Antonio De Poli

Ministero degli affari esteri. Concorso per 375 collaboratori di amministrazione

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trecentosettantacinque posti di collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2 e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area F2.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari
esteri; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale 20 dicembre 2019,  n.  1202/2722  recante
«Modifica del decreto ministeriale n. 233 del  3  febbraio  2017  che
disciplina le articolazioni interne, distinte  in  unita'  e  uffici,
delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 28 luglio 1999, n.  266,  contenente  disposizioni
relative al personale del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
    Visto il decreto legislativo 27  ottobre  2009,  n.  150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche   amministrazioni»,   in
particolare  gli  articoli  24,  comma  1,  e  62,  comma  1-bis  che
modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis  del
sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni
in   materia   di   mobilita'   del   personale    delle    pubbliche
amministrazioni, con Nota DFP-0002586-P del 15 gennaio 2021; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita',  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, relativi alla riserva di posti  per  i  volontari  delle
Forze armate; 
    Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito,
con modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile  2020,  in  materia  di   determinazione   dei   compensi   da
corrispondere ai componenti delle commissioni  esaminatrici  e  della
Commissione per l'attuazione del progetto di  riqualificazione  delle
pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Visto ii decreto legislativo n. 165 del 30  marzo  2001,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche», in particolare il comma 3, dell'art. 38; 
    Vista  la  legge  n.  29  del  2006,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee -  legge  comunitaria  2005»,  in  particolare
l'art. 12; 
    Visto il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile  1994,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative a scuole di ogni ordine e  grado»,
in particolare gli articoli 381 e 387; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,
n. 394, e successive modificazioni,  «Regolamento  recante  norme  di
attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni   concernenti   la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286», in particolare l'art. 48; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  23  giugno  2004,  n.  225,
concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2  e  3,
dell'art. 21 e dell'art. 181,  comma  1,  lettera  a)  del  succitato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  relazione  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui sono tenuti il  collaboratore  di  amministrazione,
contabile e consolare, seconda area F2, ed il  collaboratore  tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, seconda area
F2, in quanto le  mansioni  proprie  dei  profili  esigono  il  pieno
possesso del requisito della vista, in relazione sia al  servizio  da
svolgere  presso  la  sede  centrale  che  presso  le  rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni nella legge 11 agosto 2014,  n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»  ed  in  particolare  l'art.  3  e  l'art.  18,  comma   2,
concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle  suddette
categorie protette; 
    Visto che la quota d'obbligo prevista per le  categorie  protette
e' tenuta  nel  rispetto  della  Convenzione  stipulata  in  data  28
settembre 2016, n. 12815, tra il  Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale  e  Citta'  Metropolitana  di  Roma
Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  215,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n.  216,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento
tra  le  persone  senza  distinzione  di  religione,  di  convinzioni
personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi  del  quale
non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana  per
i  posti  nei  ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
Cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto 2019, registrato alla Corte dei conti  in  data  18  settembre
2019, reg. 1859, con il quale e'  stata  rideterminata  la  dotazione
organica delle aree funzionali del Ministero degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, come modificata  dall'art.  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2  dicembre  2019,
registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, n. 2430; 
    Considerata la disponibilita' dei posti in organico nella seconda
area; 
    Visti il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  Comparto  «Ministeri»  per   il   biennio   economico
2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il Contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri  e  della
cooperazione internazionale, sottoscritto il 1° dicembre 2016; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto funzioni centrali per il  triennio  2016-2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il  Contratto  collettivo  integrativo  del  personale  del
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
sottoscritto il 6 febbraio 2020; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro  relativo  alla
sequenza  contrattuale  ad  integrazione  del  Contratto   collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali  del
12 febbraio 2018, sottoscritto il 19 maggio 2020; 
    Visto l'art. 1, comma 365, lettera b)  della  legge  11  dicembre
2016,  n.  232  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017; 
    Vista la Tabella 2 dello stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  allegato  alla  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  per  la  semplificazione e  la
pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze del 24 aprile 2018; 
    Visto l'art. 1, commi 298, 314 e  315  della  legge  30  dicembre
2018,  n.  145  «Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per   l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023»; 
    Visto il  piano  triennale  dei  fabbisogni  di  personale  (PTF)
2020-2022 del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento della funzione pubblica  con  nota  n.  68881  del  28
ottobre  2020  e  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato  -  Ispettorato
generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi  del
lavoro pubblico con nota n. 244157 del 23 dicembre 2020; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
    Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
come modificato dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di complessive  quattrocento  unita'  di  personale  non
dirigenziale  a  tempo   indeterminato,   da   inquadrare   nell'area
funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale secondo la seguente
ripartizione: 
      codice  01  -  Profilo  professionale   di   collaboratore   di
amministrazione, contabile e consolare. Trecentosessantacinque unita'
di personale da inquadrare nel profilo professionale di collaboratore
di amministrazione, contabile e consolare, seconda area F2. 
      codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico  per
i servizi  di  informatica,  telecomunicazioni  e  cifra. Venticinque
unita' di  personale  da  inquadrare  nel  profilo  professionale  di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra, seconda area F2. 
    Il candidato, fermo restando il possesso dei requisiti di cui  al
successivo art. 2, puo'  presentare  domanda  di  partecipazione  per
ciascuno dei profili professionali relativi ai codici di concorso  di
cui al presente articolo. 
    2. Ai sensi  dell'art.  167  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci per cento dei posti  messi
a concorso per ciascun codice di concorso e riservato agli  impiegati
di nazionalita' italiana con contratto a tempo  indeterminato  presso
le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e  gli  Istituti
italiani  di  cultura  all'estero,  ove  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente bando. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti messi a concorso per
ciascun codice di concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o
in ferma prefissata di durata di  cinque  anni  delle  Forze  armate,
congedati senza demerito anche al  termine  o  durante  le  eventuali
rafferme contratte nonche' agli ufficiali  di  complemento  in  ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata  che  hanno  completato
senza demerito la ferma contratta,  ove  in  possesso  dei  requisiti
previsti dal presente bando. 
    4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, il dieci per cento dei posti messi  a  concorso  per  ciascun
codice di concorso e' riservato al personale di ruolo  del  MAECI  in
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
    5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si
tiene conto dello stato di attuazione  della  Convenzione  richiamata
nelle premesse. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle  suddette  riserve
ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 
    7. Le  riserve  di  legge  e  quelle  facoltative  sono  valutate
esclusivamente all'atto  della  formazione,  per  ciascun  codice  di
concorso, della graduatoria finale di merito  di  cui  al  successivo
art. 11 e nel limite massimo del 50 per cento dei  posti  relativi  a
ciascun  profilo  professionale  di  cui  al  comma  1.  La  predetta
percentuale  e  prioritariamente  destinata  alle  quote  di  riserva
obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste  dalla
legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 
    8.  I  posti  riservati,  se  non  utilizzati  a   favore   delle
sopraindicate categorie di riservatari, sono  conferiti  agli  idonei
secondo l'ordine di graduatoria. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al  concorso  e  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni diciotto; 
      c) essere in possesso del diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado o di un  titolo  di  studio  straniero  equipollente  o
equivalente. 
    I candidati in possesso  di  titolo  conseguito  all'estero  sono
ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: 
      sia stato riconosciuto equipollente  a  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado. In questo caso  e'  cura  del  candidato
dimostrare  la  suddetta  equipollenza  mediante   l'esibizione   del
provvedimento che la dichiara; 
      sia  stato  dichiarato  equivalente  a  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado con provvedimento  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. Il provvedimento di equivalenza va  acquisito  ai
fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia gia'  stato
ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la
documentazione  necessaria  per  la  richiesta  di  equivalenza  sono
reperibili al sito istituzionale della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri     -     Dipartimento     della      funzione      pubblica
(www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e'  ammesso  con  riserva
alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di
equivalenza. 
    L'avvenuta  attivazione  della  procedura  di  equivalenza   deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento delle prove orali; 
      d)  idoneita'  psico-fisica  allo  svolgimento  delle  mansioni
proprie   del   profilo    professionale    di    collaboratore    di
amministrazione, contabile e consolare e del profilo professionale di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi  estere,
ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. 
    L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente. 
      e) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che  siano  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, nonche'  coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  e  ai
sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge  o
dei Contratti collettivi nazionali di lavoro  relativi  al  personale
dei vari comparti. 
    2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di cui all'art. 3, comma 1 del presente bando,  nonche'  al
momento dell'assunzione al Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 14. 
                               Art. 3 
 
