Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il Titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' della graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocollo sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; Visti i decreti ministeriali del 13 febbraio 2018, concernenti le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei Marescialli dell'Esercito italiano, della Marina e dell'Aeronautica Militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interministeriale del 6 aprile 2018, concernente le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei marescialli della Marina Militare del personale del Corpo delle capitanerie di porto» e successive modifiche e integrazioni; Visto il foglio n. M_D SSMD 0106545 del 19 giugno 2019 con il quale lo Stato Maggiore della Difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2020 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2020-2022; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0068833 del 10 settembre 2019 dello Stato Maggiore della Marina Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli della Marina Militare per il 2020; Visto il foglio n. M_D ARM001 0108410 22 ottobre 2019 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Aeronautica Militare per il 2020; Visto il foglio n. M_D E0012000 0233358 del 13 novembre 2019 dello Stato Maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento degli allievi marescialli dell'Esercito per il 2020; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Giovanni Pettorino a Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale da avviare ai corsi per allievi marescialli delle Forze armate: a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli dell'Esercito; b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto; c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli dell'Aeronautica Militare. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1 sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche' dei diplomati delle Scuole militari e degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi marescialli alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. 4. I posti rimasti scoperti nell'ambito di ciascun concorso possono essere devoluti in aumento al numero dei posti del corrispondente concorso interno della rispettiva Forza armata (ai sensi dell'art. 2197, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66), scaduti i termini di cui al successivo art. 20, comma 6. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della Difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) aver conseguito o essere in grado di conseguire entro l'anno solare in cui e' bandito il concorso o, se successivo, entro il termine previsto dal bando per la presentazione delle domande un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; c) godere dei diritti civili e politici; d) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Coloro che hanno gia' prestato servizio militare obbligatorio o volontario possono partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; e) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate; f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato per l'impiego negli incarichi relativi al grado nonche' nelle categorie e specialita' di assegnazione previste nel ruolo marescialli delle Forze armate. Tale idoneita' sara' verificata nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e delle prove di verifica dell'efficienza fisica; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale; j) non essere sottoposti a misure di prevenzione; k) aver tenuto condotta incensurabile; l) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; m) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 2. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, devono: a) non aver superato il giorno di compimento del 28° anno di eta'; b) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; c) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni; d) essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso rapporto informativo. Nel caso di rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato dall'art 16 del presente bando di concorso. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 4. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari» link «concorsi on-line ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per poter accedere al portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 6. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli Enti/Reparti di appartenenza dovranno produrre la scheda di sintesi e l'attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6. A tal fine riceveranno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione una e-mail riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. 3. I candidati minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione prima dell'inoltro della domanda medesima, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti che devono allegare. Nello specifico tali candidati dovranno, a pena di esclusione, allegare alla domanda di partecipazione l'atto di assenso per l'arruolamento volontario, rinvenibile tra gli Allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione, copia di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 5. Inoltre, i concorrenti dovranno indicare nella domanda di partecipazione l'Istituto scolastico presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione e l'indirizzo e-mail istituzionale di detto Ente. 6. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 7. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con l'invio della domanda secondo le modalita' descritte si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. 9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 11. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 12. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare i Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6. 13. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonche' variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate utilizzando esclusivamente il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, secondo le modalita' nello stesso indicate e trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it. Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente Decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1, eccezion fatta per i soli candidati che conseguiranno il previsto titolo di studio di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b) nell'anno scolastico 2019 - 2020 relativamente al voto conseguito. A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono incorporati presso un Reparto/Ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo, di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari 1) Il sistema provvedera' a informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Centri documentali (CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto territoriale del Comando scuole/3ª Regione Aerea ovvero il Reparto personale del Comando della 1ª Regione aerea dell'aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 2) I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono: a) per il personale in servizio: 1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2. Gli stessi Comandi devono compilare, esclusivamente on line, nell'ambito della scheda di sintesi di cui ai successivi punti 3) e 4, l'attestazione concernente il possesso dei requisiti di partecipazione del candidato che riproduce le informazioni richieste nell'Allegato A (fac simile scheda di sintesi e attestazione requisiti); 2) se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it, e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it, al fine di consentire l'esclusione dal concorso e l'avvio delle relative azioni di competenza, il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it; 3) compilare per i soli militari in servizio nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale (2020 - 2022) per allievi marescialli dell'Esercito»; 4) nominare, con ordine del giorno del comandante dell'Ente, un'apposita Commissione interna (composta da Presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato B, il modulo relativo alla scheda di sintesi e all'attestazione dei requisiti di partecipazione che riproduce le informazioni richieste nell'allegato A avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni). Per i candidati che prima di essere incorporati per l'attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovra' essere inserito il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla Commissione interna e controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato e dal candidato; 5) compilare firmare e trasmettere on line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 12, 13 e 14 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il personale militare, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato B, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove; 6) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it, ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.); Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati. Non saranno, altresi', prese in considerazione, oltre il termine di cui alle precedenti lettere c) e d) variazioni delle schede di sintesi riguardanti l'omessa o incompleta indicazione di titoli di merito e/o preferenza previsti dal presente bando, ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1; b) per il personale in congedo: 1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita Commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva competenza partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato B, il modulo relativo alla scheda di sintesi e all'attestazione dei requisiti di partecipazione che riproduce le informazioni richieste nell'Allegato A; 2) compilare firmare e trasmettere on line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa esclusivamente per i candidati ammessi agli accertamenti/prove previsti ai successivi articoli 12, 13 e 14 e i cui nominativi saranno resi noti a cura della Direzione generale per il personale militare, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato B, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove.
Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese; c) prove di verifica dell'efficienza fisica; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; e) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; f) tirocinio; g) valutazione dei titoli di merito. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; d) prove di verifica dell'efficienza fisica; e) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie; f) valutazione dei titoli di merito. 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) tirocinio; d) prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie; e) valutazione dei titoli di merito. 4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nelle Appendici al bando. 5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti, secondo le sequenze sopra riportate, ad eccezione della prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o di analoghi concorsi dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza, ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare, per contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far pervenire, agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione del predetto esame di Stato. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e quelle contenute nelle Appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche' eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Ufficio Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari ai sensi e con le modalita' previste dalla specifica normativa di settore ovvero nelle rispettive Appendici al bando. 10. I candidati incorporati in qualita' di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2, lettera a), n. 1). 11. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo. 12. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.
Art. 8 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali e interdirigenziali saranno nominate le seguenti Commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1 comma 1, lettera a): 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova di verifica della conoscenza della lingua inglese, per la valutazione dei titoli di merito, la formazione dell'elenco dei candidati ammessi al tirocinio e la formazione della graduatoria generale di merito; 2) Commissione esaminatrice per il tirocinio; 3) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 4) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 5) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di merito; 2) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) Commissione esaminatrice per le prove di verifica dell'efficienza fisica; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) Commissione esaminatrice per la prova di verifica delle qualita' culturali e intellettive, per il tirocinio, per la prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione della graduatoria generale di merito; 2) Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) Commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
Art. 9 Prova per la verifica delle qualita' culturali e intellettive 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario consultabile nell'area pubblica del portale, e nei siti www.difesa.it, www.esercito.difesa.it, www.marina.difesa.it, e www.aeronautica.difesa.it, esibendo il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente bando, ovvero copia della stessa. 2. La prova si svolgera', a cura della competente Commissione, con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta, le Commissioni competenti provvederanno a formare gli elenchi per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive Appendici al bando. 4. Il punteggio riportato nella suddetta prova sara' utile ai fini della formazione della graduatoria finale del concorso.
Art. 10 Prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese 1. I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) che hanno portato a termine la prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive saranno sottoposti all'accertamento della conoscenza della lingua inglese secondo le modalita' indicate nella relativa Appendice.
Art. 11 Prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), i concorrenti saranno sottoposti alla prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea per le professioni sanitarie. La prova sara' presieduta dalle Commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, lettere b) e c) e vertera' sulle materie e sui programmi rinvenibili negli Allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso programmato ai corsi di laurea a numero programmato. 2. La prova scritta di selezione per il reclutamento delle professioni sanitarie che si svolgera' il 9 luglio 2020 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, avra' la durata di sessanta minuti e consistera' nella somministrazione di quarantotto quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con 4 possibili risposte di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia ventidue quesiti; chimica tredici quesiti; fisica tredici quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 3. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, le Commissioni esaminatrici di cui all'art. 8, comma 1, b) e c) provvederanno a formare distinte graduatorie utili, ai sensi della vigente normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per le professioni sanitarie. 4. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei criteri indicati nelle Appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ciascuna delle graduatorie di cui sopra. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione per piu' concorsi di cui al presente bando, sosterranno una sola volta la prova di cui al presente articolo; l'esito sara' ritenuto valido per tutti i concorsi indetti con il presente bando.
Art. 12 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato quale Maresciallo in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento psico-fisico avra' luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di Selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la Commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente con i termini della procedura concorsuale. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 5. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione, con esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la Commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.
Art. 13 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti Commissioni. Le modalita' di espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici al bando. I partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) saranno sottoposti ad accertamento dell'idoneita' attitudinale nell'ambito del tirocinio di cui all'art. 15 del presente bando e secondo le previsioni dell'Appendice Aeronautica. 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle Appendici al bando. 3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza fisica ovvero prima della data di inizio del tirocinio secondo quanto indicato nell'Appendice Esercito; b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 4. Al termine dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale, la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio, senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso dalla suddetta Commissione e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
Art. 14 Prove di verifica dell'efficienza fisica 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) saranno sottoposti, a cura delle competenti Commissioni, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 2. L'efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito del tirocinio. 3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle Appendici al bando. 5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive Appendici del bando. 6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla Commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio Sanitario o il suo sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla predetta Commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni. Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica dell'efficienza fisica. 7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6, otterranno dalla competente Commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento del tirocinio. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica dell'efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sara' comunicato seduta stante.
Art. 15 Tirocinio 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c), i concorrenti, risultati idonei alle precedenti fasi concorsuali, saranno convocati rispettivamente presso la scuola sottufficiali dell'Esercito e la scuola marescialli dell'Aeronautica Militare per essere sottoposti al tirocinio che si svolgera' a cura dalle competenti Commissioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numero 2) e lettera c), numero 1). 2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione al tirocinio. La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione del concorrente dal tirocinio. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' delle competenti Commissioni inviare detti concorrenti all'osservazione della Commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 3. I candidati ammessi al tirocinio nel numero stabilito nel bando lo compiono: a) in qualita' di militari di truppa, contraendo una ferma volontaria di durata non superiore al periodo della prova in argomento; b) con il grado rivestito, se militari in servizio ovvero se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati, contraendo, previo richiamo in servizio, una ferma volontaria di durata non superiore a sessanta giorni. 4. I concorrenti che, all'atto della presentazione presso le Scuola per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso la Scuola stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 5. Nel caso dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), i candidati dovranno portare al proprio seguito la documentazione di cui all'art. 7, comma 8, del presente bando. 6. Durante la permanenza presso i suddetti Istituti di formazione, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari interne previste rispettivamente per gli allievi marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica; b) effettueranno il programma di attivita', di cui alle Appendici al bando, per la futura nomina a marescialli in servizio permanente effettivo rispettivamente dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica Militare; c) non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi; d) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio. 7. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' programmate. 8. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nella citata Appendice; b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; c) non supereranno con esito favorevole le prove sportive obbligatorie indicate nella predetta Appendice; d) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in Istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 9. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente Commissione. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 10. Per i soli concorrenti giudicati idonei la preposta Commissione esaminatrice procedera' alla valutazione dei titoli di merito.
Art. 16 Titoli di merito 1. La Commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria finale valutera' i titoli di merito secondo le modalita' di cui alle appendici al bando, provvedendo a redigere un'apposita Scheda di valutazione. 2. Con riferimento alla lingua straniera, i requisiti di validita' delle certificazioni e' indicata nell'Allegato C del presente bando. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) e c), al fine di accertare il possesso dei titoli dichiarati, i candidati, vincitori del concorso ammessi al corso, dovranno consegnare alla scuola sottufficiali, all'atto dell'incorporamento il documento originale ovvero in copia conforme comprovante il possesso del titolo di merito valutato dalla Commissione esaminatrice. Al riguardo, sara' cura dell'Istituto di formazione, al termine delle attivita', dare riscontro alla Direzione generale della completezza della documentazione prodotta.
Art. 17 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno formate dalle rispettive Commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali o interdirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2 comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie finali di merito saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it. La pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.