CAMERA DEI DEPUTATI
CONCORSO (Scad. 26-02-2024)
Pubblico concorso, per esami, a cento posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati (D.P. 21 dicembre 2023, n. 784)
IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 73 del 21 dicembre 2023, con la quale e' stato approvato il bando del pubblico concorso, per esami, a cento posti di Assistente parlamentare della Camera dei deputati; Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; Visti gli articoli 1, 3 e 4 delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stata prevista, tra l'altro, la sospensione dell'efficacia delle disposizioni previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; Considerato, in particolare, che la citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate entro il 31 marzo 2024, fino all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di futura assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto unico dei dipendenti del Parlamento; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, con la quale e' stato approvato l'accordo in tema di stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della citata deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, successivamente modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023; Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 45, 49, 51, 52 e 53 del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012, con la quale sono stati definiti i trattamenti stipendiali dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a decorrere dal 1° febbraio 2013; Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 1999, e modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27 luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 30 del 28 marzo 2023, con la quale e' stato ulteriormente aggiornato il cronoprogramma delle procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019 e aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; D E C R E T A: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cento posti di Assistente parlamentare (codice C14), con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti a esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, n. 165 del 15 giugno 2022 e n. 30 del 28 marzo 2023, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 38 del 5 giugno 2019, e con il trattamento economico stabilito ai sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per l'ammissione al concorso e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non superiore a 40 anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno; c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Qualora il titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove sia stato riconosciuto equivalente ovvero equipollente, ai sensi della normativa vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; d) idoneita' fisica all'impiego valutata in relazione alle mansioni professionali dell'assistente parlamentare; a tal fine, il candidato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: capacita' visiva, naturale o corretta, di almeno 16/10 complessivi; funzione uditiva totale, naturale o corretta, non inferiore all'80%; funzione deambulatoria che non comporti l'ausilio di presidi ortopedici; normale funzionalita' degli arti superiori; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione. 2. Ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione al concorso, al personale di ruolo dipendente della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).
Art. 3 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza 1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il candidato alla medesima data non sia ancora in possesso della dichiarazione di equivalenza ovvero di equipollenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), secondo periodo, fa fede la data di presentazione della richiesta all'autorita' competente. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per l'invio delle domande di partecipazione. 2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f) e' autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 4, comma 5. 3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso comporta l'esclusione dallo stesso. In tutti i casi di esclusione dal concorso previsti dal presente bando, l'Amministrazione puo' disporre l'esclusione in ogni fase della procedura, puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati, ovvero puo' procedere alla risoluzione del rapporto di impiego, qualora sia gia' intervenuta l'assunzione in servizio. 4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento del possesso di ciascuno dei requisiti per l'ammissione al concorso.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. 2. Il termine di cui al comma 1 del presente articolo e' perentorio. La data e l'orario di invio della domanda di partecipazione sono attestati dall'applicazione di cui al citato comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo in prossimita' della scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo il candidato ha la possibilita' di ritirare la domanda gia' inviata, mediante l'apposita funzionalita' dell'applicazione, e di presentarne una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della domanda di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. Eventuali domande prodotte o inviate con modalita' diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo non saranno prese in considerazione. 4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di segreteria, in nessun caso rimborsabile, pari a € 10,00 (euro dieci/00), attraverso il sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1. 5. Tramite l'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo, i candidati sono chiamati ad autocertificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76 del citato decreto n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 6. I candidati in condizioni di disabilita', anche temporanee, non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza ovvero in stato di puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda di partecipazione, precisando il tipo di disabilita', ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio, al fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire la regolare partecipazione al concorso, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove stesse, e devono documentare tali condizioni mediante idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da presentare entro la data che verra' indicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale di cui all'articolo 12, comma 1, del presente bando. Nel caso in cui le condizioni indicate nel periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine utile per l'invio della domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 7. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, devono indicarlo nella domanda di partecipazione.
Art. 5 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati 1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato, ovvero nel caso in cui non sia stata completata la procedura di invio della domanda di partecipazione. 2. Il candidato deve comunicare, utilizzando le apposite funzionalita' dell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, qualunque cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale indicati nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 6 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in una prova selettiva, due prove scritte e una prova orale.
Art. 7 Prova selettiva 1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e a correzione informatizzata, concernenti le materie di cui all'allegato A, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 2. Per lo svolgimento della prova selettiva i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni risposta omessa. Il punteggio riportato nella prova selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione di elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Il tempo a disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice di cui all'articolo 11.
Art. 8 Prove scritte 1. L'ammissione alle prove scritte e' deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva, si siano collocati entro il 500° posto. Il predetto numero di 500 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco di idoneita'. 2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformita' all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove scritte costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13. La mancata presenza del candidato, anche soltanto a una delle prove scritte previste, nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 3. Le prove scritte sono due: a) la prima prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui due concernenti Elementi di diritto costituzionale; uno concernente Elementi di diritto parlamentare e uno concernente la Storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a disposizione e' di tre ore; b) la seconda prova consiste nella risposta a un questionario, composto da quattro quesiti a risposta aperta, di cui uno concernente la materia Sicurezza nei luoghi di lavoro; uno concernente la materia Prevenzione incendi; uno concernente la materia Primo soccorso e uno concernente Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale. Il tempo a disposizione e' di tre ore. 4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte, la Commissione esaminatrice, sulla base delle proposte dei suoi componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali composto da quattro quesiti e li sottopone al sorteggio dei candidati. 5. Le prove scritte sono corrette previo abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 6. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.