Presentazione della domanda di ammissione al  concorso  -  Termine  e
                              modalita' 
 
    1. Il candidato  invia  la  domanda  di  ammissione  al  concorso
esclusivamente per via telematica, attraverso il portale concorsi del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale  al
link https://PortaleConcorsi.esteri.it/ -  La  domanda  on-line  deve
essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo
giorno (festivi inclusi) successivo alla data  di  pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della  domanda
di ammissione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico.
Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere  e  inviare  il
modulo on-line. 
    2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero,  il  comune  italiano  nei  cui  registri  di  stato
civile e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  comune  e  l'indirizzo  di   residenza   con   l'esatta
indicazione del codice di  avviamento  postale  nonche'  il  recapito
telefonico; 
      e) il godimento dei diritti politici; 
      f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      g) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      h) il titolo di studio di accesso di cui e in possesso ai  fini
della  partecipazione   alla   presente   selezione   con   esplicita
indicazione dell'Istituto  che  lo  ha  rilasciato,  della  data  del
conseguimento e del voto riportato; 
      i)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; 
      j)  i  servizi  eventualmente  prestati  come   dipendente   di
pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione
di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli  eventuali
procedimenti disciplinari subiti o in corso; 
      k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione  di
una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2,  3  e  4  del  presente
bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la  sede
e il periodo di servizio; 
      l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese)  in
cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 9, comma
1; 
      m) la lingua, o  le  lingue  straniere,  prescelte  tra  quelle
indicate nel successivo art. 10, comma 1, in  cui  intende  sostenere
prove facoltative orali; 
      n) i titoli, previsti  dalle  vigenti  disposizioni  e  di  cui
all'allegato 1, dei quali e  eventualmente  in  possesso,  che  danno
luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; 
      o) per i candidati  di  sesso  maschile,  avere  una  posizione
regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti; 
      p) di essere a conoscenza delle norme che regolano il  servizio
all'estero alle  dipendenze  del  Ministero  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e di essere  disposto  a  trasferirsi  in
qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare
servizio. 
    3. L'eventuale dichiarazione mendace  con  riferimento  a  quanto
indicato alle lettere  e)  e  g)  del  precedente  comma  2  comporta
l'automatica esclusione dal concorso  o  la  mancata  assunzione  del
candidato. 
    4. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertare  la
sussistenza. 
    I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione
alle prove concorsuali non saranno presi in considerazione. 
    5. Il candidato deve specificare  i  recapiti  -  comprensivi  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  (preferibilmente
cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui  chiede
che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
successive variazioni. 
    6. Il candidato deve inoltre dichiarare di  essere  a  conoscenza
che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di  collaboratore
di amministrazione, contabile e consolare,  seconda  area  F2,  e  di
collaboratore tecnico per i servizi di informatica, telecomunicazioni
e cifra, seconda area F2, sia presso l'Amministrazione  centrale  che
in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche  di  disagio,
costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 
    7. Il candidato deve prestare il proprio consenso al  trattamento
dei  dati  personali  ai  fini  dello  svolgimento  delle   procedure
concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nella domanda  di
ammissione al concorso sono trattati esclusivamente per le  finalita'
di cui al successivo art. 15. 
    8. Il candidato  diversamente  abile  che  si  avvale  di  quanto
previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la
propria disabilita' e il relativo grado  e  specifica,  nel  caso  ne
abbia  l'esigenza,  ai  sensi  dell'art.  20  della  predetta  legge,
l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale  necessita'  di  tempo
aggiuntivo  per  lo  svolgimento  delle  prove.  La   concessione   e
l'assegnazione di ausili e/o tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a
insindacabile giudizio  della  commissione  esaminatrice  sulla  base
della documentazione che sara' a tale fine successivamente  richiesta
dall'Amministrazione,  unitamente  all'autorizzazione  al   Ministero
degli  affari  esteri  e   della   cooperazione   internazionale   al
trattamento dei relativi dati personali. 
    Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80 % -
ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.
104,  come  integrata  dal  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  -
non e' tenuto a sostenere  la  prova  preselettiva  (art.  6)  ed  e'
ammesso alla prova scritta (art. 8, comma 1),  previa  presentazione,
su specifica  richiesta  dell'Amministrazione,  della  documentazione
comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato  grado  di
invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale al trattamento  dei  relativi  dati
personali. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d). 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
    2. L'Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  L'Amministrazione  nomina   una   commissione   esaminatrice,
competente per entrambi i codici di concorso di cui all'art. 1, comma
1 del bando sulla base dei criteri previsti dall'art. 9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La commissione
esaminatrice,  competente  per   l'espletamento   degli   adempimenti
previsti dal  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  e
nominata  con  decreto  del  direttore  generale  per  le  risorse  e
l'innovazione ed e' composta da  un  dirigente  di  prima  fascia  od
equiparato, con funzioni  di  presidente,  e  da  due  esperti  nelle
materie oggetto del concorso. 
    2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati  membri  aggiunti
per particolari materie. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale
appartenente alla terza area funzionale. 
    4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri  lavori  in
modalita'  telematica,  garantendo  comunque  la   sicurezza   e   la
tracciabilita' delle comunicazioni. 
                               Art. 6 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Qualora il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario,  e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  prova  preselettiva,
comune ai codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 del
presente bando, della durata di sessanta (60) minuti, consistente  in
sessanta  (60)  quesiti  a   risposta   multipla   e   a   correzione
automatizzata, ai fini della verifica: 
      a) della conoscenza degli  elementi  di  diritto  pubblico  con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego; 
      b) della buona conoscenza ed uso della lingua italiana; 
      c) della buona conoscenza ed uso della lingua inglese; 
      d) della conoscenza base degli strumenti di office automation; 
