Camera dei Deputati. Concorso per 65 segretari parlamentare

CAMERA DEI DEPUTATI
CONCORSO (Scad. 08-07-2021)

Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Segretario parlamentare della Camera dei deputati

 
 
                            IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112  del  26
maggio 2021, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso,  per  esami,   a   sessantacinque   posti   di   Segretario
parlamentare della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalla  deliberazione  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale e' stata  prevista,
tra  l'altro,  la  sospensione  dell'efficacia   delle   disposizioni
previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei  dipendenti  del
Parlamento in materia di svolgimento  congiunto  delle  procedure  di
reclutamento del personale e di iscrizione nella  terza  sezione  del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente  alle  procedure
di  reclutamento  avviate   entro   il   30   novembre   2021,   fino
all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori  o  idonei,
la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art.  1,  comma
3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella  parte  in  cui  prevede
l'applicazione ai dipendenti di  futura  assunzione  del  trattamento
giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni  dell'Ufficio
di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza
del  Senato  della  Repubblica,  delle  disposizioni   in   tema   di
istituzione  del  Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,   e
dall'art.  2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalla  deliberazione   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021; 
    Visti gli articoli 2, 43, 44, 48, 51, 52 e 53 del Regolamento dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  109  del  5
maggio 2021, con la quale e' stato aggiornato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  a  sessantacinque
posti di Segretario parlamentare (codice C05), con lo stato giuridico
dei dipendenti della Camera  dei  deputati  assunti  ad  esito  delle
procedure  di  reclutamento  avviate  ai  sensi  della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.
38 del 5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  226  del  21
dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di posti  pari  ad  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
                               Art. 3 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto e non  superiore  agli
anni quaranta. Il limite di  eta'  e'  da  intendersi  superato  alla
mezzanotte del giorno del compimento del 40° anno; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia  stato  conseguito  all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  B,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  Regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'art.  3,
comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  fa  fede   la   data   di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  della  graduatoria  finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 3,  comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art. 3, comma  1,  e'  autocertificato  dai  candidati  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi   ed   esami»,
esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile  all'indirizzo
concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale  della
Camera  dei  deputati  camera.it.  Per  accedere  all'applicazione  i
candidati devono essere in possesso di un'identita'  nell'ambito  del
Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID).  Chi   ne   fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure  indicate  nel  sito
spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al citato comma  1  che,  allo  scadere  del
termine di cui al medesimo comma  1,  non  permettera'  piu'  ne'  la
compilazione ne' l'invio della domanda di partecipazione. Al fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  di
cui al comma 1 del presente articolo in  prossimita'  della  scadenza
del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche conto del tempo
necessario per completare l'iter di compilazione  e  di  invio  della
domanda di partecipazione, si raccomanda  di  inviare  per  tempo  la
propria candidatura. Entro il termine di cui al comma 1 il  candidato
ha la possibilita' di ritirare  la  domanda  gia'  inviata,  mediante
l'apposita funzionalita'  dell'applicazione,  e  di  presentarne  una
nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo  di  cui  al
comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti di cui  all'art.  3,
comma 1, consapevoli che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n.
445 del 2000, le dichiarazioni mendaci,  la  falsita'  negli  atti  e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice  penale  e  delle
leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di  gravidanza  o  in  stato  di
puerperio, che abbiano esigenza di essere assistiti durante le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra' indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed  esami»  di  cui  all'art.  13,  comma  1,  del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni  indicate  nel  periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i  candidati
possono comunicarle secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di cui al comma 1 del presente articolo. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova selettiva e sono
direttamente ammessi alle prove scritte e alla prova pratica,  previa
presentazione  di  idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di
invalidita', da allegare alla  domanda  di  partecipazione.  Ai  fini
dell'esenzione dalla  prova  selettiva,  fa  fede  la  documentazione
inviata dai candidati entro lo scadere del termine utile per  l'invio
della domanda di partecipazione. Nel caso in cui tale condizione  sia
accertata  successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i
candidati  possono  comunicarla   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.  Ai  sensi
del presente comma, per  idonea  documentazione  deve  intendersi  il
verbale di accertamento dell'invalidita' rilasciato dall'INPS ovvero,
per i casi di invalidita' accertati antecedentemente  al  1°  gennaio
2010, il verbale della Commissione  medica  della  azienda  sanitaria
locale competente ovvero il provvedimento  di  accertamento  adottato
dall'autorita'  giurisdizionale  competente,  recanti   l'indicazione
della percentuale di invalidita' riconosciuta. 
    8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non  piu'  di  due  lingue  straniere,  ai  sensi
dell'art.  10,  comma  4,   devono   indicarlo   nella   domanda   di
partecipazione. 
                               Art. 6 
 