Art. 9 Prova orale 1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, in conformita' all'articolo 12, comma 2. La pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'articolo 13. 2. La prova orale consiste in un colloquio teso a completare la valutazione della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle materie di cui all'allegato A, Parte III. La prova orale in lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 3. La prova orale e' valutata in trentesimi. Ottengono l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30. 4. I candidati possono sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di un'ulteriore lingua straniera tra quelle indicate nell'allegato A, Parte II. La prova orale facoltativa consiste nella lettura e nella traduzione di un breve testo scritto nella lingua prescelta, che costituisce la base per il colloquio. Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,20. 5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua straniera, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 6. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno di loro conseguito nella prova orale e nell'eventuale prova facoltativa. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1.
Art. 10 Graduatoria finale 1. Il punteggio complessivo e' costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della prova orale. 2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della prova orale facoltativa. 3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il punteggio di concorso. 4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto, a parita' di punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 3, comma 1. A tal fine, i candidati ammessi alla prova orale devono presentare i documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio le prove orali.
Art. 11 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Presidente della Camera dei deputati. 2. La Commissione esaminatrice puo' aggregarsi membri esperti, anche per singole fasi della procedura di concorso. 3. La Commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati per il corretto svolgimento delle prove e dispone l'esclusione dei candidati che contravvengono alle stesse; determina i criteri di valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa i termini necessari per consentire le comunicazioni relative alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la graduatoria finale del concorso.
Art. 12 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale 1. I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale n. 29 del 9 aprile 2024, muniti del documento di riconoscimento, in corso di validita', indicato nella domanda di partecipazione e dell'avviso di convocazione che sara' disponibile nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale saranno pubblicate, altresi', le informazioni sull'eventuale richiesta della documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche' sulla data entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 4, comma 6. 2. Nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data a partire dalla quale sara' disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario delle medesime prove scritte; le informazioni inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima prova orale. 3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale e nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con valore di notifica a tutti gli effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati.
Art. 13 Ricorsi 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 243 del 19 ottobre 2009 e disponibile nel sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it, avverso i provvedimenti della procedura di concorso e' proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76, 00186 Roma. In alternativa, il ricorso e' proponibile all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tutelagiurisdizionale@certcamera.it. 2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento, ovvero dalla data di pubblicazione nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, degli elenchi degli ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della Camera dei deputati e dal Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei deputati, pubblicati nel sito istituzionale camera.it. La relativa richiesta deve essere inviata alla segreteria della Commissione esaminatrice, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.
Art. 15 Informazioni relative al concorso 1. Tutte le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo 4, comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.
Art. 16 Dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del Personale, Area reclutamento, della Camera dei deputati, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Camera dei deputati. 3. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. All'atto della domanda di partecipazione, il candidato esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalita'. 5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo di posta elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.
Art. 17 Assunzione dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso ricevono apposito avviso e sono sottoposti a visita medica al fine di accertare il possesso del requisito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle specifiche mansioni professionali richieste. 2. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rese all'atto della domanda di partecipazione e, qualora emerga la non veridicita' di quanto autocertificato, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I vincitori sono chiamati in servizio condizionatamente all'esito favorevole degli accertamenti medici e all'accertamento dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, rinnovabile di un altro anno, e sono confermati in ruolo se superano la prova stessa. Durante il periodo di prova essi hanno i doveri e i diritti e godono del trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 5. Al termine del periodo di prova, il Segretario generale dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido a tutti gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, e' corrisposta un'indennita' pari a due mensilita' del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova sia stato rinnovato. 6. La graduatoria finale rimane aperta per 36 mesi a decorrere dalla data di approvazione. Roma, 21 dicembre 2023 Il Presidente: FONTANA Il Segretario generale: CASTALDI
Allegato MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME Parte I Prova selettiva Quesiti attitudinali relativi alla comprensione verbale e al ragionamento verbale Sicurezza nei luoghi di lavoro* Primo soccorso* Prevenzione incendi* Lingua inglese *[si puo' fare riferimento alle seguenti fonti: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Titoli I, II, III, V, VII e allegati IV, XXIX e XXX), nel testo vigente; tecniche di primo soccorso sanitario, ad es. Tecniche di Primo Soccorso Sanitario - Manuale esecutore 2012 a cura del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile] Parte II Prove scritte Prima Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta aperta): Elementi di diritto costituzionale Elementi di diritto parlamentare Storia d'Italia dal 1861 ad oggi Seconda Prova (questionario composto da 4 quesiti a risposta aperta): Sicurezza nei luoghi di lavoro Prevenzione incendi Primo soccorso Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale Parte III Prova orale Elementi di diritto costituzionale Storia d'Italia dal 1861 ad oggi Elementi di cerimoniale nazionale e internazionale Competenze informatiche e web di base Lingua inglese Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa: Francese Spagnolo Tedesco Russo Portoghese Cinese Arabo
Allegato ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990). ART. 8 Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498 del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita. Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la interdizione perpetua dai pubblici uffici.