 gennaio 1996, recante «Norme di attuazione in materia di concorsi»; Visti, in particolare, gli articoli 32, 33-bis, 34, 35, 38, 41, 44, 45, del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale del 10 febbraio 1984 e successive modificazioni, in merito allo svolgimento dei concorsi presso la Corte costituzionale, nomina e composizione delle commissioni esaminatrici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 34, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) ex decreto 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione, sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e, in particolare, l'art. 3, comma 4-bis, concernente i disturbi specifici di apprendimento; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 30 giugno 2022, che nomina la Commissione Ripam; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 2 della deliberazione della Corte costituzionale del 7 ottobre 2021, che stabilisce la durata quinquennale delle graduatorie relative alle procedure concorsuali oggetto del presente bando; Visto l'accordo di collaborazione tra la Corte costituzionale e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 13 dicembre 2022 (prot. DFP n. 43544313 del 13 dicembre 2022); Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza della Corte costituzionale del 22 marzo 2023, con cui e' stato approvato lo schema di bando di concorso relativo all'assunzione di un contingente complessivo di quaranta unita' di personale non dirigenziale con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia, di cui ventidue posti di ruolo della IV qualifica funzionale, profilo professionale di segretario, e diciotto posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di quaranta unita' di personale non dirigenziale, con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia per i profili di seguito indicati: ventidue posti di ruolo della IV qualifica funzionale, profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG); diciotto posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA). 2. Il cinquanta per cento dei posti messi a concorso per ogni codice di concorso di cui al comma 1, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e' riservato al personale di ruolo della Corte costituzionale e al personale, dipendente di amministrazioni pubbliche o a contratto, gia' in servizio presso la Corte alla data di pubblicazione del bando, purche' in possesso dei requisiti prescritti per il singolo codice di concorso. 3. I posti riservati non attribuiti ai sensi del comma precedente sono conferiti agli altri candidati risultati idonei secondo la graduatoria di merito di ogni singolo codice di concorso. 4. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in applicazione della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai fini della formazione delle rispettive graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 10.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, nonche' al momento dell'assunzione in servizio: a) cittadinanza italiana; b) idoneita' fisica allo svolgimento dei compiti della qualifica funzionale cui il concorso si riferisce; c) eta' non inferiore agli anni diciotto; d) godimento dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; f) possesso dei titoli di studio e di esperienza di seguito indicati in relazione ai singoli profili professionali: i. profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): qualsiasi laurea (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) anche a ciclo unico e, in aggiunta, trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1. essere dipendente di una pubblica amministrazione; 2. essere dipendente di ruolo della Corte costituzionale o soggetto titolare di contratto con la Corte costituzionale con l'incarico di capo della segreteria o segretario particolare del Presidente o di un giudice; ii. profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA): diploma di istruzione secondaria di secondo grado e, in aggiunta, trovarsi in una delle seguenti condizioni: 1. essere dipendente di una pubblica amministrazione; 2. essere dipendente di ruolo o soggetto titolare di contratto con la Corte costituzionale. I titoli scolastici sopra citati si intendono conseguiti presso istituti statali, paritari o legalmente riconosciuti. I candidati in possesso di titolo rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo https://www.funzionepubblica.gov.it I titoli di studio universitari sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, all'indirizzo https://www.funzionepubblica.gov.it g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del presente bando di concorso.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale Ripam (d'ora in avanti, Commissione Ripam), svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione Ripam, ferme le competenze delle commissioni esaminatrici, si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata che si articola attraverso: a) una prova preselettiva, secondo la disciplina di cui al successivo art. 6 del presente bando (prova preselettiva), ai fini dell'ammissione alla prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che la Commissione Ripam si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a seicento per ciascuno dei predetti codici concorso; b) piu' prove scritte, secondo la disciplina di cui al successivo art. 7 del presente bando (Prove scritte), distinte per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservate ai candidati che avranno superato l'eventuale prova preselettiva ai sensi della precedente lettera a) del presente comma, ovvero esonerati ai sensi dall'art. 6, comma 3, del presente bando di concorso; c) una prova orale, secondo la disciplina di cui al successivo art. 8 (Prova orale), per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, riservata ai candidati che avranno superato le prove scritte di cui alla precedente lettera b) del presente comma; d) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dal successivo art. 9 del presente bando (Valutazione dei titoli) dopo lo svolgimento delle prove scritte nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le stesse e sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente comma si svolgeranno esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche con piu' sessioni consecutive non contestuali - assicurando, comunque, la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, redigera' la graduatoria provvisoria di merito, formata in base alla votazione complessiva risultante, per ciascun candidato, dalla somma della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e dal voto conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio dei titoli. 5. Successivamente, le rispettive graduatorie di merito saranno trasmesse alla Corte costituzionale per l'approvazione preliminare e, infine, trasmesse alla Commissione Ripam per la validazione ai sensi del successivo art. 10 del presente bando.