Corte dei Conti. 94 posti di personale amministrativo

CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 20-09-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi novantaquattro posti di personale amministrativo, area III, fascia retributiva F3, con orientamento giuridico da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.

 
 
                        I SEGRETARI GENERALI 
         della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno  2021,  n.
80, recante «Misure urgenti  per  il  rafforzamento  della  capacita'
amministrativa    delle    pubbliche    amministrazioni    funzionale
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  (PNRR)  e
per l'efficienza della giustizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante  «Modalita'
di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni  di
«adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)   n.
2016/679»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati), di seguito denominato il «Regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei  posti  in  favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  «Linee  guida  sulle
procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
    Vista  la  legge  19  giugno  2019,  n.  56  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data  12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali; 
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  integrativo  per  la
definizione  dei  nuovi  profili  professionali  per   il   personale
dell'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009; 
    Visto il Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  -  Comparto
funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022
e, in particolare, l'art. 18, comma 5; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti; 
    Vista  la  dotazione  organica   del   personale   amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il «Regolamento per  l'organizzazione  e  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei  conti»
adottato dalle sezioni riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26
gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione
dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso  alle
qualifiche funzionali del  personale  amministrativo  dell'Avvocatura
dello Stato e di procedimenti  semplificati  di  accesso  alle  varie
qualifiche per il personale in servizio, a norma  degli  articoli  2,
comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664»; 
    Vista la convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la  quale
le  amministrazioni  hanno  convenuto  di  procedere   congiuntamente
all'indizione di una procedura concorsuale  per  il  reclutamento  di
personale amministrativo, nonche' di delegare alla Corte dei conti la
gestione della fase procedimentale di acquisizione delle  domande  di
partecipazione  al  concorso  da  parte  dei   candidati   attraverso
l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale  della  Corte,
denominato          portale          concorsi           all'indirizzo
https://concorsi.corteconti.it 
    Visto, altresi', l'art. 1, comma 301,  della  legge  30  dicembre
2018, n. 145,  «  Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il  triennio  2019-2021»,
secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata  ad  assumere  a  tempo
indeterminato, anche mediante avvio di  procedure  concorsuali,  «per
personale dirigenziale di livello non generale e  per  personale  non
dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e
di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»; 
    Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  art.  1,  comma  171
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2020  e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con  il  quale,  tra
l'altro, l'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio  2020-2023,  e'
autorizzata ad assumere, a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita
procedura concorsuale, un contingente  di  personale  di  due  unita'
appartenenti all'area III, fascia retributiva F3; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 29 marzo 2022,  con  il  quale  l'Avvocatura  dello  Stato,  tra
l'altro, e' stata autorizzata  ad  assumere  a  tempo  indeterminato,
mediante concorso pubblico, un contingente  di  personale  di  dodici
unita' appartenenti all'area III, fascia retributiva F3; 
 