      e)   della   capacita'   logico-deduttiva,   di    ragionamento
logico-matematico e critico-verbale. 
    2. Per l'espletamento della prova preselettiva  l'Amministrazione
potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da  enti  o
societa'  specializzate  in  selezione  del   personale.   La   prova
preselettiva potra' svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente
in via informatica secondo le modalita' di cui al successivo art. 12. 
    3. A ciascuna risposta e' attribuito il punteggio che segue: 
      risposta esatta: +1 punto; 
      mancata risposta o risposta per la quale  siano  state  marcate
due o piü opzioni: 0 punti; 
      risposta errata: -0,33 punti. 
    4. Per ciascun codice di concorso e' ammesso alla  prova  d'esame
scritta il numero di candidati che segue: 
      a) codice  01  -  Profilo  professionale  di  collaboratore  di
amministrazione,     contabile     e      consolare      I      primi
milleottocentosettantacinque (1875)  candidati  classificatisi  nella
prova preselettiva, purche'  soddisfino  i  requisiti  di  ammissione
previsti  dal  precedente   art.   2.   I   candidati   eventualmente
classificatisi al  milleottocentosettantacinquesimo  posto  con  pari
punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 
      b) codice 02 - Profilo professionale di  collaboratore  tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra. 
    I primi  duecento  (200)  candidati  classificatisi  nella  prova
preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di  ammissione  previsti
dal precedente art. 2. I candidati  eventualmente  classificatisi  al
duecentesimo posto con pan i punteggio sono tutti ammessi alle  prove
scritte. 
    5. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione della votazione finale di merito. 
    6.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
utilizzare nella sede di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,
raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di  qualsiasi  natura.
Non possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi  mobili
al  fine  di  memorizzare  o  trasmettere  dati,   svolgere   calcoli
matematici, comunicare con altri candidati o terzi. I  candidati  non
possono in alcun modo comunicare tra loro. In caso di  violazione  di
tali disposizioni la commissione  esaminatrice  delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
                               Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame consistono in  due  prove  scritte  volte  ad
accertare le conoscenze teorico-pratiche ed una prova orale, come  da
allegato  programma  che  fa  parte  integrante  del  presente  bando
(allegato 2). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, le
competenze trasversali, tecniche e  attitudinali,  la  maturita'  del
candidato. 
    2. I punteggi sono espressi in centesimi. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte, gestite con procedura analoga a quella della
prova preselettiva, consistono in  quesiti  a  risposta  multipla,  a
correzione automatizzata, e  si  articolano  per  ciascun  codice  di
concorso come segue: 
      codice  01  -  Profilo  professionale   di   collaboratore   di
amministrazione, contabile e consolare 
        a) la prima prova consiste in  quesiti  a  risposta  multipla
volti a verificare le conoscenze teorico-pratiche del candidato nelle
materie che seguono: 
          elementi di diritto pubblico con particolare riferimento al
rapporto di pubblico impiego; 
          elementi di diritto consolare; 
          elementi di contabilita' di Stato; 
        b) la seconda prova consiste in quesiti a  risposta  multipla
volti a verificare la buona conoscenza e l'uso della  lingua  inglese
da parte del candidato. 
      codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico  per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra 
        a) la prima prova consiste in  quesiti  a  risposta  multipla
volti a verificare le conoscenze teorico-pratiche  del  candidato  in
materia di informatica, telecomunicazioni e cifra; 
        b) la seconda prova consiste in quesiti a  risposta  multipla
volti a verificare la buona conoscenza e l'uso della  lingua  inglese
da parte del candidato. 
    2. Per l'espletamento delle prove scritte di  cui  al  precedente
comma  1,  l'Amministrazione  potra'  avvalersi  anche  di  procedure
automatizzate gestite da enti o societa' specializzate  in  selezione
del personale.  Le  prove  scritte  potranno  svolgersi  presso  sedi
decentrate ed eventualmente in via informatica secondo  le  modalita'
di cui al successivo art. 12. 
    3. Superano le prove scritte e sono ammessi alla prova orale, per
ciascun codice di concorso, i candidati che riportano  una  votazione
complessiva di almeno sessanta centesimi (60/100) in  ciascuna  prova
scritta. 
    4. Durante le prove scritte i candidati  non  possono  utilizzare
nella sede  di  esame  carta  da  scrivere,  pubblicazioni,  raccolte
normative,  vocabolari,  testi,  appunti  di  qualsiasi  natura.  Non
possono utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi  mobili  al
fine di memorizzare o trasmettere dati, svolgere calcoli  matematici,
comunicare con altri candidati o terzi. I candidati  non  possono  in
alcun modo comunicare  tra  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali
disposizioni  la  commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
                               Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale verte, per ciascun codice  di  concorso,  sulle
materie oggetto delle prove scritte di  cui  al  precedente  articolo
nonche' su: 
      codice  01  -  Profilo  professionale   di   collaboratore   di
amministrazione, contabile e consolare 
        a) ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione intemazionale; 
        b) elementi di geografia; 
        c)  altra  lingua  straniera  veicolare  da  scegliersi   tra
francese, spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e
giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera 1; 
        d) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacita di uso dei principali programmi  di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione. 
      codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico  per
i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra 
        a) ordinamento del Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
        b) elementi di geografia; 
        c) elementi di diritto pubblico con  particolare  riferimento
al rapporto di pubblico impiego; 
        d) elementi di contabilita' di Stato; 
        e)  altra  lingua  straniera  veicolare  da  scegliersi   tra
francese, spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e
giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera 1; 
        f) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e
la capacita' di uso dei principali programmi di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione. 
    2. La prova orale  e'  oggetto  di  una  valutazione  unica.  Per
superare  la  prova  di  esame  orale  e'  necessario  conseguire  un
punteggio di almeno sessanta centesimi (60/100). 
    3.  La  prova  orale  puo'  essere  svolta  in   videoconferenza,
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo
comunque  l'adozione  di  soluzioni  tecniche   che   assicurino   la
pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche'
la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    4. Al termine di ogni seduta la commissione  forma  l'elenco  dei
candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del   voto   da   ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario,  e
affisso all'albo della sede d'esame. 
                               Art. 10 
 