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it nonche' sul sito ufficiale della Corte costituzionale. 2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/EIDAS, mediante la compilazione del format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo https://www.inpa.gov.it/ previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato, o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il suddetto termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line delle domande coincida con un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA». Il medesimo portale, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permettera' piu', in modo inderogabile, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto in via esclusiva della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate e prive di ogni effetto in modo integrale e definitivo. 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate sul portale «inPA». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice concorsuale. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda - tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti, che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - i candidati devono dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva; j) di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; k) il possesso del titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f), del presente bando; l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nel precedente art. 2 del presente bando; m) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione, di cui al successivo art. 9 del presente bando (Valutazione dei titoli); n) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dal successivo art. 10 (Preferenze e precedenze e stesura delle graduatorie finali di merito) del presente bando; o) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui al precedente art. 1 del presente bando; p) l'eventuale diritto ad essere esonerato dal sostenere la prova preselettiva, in quanto rientrante tra le categorie previste dal successivo art. 6, comma 3, del presente bando; q) il codice di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, per cui si intende partecipare; r) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando, ivi incluso il successivo art. 13 (Trattamento dei dati personali). 6. I candidati dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione. 7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita', che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento, o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifica fattispecie. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato .pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 8. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al precedente comma 7 del presente articolo, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo caso la documentazione potra' essere inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo protocollo@pec.formez.it 9. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza, che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso e, comunque, nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale «inPA» durante la fase di inoltro candidatura; quando richiesto, i file dovranno essere in formato .pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. La Corte costituzionale effettua controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del presente bando. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 12. La Commissione Ripam, Formez PA e la Corte costituzionale non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato, quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dallo stesso circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso. 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico, legate alla procedura di iscrizione on-line, i candidati devono utilizzare esclusivamente, previa lettura della guida alla compilazione della domanda pubblicata in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo di assistenza presente sul portale «inPA». Non e' garantita la soddisfazione, entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione, delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della prova orale, nonche' i relativi esiti, e' effettuata attraverso il portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it Data e luogo di svolgimento della eventuale prova preselettiva, della prova scritta e della prova orale sono resi disponibili sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione Ripam nomina la commissione esaminatrice per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, in conformita' a quanto stabilito con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza della stessa Corte. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie di merito provvisorie. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 33-bis del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale, la commissione d'esame per i concorsi alla quarta qualifica funzionale e' composta da un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a riposo, che non presti servizio presso la Corte, con funzioni di Presidente, dal segretario generale, il quale puo' delegare il Vice segretario generale o un direttore di servizio, da due docenti nelle materie attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della sesta qualifica funzionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un consigliere della sesta qualifica funzionale. 3. Secondo quanto disposto dall'art. 35 del regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale, la commissione d'esame per i concorsi alla terza qualifica funzionale e' composta da un magistrato ordinario o amministrativo, in servizio o a riposo, che non presti servizio presso la Corte, con funzioni di Presidente, dal segretario generale, il quale puo' delegare il Vice segretario generale o un direttore di servizio, da due docenti nelle materie attinenti alle prove scritte di esame, da un consigliere della sesta qualifica funzionale. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Corte costituzionale della quinta qualifica funzionale. 4. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 5. Per lo svolgimento della eventuale prova preselettiva e delle prove scritte di cui, rispettivamente, ai successivi articoli 6 (Prova preselettiva) e 7 (Prove scritte) del presente bando, la Commissione Ripam puo' nominare appositi comitati di vigilanza. 6. Secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la Commissione Ripam puo' nominare i comitati di vigilanza sulla base di nominativi individuati, nel rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il Portale di cui all'art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza nelle materie del concorso.