                             Decretano: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  complessive novantaquattro  unita'  di   personale,
caratterizzate  da  specifica   professionalita'   con   orientamento
giuridico,  da  inquadrare  nell'area  funzionale  terza   -   fascia
retributiva F3, del vigente C.C.N.L. - Comparto funzioni centrali, da
destinare  alle  esigenze  funzionali   degli   uffici   centrali   e
territoriali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) ottanta posti presso la Corte dei conti; 
      b) quattordici posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte
dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo  dell'Amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 
    4. Il cinquanta per cento  dei  posti  a  concorso  previsti  per
l'Avvocatura dello Stato e' riservato,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al  personale  di  ruolo
dell'amministrazione,  purche'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2. 
    5. Si applica altresi', con riferimento  ai  posti  previsti  per
ciascuna delle amministrazioni, la riserva in  favore  del  personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 
    6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi: LMG /01  giurisprudenza;  LM -  63  Scienze  delle  pubbliche
amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali;  LM -  62  Scienze
della politica;  LM -  56  Scienze  dell'economia;  LM -  77  Scienze
economico-aziendali  ovvero  laurea  specialistica  (LS)  ex  decreto
ministeriale 509/1999 ovvero diploma di laurea  (DL)  conseguito  con
ordinamento previgente al decreto ministeriale  509/1999,  equiparati
ai sensi del decreto interministeriale  del  9  luglio  2009  recante
«Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi». 
    In caso di possesso di laurea di secondo  livello,  magistrale  o
specialistica, che presupponga come requisito di accesso  una  laurea
di primo livello,  nella  domanda  di  partecipazione  dovra'  essere
indicato anche il codice e la  denominazione  della  relativa  laurea
triennale (L); 
      d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire. Le  amministrazioni  hanno  facolta'  di  sottoporre  a
visita medica di controllo i vincitori del concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro  impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per  averlo  conseguito  a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da  nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  contratti
collettivi nazionali  dil  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali con sentenza  passata  in
giudicato per reati che costituiscono un  impedimento  all'assunzione
presso una pubblica amministrazione; 
    2. I requisiti di cui al comma 1  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1. 
    3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui  al  comma
1, lettera c) rilasciati da un paese dell'Unione europea sono ammessi
a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto  equivalente,
il/la candidato/a dovra'  dimostrare  l'equivalenza  stessa  mediante
l'indicazione degli  estremi  del  provvedimento  che  la  riconosce.
Qualora l'equivalenza del  titolo  straniero  non  sia  stata  ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle  prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo  caso  il/la  candidato/a  dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
    4.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti minimi di  ammissione,  nonche'  delle
eventuali cause di risoluzione dei precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego. 
                               Art. 3 
 
 
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24,00  del  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di  partecipazione   deve   essere   presentata,
esclusivamente per via telematica attraverso il sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID) livello 2. Chi  ne  fosse  sprovvisto  puo'
richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 
    3. Per la presentazione della domanda i candidati  devono  essere
in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)
personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della
Corte       dei       conti,        disponibile        all'indirizzo:
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura  ivi  indicata,
selezionando il concorso «C100-3F3 Giuridico novantaquattro posti»  e
compilando la domanda di partecipazione mediante il format on-line. 
    4. Sono irricevibili domande  di  partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il
termine indicato al comma 1. 
    5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al
portale di cui al comma precedente, in prossimita' della scadenza del
termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del  tempo  necessario
per completare l'iter di compilazione del modulo,  di  pagamento  del
contributo di ammissione e di invio della domanda di  partecipazione,
si  raccomanda  di  trasmettere  per  tempo  la  propria  candidatura
mediante l'apposito applicativo. 
    6. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo le amministrazioni si riservano  di  informare  i
candidati, al ripristino  della  funzionalita',  circa  le  eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso  pubblicato  sul
portale di cui al comma 2. 
    7. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. 
    8. Le richieste  di  chiarimenti  e  di  assistenza  tecnica  dei
candidati,  volte  a  risolvere  le  difficolta'   incontrate   nella
presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di
cui  al  comma  2,  potranno  essere  inoltrate  esclusivamente  agli
indirizzi email indicati nel portale medesimo. 
    9. I candidati provvedono ad  eseguire,  entro  e  non  oltre  il
termine indicato al comma 1, il versamento di euro 10,00  (dieci/00),
quale  contributo  per  le  spese  relative   all'organizzazione   ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema  PagoPa,
attivandolo direttamente nel corso della  procedura  di  compilazione
della domanda. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    10. Qualora  il/la  candidato/a  compili  piu'  volte  il  format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima  domanda  inviata  nei
termini. 
    11.  La  data  di  presentazione  telematica  della  domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
                               Art. 4 
 
