

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2019/2020.
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive
modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di
finanza»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972,
n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e,
in particolare, l'art. 29;
Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e
della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di
finanza»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n.
133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria»;
Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti
in forma cartacea;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
«Codice dell'ordinamento militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art.
635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di
parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio
2015, n. 2;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare,
l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto
dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno
2019, nella misura del 60% dei posti complessivamente messi a
concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del sistema
pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del
sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle
imprese»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997,
n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e
successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento
recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20
ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie
autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione del comandante generale della Guardia di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni
e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo
della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti
all'arruolamento;
Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche
da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e
integrazioni;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del
citato decreto legislativo n. 66/2010;
Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali successive
a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei
sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso;
Determina:
Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, per l'anno accademico 2019/2020, un pubblico
concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di ottocentotrenta
allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e
sovrintendenti della Guardia di finanza, cosi' ripartiti:
a) settecentosessantotto allievi marescialli del contingente
ordinario, di cui:
1) diciotto sono riservati ai candidati in possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore;
2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio;
b) sessantadue allievi marescialli del contingente di mare,
cosi' suddivisi:
1) sedici per la specializzazione «nocchiere abilitato al
comando» (NAC);
2) otto per la specializzazione «nocchiere» (NCH);
3) trentasei per la specializzazione «tecnico di macchine»
(TDM);
4) due per la specializzazione «tecnico dei sistemi di
comunicazione e scoperta» (TSC).
2. Dei trentasei posti disponibili per il contingente di mare -
specializzazione «tecnico di macchine», sei sono riservati ai
militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole,
il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle autorita' di cui
all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere
ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con
esonero dalle relative prove concorsuali. A tal fine, i posti
disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che
abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con
maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'.
3. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta
alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1, e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione.
4. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 2
non e' ammessa per piu' di due volte.
5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni.
6. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta
multipla;
b) prova scritta di composizione italiana;
c) prova di efficienza fisica;
d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
e) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
f) prova orale di cultura generale;
g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un
esame scritto e orale nella lingua prescelta;
h) prova facoltativa di informatica;
i) valutazione dei titoli.
7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove
concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle
graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di
sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in
ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate
dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non
valutabili ne' prevedibili.
Art. 2
Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso
1. Possono partecipare al concorso:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali
di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non abbiano superato il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta';
2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato;
3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non
idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza;
b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che:
1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento
del ventiseiesimo anno di eta';
2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della
domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via
esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza;
3) godano dei diritti civili e politici;
4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita
di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
5) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano
imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati
sottoposti a misure di prevenzione;
8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;
9) siano in possesso delle qualita' morali e di condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle
funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione
dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di
finanza.
2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a
corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente
riconosciute.
3. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la
presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico
2018/2019.
4. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e alla data di effettivo
incorporamento, pena l'esclusione dal concorso.
5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a),
punto 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle
seguenti autorita':
a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando;
b) comandante regionale (o equiparato), relativamente al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti;
c) sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando
generale relativamente al personale in forza alle rispettive
articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del
Comando generale di diretta collaborazione del comandante generale,
del comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio
e' espresso dai rispettivi capi ufficio;
d) comandante del Quartier generale, comandante del Centro
informatico amministrativo nazionale, comandante del Centro
logistico, comandante del Reparto tecnico logistico amministrativo
degli istituti di istruzione, comandante del Reparto tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, comandante del Centro
navale e comandante del Centro di aviazione, relativamente al
personale dipendente.
6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo
le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del
trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al
portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al
form di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il
salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta
stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e
scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita
funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del
documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema
consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la
procedura di presentazione dell'istanza.
4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra':
a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta
elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo
familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al
tutore;
b) effettuare, al termine della procedura di compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema
che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa
del candidato e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal
solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o
in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre
l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici
e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e
attitudinale, dovra' essere scansionato e caricato a sistema,
mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione
fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di
validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori.
Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il
candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'.
Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto
inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di
presentazione dell'istanza.
5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente
nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla
propria casella di posta elettronica certificata.
6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema
informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la
presentazione della domanda di partecipazione e accertate
dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato,
unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di
riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui
al comma 1.
Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il
modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini
dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere
corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la
potesta' genitoriale.
7. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di
competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale.
I militari che risultano assegnati ad una sezione di Polizia
giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno
tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche
l'autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono.
Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita
dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per
l'impiego.
8. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale
attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le
modalita' di cui al comma 6, potranno essere modificate
esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di Reparto
di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute
successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere
comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata
concorsoAM@pec.gdf.it
Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve
indicare nella domanda:
a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere;
b) il Reparto cui e' in forza;
c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato
non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato
non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un
giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla
dichiarazione di non idoneita';
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave
della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271);
h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in
aspettativa;
i) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali
tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato
consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni
ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso di tali titoli;
l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di
cui all'art. 1, comma 2, devono farne richiesta nella domanda di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale».
3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza
deve indicare nella domanda:
a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di
nascita;
b) il contingente (ordinario o mare con relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico;
e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili;
f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere
stato sottoposto a misure di prevenzione;
g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza;
h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di
appartenenza;
i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66;
l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di
conseguire nell'anno scolastico 2018/2019, indicando l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito;
m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita
di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per
inattitudine al volo;
n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico;
o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata;
p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per
inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di
formazione delle Forze armate e di polizia;
q) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali
tra quelli elencati nell'art. 22 nonche' di quelli stabiliti
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato
consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica
indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge,
comprovanti il possesso di tali titoli;
r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura
dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita';
s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a
raggiungere qualsiasi sede di servizio.
4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso,
puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove
facoltative:
a) se concorrente per il contingente ordinario:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e prova di nuoto 25 metri stile libero;
b) se concorrente per il contingente di mare:
1) prova di conoscenza di una lingua straniera scelta tra:
francese, spagnolo e tedesco;
2) prova di informatica;
3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e piegamenti sulle braccia.
5. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati:
a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono
precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale
concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca)
nella quale intendono sostenere le previste prove scritta, orale e
facoltativa di informatica;
b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e
per causa di servizio, devono specificare gli estremi e l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto.
6. I candidati, inoltre, nella domanda, devono dichiarare di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in
particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 22, concernenti, tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie
finali di merito.
7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che:
a) autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101;
b) in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da ogni
beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5
Cause di archiviazione della domanda
1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine di cui all'art. 3, comma 1, con provvedimento del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui:
a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore;
b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da
idoneo/i documento/i di riconoscimento;
c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste;
d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoAM@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta
di avvenuta consegna».
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono
notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo
ricorso:
a) gerarchico, al generale ispettore per gli istituti di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data
della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.
1199;
b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e
seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi
indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di
formazione.
Art. 6
Documentazione
1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza:
a) la relativa documentazione caratteristica deve essere
chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3,
comma 1;
b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,
lettera a), punto 2), riferito alla data di scadenza del termine di
cui all'art. 3, comma 1;
c) i Comandi di secondo livello devono comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento:
1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di
uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei
partecipanti al concorso;
2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante
lo svolgimento del concorso.
2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate
con determinazione del comandante generale n. 225632, in data 20
luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono:
a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;
c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le
modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n.
225647/102, in data 20 luglio 2016;
d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di
completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»;
e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al
Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta
dall'applicativo informatico.
3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il
Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti:
a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi
dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note
caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o
della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato
militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei
carichi pendenti.
4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica
hanno l'onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it i documenti in carta semplice, ovvero le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, anche se non indicato nella domanda di partecipazione,
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8
al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli elencati nell'art.
22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
I candidati che concorrono per i posti riservati agli
appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista
navale» devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al Centro di
reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2019.
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione della preferenza e/o del punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la data di svolgimento della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della
specializzazione «motorista navale», oltre il 10 luglio 2019.
5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2018/2019 dovranno
presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno
comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza,
idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di
studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il
modello in allegato 2.
6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di
cui all'art. 22, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola ispettori e sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo.
7. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.

















