Vittime di violenza, sgravi per le assunzioni

Sostenere l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere è l’obiettivo della misura introdotta nell’ultima Legge di Bilancio. È stato qui previsto uno specifico sgravio contributivo a favore delle cooperative sociali (legge n. 381 del 1991) che assumono con contratti di lavoro a tempo indeterminato le donne in possesso dell’apposita certificazione rilasciata dai centri di servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio.

Recentemente è stato poi pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Interministeriale dell’11 maggio 2018 che contiene le disposizioni su questa misura.

Lo sgravio, nel dettaglio, consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle cooperative, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 350 euro su base mensile, per un periodo massimo di 36 mesi.

Le assunzioni devono avvenire nel periodo che va dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 e l’agevolazione è concessa, in base all’ordine cronologico di presentazione e nel limite di spesa pari a un milione di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.