 
                       Contenuto della domanda 
 
 
    1. Nella domanda di  cui  all'art.  3  i  candidati,  a  pena  di
inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita'
e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445: 
      a) il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la  cittadinanza  di  uno  degli  stati  membri  dell'Unione
europea; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) 
      e) il possesso dell'idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle
funzioni cui il concorso si riferisce; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      g) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro  impiego
statale, ai sensi della vigente normativa, per  averlo  conseguito  a
seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da  nullita'
insanabile e, comunque, con mezzi  fraudolenti,  ai  sensi  dell'art.
127, primo comma, lettera d),  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
e di  non  avere  procedimenti  penali  in  corso  di  cui  si  e'  a
conoscenza, ne' procedimenti  amministrativi  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a
proprio  carico  iscrivibili  nel  casellario  giudiziale.  In   caso
contrario, devono essere indicate le condanne  (anche  se  sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale),   i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la  data  del  provvedimento   eventualmente   reso   e   l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      l)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      m) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
del presente bando, con esplicita  indicazione  dell'Universita'/ente
presso il quale e' stato conseguito e  della  data  di  conseguimento
ovvero di titolo di studio conseguito  all'estero  con  l'indicazione
degli estremi del provvedimento che lo riconosca; 
      n) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui  all'art.
11  e  alla  tabella  allegata  al  presente  bando,  con   esplicita
indicazione per ciascuno di essi dell'Universita' o ente  che  lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento, nonche'  degli  estremi  del
provvedimento di riconoscimento di equipollenza  o  dichiarazione  di
equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero; 
      o) l'eventuale condizione prevista per  l'applicazione  di  una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 del presente bando; 
      p)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza  alla  nomina  previsti  dall'art.  5  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  dall'art.  73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; 
      q) la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale  si
intende sostenere la prova orale; 
      r) l'eventuale condizione di candidato portatore  di  handicap,
richiedendo l'ausilio e i tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari
per lo  svolgimento  delle  prove.  A  tal  fine  il  candidato  deve
attestare   di   essere   stato   riconosciuto   disabile    mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla struttura  pubblica  competente;  il  candidato  che
rientri nella deroga di cui al  successivo  art.  7,  comma  2,  deve
produrre la  certificazione  di  una  struttura  sanitaria  pubblica,
attestante la percentuale di invalidita' posseduta; 
      s) l'eventuale condizione  di  candidato  affetto  da  disturbi
specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della  legge  8
ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,
convertito  in  legge  6  agosto  2021,  n.  113,  facendo  esplicita
richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o
dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della  propria  necessita'
che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed  esplicitata   con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale  dell'ASL
di riferimento o da equivalente struttura pubblica; 
      t) di aver versato il contributo stabilito dall'art.  3,  comma
9, del presente bando; 
      u) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di  cui  al  regolamento  europeo
(UE)n. 2016/679 del 27 aprile  2016  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
    2. Il  candidato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
citato decreto, il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  di
concorso. 
    3. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare
la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    4. Tutti i  candidati  devono  dichiarare,  altresi',  di  essere
disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di  prima
destinazione per un periodo non inferiore a  cinque  anni,  ai  sensi
dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. 
                               Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) hanno  fatto  pervenire  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; 
      b) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate nell'art. 3; 
      c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti
dall'art. 2; 
      e) non si presentano alle prove,  per  qualsiasi  causa,  o  si
presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    2.  Le  amministrazioni  possono  disporre,  in   ogni   momento,
l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 
    3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati  sono  ammessi  a  partecipare  con  riserva   alle   prove
concorsuali. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice  del  concorso  e'  nominata,  con
successivo decreto, dai segretari generali della Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da  due
avvocati dello Stato e da un magistrato della Corte dei conti, che la
presiede. La commissione  puo'  essere  integrata  da  un  componente
esperto in lingua inglese e francese, o da  due  componenti  esperti,
rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese,  nonche'  da
un  componente  esperto  in  informatica.  Svolge  le   funzioni   di
segretario un funzionario della Corte  dei  conti  o  dell'Avvocatura
dello Stato, appartenente ai rispettivi ruoli. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore  a  700,
l'amministrazione  si   riserva   di   espletare   prove   selettive,
consistenti in una  serie  di  quesiti  a  risposta  multipla,  nelle
materie oggetto delle prove scritte. 
    2.  Sono  esonerati  dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    3.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»,  n.  84
del 21 ottobre 2022 sara' reso noto il  diario  delle  prove  scritte