                Prova facoltativa in lingua straniera 
 
    1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione  alle
prove concorsuali di sostenere una prova  facoltativa  orale  in  una
lingua a  scelta  tra  francese,  spagnolo,  tedesco,  arabo,  russo,
portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta
per la prova orale di cui al precedente art. 9, comma 1. 
    2. L'eventuale prova facoltativa orale  in  lingua  straniera  e'
sostenuta dai candidati al termine della prova orale. 
    3. Per tale  prova  il  candidato  puo'  conseguire  fino  a  1,5
centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi. 
    4. Il punteggio attribuito per  la  prova  facoltativa  orale  in
lingua straniera si aggiunge  alla  votazione  complessiva  riportata
nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato abbia  superato  la
prova orale secondo le modalita' di cui al precedente art.  9,  comma
2. 
                               Art. 11 
 
            Voto finale delle prove d'esame e formazione 
         della graduatoria di merito per codice di concorso 
 
    1. La votazione complessiva  e'  determinata  dalla  somma  della
media delle votazioni conseguite  nelle  prove  scritte,  di  cui  al
precedente art. 8, e della votazione ottenuta nella prova  orale,  di
cui al precedente art. 9. Al voto della prova orale sono  aggiunti  i
centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua
straniera, di cui al precedente art. 10. 
    2. Il punteggio ottenuto nella  prova  preselettiva,  di  cui  al
precedente art. 6, non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
    3. La graduatoria finale di merito per ciascun codice di concorso
di cui all'art. 1 del presente bando  e'  formata  dalla  commissione
esaminatrice secondo l'ordine derivante dalla  votazione  complessiva
conseguita da ciascun candidato. 
                               Art. 12 
 
                 Modalita' e calendario delle prove 
 
    1. La sede, il giorno, l'orario e  le  modalita'  di  svolgimento
della prova preselettiva di cui al precedente art. 6 sono  resi  noti
con avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio
2021 e sul sito internet del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale www.esteri.it - oltre che  nella  bacheca
dell'Ufficio  V  della  Direzione   generale   per   le   risorse   e
l'innovazione.  Eventuali  ulteriori   informazioni   relative   allo
svolgimento della prova  saranno  rese  note  con  successivo  avviso
pubblicato sul sito esteri.it - Tali comunicazioni  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla
procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo
e nell'ora  resi  noti  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio
2021 e sul sito internet del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice   stabilisce   l'ordine   delle
successive prove d'esame scritte sulla base  del  calendario  fissato
dalla Direzione generale per le risorse e l'innovazione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
    3. La sede, il giorno, l'orario e  le  modalita'  di  svolgimento
delle prove d'esame scritte per ciascun codice di concorso sono  resi
noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -  n.  46  dell'11
giugno 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari  esteri  e
della  cooperazione   internazionale,   oltre   che   nella   bacheca
dell'Ufficio  V  della  Direzione   generale   per   le   risorse   e
l'innovazione.  Con  lo  stesso  avviso  e'  resa  nota  la  data  di
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le  prove
scritte per ciascun codice di  concorso.  La  data  di  pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le  prove  scritte  per
ciascun codice di concorso e' resa nota  altresi'  dalla  commissione
esaminatrice  prima  dell'inizio  della  prova  preselettiva  di  cui
all'art.  6.   Eventuali   ulteriori   informazioni   relative   allo
svolgimento delle prove  saranno  rese  note  con  successivo  avviso
pubblicato sul sito esteri.it 
    Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli  effetti.
Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte per ciascun
codice di concorso  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
nell'ora prestabiliti. 
    4. La commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
successive prove di esame orali. 
    5. L'avviso di presentazione alla prova stessa, con l'indicazione
del  voto  riportato  nelle  prove  scritte  per  ciascun  codice  di
concorso, e' dato ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova
d'esame orale, individualmente  per  via  telematica  (email)  almeno
venti giorni prima della data in cui  essi  devono  sostenerla.  Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6.  Nel  caso   in   cui,   per   circostanze   straordinarie   e
imprevedibili,  nonche'  per  causa  di  forza  maggiore,   dopo   la
pubblicazione del calendario della prova preselettiva o  della  prova
scritta, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del
rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - sul sito internet del Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre
che nella bacheca dell'Ufficio V  della  Direzione  generale  per  le
risorse e l'innovazione. 
                               Art. 13 
 
Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito  per  codice
                             di concorso 
 
    1.  Il  direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
per l'immissione nella seconda area, posizione economica F2,  profilo
professionale  di  «collaboratore  di  amministrazione,  contabile  e
consolare» e l'immissione nella seconda area, posizione economica F2,
profilo professionale di «collaboratore  tecnico  per  i  servizi  di
informatica, telecomunicazioni e cifra»  degli  Uffici  centrali  del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione  internazionale  e
delle Rappresentanze diplomatiche ed Uffici consolari, la graduatoria
di merito per ciascun codice  di  concorso  dei  candidati  risultati
idonei  nelle  prove  d'esame.  Con  il  medesimo  provvedimento   il
direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara  vincitori
del concorso i candidati utilmente collocati, per ciascun  codice  di
concorso, nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria  di  merito  per  ciascun  codice  di  concorso
unitamente a quella dei vincitori per ciascun codice di  concorso  e'
pubblicata nel foglio di comunicazioni  del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione  e'
data notizia mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 14 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso per il codice -
01 e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto  riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma
in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nell'area   seconda,   fascia
retributiva  2,  nel  profilo  professionale  di  «collaboratore   di
amministrazione, contabile e consolare» del  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso per il codice -
02 e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto  riserva
di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma
in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  nell'area   seconda,   fascia
retributiva 2, nel profilo professionale  di  «collaboratore  tecnico
per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale». 
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
prescritti, ii vincitore presenta al Ministero degli affari esteri  e
della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in  via
provvisoria,  una  dichiarazione,  sottoscritta  sotto   la   propria
responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante  che
gli stati, fatti e  qualita'  personali,  suscettibili  di  modifica,
autocertificati nella domanda di ammissione al  concorso,  non  hanno
subito variazioni. A norma dell'art.  71  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede  a
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese.  Il  vincitore
presenta,  inoltre,  una  dichiarazione  circa   l'insussistenza   di
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art.  53  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modifiche   e
integrazioni. 
    4. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica  i
vincitori  del  concorso  per  accertarne  l'idoneita'   psico-fisica
all'impiego. 
    5. Il  vincitore  che,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione.  In  caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione
di decadenza dei  medesimi,  subentreranno  i  candidati  idonei  non
vincitori in ordine di graduatoria. 
                               Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Le modalita' del trattamento dei dati personali  sono  descritte,
per comodita' di consultazione, nell'informativa sul trattamento  dei
dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento  (UE)  2016/679,
di cui all'allegato 3 del presente bando  di  cui  costituisce  parte
integrante. 
                               Art. 16 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
    Per quanto non previsto dal presente  bando,  valgono  in  quanto
applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento  dei  concorsi
contenute nel decreto  del  Presidente  della  Repubblica 10  gennaio
1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche'  le
disposizioni sul reclutamento del personale  contenute  nell'art.  35
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 16 febbraio 2021 
 
                                      Il direttore generale: Varriale 
                                                           Allegato 1 
 
 TITOLI DI PREFERENZA DA FAR VALERE IN CASO DI PARITA' DI PUNTEGGIO 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini  che  nei
concorsi hanno preferenza a parita di punteggio sono le seguenti: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16.  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20. militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'. 
                                                           Allegato 2 
 
                          PROGRAMMA D'ESAME 
 
    Codice   01 -   Profilo   professionale   di   collaboratore   di
amministrazione, contabile e consolare 
 
                         PROVA PRESELETTIVA 
 
    Verifica della conoscenza degli elementi di diritto pubblico  con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (programma in
calce). 
    Verifica della buona conoscenza  ed  uso  della  lingua  italiana
(programma non previsto). 
    Verifica della buona  conoscenza  ed  uso  della  lingua  inglese
(programma non previsto). 
    Verifica  della  conoscenza  base  degli  strumenti   di   office
automation (programma non previsto). 
    Verifica  della  capacita   logico-deduttiva,   di   ragionamento
logico-matematico e critico-verbale (programma non previsto). 
 
