Antonio De Poli

Guardia di Finanza. Concorso per 830 allievi marescialli

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Concorso (Scad. 12 aprile 2019)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di ottocentotrenta allievi marescialli al 91° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2019/2020.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,
l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti,  per  l'anno
2019, nella  misura  del  60%  dei  posti  complessivamente  messi  a
concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Vista la determinazione del comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati  appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali  successive
a quella preliminare, venga ammesso un numero di  concorrenti  idonei
sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e  rigorosa  selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2019/2020,  un  pubblico
concorso, per titoli ed esami, per  l'ammissione  di  ottocentotrenta
allievi marescialli  al  91°  corso  presso  la  Scuola  ispettori  e
sovrintendenti della Guardia di finanza, cosi' ripartiti: 
      a) settecentosessantotto allievi  marescialli  del  contingente
ordinario, di cui: 
        1)  diciotto  sono  riservati  ai   candidati   in   possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di
istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) otto sono riservati al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) sessantadue allievi marescialli  del  contingente  di  mare,
cosi' suddivisi: 
        1) sedici per la  specializzazione  «nocchiere  abilitato  al
comando» (NAC); 
        2) otto per la specializzazione «nocchiere» (NCH); 
        3) trentasei per la specializzazione  «tecnico  di  macchine»
(TDM); 
        4) due  per  la  specializzazione  «tecnico  dei  sistemi  di
comunicazione e scoperta» (TSC). 
    2. Dei trentasei posti disponibili per il contingente di  mare  -
specializzazione  «tecnico  di  macchine»,  sei  sono  riservati   ai
militari del Corpo, in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con  esito  favorevole,
il corso per  «motorista  navale»  presso  la  Scuola  nautica  della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle  autorita'  di  cui
all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti  di  cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
    I militari in possesso  dei  suddetti  requisiti  possono  essere
ammessi, a domanda, al corso di cui  al  comma  1,  lettera  b),  con
esonero dalle  relative  prove  concorsuali.  A  tal  fine,  i  posti
disponibili sono  assegnati  ai  militari  giudicati  meritevoli  che
abbiano conseguito la  specializzazione  di  «motorista  navale»  con
maggior  punteggio  di  merito,  maggiorato  degli  eventuali  titoli
ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di  grado  piu'  elevato.  A
parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita'
della stessa, la maggiore eta'. 
    3. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    4. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  2
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    5. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni. 
    6. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare, consistente  in  questionari  a  risposta
multipla; 
      b) prova scritta di composizione italiana; 
      c) prova di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prova orale di cultura generale; 
      g) prova facoltativa di una lingua estera,  consistente  in  un
esame scritto e orale nella lingua prescelta; 
      h) prova facoltativa di informatica; 
      i) valutazione dei titoli. 
    7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
graduatorie finali di merito, il numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili. 
                               Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 
        1) alla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'; 
        2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati  non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se  dichiarati  non
idonei al grado  superiore,  abbiano  successivamente  conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
        4) non risultino imputati o  condannati  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
        6) non siano sospesi dal servizio o  dall'impiego  ovvero  in
aspettativa; 
        7) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno  di  compimento
del ventiseiesimo anno di eta'; 
        2) abbiano, se minorenni alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze  armate  e  di  polizia,  a  esclusione,  per  il   contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o  alla  vita
di bordo e, per il  contingente  di  mare,  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7)  alla  data  dell'effettivo  incorporamento,   non   siano
imputati,  non  siano   stati   condannati   ne'   abbiano   ottenuto
l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne'  siano  o  siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        8) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        9) siano in possesso delle  qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 
        10) non siano gia' stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza. 
    2. Tutti i candidati devono possedere,  inoltre,  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea  previsti  dalle  universita'  statali  o  legalmente
riconosciute. 
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2018/2019. 
    4. I requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e alla  data  di  effettivo
incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
punto 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  comandante  regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) sottocapo di Stato  maggiore  e  capi  reparto  del  Comando
generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  articolazioni  del
Comando generale di diretta collaborazione del  comandante  generale,
del comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi capi ufficio; 
      d) comandante del  Quartier  generale,  comandante  del  Centro
informatico   amministrativo   nazionale,   comandante   del   Centro
logistico, comandante del Reparto  tecnico  logistico  amministrativo
degli  istituti  di  istruzione,  comandante  del   Reparto   tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, comandante del  Centro
navale  e  comandante  del  Centro  di  aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentunesimo  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
form di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con S.P.I.D.  (Sistema  pubblico  di
identita' digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, corredato  per  esteso  dalla  propria  firma  autografa  e
scansionato, dovra' essere caricato a  sistema,  mediante  l'apposita
funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione   fronte-retro   del
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita'.  Il  sistema
consentira', quindi, di verificarne  il  corretto  inserimento  e  di
concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma  1,  la
procedura di presentazione dell'istanza. 
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra': 
      a) registrarsi al  portale  indicando  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata in  uso  a  uno  dei  componenti  del  nucleo
familiare esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  al
tutore; 
      b) effettuare,  al  termine  della  procedura  di  compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato  dal  sistema
che, una volta stampato, corredato per esteso dalla  firma  autografa
del candidato e, a pena di nullita', da entrambi  i  genitori  o  dal
solo genitore esercente in via esclusiva la potesta'  genitoriale,  o
in  mancanza,  dal  tutore   ai   fini   dell'assenso   a   contrarre
l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami  clinici
e  strumentali  utili  all'accertamento   dell'idoneita'   fisica   e
attitudinale,  dovra'  essere  scansionato  e  caricato  a   sistema,
mediante l'apposita  funzione  «upload»,  unitamente  alla  scansione
fronte-retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. 
      Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i  genitori,  il
candidato avra' cura di scansionare, su un  unico  file,  i  relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'. 
      Il sistema  consentira',  quindi,  di  verificare  il  corretto
inserimento dei file  richiesti  e  di  concludere  la  procedura  di
presentazione dell'istanza. 
    5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    6. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro il termine di cui
al comma 1. 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello  dovra'  essere  sottoscritto  dallo  stesso  e,  a  pena  di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai  fini
dell'assenso  a  contrarre   l'arruolamento   e   dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale.  L'istanza   dovra'   essere
corredata, in  tal  caso,  anche  dalla  scansione  fronte/retro  del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita  la
potesta' genitoriale. 
    7. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  Reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. 
    I militari che risultano assegnati  ad  una  sezione  di  Polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Dell'avvenuto   adempimento   dovra'    essere    fornita    apposita
dichiarazione  al  Reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    8. Le domande di partecipazione, presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   6,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro il termine di cui al comma 1. 
    9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  Reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente  al  termine  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
      b) il Reparto cui e' in forza; 
      c) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2018/2019,  indicando   l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      e) se in servizio permanente, di non  essere  stato  dichiarato
non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero  se  dichiarato
non idoneo al grado superiore, abbia  successivamente  conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) di non essere sottoposto a un procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
      h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero  in
aspettativa; 
      i) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei  titoli  preferenziali
tra  quelli  elencati  nell'art.  22  nonche'  di  quelli   stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa  che  e'  onere  del  candidato
consegnare o far pervenire, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o  le  certificazioni
ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso di tali titoli; 
      l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      m) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'art. 1, comma 2, devono  farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale». 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)   il   contingente   (ordinario   o   mare   con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del  codice
di procedura penale per delitti non  colposi,  ne'  essere  o  essere
stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  e  il   reparto   di
appartenenza; 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2018/2019,  indicando   l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      m) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze  armate  e  di  polizia,  a  esclusione,  per  il   contingente
ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o  alla  vita
di bordo e, per il  contingente  di  mare,  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo; 
      n)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      o) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      q) l'eventuale possesso dei titoli maggiorativi di punteggio di
cui alla scheda in allegato 8 al bando e/o dei  titoli  preferenziali
tra  quelli  elencati  nell'art.  22  nonche'  di  quelli   stabiliti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. Al riguardo, si precisa  che  e'  onere  del  candidato
consegnare o far pervenire, secondo  le  modalita'  e  la  tempistica
indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o  le  certificazioni
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti  dalla  legge,
comprovanti il possesso di tali titoli; 
      r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      s) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a) se concorrente per il contingente ordinario: 
        1) prova di conoscenza di una lingua  straniera  scelta  tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
        2) prova di informatica; 
        3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; 
      b) se concorrente per il contingente di mare: 
        1) prova di conoscenza di una lingua  straniera  scelta  tra:
francese, spagnolo e tedesco; 
        2) prova di informatica; 
        3) una prova di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100
metri e piegamenti sulle braccia. 