ovvero dell'eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora,
sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra'  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti.  I  candidati  che   non   ricevono
comunicazione di esclusione dal concorso sono  tenuti  a  presentarsi
per sostenere le prove preselettive secondo le indicazioni  contenute
in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di cento
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere  nel  tempo  massimo  di novanta  minuti.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda  seguita  da  quattro  risposte  alternative,
delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al  comma  3  sono
fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche
mediante  strumentazione  e  procedure  informatiche,   della   prova
preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i  punteggi  delle
risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 
    5. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    7.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    8.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice   delibera   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    9.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso  procedimenti  automatizzati/informatizzati  di  carattere
anonimo. 
    10. All'esito della preselezione, sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a cinque  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato  utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    11. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e
il relativo punteggio e'  pubblicato  sui  siti  istituzionali  delle
amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente -
bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    12. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 12. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e  10  e  sono
diretti  ad  accertare  il   possesso   di   una   adeguata   cultura
giuridico-amministrativa, nonche' la conoscenza delle lingue  inglese
o francese e dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    2.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. La prima prova scritta  dura  quattro  ore  e  consiste  nello
svolgimento di un elaborato contenente  argomentata  risposta  a  due
quesiti sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale e/o diritto
comunitario; b) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti
al diritto processuale civile. 
    2. La seconda prova scritta dura tre ore  e  consiste:  a)  nello
svolgimento di un elaborato su diritto amministrativo, sostanziale  e
processuale; b) nella redazione di una circolare,  di  un  verbale  o
nella  soluzione  di  un  caso  concreto,   attinenti   all'attivita'
lavorativa e alle mansioni del profilo di cui al presente bando. 
    3. La  commissione  esaminatrice  puo'  stabilire  che  le  prove
scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e  2,
con determinazione  da  pubblicarsi,  prima  dell'espletamento  delle
prove, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla
voce  «Amministrazione  trasparente -  bandi   di   concorso».   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di  introdurre  nell'aula  di  esame  e  di  avvalersi  di   telefoni
cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (ad  esempio  orologi
smart watch  o  tablet),  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni  od  alla  trasmissione  di  dati,  supporti   cartacei,
pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e  genere,  nonche'  di
comunicare  tra  loro.  E'  fatto,  altresi',  assoluto  divieto   di
introdurre ed usare nell'aula d'esame codici giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la  giurisprudenza.  In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
    5. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 70/100. 
    6. L'elenco dei  candidati  ammessi  alla  prova  orale,  con  il
relativo voto riportato nelle due prove scritte,  e'  pubblicato  sui
siti  istituzionali  delle  amministrazioni  interessate,  alla  voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli  effetti  ai  fini  dell'ammissione
alla prova orale. 
    7. Al candidato  ammesso  alla  prova  orale  vengono  comunicati
tramite PEC la data e il luogo di svolgimento della prova orale,  con
preavviso di almeno venti giorni. 
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio che verte,  oltre  che
sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche  sulle  seguenti
materie: 
      a)  elementi  di  diritto  penale  (reati  contro  la  pubblica
amministrazione); 
      b) elementi di diritto internazionale pubblico; 
      c) disciplina del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione; 
      d) legislazione sulla Corte dei conti; 
      e) ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
      f) lingua straniera, a scelta  del  candidato,  tra  inglese  e
francese; 
      g) elementi di informatica  giuridica,  utilizzo  di  internet,
posta elettronica, PEC e firma digitale:  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse (quali
pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint). 
    2.  La  prova  orale  sulla  conoscenza  della  lingua  straniera
consiste  in  esercizi  di  lettura,  traduzione   e   conversazione,
finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del  candidato
della lingua inglese o francese. 
    3. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal Presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    5. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    6. La commissione esaminatrice puo' stabilire, con determinazione
da  pubblicarsi  prima  dell'inizio  della  prova  orale   sui   siti
istituzionali   delle   amministrazioni   interessate,   alla    voce
«Amministrazione trasparente - bandi di concorso», che la stessa  sia
svolta  in  videoconferenza,  attraverso  l'utilizzo   di   strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni
tecniche   che    assicurino    la    pubblicita'    della    stessa,
l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza   delle
comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono il
voto di almeno 70/100. 
                               Art. 11 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Nell'allegato  prospetto,  costituente  parte  integrante   e
sostanziale del presente bando, sono individuati i titoli oggetto  di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili. 
                               Art. 12 
 