Art. 6 Prova preselettiva 1. La prova preselettiva che la Commissione Ripam si riserva di svolgere per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, qualora il numero dei candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione al concorso sia pari o superiore a seicento, consistera' nella somministrazione di un test di sessanta quesiti a risposta multipla da risolvere in ottanta minuti, sulle seguenti materie: A. Profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): diritto costituzionale; elementi di scienza dell'amministrazione; cultura generale; elementi di diritto privato; elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilita' pubblica; nozioni di informatica; ordinamento e funzioni della Corte costituzionale. B. Profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA): cultura generale; informatica; logica. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1 punto; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,35 punti. 2. In esito alla prova preselettiva saranno ammessi a sostenere le prove scritte i candidati collocatisi fino al centosessantesimo posto per ciascun codice concorso, compresi gli ex aequo. 3. Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'80%, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' il personale di ruolo della Corte e il personale, dipendente di amministrazioni pubbliche o a contratto, di cui all'art. 2 del bando, gia' in servizio da almeno un anno presso la Corte costituzionale alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. 4. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi e il relativo esito, sara' effettuata attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo di svolgimento della prova saranno resi disponibili sul portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito della Corte costituzionale, almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 6. I candidati regolarmente iscritti on-line che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it nel pieno rispetto delle eventuali misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 8. I candidati ammessi a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte della commissione esaminatrice avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it 9. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni, la commissione esaminatrice, dispone l'immediata esclusione dal concorso. 10. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 7 Prove scritte 1. Le prove scritte, distinte per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando consisteranno nella somministrazione di quesiti a risposta sintetica, ovvero nella redazione di un elaborato. 2. Per il profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG) sono previste tre prove scritte; per il profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA) sono previste due prove scritte. 3. Le prove scritte saranno volte a verificare le conoscenze nelle seguenti materie: A. Profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): diritto costituzionale; elementi di scienza dell'amministrazione; cultura generale. B. Profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA): elementi di diritto pubblico e scienza dell'amministrazione; cultura generale. 4. Ogni comunicazione concernente le prove, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito della Corte costituzionale almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento di una delle prove nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 7. I candidati ammessi a sostenere le prove scritte hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione delle prove da parte della commissione esaminatrice avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. L'esito delle prove e' reso disponibile mediante pubblicazione sul portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito della Corte costituzionale. 8. Durante le prove i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso. 9. La commissione esaminatrice, nel fissare le date delle prove scritte, rendera' noto se e' permessa la consultazione del dizionario, di testi normativi e raccolte legislative non commentate. 10. A ciascuna prova scritta verra' attribuito un punteggio massimo di cinquanta punti e saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano conseguito nelle prove scritte un punteggio medio non inferiore a 35/50, con non meno di 30/50 in ciascuna prova. 11. Per ciascuna prova ogni commissario dispone di dieci punti.
Art. 8 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il diario con l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgera', per ciascun codice concorsuale di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, e' pubblicato sul portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito della Corte costituzionale almeno venti giorni prima del suo svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova orale, distinta per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, consiste in un colloquio interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati nelle materie delle prove scritte e nelle seguenti materie: A. Profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): elementi di diritto privato; elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilita' pubblica; nozioni di informatica; ordinamento e funzioni della Corte costituzionale. B. Profilo professionale di coadiutore (codice Corte/CA): elementi di diritto privato; elementi di ragioneria generale e contabilita' pubblica; nozioni di informatica, con particolare riferimento ai programmi piu' diffusi; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato. 3. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM e avvalendosi del supporto tecnico di Formez PA, si riserva di pubblicare sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni di dettaglio in merito al suo svolgimento. 4. Alla prova orale e' assegnato un punteggio massimo di cinquanta punti e la prova si intendera' superata se e' stato raggiunto il punteggio minimo di trenta/cinquanta. 5. Per la valutazione della prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.