    5. All'atto della compilazione della domanda  di  partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: 
      a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  devono
precisare gli estremi e il  livello  del  titolo  in  base  al  quale
concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana  o  tedesca)
nella quale intendono sostenere le previste prove  scritta,  orale  e
facoltativa di informatica; 
      b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, devono specificare gli estremi  e  l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 
    6. I candidati, inoltre,  nella  domanda,  devono  dichiarare  di
essere a conoscenza delle disposizioni del bando di  concorso  e,  in
particolare, degli  articoli  11,  12,  14  e  22,  concernenti,  tra
l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della
prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di
convocazione per le prove successive e di notifica delle  graduatorie
finali di merito. 
    7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che: 
      a) autorizza il trattamento dei dati  personali  ai  sensi  del
regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n. 101; 
      b) in caso  di  false  dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadra' da  ogni
beneficio eventualmente conseguente al  provvedimento  emanato  sulla
base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto,  dal  candidato  e,  se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo  genitore  esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo/i documento/i di riconoscimento; 
      c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte,
pervengano con modalita' differenti da quelle previste; 
      d) pervengano  all'indirizzo  P.E.C.  concorsoAM@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: 
      a)  la  relativa  documentazione  caratteristica  deve   essere
chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza del termine  di
presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui  all'art.  3,
comma 1; 
      b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il  giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1,  comma  2,  e  2,  comma  1,
lettera a), punto 2), riferito alla data di scadenza del  termine  di
cui all'art. 3, comma 1; 
      c)   i   Comandi   di   secondo   livello   devono   comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento: 
        1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita  di
uno dei prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2,  da  parte  dei
partecipanti al concorso; 
        2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi  durante
lo svolgimento del concorso. 
    2. I dati presenti negli atti matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare»  (D.U.M.).  A  tal  fine  le  strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia  di  finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme  di  attuazione  approvate
con determinazione del comandante generale  n.  225632,  in  data  20
luglio 2016, e successive modificazioni e integrazioni, devono: 
      a) provvedere a redigere o a far redigere  uno  dei  prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) procedere alla  parifica  dei  relativi  D.U.M.  secondo  le
modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I  Reparto  n.
225647/102, in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza»; 
      e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del  D.U.M.  al
Centro di reclutamento in modo da consentirne la rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  12,  il
Centro  di  reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
hanno l'onere di presentare in tale sede o a mezzo PEC  all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it  i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, anche se non indicato nella domanda  di  partecipazione,
dei titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8
al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli  elencati  nell'art.
22 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  concorrono  per   i   posti   riservati   agli
appartenenti al Corpo in possesso della  specializzazione  «motorista
navale»    devono    inviare    a    mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it  la  citata   documentazione   al   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2019. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato nella data di sostenimento delle prove di
efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo  in  possesso  della
specializzazione «motorista navale», oltre il 10 luglio 2019. 
    5.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2018/2019  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'art. 22, devono  far  pervenire  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it a pena di decadenza, entro trenta giorni  dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola  ispettori  e  sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.