 
                              Punteggio 
 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 250 punti,  cosi'
ripartiti: 
      a) da un minimo di 70 fino a un massimo di  100  punti  per  le
prove scritte, pari alla media  dei  voti  conseguiti  nelle  singole
prove; 
      b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti  per  la  prova
orale; 
      c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 
    2. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato dalla media dei voti riportati
in ciascuna delle due prove scritte, il voto  riportato  nella  prova
orale ed il punteggio derivante dai titoli. 
                               Art. 13 
 
 
               Presentazione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito  positivo
la prova orale, i candidati che abbiano  superato  le  prove  d'esame
devono      presentare      a      mezzo      PEC      all'indirizzo:
sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it  la
documentazione in carta semplice attestante il possesso di  eventuali
titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4,  del
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    2. I  suddetti  titoli  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda.  I
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso  non  saranno  presi  in  considerazione  ai  fini  della
formazione della graduatoria dei vincitori. 
                               Art. 14 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai
sensi dell'art. 12. 
    2. I segretari generali della Corte dei conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato, riconosciuta la regolarita' del procedimento,  approvano
con decreto congiunto la graduatoria finale  e  dichiarano  vincitori
del concorso, sotto condizione  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  l'ammissione  all'impiego,  i   candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto  conto  delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 6. 
    3. Il provvedimento di cui al comma  2  e'  pubblicato  sui  siti
istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura  dello  Stato -
Sezione amministrazione trasparente -, oltre che  sul  portale  della
Corte dei conti di cui all'art. 6, comma 2, del  presente  bando.  Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
                               Art. 15 
 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
 
    1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del   concorso,   le   amministrazioni   renderanno   note    tramite
pubblicazione  sui  siti  istituzionali  alla  voce  «Amministrazione
trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire. 
    2.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e  delle  relative  sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma 1. 
    3.  I  vincitori  che  intendessero  avvalersi  dei   titoli   di
preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli  21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  devono
farne espressa dichiarazione contestualmente  alla  comunicazione  di
cui al comma 2, allegando la documentazione comprovante  il  possesso
del titolo. 
    4. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
In caso  di  omessa  o  insufficiente  indicazione  delle  preferenze
relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'  all'assegnazione
d'ufficio. 
                               Art. 16 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono  acquisite  d'ufficio,  ai
sensi dell'art.  43,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate  dai  candidati  nella  domanda,
nonche' i dati e i documenti  richiesti  dall'art.  3  del  bando  in
possesso delle pubbliche amministrazioni. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare il contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli della  Corte  dei  conti  o
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi  della  normativa  vigente.  Il
vincitore che,  sebbene  regolarmente  invitato,  senza  giustificato
motivo non  si  presenti  nel  giorno  fissato  per  la  stipula  del
contratto, e' dichiarato decaduto dall'assunzione. 
    3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti  ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi,  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali.  Dalla  data  di  immissione  in  servizio
decorreranno   gli   effetti   economici   e    giuridici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    4. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente. 
                               Art. 17 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' esercitato esclusivamente nei confronti  della  Corte  dei  conti,
quale  amministrazione  delegata  alla  gestione  procedimentale  del
concorso. 
    2. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
                               Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) 2016/679, sono la Corte  dei  conti  e  l'Avvocatura
dello Stato. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public Services S.r.l.,
sulla base di atto di designazione  della  Corte  dei  conti  del  16
febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l.  in  data
15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte  dei  conti
con n. 484 del 16 febbraio 2021). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta autorizzazione al trattamento dei  dati  personali  ai  fini
della  gestione  della  procedura  concorsuale,  nel   rispetto   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
«Regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati»   (di   seguito
regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha
il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77
del regolamento stesso, o di  adire  le  opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia),  viale  Giuseppe
Mazzini   n.   105,   00195   -   tel.:    (+39)    06.38761;    PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it 
      Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia),  via  dei
Portoghesi  n.  12,   00186   -   tel.:   (+39)   06.68291;   e-mail:
roma@avvocaturastato.it ; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per  la  Corte  dei  conti,  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
      per    l'Avvocatura    dello    Stato,    indirizzo     e-mail:
rpd@avvocaturastato.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 19 
 