Art. 9 Valutazione dei titoli 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, e' effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte, nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi spazi della domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice ha a disposizione venticinque punti per il profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG) e venti punti per il profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA). 3. Le categorie di titoli valutabili e i punteggi massimi attribuibili distinti per codici di concorso sono i seguenti: A. profilo professionale di segretario (codice CORTE/SG): 1.1 Punteggi relativi al voto della laurea richiesta per l'ammissione al concorso, con un massimo attribuibile di quattro punti: a) un punto per diploma di laurea triennale con votazione finale da 101 a 105; b) tre punti per diploma di laurea triennale con votazione finale da 106 a 110; c) quattro punti per diploma di laurea triennale con votazione finale pari a 110 e lode. 1.2 Punteggi relativi alla media voti riportati nei singoli esami del predetto corso di laurea, con un massimo attribuibile, in base alla predetta media, di quattro punti: a) un punto per media dei voti riportati nei singoli esami ricompresa tra 25-27; b) due punti per media dei voti riportati nei singoli esami ricompresa tra 27,1-28; c) tre punti per media dei voti riportati nei singoli esami ricompresa tra 28,1-29; d) quattro punti per media dei voti riportati nei singoli esami ricompresa tra 29,1-30; 1.3. Punteggi relativi a concorsi pubblici vinti o conclusi con valutazione di idoneita', con un massimo attribuibile di quattro punti: a) 0,5 punti per ogni idoneita' conseguita in concorsi pubblici; b) un punto per ogni idoneita' conseguita in concorsi pubblici per la cui partecipazione e' richiesto il possesso del diploma di laurea; c) due punti per essere risultato vincitore di concorso pubblico per la cui partecipazione e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Non e' valutato, in nessun caso, come titolo, il concorso costituente titolo per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 1.4. Punteggi relativi ad ulteriori titoli successivi alla laurea triennale ed a attestati informatici o di conoscenza linguistica, con un massimo attribuibile di tredici punti: a) quattro punti per una o piu' lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio o materia equipollente secondo tabelle MUR; b) tre punti per uno o piu' dottorati di ricerca (DR., PH.D.) terminati presso Dipartimenti di giurisprudenza o economia e commercio; c) due punti per uno o piu' master di II livello o diploma di specializzazione in materie giuridiche/economiche terminati; d) un punto per il possesso di certificazione di conoscenza informatica, almeno a livello intermedio, riconosciute dal MUR; e) tre punti per il possesso della certificazione - in corso di validita' - di conoscenza della lingua inglese rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico: e.1) un punto per livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; e.2) due punti per livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento; e.3) tre punti per livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento; Verra' presa in considerazione una sola certificazione di cui alle sopra indicate lettere e.1), e.2) ed e.3). B. Profilo professionale di coadiutore (codice CORTE/CA): 1.1 Punteggi relativi alle pregresse esperienze lavorative presso datori di lavoro pubblici e privati, con un massimo attribuibile di otto punti: a) due punti per ogni anno di rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato; b) uno e mezzo punti per ogni anno di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa; 1.2. Punteggi relativi a titoli di studio universitari con un massimo attribuibile di sette punti: a) tre punti per uno o piu' diplomi di lauree triennali; b) cinque punti per una o piu' lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento; c) due punti per uno o piu' master o diploma di specializzazione; il punteggio relativo ai titoli di studio universitari di cui alla sopra indicata lettera b) assorbe il punteggio di cui alla sopra indicata lettera a). 1.3. Punteggi relativi al possesso di certificazione di conoscenza informatica con un massimo attribuibile di un punto: un punto per una o piu' certificazioni riconosciute dal MUR. 1.4. Punteggi relativi al possesso di certificazione - in corso di validita' - di conoscenza della lingua inglese rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico con un massimo attribuibile di quattro punti: a) un punto per certificazione pari al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento; b) due punti per certificazione almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento; c) tre punti per certificazione pari al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento; d) quattro punti per certificazione pari al livello C2 del Quadro comune europeo di riferimento; Verra' presa in considerazione una sola certificazione di cui alle sopra indicate lettere a), b), c) e d).
Art. 10 Preferenze e precedenze e stesura delle graduatorie finali di merito 1. Le commissioni esaminatrici stileranno, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando, le relative graduatorie di merito provvisorie, sulla base del punteggio complessivo, risultante per ciascun candidato dalla somma della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e dal voto conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio attribuito in sede di valutazione dei titoli di cui al precedente articolo. 2. Risulteranno idonei i concorrenti che avranno riportato, in ciascuna prova scritta e nella prova orale, una votazione non inferiore a 30/50 (trenta/cinquanta). 3. Le predette graduatorie sono trasmesse da ciascuna commissione esaminatrice alla Corte costituzionale. 4. La graduatoria generale di merito e' formata in base alla votazione complessiva risultante, per ciascun candidato, dalla somma della media dei voti riportati in ciascuna prova scritta e dal voto conseguito nella prova orale, nonche' dal punteggio dei titoli. 5. A parita' di punteggio sono applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni. 6. Le graduatorie provvisorie, per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, del presente bando saranno approvate con decreto del Presidente della Corte costituzionale, previa delibera dell'Ufficio di presidenza e trasmesse alla Commissione RIPAM per la validazione; i candidati primi classificati, in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori. Le predette graduatorie saranno pubblicate sul portale «inPA», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito istituzionale della Corte costituzionale. 7. Ogni comunicazione ai candidati sara' effettuata, in ogni caso, mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale «inPA» e sul sito http://riqualificazione.formez.it Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 8. Avverso la graduatoria definitiva e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 11 Assunzione in servizio 1. Ai candidati vincitori e' data comunicazione dell'esito del concorso attraverso la pubblicazione della graduatoria definitiva. 2. I candidati dichiarati vincitori debbono produrre, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito dell'amministrazione della Corte, formulato a mezzo PEC, i documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal bando, nonche' di tutti i titoli dichiarati, inclusi quelli di preferenza ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i primi idonei in ordine di graduatoria previa verifica, con le sopraindicate modalita', dei documenti necessari per dimostrare il possesso di tutti i titoli e requisiti. 3. Il vincitore del concorso che, senza giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione.
