Ora, infatti, anche le aziende alberghiere e le strutture ricettive del turismo fino a 8 dipendenti possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale per l’impiego di pensionati, disoccupati, studenti under 25 e percettori di forme di sostegno al reddito, mentre il suo utilizzo in agricoltura è stato semplificato. Ampliata anche la durata massima della prestazione, che sale da 3 a 10 giorni.
Il contratto di prestazione occasionale, anche detto PrestO, è uno dei due strumenti, insieme al Libretto Famiglia, introdotti in sostituzione dei voucher abrogati nel marzo 2017. Può essere utilizzato da imprese, liberi professionisti, lavoratori autonomi, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, che hanno alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori a tempo indeterminato (8 per alberghi e strutture ricettive) e nel limite di 5.000 euro di compenso annuo per la totalità dei prestatori.
Le Pubbliche Amministrazioni, per le quali non si applica il limite dei 5 dipendenti, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali.
L’importo orario minimo del compenso è di 9 euro netti, tranne che nel settore agricolo dove i minimi sono leggermente inferiori, ed è previsto un compenso minimo giornaliero pari a 36 euro, equivalenti a 4 ore di lavoro, anche nel caso le ore effettivamente lavorate fossero di meno.
Almeno un’ora prima dello svolgimento della prestazione lavorativa il datore di lavoro deve trasmettere una comunicazione preventivacontenente dati anagrafici del prestatore, misura del compenso pattuito, luogo, data e oggetto della prestazione lavorativa.
Maggiori informazioni sul contratto di prestazione occasionale e sulle altre forme contrattuali previste per il pagamento di prestazioni lavorative a carattere occasionale e saltuario è possibile consultare la pagina dedicata di ClicLavoro Veneto.