 
                   Norme finali e di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  a  diverse
modalita' di svolgimento  della  prova  preselettiva  e  delle  prove
d'esame,  in  coerenza  con  le  disposizioni  previste  in   seguito
all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura  dello
Stato, sezione amministrazione trasparente. 
    4. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 20 luglio 2022 
 
                                               Il Segretario generale 
                                                della Corte dei conti 
                                                        Massi         
  Il Segretario generale    
dell'Avvocatura dello Stato 
          Soldani           
                                                           Allegato 1 
 
       PROSPETTO DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI 
 
 
                            AREA III - F3 
 
 
                             (GIURIDICO) 
 
    1. I  titoli  valutabili  sono  quelli  posseduti  alla  data  di
scadenza del bando  e  sono  riferibili  alle  categorie  di  seguito
indicate: 
      A. titoli di studio universitari e post-universitari; 
      B. abilitazioni; 
      C. titoli di carriera e di servizio. 
    2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo  50
punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli
e' sommato al punteggio complessivo ottenuto dal candidato  all'esito
delle prove scritte e orali. 
    A. Titoli di studio  universitari  e  post-universitari:  max  30
punti. 
    A.1. I seguenti titoli di studio universitari e post-universitari
per i quali possono  essere  attribuiti  complessivamente  non  oltre
punti 30 sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle  prove
d'esame di cui all'art. 11 del bando, con  i  seguenti  punteggi  per
ciascun titolo: 
    A.1.1. laurea ex art.  2,  comma  1,  lettera  c)  del  bando  di
concorso: 
      laurea magistrale (LM),  appartenente  ad  una  delle  seguenti
classi: LMG /01  Giurisprudenza;  LM -  63  scienze  delle  pubbliche
amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali;  LM -  62  Scienze
della politica;  LM -  56  Scienze  dell'economia;  LM -  77  Scienze
economico-aziendali  ovvero  laurea  specialistica  (LS)  ex  decreto
ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con
ordinamento   previgente   al    decreto    ministeriale n. 509/1999,
equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9  luglio  2009
recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi», fino a punti 10, attribuendo: 
        110 e lode: 10 punti; 
        da 105 a 110: 9 punti; 
        da 100 a 104: 6 punti; 
        da 95 a 99: 3 punti; 
        fino a 94: 0 punti. 
    A.1.2. ulteriore laurea  magistrale  (LM),  laurea  specialistica
(LS) o diploma di laurea (DL), purche'  i  titoli  siano  diversi  da
quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del bando di  concorso:
punti 4, indipendentemente dal numero di lauree; 
    A.1.3.  laurea  triennale  (L),  esclusivamente  se   diversa   e
ulteriore rispetto alla laurea di primo  livello  che  ha  costituito
requisito di accesso per il conseguimento  della  laurea  di  secondo
livello, magistrale o specialistica, di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c) del bando di concorso, o di cui al precedente punto  A.1.2
della presente tabella: punti  1,  indipendentemente  dal  numero  di
lauree; 
    A.1.4. master universitari di secondo livello, per il cui accesso
sia stato richiesto uno dei titoli  di  studio  universitari  di  cui
all'art. 2, comma1, lettera c), del bando di concorso,  in  relazione
ai crediti formativi riconosciuti:  punti  2,  indipendentemente  dal
numero di master; 
    A.1.5. diploma di specializzazione (DS) per il  cui  accesso  sia
stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'art.
2,  comma1,  lettera  c),   del   bando   di   concorso:   punti   5,
indipendentemente dal numero di DS; 
    A.1.6. dottorato di ricerca (DR) per il  cui  accesso  sia  stato