Art. 12 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno l'eventuale prova preselettiva e la prova scritta sara' consentito accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati, mediante l'apposito sistema «atti online», disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale e riservata. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali istanze di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili online con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento, occorre indicare la causale «Accesso agli atti - Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 40 (quaranta) unita' di personale non dirigenziale con lo stato giuridico e il trattamento economico stabiliti dal Regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale e dalle altre disposizioni vigenti in materia, di cui n. 22 (ventidue) posti di ruolo della IV qualifica funzionale, profilo professionale di segretario, e n. 18 (diciotto) posti di ruolo della III qualifica funzionale, profilo professionale di coadiutore». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione, presso la sede Formez PA di Roma, per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente dell'Area produzione preposta alle attivita' Ripam di Formez PA.
Art. 13 Trattamento dei dati personali 1. In applicazione di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 (di seguito «RGPD»), i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per l'espletamento delle attivita' amministrative relative al concorso di cui al presente bando (di seguito, il «bando di concorso») e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione. 2. I titolari autonomi del trattamento sono la Corte costituzionale nella persona del segretario generale pro tempore nonche' il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del Dipartimento pro tempore (di seguito, i «titolari»), i quali informano gli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD, che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalita' sopra indicate. 3. La base giuridica del trattamento e' l'assolvimento degli obblighi di legge ai quali sono soggetti i titolari (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e art. 2, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; il bando di concorso), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera c), RGPD. 4. Ulteriore finalita' del trattamento e' la tutela da parte dei titolari dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio del diritto di difesa, in via giudiziale e stragiudiziale, la cui base giuridica risiede all'art. 6, par. 1, lettera f), RGPD. 5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l'interessato. Sono, altresi', raccolti dati personali degli interessati presso soggetti terzi, pubblici e privati, ove tale raccolta sia necessaria per effettuare le apposite verifiche di possesso dei requisiti di partecipazione al presente concorso, come indicato all'interno del bando di concorso e imposto ai titolari dalla normativa applicabile. 6. Il trattamento dei dati personali e' effettuato mediante l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici e/o cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione Ripam, alle commissioni esaminatrici e alla Corte costituzionale, anche in ordine alle procedure assunzionali nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti dalla normativa italiana ed europea. I dati personali sono trattati per conto dei titolari solo da coloro che in virtu' delle loro mansioni hanno ricevuto apposite istruzioni da parte dei medesimi, ai sensi dell'art. 29 del RGPD. Il trattamento dei dati personali puo' essere effettuato, altresi', da parte di soggetti terzi che agiscono per conto dei titolari, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del RGPD, dai titolari. L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento puo' essere richiesto dall'interessato inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail/PEC: ufficioconcorsidfp@governo.it per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; e segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it per la Corte costituzionale. 7. I dati personali trattati non sono comunicati a soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, salvo l'ipotesi in cui la comunicazione sia imposta da obblighi di legge ovvero salvo per quanto previsto e/o richiesto dal bando di concorso all'esito della relativa procedura. 8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in territorio extra UE. 9. I dati personali sono trattati per la gestione della procedura di concorso fino al termine di scadenza della graduatoria di cui al bando di concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione. Successivamente, i titolari conservano i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto da ciascuna normativa di settore. Una volta scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato. 10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato e' obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporta l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalita', i titolari trattano altresi' categorie particolari di dati personali (come previsto dall'art. 2, del bando di concorso, rubricato «Requisiti per l'ammissione»), ai sensi dell'art. 9, par. 2, lettere g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD. 12. Nessun dato trattato dai titolari, o per loro conto da responsabili del trattamento, sara' soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato dai titolari, o per loro conto dai responsabili del trattamento, sara' soggetto ad attivita' di profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del RGPD. 13. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione, verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito Portale del Reclutamento (inpa.gov.it). 14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sul sito istituzionale: http://www.governo.it/privacy-policy per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; e https://www.cortecostituzionale.it/privacy-policy.pdf per la Corte costituzionale. 15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, puo' esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti dei titolari, rivolgendo le relative istanze a: il «Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri» ai seguenti indirizzi di contatto: PEC: RPD@pec.governo.it e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it la «Corte costituzionale» al seguente indirizzo di contatto: PEC: segreteria.generale@pec.cortecostituzionale.it 16. L'interessato puo', inoltre, esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 14 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 3. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre, con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. Roma, 30 marzo 2023 p. Il Dipartimento della funzione pubblica Fiori p. Il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi p. Il Ministero dell'interno Perrotta