Antonio De Poli

Corte dei Conti. Concorso per 52 posti di personale amministrativo

CORTE DEI CONTI
CONCORSO (Scad. 06-10-2020)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi cinquantadue posti di personale amministrativo di area III, da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.

 
 
                        I SEGRETARI GENERALI 
                        della Corte dei Conti 
                    e dell'Avvocatura dello Stato 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 7 febbraio 1994,  n.  174,  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  Unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile  2016,  relativo  al  trattamento  dei  dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati), di seguito denominato il «Regolamento»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante  disposizioni  di
«adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)   n.
2016/679»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  12
aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di
accesso agli atti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 1014, comma 3,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n.  66,  «Codice  dell'ordinamento  militare»  che  prevede  la
riserva obbligatoria del trenta per cento dei  posti  in  favore  dei
militari congedati senza demerito; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la  pubblica  amministrazione  «Linee  guida  sulle
procedure concorsuali»; 
    Vista  la  legge  19  giugno  2019,  n.  56  «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Viste le note in data 7 maggio 2019 e  13  giugno  2019,  con  le
quali, rispettivamente, la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento   della   Ragioneria   dello   Stato,
autorizzano l'Avvocatura dello Stato ad assumere  personale  a  tempo
indeterminato tramite procedure concorsuali pubbliche per  titoli  ed
esami, a valere su risorse  stanziate  con  decreto  ministeriale  24
aprile 2018  del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data  12
novembre 2004, di definizione dei profili professionali; 
    Visto il contratto collettivo integrativo per la definizione  dei
nuovi profili professionali per il  personale  dell'Avvocatura  dello
Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009; 
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  comparto
funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti; 
    Vista  la  dotazione  organica   del   personale   amministrativo
dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010 - Gazzetta Ufficiale  27  gennaio  2010,
S.O. n.  21,  come  modificata  con  deliberazione  n.  1/DEL/2011  -
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2011, n. 153); 
    Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione
dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso  alle
qualifiche funzionali del  personale  amministrativo  dell'Avvocatura
dello Stato e di procedimenti  semplificati  di  accesso  alle  varie
qualifiche per il personale in servizio, a norma  degli  articoli  2,
comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664»; 
    Vista la Convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la  quale
le Amministrazioni hanno convenuto di delegare alla Corte  dei  conti
la gestione della fase procedimentale di acquisizione  delle  domande
di partecipazione al  concorso  da  parte  dei  candidati  attraverso
l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale  della  Corte,
denominato Portale «Concorsionline»; 
 
                             Decretano: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento  di  complessive  cinquantadue  unita'   di   personale,
caratterizzate  da  specifica   professionalita'   con   orientamento
giuridico-finanziario - contabile da inquadrare nell'area  funzionale
terza - fascia retributiva F1 - da destinare alle esigenze funzionali
degli  uffici  centrali  e  territoriali  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) quaranta posti presso la Corte dei conti; 
      b) dodici posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte
dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo  dell'Amministrazione,
purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 
    4. Il cinquanta per cento  dei  posti  a  concorso  previsti  per
l'Avvocatura dello Stato e' riservato,  ai  sensi  dell'art.  24  del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al  personale  di  ruolo
dell'Amministrazione,  purche'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 3. 
    5. Si applica altresi', con riferimento  ai  posti  previsti  per
ciascuna delle Amministrazioni, la riserva in  favore  del  personale
militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 
    6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
ai commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
 