richiesto uno dei titoli di studio universitari di  cui  all'art.  2,
comma1, lettera c), del bando di concorso: punti 8, indipendentemente
dal numero di DR. 
    A.2 I titoli di studio rilasciati da un paese dell'Unione europea
sono valutati ove gli stessi siano stati equiparati con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui  il
titolo conseguito  all'estero  sia  stato  riconosciuto  equivalente,
il/la candidato/a dovra'  dimostrare  l'equivalenza  stessa  mediante
l'indicazione degli  estremi  del  provvedimento  che  la  riconosce.
Qualora l'equivalenza del  titolo  straniero  non  sia  stata  ancora
dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle  prove
di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione
della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo
n. 165 del 30 marzo 2001. In questo  caso  il/la  candidato/a  dovra'
dimostrare l'avvio della procedura  indicando  gli  estremi  relativi
all'avvenuta presentazione  della  richiesta  di  riconoscimento.  La
modulistica e  la  documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
    A.3  I  titoli  di   studio   post-universitari   sono   valutati
esclusivamente  se  conseguiti  presso  Universita'   o   scuole   di
specializzazioni  individuate  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80. 
    B. Abilitazioni: max 10 punti. 
    B.1. Le abilitazioni, per le quali  e'  attribuito  un  punteggio
massimo complessivo di punti 10, con il seguente punteggio; 
    B.1.1.  abilitazione  all'esercizio  della  professione   forense
conseguita previo superamento di esame di Stato: punti 4; 
    B.1.2  abilitazione  all'esercizio  della  professione   notarile
conseguita previo superamento del concorso per esame per la nomina  a
notaio: punti 2; 
    B.1.3 Abilitazione scientifica-nazionale (A.S.N.)  alle  funzioni
di professore universitario di prima e seconda fascia  -  Area  12  -
Scienze  giuridiche   -   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 30 ottobre 2015 n. 855: punti 4. 
    B.2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a
seguito di effettivo superamento  di  un  esame  di  abilitazione  di
Stato. 
    C.Titoli di carriera e di servizio: max 10 punti. 
    C.1.  I  titoli  di  carriera  e  di  servizio  sono   valutabili
esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o
di   rilevanza   costituzionale,   autorita'   indipendenti    ovvero
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    C.2. I titoli di carriera e di servizio per i quali  puo'  essere
attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10, sono: 
    C.2.1 rapporti di lavoro subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, svolti presso le amministrazioni indicate al punto  C.1,
con effettivo e  formale  inquadramento  in  una  qualifica,  area  o
categoria per il cui accesso  dall'esterno  era  o  e'  richiesto  il
possesso della laurea: 0,5 punti  per  anno,  fino  ad  un  punteggio
massimo complessivo di punti 5. Nel caso  di  rapporto  di  lavoro  a
tempo parziale, i periodi sono valutati in  relazione  alla  relativa
percentuale; 
    C.2.2   incarichi   di   livello   dirigenziale   conferiti   con
provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci  anni,  presso  le
amministrazioni   indicate   al   punto    C.1,    su    designazione
dell'amministrazione   pubblica    di    appartenenza:    3    punti,
indipendentemente dal numero degli incarichi; 
    C.2.3 incarichi  di  coordinamento  e/o  preposizione  funzionale
conferiti con provvedimenti  formali  nel  corso  degli  ultimi dieci
anni,  presso  le  amministrazioni  indicate   al   punto   C.1,   su
designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza: 2  punti,
indipendentemente dal numero degli incarichi; 
    C.3. Per la valutazione dei rapporti  di  lavoro  subordinato  si
applicano anche i seguenti principi. 
    C.3.1 si considerano le frazioni di almeno sei mesi e  un  giorno
di servizio; 
    C.3.2 in caso di servizi o rapporti di lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato.