Il bonus matrimonio consiste in un’agevolazione economica riconosciuta dall’Inps in occasione del congedo straordinario per matrimonio agli sposi che contraggono matrimonio civile o concordatario e che alla data delle nozze possono far valere un contratto di lavoro da almeno una settimana.
L’assegno per congedo matrimoniale spetta solo ad alcune categorie di lavoratori: operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza dipendenti da aziende industriali, artigiane o cooperative, e disoccupati con almeno 15 giorni di lavoro in tali aziende nei 90 giorni antecedenti le nozze.
Il contributo spetta a entrambi i coniugi che ne hanno i requisiti e ne fanno richiesta e l’importo varia dai 7 agli 8 giorni di retribuzione giornaliera (meno una percentuale del 5,54% a carico del lavoratore) a seconda della categoria di lavoratori cui si appartiene.
L’assegno non è cumulabile con indennità di maternità o malattia, cassa integrazione ordinaria o straordinaria e trattamenti di disoccupazione.
Nel caso dei lavoratori occupati, la domanda deve essere presentata al proprio datore di lavoro al termine del congedo matrimoniale e non oltre 60 giorni dalla data di celebrazione delle nozze. I disoccupati possono farne richiesta direttamente all’Inps entro 1 anno dal matrimonio.
Maggiori informazioni sull’assegno per congedo matrimoniale e sulle modalità di presentazione delle richieste sono disponibili alla pagina dedicata del sito dell’Inps,