                       Inquadramento giuridico 
 
 
    1. Il personale reclutato verra'  inquadrato  nell'area  terza  -
fascia  retributiva  F1,  del  vigente  C.C.N.L.  Comparto   funzioni
centrali. 
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        laurea triennale  (L)  nelle  seguenti  classi  di  laurea  o
equiparate:  Scienze  economiche  (L33);  Scienza   dell'economia   e
gestione aziendale  (L18);  Scienze  dei  servizi  giuridici  (L-14);
Scienze dell'amministrazione e  dell'organizzazione  (L-16);  Scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 
        laurea magistrale (LM), appartenente ad  una  delle  seguenti
classi: Scienze dell'economia (LM-56); Scienze economico -  aziendali
(LM  77)  -  Giurisprudenza   (LMG-01);   Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); Relazioni  internazionali  (LM-52);  Scienza
della  politica  (LM-62);  o  altra  laurea  specialistica   (LS)   o
magistrale  (LM)  secondo  l'equiparazione  stabilita   dal   decreto
interministeriale del 9 luglio 2009; 
        diplomi di laurea (DL), di cui  all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
magistrali (LM). 
    I candidati in possesso dei suddetti titoli di studio  rilasciati
da un Paese dell'Unione europea sono ammessi a  partecipare  ove  gli
stessi  siano  stati  equiparati  con  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) idoneita' alla mansione da  svolgere.  L'Amministrazione  ha
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i  vincitori  del
concorso; 
      e) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero licenziati da  altro  impiego  statale,  ai  sensi
della vigente normativa contrattuale, per aver  conseguito  l'impiego
mediante la produzione di documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. 
    2.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
                               Art. 4 
 
 
                Termini per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 5. 
    2.  In   caso   di   difetto   dei   requisiti   prescritti,   le
amministrazioni possono disporre, in ogni momento,  l'esclusione  dal
concorso con provvedimento motivato. 
    3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove  concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    4.  Qualora  le  prove  d'esame  siano  precedute  dal  test   di
preselezione di cui all'art.  9,  i  candidati  saranno  ammessi  con
riserva  all'eventuale  prova  preselettiva  e   le   amministrazioni
procederanno alla verifica dei  requisiti  prescritti  solo  dopo  lo
svolgimento del test preselettivo e limitatamente  ai  candidati  che
l'abbiano superato. 
                               Art. 5 
 
 
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24,00  del  sessantesimo  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso
in cui la scadenza coincida con un  giorno  festivo,  il  termine  si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2. Salvo il caso previsto dal successivo comma 3, la  domanda  di
partecipazione  deve  essere  presentata,  a  pena   di   esclusione,
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato  e
devono  registrarsi  al  portale  concorsi  della  Corte  dei  conti,
presente      sul       sito       istituzionale       all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it_e  seguire  la   procedura   ivi
indicata. 
    3. In alternativa e soltanto per i  candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, che non rende possibile l'utilizzo  del  portale,
la  partecipazione  al  concorso  puo'  avvenire  con   la   seguente
modalita': 
      mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo  schema
di cui all'allegato A ed inviata o consegnata a mano entro il termine
di cui  al  comma  1,  al  seguente  indirizzo:  Corte  dei  conti  -
Segretariato generale - Direzione generale risorse umane  -  Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale Mazzini, 105 - 00195
Roma, indicando sulla busta  la  seguente  dicitura  «Concorso  a  52
unita' di personale da inquadrare nell'area III - F1»; 
    Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. 
    4. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma  3
possono essere adottate esclusivamente  dai  soggetti  ivi  previsti;
pertanto, ove fossero utilizzate  da  altri  candidati,  le  relative
domande  di  partecipazione  non  saranno  prese  in   considerazione
dall'Amministrazione. 
    5. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo la Corte dei conti  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    6. Al di fuori del caso previsto al comma 3, non si terra'  conto
delle domande spedite  a  mezzo  raccomandata  o  presentate  a  mano
direttamente alla Corte dei conti. 
    7. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito pec da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  pec,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. Lo stesso  vale  per  l'inesatta  indicazione  o
tardiva comunicazione  dell'indirizzo,  nel  caso  di  inoltro  della
domanda in formato cartaceo. 
    8. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte  a  risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda  per  via
telematica  mediante  il   portale,   potranno   essere   indirizzate
esclusivamente ai recapiti telefonici e/o all'indirizzo pec, indicati
nel portale concorsi di cui al comma 2. 
    9. Per la partecipazione al concorso dovra' essere effettuato, il
versamento del contributo di ammissione di euro 10,00  per  le  spese
relative all'organizzazione ed  all'espletamento  del  concorso,  sul
c.c.p. n. 48575005 intestato  a  Tesoreria  Centrale  dello  Stato  -
Entrate eventuali della Corte dei conti - Codice IBAN: IT 41 N  07601
03200 000048575005 specificando la causale «Concorso a n.  52  unita'
di personale da inquadrare nell'area III - F1 - cod. ( 52 ) /2020/A». 
    La copia della ricevuta di versamento dovra' essere allegata alla
domanda. 
                               Art. 6 
 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono dichiarare: 
      a) il cognome, nome, data e luogo di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la  cittadinanza  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea; 
      d) il possesso dell'idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle
funzioni cui il concorso si riferisce; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici; 
      f) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d),  del  testo
unico delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati
civili dello  Stato,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di  lavoro
relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      i)  il  possesso  delle   qualita'   morali   e   di   condotta
incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      j) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  3  del
presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' presso  la
quale e' stato conseguito e della data del conseguimento; 
      k) il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero con
l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca; 
      l) l'eventuale condizione prevista per  l'applicazione  di  una
delle riserve di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 del presente bando; 
      m) la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale  si
intende sostenere la prova orale; 
      n) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva  per
i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985; 
      o) il candidato portatore di handicap deve indicare la  propria
condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente
necessari per lo svolgimento delle prove.  A  tal  fine  i  candidati
devono attestare  di  essere  stati  riconosciuti  disabili  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei
termini previsti dalla legge, ovvero allegare  idonea  certificazione
rilasciata dalla  struttura  pubblica  competente;  i  candidati  che
rientrano nella deroga di cui all'art. 9, comma 4, devono produrre la
certificazione di una struttura  sanitaria  pubblica,  attestante  la
percentuale di invalidita' posseduta. 
    2. Alla domanda deve essere allegato, a pena  di  esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' indicate sul portale di  cui  all'art.
5, comma 2, copia di un documento di identita' del candidato in corso
di validita'. 
    3. Il  candidato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
citato decreto, il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  di
concorso. 
    4. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare
la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    5. Tutti i  candidati  devono  dichiarare,  altresi',  di  essere
disposti, in caso di nomina,  a  prestare  servizio  nell'ufficio  di
prima assegnazione per un periodo non inferiore  a  cinque  anni,  ai
sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
                               Art. 7 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
    a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso
oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 1; 
    b)  non  hanno  allegato  copia  fotostatica  del  documento   di
identita', ovvero hanno allegato una copia illeggibile o dalla  quale
non si evinca la data di scadenza; 
    c)  hanno  prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate; 
    d) risultano privi dei requisiti richiesti. 
    2. Sono altresi' esclusi i candidati che non si  presentino  alle
prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di
documento di riconoscimento. 
                               Art. 8 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice  del  concorso  e'  nominata,  con
successivo decreto, dai Segretari generali della Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato e puo' essere integrata da un  componente
esperto in lingua inglese e francese. 
    2. La Commissione esaminatrice del concorso e' costituita da  due
magistrati della Corte dei conti e da un Avvocato dello Stato cha  la
presiede. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario della Corte
dei conti della qualifica prevista dall'art. 9, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 10. 
    2. Ove il numero delle domande sia pari o  superiore  a  800,  le
prove d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una
serie di quesiti a risposta multipla,  nelle  materie  oggetto  delle
prove scritte. 
    3. Per l'espletamento della prova  preselettiva,  da  effettuarsi
con  l'ausilio  di  sistemi  computerizzati,  l'Amministrazione  puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 
    4.  Sono  esentati   dalla   prova   preselettiva   i   candidati
diversamente abili con percentuale di invalidita'  pari  o  superiore
all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    5.  Nel  giorno  fissato   per   lo   svolgimento   della   prova
preselettiva, la Commissione procedera' all'estrazione  dei  quiz  da
somministrare  ai  candidati.  Ove  la  prova  preselettiva   dovesse
articolarsi   su   piu'   giornate,   la    Commissione    procedera'
all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' ammessa la  consultazione
di alcun testo. 
    7.  Gli  elaborati  scritti  consegnati  dai  candidati   saranno
custoditi in busta  sigillata.  Le  operazioni  di  correzione  e  di
abbinamento saranno effettuate alla presenza della Commissione  e  di
candidati con procedura automatizzata di carattere anonimo; 
    8.  Con  avviso,  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  del  20
novembre 2020 sara' reso noto il diario delle  prove  scritte  ovvero
quello della eventuale prova  preselettiva,  comprensivo  di  giorno,
ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    9. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione, risultino collocati in graduatoria entro  i  primi  800
posti, gli ex aequo, oltre ai candidati di cui al precedente comma 4. 
    10. L'elenco dei candidati che supereranno la prova  preselettiva
e'  pubblicato  sui  siti  istituzionali  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato - Sezione amministrazione  trasparente  -
oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 5,  comma
2, del presente bando. Tale pubblicazione ha  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    11. Il punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo. 
    12. E'  fatta  salva  la  possibilita'  di  ricorrere  a  diverse
modalita'  di  espletamento  delle  prove,   in   coerenza   con   le
disposizioni previste dalla normativa emergenziale. 
                               Art. 10 
 
 
                   Materie e modalita' delle prove 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    2. Le prove concorsuali consistono in due  prove  scritte  e  una
prova orale. 
    3. La prima prova scritta, della durata di 8 ore, consiste  nello
svolgimento di un elaborato con due risposte sui seguenti  argomenti:
a)     diritto     civile/diritto     societario;     b)      diritto
amministrativo/diritto dell'Unione europea; 
    4. La seconda prova scritta, della durata di  sei  ore,  consiste
nello  svolgimento  di  un  elaborato  in  materia  di   contabilita'
pubblica. 
    5. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    6. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
due prove scritte, anche sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
      c) politica economica ed economia pubblica; 
      d)  normativa  in  materia  trasparenza  e  prevenzione   della
corruzione; 
      e)  elementi  di  diritto  penale  (reati  contro  la  pubblica
amministrazione); 
      f) disciplina del rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  della
pubblica amministrazione; 
      g) legislazione sulla Corte dei conti; 
      h) ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
      i) elementi di informatica, utilizzo di internet e della  posta
elettronica:  conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e   delle
applicazioni informatiche piu' diffuse; 
      l)  lingua  straniera,  a  scelta  del  candidato,  inglese   o
francese. 
    7.  La  prova  orale  sulla  conoscenza  della  lingua  straniera
consiste  in  esercizi  di  lettura,  traduzione   e   conversazione,
finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del  candidato
della lingua inglese o francese. 
    8. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30. 
    9. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media  dei  voti
conseguiti nelle prove  scritte  e  della  votazione  conseguita  nel
colloquio. 
    10. Per l'espletamento delle  prove  preselettive  e  scritte  il
concorrente non puo' disporre di telefoni cellulari,  apparecchiature
informatiche (ad  esempio  orologi  smart  watch  o  tablet),  libri,
periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo,
ne' puo' portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi  genere,
che devono in ogni caso essere  consegnate  prima  dell'inizio  delle
prove al personale di sorveglianza, il quale provvede  a  restituirli
al termine delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    11. I candidati possono consultare,  esclusivamente  nelle  prove
scritte, soltanto i dizionari ed i  testi  di  legge  non  commentati
autorizzati dalla Commissione esaminatrice. 
    12. Durante lo svolgimento delle prove i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    13.  L'elenco  dei  candidati  ammessi  alle  prove  orali  sara'
pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni  interessate,
alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». 
    14. Al candidato ammesso alla prova orale sono comunicati il voto
riportato nelle due prove scritte nonche'  la  data  e  il  luogo  di
svolgimento del colloquio, con preavviso di almeno venti giorni. 
                               Art. 11 
 