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e  comunicazioni
                           con i candidati 
 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo   di    posta    elettronica,    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 7 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in una  prova  selettiva,  in  due  prove
scritte e una prova pratica, e in una prova orale. 
                               Art. 8 
 
 
                           Prova selettiva 
 
 
    1. La prova selettiva consiste in 75 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata,  cosi'  distribuiti:   40   quesiti
attitudinali, di cui 25 di  carattere  critico-verbale  (comprensione
verbale, ragionamento verbale e ragionamento critico-verbale) e 15 di
carattere  logico-matematico  (ragionamento  numerico,   ragionamento
deduttivo e ragionamento critico-numerico), e 35 quesiti  concernenti
le seguenti competenze informatiche: uso di  computer  e  dispositivi
collegati, creazione e  gestione  di  file;  elaborazione  di  testi;
utilizzo di fogli di calcolo; concetti di base della  navigazione  in
rete, della ricerca delle informazioni, della comunicazione online  e
dell'uso della posta elettronica; strumenti diretti a identificare  e
affrontare le minacce digitali  associate  all'uso  delle  tecnologie
informatiche;  presentazioni  professionali  mediante   utilizzo   di
strumenti avanzati; utilizzo di applicazioni  per  la  collaborazione
online. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti  da  un
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova selettiva e' valutata partendo da  base  75,  con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. 
                               Art. 9 
 
 
                    Prove scritte e prova pratica 
 
 
    1. L'ammissione alle  prove  scritte  e  alla  prova  pratica  e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alle  prove
scritte e alla prova pratica i candidati che, in  base  al  punteggio
riportato nella prova selettiva, si siano  collocati  entro  il  500°
posto. Il predetto numero di 500 ammessi  puo'  essere  superato  per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto  utile
dell'elenco di  idoneita',  nonche'  i  candidati  ammessi  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7. 
    2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e alla prova
pratica e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5,  comma  1,
in  conformita'  all'art.  13.  La  pubblicazione  dell'elenco  degli
ammessi alle prove scritte e alla prova pratica costituisce  notifica
a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo
decorre il termine di trenta giorni per la proposizione di  eventuali
ricorsi ai sensi dell'art. 14. La  mancata  presenza  del  candidato,
anche soltanto a una delle prove scritte o alla  prova  pratica,  nel
giorno,  nell'ora  e  nella  sede  stabiliti  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte e la prova pratica sono le seguenti: 
      a)  la  prima  prova  scritta  consiste  nella  risposta  a  un
questionario composto da 10 quesiti a  risposta  aperta,  di  cui:  4
quesiti concernenti elementi di  diritto  costituzionale;  3  quesiti
concernenti elementi di diritto parlamentare; 3  quesiti  concernenti
la storia d'Italia dal 1861 ad oggi. Il tempo a  disposizione  e'  di
quattro ore; 
      b) la seconda  prova  scritta  consiste  nella  risposta  a  un
questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla nella  lingua
inglese, di cui: 20 quesiti volti all'accertamento  delle  conoscenze
grammaticali e sintattiche; 20 quesiti volti  all'accertamento  della
comprensione di un testo a carattere non specialistico.  Il  tempo  a
disposizione e' determinato dalla  Commissione  esaminatrice  di  cui
all'art. 12; 
      c) la terza prova, di carattere  pratico,  che  si  svolge  con
l'utilizzo di personal computer  con  tastiera  italiana  su  sistema
operativo Windows (versione 10), consiste nell'acquisizione di testi,
tramite copiatura, nonche' nella elaborazione di testi mediante l'uso
del programma Word  (versione  2019),  e  nell'elaborazione  di  dati
mediante l'uso del  programma  Excel  (versione  2019).  Il  tempo  a
disposizione e' determinato dalla  Commissione  esaminatrice  di  cui
all'art. 12. 
    4.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo' stabilire che  le  stesse  siano  redatte  mediante
utilizzo di un  personal  computer  con  tastiera  italiana.  Per  lo
svolgimento della prova pratica di cui al  comma  3,  lettera  c),  i
candidati potranno essere distribuiti in turni  successivi,  mediante
sorteggio, effettuato dalla Commissione esaminatrice,  della  lettera
di inizio delle convocazioni. 
    5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei quali  composto,
rispettivamente, da 10 quesiti per la prova di cui  alla  lettera  a)
del comma 3, e da 40 quesiti per la prova di cui alla lettera b)  del
medesimo comma 3, e li sottopone al sorteggio dei candidati.  Per  lo
svolgimento della prova pratica di cui alla lettera c) del  comma  3,
la  Commissione  esaminatrice  individua  tre   distinte   prove   da
sottoporre al sorteggio dei candidati; tale procedura  ha  luogo  per
ciascun turno di prova, nell'ipotesi in cui la prova  medesima  abbia
luogo ai sensi del comma 4, secondo periodo, del presente articolo. 
    6. Le prove scritte e  la  prova  pratica  sono  corrette  previo
abbinamento in forma anonima delle buste contenenti gli elaborati  di
ciascun candidato. 
    7.  Le  prove  scritte  e  la  prova  pratica  sono  valutate  in
trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che  conseguono
un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno  di  18/30  in
ciascuna prova scritta e nella prova pratica. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
13. La pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 14. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie di cui all'allegato  A.  La  prova  orale  in
lingua inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un  breve
testo scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di non piu'  di  due  lingue  straniere  tra  quelle
indicate nell'allegato A. La prova orale facoltativa  consiste  nella
lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto  nelle  lingue
prescelte, che costituisce la  base  per  il  colloquio.  Alla  prova
facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,10 per
ogni lingua straniera. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. 
                               Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio complessivo e'  costituito  dalla  media  tra  il
punteggio medio delle prove  scritte  e  della  prova  pratica  e  il
punteggio della prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il giorno in cui  hanno  inizio  le  prove
orali. 
                               Art. 12 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 13, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva la graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 13 
 
 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
                    speciale «Concorsi ed esami» 
 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  n.
71 del 7 settembre 2021, muniti del documento di  riconoscimento,  in
corso di  validita',  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  e
dell'avviso di convocazione che sara'  disponibile  nell'applicazione
di cui all'art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» saranno pubblicate,  altresi',  le
informazioni sull'eventuale richiesta  di  documentazione  necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche'  sulla  data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami» del secondo  venerdi'  successivo  all'ultima  giornata  della
prova selettiva saranno pubblicate: la data  a  partire  dalla  quale
sara' disponibile, nell'applicazione di  cui  all'art.  5,  comma  1,
l'elenco dei candidati  ammessi  alle  prove  scritte  e  alla  prova
pratica; le informazioni inerenti  al  diario  delle  medesime  prove
scritte e della prova pratica. Nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  del   quarto   venerdi'   successivo
all'ultima giornata delle prove scritte e della prova pratica saranno
pubblicate: le informazioni inerenti alla  pubblicazione  dell'elenco
dei candidati ammessi alla prova orale; le informazioni  inerenti  al
diario della medesima prova orale. 
    3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  e  nell'applicazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli  effetti
e possono essere sostituite, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati. 
                               Art. 14 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  Regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
243 del 19 ottobre 2009,  alla  Commissione  giurisdizionale  per  il
personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76,  00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma  1,  degli  elenchi  degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 15 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dall'art. 7  del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della  Camera
dei  deputati  e  dal  Regolamento   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 16 
 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 17 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  Responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 18 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale  rimane  aperta  per  trentasei  mesi  a
decorrere dalla data di approvazione. 
 
      Roma, 26 maggio 2021 
 
                                                  Il Presidente: Fico 
La Segretaria generale: Pagano 
                                                           Allegato A 
 
 
    Materie oggetto della prova orale: 
      storia d'Italia dal 1861 ad oggi; 
      elementi di diritto costituzionale; 
      elementi di diritto parlamentare; 
      elementi dell'ordinamento dell'Unione europea; 
      competenze di base in materia di acquisizione e  organizzazione
dei documenti, archivistica, protocollazione; 
      lingua inglese. 
 
    Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa: 
      francese; 
      tedesco; 
      spagnolo; 
      russo; 
      portoghese; 
      cinese; 
      arabo. 
                                                           Allegato B 
 
        Art. 8 del regolamento di disciplina per il personale 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990) 
 
                               Art. 8. 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa e appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.