                    Elementi di diritto pubblico 
 
    1. Lo Stato e i suoi elementi  costitutivi:  popolo,  territorio,
sovranita'. 
    2. Forme di stato e forme di governo. 
    3. Lo stato nei rapporti internazionali. 
    4. L'Unione europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le
loro funzioni, elementi sulla procedura legislativa e sulle tipologie
di atti normativi. 
    5.  Le  fonti  del  diritto.  La  Costituzione   e   i   principi
fondamentali dell'ordinamento. 
    6. L'organizzazione dello Stato: forma dello Stato e del  Governo
italiano. Separazione dei poteri. 
    7. Il Parlamento. La formazione delle leggi e  gli  strumenti  di
democrazia diretta. 
    8. II Presidente della Repubblica. 
    9. Il Governo. 
    10. La Corte costituzionale. 
    11. Gli organi ausiliari. 
    12. La Magistratura. 
    13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione. 
    14.  La  pubblica  amministrazione:  principi  costituzionali  ed
organizzazione. 
    15.  Gli  atti  amministrativi:  procedimento,  provvedimento   e
semplificazione amministrativa. 
    16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi. 
    17.  Il  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni. 
    18. Accesso al pubblico impiego, organizzazione  degli  uffici  e
svolgimento del rapporto di lavoro. Il decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  La  contrattazione  collettiva.  Diritti,  doveri  e
responsabilita' degli impiegati pubblici. 
    19. Elementi sulla tutela  giurisdizionale  nei  confronti  della
pubblica  amministrazione:  giustizia  amministrativa   e   giustizia
ordinaria: riparto di giurisdizione. 
 
                            PROVE SCRITTE 
 
    Elementi di  diritto  pubblico  con  particolare  riferimento  al
rapporto di pubblico impiego (programma di cui sopra). 
    Elementi di diritto consolare (programma in calce). 
    Elementi di contabilita' di Stato (programnza in calce). 
    Buona conoscenza ed  uso  della  lingua  inglese  (programma  non
previsto). 
 
                    Elementi di diritto consolare 
 
    1. Definizione dell'Ufficio consolare. 
    2. La suddivisione degli uffici consolari. 
    3. Cenni generali sulle funzioni consolari (Convenzione di Vienna
sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; decreto del  Presidente
della Repubblica n. 18/1967, art. 45; decreto legislativo n. 71/2011)
relative ai passaporti e documenti di viaggio; in materia di anagrafe
consolare; in materia elettorale;  in  materia  di  visti  e  sistema
Schengen. 
    4. Cenni sulle vane modalita' di acquisizione della cittadinanza. 
    5. Cenni sull'assistenza  consolare  e  la  tutela  consolare  di
cittadini dell'Unione europea da  parte  di  consolati  di  paesi  UE
diversi da quello di cittadinanza. 
 
                  Elementi di contabilita' di stato 
 
    1. Le fonti e i soggetti della contabilita' pubblica. 
    2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i  principi  del
bilancio. Il ciclo del bilancio: il documento di economia e  finanza,
il bilancio di previsione, la legge di bilancio ai sensi della  legge
n. 163/2016. La formazione e l'approvazione del  bilancio. Il  budget
dello Stato. 
    3. La struttura del bilancio: entrate e spese.  L'esecuzione  del
bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle  uscite;  la
gestione fuori bilancio. Il  rendiconto  generale  dello  Stato  e  i
rendiconti speciali. 
    4. Il sistema dei controlli. 
    5. La responsabilita' nel pubblico  impiego.  La  responsabilita'
patrimoniale e il danno erariale. La responsabilita'  amministrativa,
contabile, civile. La responsabilita' penale e disciplinare. 
    6.  La  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in  materia   di
contabilita' pubblica. 
 
                             PROVE ORALI 
 
    Materie delle prove scritte (di cui sopra). 
    Ordinamento  del  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale (programma in calce). 
    Elementi di geografia (programma in calce). 
    Altra lingua straniera  veicolare  da  scegliersi  tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e  giapponese
(programma non previsto). 
    Prova pratica di informatica per accertare  la  conoscenza  e  la
capacita' di uso dei  principali  programmi  di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione (programma non previsto). 
 
Ordinamento del Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
                           internazionale 
 
    1. Le fonti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Le  fonti
regolamentari. 
    2.  Le  funzioni  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione internazionale. 
    3. La  struttura  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale.  Amministrazione  centrale   e   Uffici
all'estero. 
    4. Il  personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. La carriera  diplomatica;  la  dirigenza
amministrativa; il personale delle aree funzionali; gli  impiegati  a
contratto degli uffici all'estero. 
    5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso  il  Ministero
degli  affari  esteri  e  della   cooperazione   internazionale,   in
particolare, le peculiarita' del servizio all'estero (avvicendamenti,
accreditamenti presso  le  autorita'  locali,  trattamento  economico
ecc.). 
 
                        Elementi di geografia 
 
    1. Geografia della popolazione e degli  insediamenti  (indicatori
demografici; politiche demografiche; migrazioni). 
    2. Gli stati e le organizzazioni internazionali. 
    3. Geografia economica (le grandi regioni agricole del mondo;  le
risorse minerarie ed energetiche; il settore industriale; il  settore
terziario; sviluppo e sottosviluppo). 
    4. L'Europa. 
    5. I continenti extraeuropei. 
    Codice 02 - Profilo professionale di collaboratore tecnico per  i
servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra 
 
                         PROVA PRESELETTIVA 
 
    Verifica della conoscenza degli elementi di diritto pubblico  con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (programma in
calce). 
    Verifica della buona conoscenza  ed  uso  della  lingua  italiana
(programma non previsto). 
    Verifica della buona  conoscenza  ed  uso  della  lingua  inglese
(programma non previsto). 
    Verifica  della  conoscenza  base  degli  strumenti   di   office
automation (programma non previsto). 
    Verifica  della  capacita'  logico-deduttiva,   di   ragionamento
logico-matematico e critico-verbale (programma non previsto). 
 
                    Elementi di diritto pubblico 
 
    1. Lo Stato e i suoi elementi  costitutivi:  popolo,  territorio,
sovranita'. 
    2. Forme di stato e forme di Governo. 
    3. Lo stato nei rapporti internazionali. 
    4. L'Unione europea: cenni storici, elementi sui suoi organi e le
loro funzioni, elementi sulla procedura legislativa e sulle tipologie
di atti normativi. 
    5.  Le  fonti  del  diritto.  La  Costituzione   e   i   principi
fondamentali dell'ordinamento. 
    6. L'organizzazione dello Stato: forma dello Stato e del  Governo
italiano. Separazione dei poteri. 
    7. Il Parlamento. La formazione delle leggi e  gli  strumenti  di
democrazia diretta. 
    8. Il Presidente della Repubblica. 
    9. Il Governo. 
    10. La Corte costituzionale. 
    11. Gli organi ausiliari. 
    12. La Magistratura. 
    13. Cenni al sistema delle autonomie dopo la riforma del Titolo V
della Costituzione. 
    14.  La  pubblica  amministrazione:  principi  costituzionali  ed
organizzazione. 
    15.  Gli  atti  amministrativi:  procedimento,  provvedimento   e
semplificazione amministrativa. 
    16. Trasparenza ed accesso ai documenti amministrativi. 
    17.  Il  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  delle  pubbliche
amministrazioni. 
    18. Accesso al pubblico impiego, organizzazione  degli  uffici  e
svolgimento del rapporto di  lavoro.  decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.  165.  La  contrattazione  collettiva.  Diritti,  doveri  e
responsabilita degli impiegati pubblici. 
    19. Elementi sulla tutela  giurisdizionale  nei  confronti  della
pubblica  amministrazione:  giustizia  amministrativa   e   giustizia
ordinaria: riparto di giurisdizione. 
 
                            PROVE SCRITTE 
 
    Informatica, telecomunicazioni e cifra (programma in calce). 
    Buona conoscenza ed  uso  della  lingua  inglese  (programma  non
previsto). 
 
               Informatica, telecomunicazioni e cifra 
 
    1. Architettura e componenti dei calcolatori elettronici. 
    2. Elementi di virtualizzazione e cloud computing. 
    3. Generalita' sui sistemi  operativi:  tipologie,  architettura,
processi/thread  e  loro  sincronizzazione,  code,   gestione   della
memoria, I/O, file system. 
    4.  Generalita   sulle   reti   di   telecomunicazione   e   loro
architetture: reti wired,  reti  wireless,  reti  a  commutazione  di
circuito e commutazione di pacchetto. 
    5. Reti informatiche: tipologie, protocolli, componenti, standard
e servizi. 
    6.  Sistemi  organizzazione,  metodologie  per  lo   sviluppo   e
tecnologie. 
    7. Sistema pubblico di connettivita' e rete internazionale  della
pubblica amministrazione. 
    8.  Formazione,  gestione,  trasmissione  e   conservazione   dei
documenti informatici. 
    9. Sviluppo e fondamenti di programmazione: tipi  di  linguaggio,
design  pattern,  algoritmi,  ricorsione,   operatori   condizionali,
strutture  dati  in  memoria,  ambienti  di  sviluppo,  linguaggi  di
scripting, linguaggi di programmazione. 
    10. Principali tecnologie web enterprise. 
    11. Tecniche OWASP per la qualita' e la sicurezza  del  software.
Tecniche di testing dinamico e  statico  del  software.  Tecniche  di
collaudo d'accettazione funzionale  e  non  funzionale.  Tecniche  di
debugging del software. 
    12. Cicli di  vita,  processi  e  strumenti  di  progettazione  e
sviluppo del software. 
    13. Strutture delle basi di  dati:  gerarchiche,  relazionali,  a
oggetti, non strutturate. 
    14. Elementi di data warehousing, data mining e big data. 
    15. Architettura dei dati. Linguaggio SQL e SQL procedurale. 
    16.   Sicurezza   cibernetica:   confidenzialita',    integrita',
disponibilita',   attori,   vulnerabilita',   minacce   e   attacchi,
contromisure. 
    17.   Modelli   di   crittografia:    simmetrica,    asimmetrica,
quantistica. 
    18. Algoritmi RSA, DES, AES. 
    19. Funzioni di hash. 
    20. Certificati e autorita' di certificazione. 
    21. Firma digitale. 
 
 Elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione 
 
    1. Fondamenti del Codice dell'amministrazione  digitale  (D.L.  7
marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni). 
    2. Regolamento generale sulla  Protezione  dei  dati  (R.  UE  n.
2016/679) e altre norme italiane sulla privacy. 
    3.  Disciplina  del  Segreto  di  Stato  e   delle   informazioni
classificate (legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive  modificazioni
ed integrazioni D.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 e 2 ottobre 2017, n. 3
e successive modificazioni ed integrazioni). 
    4. Elementi sul perimetro di sicurezza nazionale cibemetica (D.L.
21  settembre  2019,   n.   105   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni). 
    5. FOIA - Freedom of Information Act - (D.L. 25 maggio  2016,  n.
97 e successive modificazioni ed integrazioni). 
 
                             PROVE ORALI 
 
    Materie delle prove scritte (di cui sopra). 
    Ordinamento  del  Ministero   degli   affari   esteri   e   della
cooperazione internazionale (programma in cake) 
    Elementi di geografia (programma in calce). 
    Elementi di  diritto  pubblico  con  particolare  riferimento  al
rapporto di pubblico impiego (programma di cui sopra). 
    Elementi di contabilita' di stato (programma in calce). 
    Altra lingua straniera  veicolare  da  scegliersi  tra  francese,
spagnolo, tedesco, arabo,  russo,  portoghese,  cinese  e  giapponese
(programma non previsto). 
    Prova pratica di informatica per accertare  la  conoscenza  e  la
capacita' di uso dei  principali  programmi  di  scrittura,  calcolo,
comunicazione, presentazione (programrna non previsto). 
 
        Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri 
 
    1. Le fonti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Le  fonti
regolamentari. 
    2.  Le  funzioni  del  Ministro  degli  affari  esteri  e   della
cooperazione intemazionale. 
    3. La  struttura  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione  internazionale.  Amministrazione  centrale   e   Uffici
all'estero. 
    4. Il  personale  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. La carriera  diplomatica;  la  dirigenza
amministrativa; il personale delle aree funzionali; gli  impiegati  a
contratto degli uffici all'estero. 
    5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso  il  Ministero
degli  affari  esteri  e  della   cooperazione   internazionale,   in
particolare, le peculiarita' del servizio all'estero (avvicendamenti,
accreditamenti presso  le  Autorita'  locali,  trattamento  economico
ecc.). 
 
                        Elementi di geografia 
 
    1. Geografia della popolazione e degli  insediamenti  (indicatori
demografici; politiche demografiche; migrazioni). 
    2. Gli stati e le organizzazioni internazionali. 
    3. Geografia economica (le grandi regioni agricole del mondo;  le
risorse minerarie ed energetiche; il settore sottosviluppo). 
    4. L'Europa. 
    5. I continenti extraeuropei. 
 
                  Elementi di contabilita' di stato 
 
    1. Le fonti e i soggetti della contabilita' pubblica. 
    2. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i  principi  del
bilancio. Il ciclo del bilancio: il documento di economia e  finanza,
il bilancio di previsione, la legge di bilancio ai sensi della  legge
n. 163/2016. La formazione e l'approvazione del bilancio.  Il  budget
dello Stato. 
    3. La struttura del bilancio: entrate e spese.  L'esecuzione  del
bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle  uscite;  la
gestione fuori bilancio. Il  rendiconto  generale  dello  Stato  e  i
rendiconti speciali. 
    4. Il sistema dei controlli. 
    5. La responsabilita' nel pubblico  impiego.  La  responsabilita'
patrimoniale e il danno erariale. La responsabilita'  amministrativa,
contabile, civile. La responsabilita' penale e disciplinare. 
    6.  La  giurisdizione  della  Corte  dei  conti  in  materia   di
contabilita' pubblica. 
                                                           Allegato 3 
 
    Informativa sulla protezione delle persone fisiche  con  riguardo
al trattamento dei dati personali 
    Regolamento generale sulla protezione  dei  dati  (UE)  2016/679,
art. 13. 
 
    Il trattamento dei dati personali chiesti per  la  partecipazione
al  concorso,  per   esami,   a   trecentosessantacinque   posti   di
collaboratore di amministrazione, contabile e consolare, seconda area
F2, e a venticinque posti di collaboratore tecnico per i  servizi  di
informatica,  telecomunicazioni  e  cifra,  seconda  area  F2,  sara'
improntato ai principi  di  liceita',  correttezza  e  trasparenza  a
tutela dei  diritti  e  delle  liberta'  fondamentali  delle  persone
fisiche. 
    A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 
      1. Il titolare del trattamento e'  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel  caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per  le
risorse e l'innovazione. 
      Piazzale della Famesina 1, 00135 Roma 
      telefono: 06.36911 
      peo: concorsi@esteri.it 
      pec: dgri.05@cert.esteri.it 
    Qualora  l'Amministrazione  decida  di  avvalersi  di   procedure
automatizzate per l'espletamento della prova preselettiva,  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2 del bando di concorso, e delle  prove  di  esame
scritte, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2  del  bando  di
concorso, il responsabile del trattamento dati e' l'ente  o  societa'
specializzata in selezione  del  personale  a  cui  l'Amministrazione
affida l'incarico. 
      2.  Per  quesiti  o   reclami   in   materia   di   privatezza,
l'interessato puo' contattare il responsabile  della  protezione  dei
dati personali (RPD)  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale. 
      Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma 
      telefono: 06.36911 
      peo: rpd@esteri.it 
      pec: rpd@cert.esteri.it 
      3. Il trattamento dei  dati  personali  in  questione  ha  come
esclusive finalita' l'espletamento della procedura concorsuale e, per
i candidati vincitori, della procedura di assunzione. 
      4. II conferimento dei predetti dati e  obbligatorio  ai  sensi
della vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o  in
parte, puo' comportare l'esclusione  dalle  prove,  l'ammissione  con
riserva o l'impossibilita di procedere all'eventuale assunzione. 
      5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con
logiche strettamente  correlate  alle  finalita'  sopra  esplicate  e
tramite  l'impiego  di  misure  di  sicurezza  atte  a  garantire  la
riservatezza dei dati personali dei candidati. 
      6. I dati personali in questione potranno essere  comunicati  a
Istituti di scuola secondaria di secondo grado,  alla  Procura  della
Repubblica di Roma e alle competenti  Procure  di  residenza  per  le
previste attivita'  di  controllo  indicate  dalla  normativa,  e  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato  -  Ufficio  centrale  del  bilancio.
Alcuni  dati  potranno  essere   comunicati   agli   aventi   diritto
all'accesso  documentale,  ai  sensi  della  legge  n.  241/1990,   o
all'accesso civico, ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  33/2013,
sempre nei limiti dettati  dalla  normativa  e  previa  comunicazione
all'interessato. La graduatoria  di  merito  dei  vincitori  e  degli
idonei sara' diffusa sul foglio di comunicazione del Ministero  degli
affari  esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  sul   sito
www.esteri.it 
      7. I dati personali dei candidati risultati  vincitori  saranno
conservati a tempo indeterminato  ai  fini  dell'assunzione  e  della
gestione del rapporto  di  lavoro.  I  dati  personali  dei  restanti
candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento
e alla gestione amministrativa della procedura di selezione. 
      8.  L'interessato  puo'  chiedere  l'accesso  ai  propri   dati
personali e, alle condizioni previste  dalla  normativa  vigente,  la
loro rettifica. Nei limiti  di  legge  e  fatte  salve  le  eventuali
conseguenze sull'erogazione del servizio, egli puo' altresi' chiedere
la cancellazione di tali dati, nonche' la limitazione del trattamento
o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato  dovra'
presentare apposita richiesta alle strutture  indicate  al  punto  1,
informando per conoscenza  l'RPD  del  MAECI  e,  se  del  caso,  del
responsabile del trattamento. 
      9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano
stati violati, l'interessato  puo'  presentare  reclamo  all'RPD  del
MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l'interessato puo'
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali. 
      Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma 
      telefono: 0039 06 696771 
      peo: garante@gpdp.it 
      pec: protocollo@pec.gpdp.it