 
         Presentazione dei titoli di preferenza, formazione, 
           approvazione e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito  positivo
la prova orale, i candidati che abbiano  superato  le  prove  d'esame
devono  presentare  direttamente  o  far  pervenire  al  Segretariato
generale della Corte  dei  conti  -  Servizio  accessi,  mobilita'  e
dotazioni  organiche,  viale  Mazzini  105   -   00195   Roma,   pec:
sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it -
la  documentazione  in  carta  semplice  attestante  il  possesso  di
eventuali titoli di preferenza  di  cui  all'art.  5,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487.  I
suddetti titoli saranno valutati purche' ne risulti il possesso  alla
data di  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della
domanda. 
    2. Espletate le prove del concorso, la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando  per  ciascun  candidato  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    3. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 
    4. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    5. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» ed e' pubblicato  sui  siti  istituzionali  della
Corte  dei  conti   e   dell'Avvocatura   dello   Stato   -   Sezione
Amministrazione trasparente -, oltre che sul portale della Corte  dei
conti di cui all'art. 5, comma 2, del presente bando. 
    6. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  5
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
per eventuali errori od omissioni, nonche' il termine  di  decorrenza
per eventuali impugnative. 
    7. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, ciascuna  delle  Amministrazioni  interessate  rendera'
note  tramite  pubblicazione  sui  siti   istituzionali   alla   voce
«Amministrazione  trasparente  -  bandi  di  concorso»  le  sedi   da
ricoprire. 
                               Art. 12 
 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso  saranno  invitati  a  comunicare  in
ordine di preferenza le Amministrazioni e tutte le  sedi  disponibili
di cui al comma 7 dell'art. 11. 
    2. L'assegnazione  presso  l'Amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
Amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.  104.
In caso  di  omessa  o  insufficiente  indicazione  delle  preferenze
relative  alle  sedi  di  servizio,  si  procedera'  all'assegnazione
d'ufficio. 
    3. I candidati, in caso di nomina, dovranno permanere nella  sede
di prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
                               Art. 13 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono  acquisite  d'ufficio,  ai
sensi dell'art.  43,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni sostitutive rilasciate  dai  candidati  nella  domanda,
nonche' i dati e i documenti  richiesti  dall'art.  3  del  bando  in
possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono
tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi  indispensabili
per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
    2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del  contratto,  sebbene
regolarmente invitati, sono dichiarati rinunciatari con comunicazione
scritta da parte dell'Amministrazione. 
    3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti  ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi,  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali.  Dalla  data  di  immissione  in  servizio
decorreranno   gli   effetti   economici   e    giuridici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    4. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente. 
                               Art. 14 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali  e'
esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti,  quale
Amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso. 
                               Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) 2016/679, sono la Corte  dei  conti  e  l'Avvocatura
dello Stato. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione
in via telematica delle domande, e' SOGEI S.p.a. sulla base  di  atto
di designazione della Corte dei conti del 17 luglio  2019,  accettato
da SOGEI in data 18 luglio 2019 (atto protocollato  in  entrata  alla
Corte dei conti con n. 0002076-19/07/2019 - PRES- A45-A). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della  procedura  concorsuale,  nel  rispetto  del  regolamento  (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali», nonche' alla libera circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  «Regolamento  generale
sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. I Contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
      Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia),  via  dei
Portoghesi  n.  12   -   00186   (tel.:   (+39)   06.68291;   e-mail:
roma@avvocaturastato.it - pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it); 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia),  viale  Giuseppe
Mazzini   n.   105   -   00195   (tel.:    (+39)    06.38761;    pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per  la  Corte  dei  conti:  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
      per    l'Avvocatura    dello    Stato:    indirizzo     e-mail:
rpd@avvocaturastato.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  e
sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura  dello
Stato, sezione Amministrazione trasparente. 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
 
      Roma, 24 luglio 2020 
 
                                               Il segretario generale 
                                               della Corte dei conti  
                                                       Massi          
  Il segretario generale    
dell'Avvocatura dello Stato 
          Grasso            
                             Allegato A 
 
(esclusivamente per i candidati  in  condizioni  di  disabilita'  per
       minorazioni visive di cui all'art. 5 comma 3 del bando) 
 
 
                          SCHEMA DI DOMANDA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico