INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE PER COLLABORATORI: AL VIA LE DOMANDE.

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, rimasti senza lavoro possono usufruire della Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione introdotta in via sperimentale dal Jobs Act nel 2015 e confermata per l’anno in corso dalla Legge di stabilità 2016.

Per accedervi è necessario essere iscritti alla gestione separata INPS, essere privi di partita IVA, non essere pensionati e possedere i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione al momento della domanda;
  • almeno 3 mesi di contributi a partire dal 1° gennaio 2015.

Non è più necessario, quindi, aver maturato un mese di contributi o un rapporto di collaborazione di almeno un mese nell’anno in cui si verifica la cessazione del lavoro.

L’importo della Dis-Coll è pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso in cui esso sia pari o inferiore a 1.195 euro. L’indennità aumenta se il reddito medio mensile è superiore, senza però mai superare l’importo massimo previsto di 1.300 euro.

La durata è pari alla metà del numero di mesi di contribuzione accreditati dal 1° gennaio 2015, per un massimo di 6 mesi. A partire dalla quarta mensilità l’importo si riduce del 3% ogni mese.

In caso di rapporti di lavoro cessati tra il 1° gennaio e il 5 maggio 2016, la domanda di Dis-Coll può essere presentata entro il 12 luglio 2016. Per eventi successivi al 5 maggio, la richiesta deve essere inoltrata entro 68 giorni dalla data di cessazione della collaborazione.

Per maggiori informazioni su requisiti, importo, durata e modalità di richiesta della Dis-Coll per l’anno 2016 è possibile consultare la Circolare Inps n. 74/2016, disponibile sul sito www.inps.it