Ministero della giustizia. 150 posti per personale non dirigenziale

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO (Scad. 27-12-2020)

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su base distrettuale, per il reclutamento di centocinquanta posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, per il profilo di funzionario giudiziario, area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Amministrazione giudiziaria – ad eccezione della Regione Valle d’Aosta.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui  gli  articoli  3  e  18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della   copertura   della   medesima   quota    d'obbligo    all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50,  comma  1,  che  introduce
l'art.  16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e  in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via  telematica  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509,  concernente  il  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ai sensi del decreto
n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazioni
dei  titoli  di  studio  accademici  per  l'ammissione  ai   concorsi
pubblici; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia 9  novembre  2017,
concernente la «Rimodulazione dei profili professionali del personale
non   dirigenziale    dell'Amministrazione    giudiziaria,    nonche'
individuazione  di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,   comma
2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto  2016,  n.  161»,  che  prevede,
quale requisiti per l'accesso dall'esterno al profilo di  funzionario
giudiziario: «Laurea triennale, laurea magistrale o diploma di laurea
(vecchio  ordinamento)  in  giurisprudenza,  economia  e   commercio,
scienze politiche o equipollenti per legge; conoscenza di una  lingua
straniera;  conoscenza  dell'uso  delle   apparecchiature   e   delle
applicazioni informatiche di office automation piu' diffuse»; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  18  aprile  2019,  recante
«Modalita'   di   assunzione   del   personale   amministrativo   non
dirigenziale   da   inquadrare   nei    ruoli    dell'Amministrazione
giudiziaria, ai sensi dell'art. 1, comma 307, lettera a), della legge
30 dicembre 2018, n. 145»; 
    Visti gli articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma  1,
lettera b), del decreto del Ministro della giustizia di concerto  con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica  amministrazione  20
ottobre 2016, come modificato dai successivi decreti  del  21  aprile
2017 e del 31 gennaio 2018; 
    Visto l'art. 3, commi 4, 6 e 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56
recante «Interventi per la concretezza delle azioni  delle  pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   «Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Considerate  complessivamente  le  rilevantissime  vacanze  nelle
dotazioni organiche  del  personale  nel  ruolo  dell'Amministrazione
giudiziaria  (pari  complessivamente   al   25,26%,   con   32.425,26
dipendenti in servizio rispetto  a  una  pianta  organica  di  43.464
unita') e, nella specie,  quelle,  ancora  piu'  gravi,  relative  al
profilo professionale di funzionario  giudiziario  nei  Distretti  di
Torino (pari al 35,70%, con 281 dipendenti in servizio rispetto a una
pianta organica di 437 unita'),  Milano  (pari  al  36,90%,  con  371
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 588 unita'),
Brescia (pari al 35,84%, con 111 dipendenti in  servizio  rispetto  a
una pianta organica di 173 unita'), Venezia (pari al 41,46%, con  216
dipendenti in servizio rispetto a una pianta organica di 369 unita'),
Bologna (pari al 38,04%, con 215 dipendenti in  servizio  rispetto  a
una pianta organica di 347 unita'); 
    Ritenuto  che,  in  ragione   di   esigenze   di   indispensabile
tempestivita' dell'attivita'  di  reclutamento,  onde  scongiurare  -
unitamente  alle  altre  procedure  assunzionali,  in  atto  o   gia'
pianificate, relative ad altri profili professionali  -  il  concreto
pericolo di  paralisi  dell'attivita'  giudiziaria  conseguente  alle
eccezionali  criticita'  di  organico  sopra  evidenziate,  si  rende
assolutamente necessario procedere secondo le modalita'  semplificate
previste dal decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e in particolare dagli articoli 248, 249 e 252; 
    Visto, in particolare, l'art. 252 (rubricato «Misure urgenti  per
lo svolgimento di concorsi  per  il  personale  del  Ministero  della
giustizia»),  commi  1,  lettera  b),  2,  3,  8  e  9,  del   citato
decreto-legge n. 34 del 2020, che, in ragione delle circostanze sopra
evidenziate e nel piu' ampio panorama delle complessive ed articolate
misure  di  contrasto  alla  pandemia  in  atto,  prevede  -  per  il
reclutamento delle 150 unita' di  personale  amministrativo  di  Area
III/F1 residue rispetto a quanto previsto e finanziato dagli articoli
3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto
del Ministro della giustizia di  concerto  con  il  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre  2016  e  in
deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita'  di  far
fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari  che
hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia, Bologna
- lo svolgimento di una selezione bifasica, con una prima valutazione
dei titoli e la formazione di un'apposita graduatoria preliminare, su
base distrettuale, e la successiva  chiamata  a  sostenere  la  prova
orale dei candidati utilmente ivi collocati; 
    Ritenuto che, onde garantire l'assoluta trasparenza  della  prova
orale,  i  candidati  chiamati  a  sostenere   quest'ultima   saranno
esaminati dalle commissioni costituite presso il Distretto competente
ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale e della  Tabella
A allegata alle norme di attuazione, coordinamento e transitorie  del
suddetto codice (salvo quanto necessario per l'assenza nella presente
procedura del Distretto trentino), secondo un ordine e un  calendario
formati   automaticamente   da   apposito    programma    informatico
insuscettibile di interferenze esterne; 
    Considerato che, secondo le indicazioni e le  prescrizioni  delle
Autorita' competenti, l'Amministrazione porra' in essere ogni  misura
socio-sanitaria necessaria od opportuna per la  tutela  della  salute
pubblica a fronte della situazione epidemiologica in atto; 
    Ritenuto che occorre valorizzare, per espresso dettato normativo,
quali  ulteriori  specifici  titoli  di  preferenza  nelle  procedure
concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i  tirocini
svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2013,  n.
98; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; 
    Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196,  secondo  cui
«per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli  periferici  delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle  d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito  concorso  per  la
copertura dei posti in detta regione»; 
    Vista la nota prot.  DOG  n.  129136.U  del  6  agosto  2020  del
Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si
chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori  in  disponibilita'
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare,  con  riferimento  alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  comunica  che,  alla  predetta   data,
nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli
ambiti  territoriali  di  riferimento,  unita'  che   rispondono   al
fabbisogno di  professionalita'  ricercato,  fermo  restando  che  la
verifica delle possibilita' di assegnazione del  personale  collocato
in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali  dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Considerata l'intesa raggiunta con il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, su
base distrettuale, per il reclutamento di complessive  centocinquanta
unita' di personale non dirigenziale a  tempo  indeterminato  per  il
profilo  di  funzionario   giudiziario,   da   inquadrare   nell'Area
funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli  del  personale  del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione
della Regione Valle d'Aosta, di cui: 
      Codice BO  -  Distretto  della  Corte  di  appello  di  Bologna
- trentadue unita'; 
      Codice BS - Distretto della  Corte  di  appello  di  Brescia  -
tredici unita'; 
      Codice MI - Distretto  della  Corte  di  appello  di  Milano  -
quarantaquattro unita'; 
      Codice TO - Distretto della Corte di appello di Torino - trenta
unita'; 
      Codice VE - Distretto della  Corte  di  appello  di  Venezia  -
trentuno unita'. 
    2. Il candidato potra' presentare domanda per uno solo dei codici
di concorso indicati al comma 1. 
    3. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.  La  suddetta  percentuale
del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo
Distretto. 
    5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria  finale  di  merito  di  cui  al
successivo art. 8 nel limite massimo  del  50  per  cento  dei  posti
relativi a ciascun profilo. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 essere in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) possesso di: 
        laurea (L) in:  L-14  Scienze  dei  servizi  giuridici;  L-18
Scienze  dell'economia  e  della  gestione  aziendale;  L-33  Scienze
economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali, 
      ovvero 
        diploma  di  laurea   di   vecchio   ordinamento   (DL)   in:
giurisprudenza; economia e commercio; scienze politiche; 
      ovvero 
        laurea specialistica  (LS)  in:  22/S  Giurisprudenza;  102/S
Teoria e tecniche della  normazione  e  dell'informazione  giuridica;
64/S Scienze dell'economia; 84/S  Scienze  economico-aziendali;  57/S
Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S
Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica;  71/S  Scienze
delle pubbliche amministrazioni; 88/S  Scienze  per  la  cooperazione
allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei, 
      ovvero 
        laurea  magistrale  (LM)  in:  LMG/01  Giurisprudenza;  LM-77
Scienze  economico-aziendali;  LM-87  Servizio  sociale  e  politiche
sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia;
LM-62  Scienze  della  politica;  LM-63   Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni; LM-81 Scienze per  la  cooperazione  allo  sviluppo;
LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; 
      ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo  la  normativa
vigente. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165  ovvero  sia  stata  attivata  la   predetta   procedura   di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso,  in  attesa  dell'emanazione  di  tale  provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      d) possesso di almeno uno dei seguenti titoli: 
        i. avere prestato servizio  nell'amministrazione  giudiziaria
per almeno tre anni, senza demerito; 
        ii. avere svolto le  funzioni  di  magistrato  onorario,  per
almeno cinque anni, senza essere incorso in sanzioni disciplinari; 
        iii.  essere  stato  iscritto  all'albo  professionale  degli
avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in
sanzioni disciplinari; 
        iv. avere svolto, per almeno cinque  anni  scolastici  interi
(ivi compresi i periodi di docenza svolti in attivita'  di  supplenza
annuale), attivita' di docente di materie giuridiche nella classe  di
concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex  19/A)  presso  scuole
secondarie di secondo grado; 
        v. essere da almeno due anni ricercatore ai  sensi  dell'art.
24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  in
materie giuridiche; 
        vi.  avere  prestato  servizio  nelle  forze  di  polizia  ad
ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli
superiori, per almeno cinque anni; 
        vii. avere conseguito il titolo  di  dottore  di  ricerca  in
materie giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno sei
mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
        viii. avere svolto attivita'  lavorativa  per  almeno  cinque
anni presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale  per
l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      e) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      g) godimento dei diritti civili e politici; 
      h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      j) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      k) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana. 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g),  h)  e
k) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. I candidati  vengono  ammessi  all'esame  orale  con  riserva.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad  accertare  il  possesso  del
requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando  quanto
previsto dall'art. 3, comma 10, dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 12,
comma 3. 
                               Art. 3 
 
 
Pubblicazione del bando e  presentazione  della  domanda.  Termini  e
                              modalita' 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Sara' altresi' consultabile sul sito ufficiale  del  Ministero  della
giustizia, www.giustizia.it 
    2. Il candidato  dovra'  inviare  la  domanda  di  ammissione  al
concorso esclusivamente per  via  telematica,  compilando  il  modulo
on-line sul sito del Ministero  della  giustizia,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    4. Alla scadenza del termine ultimo per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    6. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare: 
      a) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale e gli estremi di un documento di identita'
in corso di validita'; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni; 
      d) il recapito telefonico e il recapito  di  posta  elettronica
ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno  degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera  a)  del  presente
bando; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso  il  quale
e' stato conseguito, nonche' la data e il luogo; 
      h)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      i) il possesso di almeno uno degli altri titoli  richiesti  per
l'accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente bando; 
      j) il godimento dei diritti civili e politici; 
      k) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      l) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      m) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      n) il possesso di eventuali ulteriori titoli  da  sottoporre  a
valutazione, di cui al successivo art. 5; 
      o)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dal successivo art. 7; 
      p) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      q) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile. 
    I soggetti di cui all'art. 38 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. 
    8.  I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare,  in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la  richiesta  di
ausili in funzione del proprio  handicap  che  andra'  opportunamente
documentato ed esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione  dovra'  contenere  esplicito
riferimento alle limitazioni che  l'handicap  determina  in  funzione
dell'esame orale. La concessione e  l'assegnazione  di  ausili  sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame  obiettivo  di
ogni  specifico  caso.  Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa sul proprio handicap  dovra'  essere  inoltrata  a
mezzo           posta            elettronica            all'indirizzo
concorsofunzionari2020.dgpersonale.dog@giustizia.it   almeno   trenta
giorni  prima  dello   svolgimento   dell'esame   orale,   unitamente
all'apposito  modulo  compilato  e  sottoscritto  che   si   rendera'
automaticamente disponibile on line  e  con  il  quale  si  autorizza
l'Amministrazione al  trattamento  dei  dati  sensibili.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' all'Amministrazione di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente  al  termine  previsto  al  comma   precedente,   che
potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili,  dovranno  essere
tempestivamente documentate  con  certificazione  medica,  che  sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice. 
    10.  L'Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  controlli  a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese  dal  candidato.
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni, il candidato  sara'  escluso  dalla  selezione,  ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
    11. La convocazione per l'esame orale non  costituisce,  in  ogni
caso, garanzia della  regolarita',  ne'  sana  l'irregolarita'  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    12. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di  smarrimento
o  di  mancato  recapito  delle  proprie  comunicazioni  inviate   al
candidato quando cio' sia  dipendente  da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il proprio  recapito,  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali
disguidi imputabili a  fatto  di  terzo,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. La Direzione generale del personale e dei servizi  nomina  una
commissione esaminatrice per ciascuno dei distretti di  cui  all'art.
1,  comma  1,  sulla  base  dei  criteri  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.  Alle  commissioni
esaminatrici  possono  essere  aggregati  membri  aggiuntivi  per  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche. 
    2. Le commissioni esaminatrici sono composte da un consigliere di
Stato o magistrato o avvocato dello Stato  con  qualifica  equiparata
ovvero da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
dirigenti di livello non generale  dell'Amministrazione  giudiziaria,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte  da
un dipendente dell'Amministrazione giudiziaria con  la  qualifica  di
funzionario giudiziario. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020,  le  commissioni  esaminatrici  potranno  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
                               Art. 5 
 
 
         Valutazione dei titoli e ammissione all'esame orale 
 
 
    1. La selezione si svolge per titoli e  colloquio.  Il  punteggio
complessivo attribuibile e' pari a 120 punti cosi' suddivisi: 
      a. titoli: massimo 40 punti; 
      b. esame orale: massimo 80 punti. 
    2.  Non  sono  valutabili  i  titoli  costituenti  requisiti  per
l'accesso. 
    3. La valutazione dei titoli precede l'esame orale. 
    4. Per  la  valutazione  dei  titoli  possono  essere  attribuiti
complessivamente 40 punti, cosi' ripartiti: 
      a) sino a punti 5,00 per il voto di laurea: 
        i. 110 e lode, punti 5,00; 
        ii. 110, punti 4,75; 
        iii. 109, punti 4,50; 
        iv. 108, punti 4,25; 
        v. 107, punti 4,00; 
        vi. 106, punti 3,75; 
        vii. 105, punti 3,50; 
        viii. 104, punti 3,25; 
        ix. 103, punti 3,00; 
        x. 102, punti 2,75; 
        xi. 101, punti 2,50; 
        xii. 100, punti 2,25; 
        xiii. 99, punti 2,00; 
        xiv. da 96 a 98, punti 1,75; 
        xv. da 92 a 95, punti 1,50; 
        xvi. da 87 a 91, punti 1,25; 
        xvii. da 81 a 86, punti 1,00; 
        xviii. da 74 a 80, punti 0,75; 
        xix. da 68 a 73, punti 0,50; 
        xx. da 66 a 67, punti 0,25; 
      b) sino a un massimo di  punti  7,00  per  eventuali  ulteriori
titoli accademici universitari o post-universitari: 
        i. master universitari  di  primo  livello:  punti  1,00  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 2,00; 
        ii. master universitari di secondo livello:  punti  1,50  per
ciascuno, fino a un massimo di punti 3,00; 
        iii. diploma di specializzazione (DS): punti 3,00; 
        iv.  dottorato  di  ricerca  (PhD):  punti  4,00  (salvo  che
costituisca titolo per l'accesso  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,
lettera d), n. vii); 
      c) punti 4,00 per ogni anno (e punti 1,00  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a  tre  mesi)  successivo  al  terzo  di  servizio
nell'amministrazione  giudiziaria,  nella  qualifica  di  funzionario
giudiziario, senza demerito; 
      d) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al  quinto  di  svolgimento
delle funzioni  di  magistrato  onorario,  senza  essere  incorso  in
sanzioni disciplinari; 
      e) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo  al  quinto  di  iscrizione
all'albo  professionale  degli  avvocati,  senza  essere  incorso  in
sanzioni disciplinari; 
      f) punti 2,00 per ogni anno  intero  (e  punti  0,50  per  ogni
ulteriore frazione superiore a tre  mesi)  successivo  al  quinto  di
svolgimento dell'attivita' di docente  di  materie  giuridiche  nella
classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso
scuole secondarie di secondo grado aventi sede nel Distretto  per  il
quale e' stata presentata la domanda; 
      g) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi)  successivo  al  secondo  di  servizio
quale ricercatore ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche; 
      h) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di servizio nelle
forze di polizia ad ordinamento civile o militare,  nel  ruolo  degli
ispettori, o nei ruoli superiori; 
      i) punti 3,00 per ogni anno (e punti 0,75  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a  tre  mesi)  successivo  al  primo  semestre  di
svolgimento   di   attivita'   lavorativa   presso    una    pubblica
amministrazione, in posizione funzionale per l'accesso alla quale  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea  (punteggio  attribuibile
soltanto in favore di coloro che hanno conseguito il titolo di  dott.
di ricerca in materie giuridiche); 
      j) punti 2,00 per ogni anno (e punti 0,50  per  ogni  ulteriore
frazione superiore a tre mesi) successivo al quinto di svolgimento di
attivita'  lavorativa  presso  una   pubblica   amministrazione,   in
posizione  funzionale  per  l'accesso  alla  quale  e'  richiesto  il
possesso del diploma di laurea; 
      k) punti 6,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo, il
tirocinio  presso  Uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      l) punti 3,00 a coloro che hanno svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi  dell'art.  16-octies  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      m)  punti  1,50  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo, il tirocinio formativo ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  pur  non  avendo  fatto  parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    5. I punteggi di cui al comma 4 sono cumulabili, sino al  massimo
previsto dal comma 1, lettera a). In caso di possesso di piu'  titoli
di studio di cui al comma 4, lettera a), si ha riguardo unicamente al
voto piu' alto. 
    6. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    7. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi  di  tutte  le
informazioni necessarie per la valutazione. 
    8. Per ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1,  comma
1, la Direzione generale del personale e della formazione redige  una
graduatoria  preliminare  relativa  ai  punteggi   conseguiti   nella
valutazione dei titoli,  pubblicata  sul  sito  del  Ministero  della
giustizia. Tale  pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  ad  ogni
effetto  di  legge  e   i   candidati   non   riceveranno   ulteriori
comunicazioni. 
    9. E' ammesso a sostenere l'esame orale, sulla base dei  punteggi
attribuiti in sede di valutazione dei titoli, un numero di  candidati
pari a tre volte il numero dei posti messi  a  concorso  per  ciascun
distretto giudiziario. Tale numero potra' essere superiore,  in  caso
di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile in ordine di
graduatoria. 
    10. L'elenco alfabetico dei candidati ammessi  alle  prove  orali
sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia almeno  venti
giorni prima del loro svolgimento, con indicazione del  luogo,  della
data e dell'orario in cui dovranno presentarsi per  sostenerle.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge  e  i
candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 6 
 
 
                        Prova orale e stesura 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    1. L'esame orale e' svolto presso ciascun Distretto  interessato,
salvo quanto previsto dal successivo comma 8. 
    2. Per ciascun Distretto, i  candidati  saranno  esaminati  dalle
commissioni costituite  presso  il  Distretto  limitrofo,  secondo  i
seguenti abbinamenti: 
      
 
    =============================================================
    |                           |  Esaminati dalla commissione  |
    |Candidati del distretto di |       del distretto di        |
    +===========================+===============================+
    |          Torino           |            Milano             |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Milano           |            Brescia            |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Brescia          |            Venezia            |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Venezia          |            Bologna            |
    +---------------------------+-------------------------------+
    |          Bologna          |            Torino             |
    +---------------------------+-------------------------------+
 
    3. L'ordine con cui i candidati saranno chiamati a  sostenere  la
prova orale sara' elaborato automaticamente da un apposito  programma
informatico insuscettibile di interferenze esterne. 
    4. I  candidati  ammessi  all'esame  orale  dovranno  presentarsi
all'ora stabilita con un documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. Essi dovranno altresi' presentare in quella sede tutta  la
documentazione e/o le dichiarazioni sostitutive, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che saranno
indicate sul sito del Ministero della giustizia unitamente al  diario
delle prove. 
    5. L'assenza dalla sede di  svolgimento  dell'esame  orale  nella
data e nell'ora stabilita e l'impossibilita' di provare compiutamente
in quella sede la propria identita', nonche' il diritto alla  riserva
dei posti di cui all'art. 1, comma 4, e il possesso dei requisiti per
l'ammissione di cui all'art. 2, comma 1, e dei  titoli  di  cui  agli
articoli 5, comma 4, e 7, per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, comporteranno l'esclusione dal concorso. 
    6. L'esame orale consistera' in  un  colloquio  interdisciplinare
volto ad accertare la preparazione e la capacita'  professionale  dei
candidati sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto civile, 
      b) elementi di diritto penale, 
      c)  diritto  amministrativo  (con  particolare  riferimento  al
procedimento amministrativo, alla  disciplina  del  lavoro  pubblico,
alle diverse responsabilita' dei dipendenti pubblici, alla disciplina
degli appalti, al codice del processo amministrativo), 
      d) diritto processuale civile, 
      e) diritto processuale penale, 
      f) ordinamento giudiziario, 
      g) servizi di cancelleria, 
      h)   conoscenza   della   lingua   inglese,   attraverso    una
conversazione che accerti il possesso di competenze  linguistiche  al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue; 
      i) conoscenza  delle  tecnologie  informatiche,  nonche'  delle
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione,  attraverso  una  verifica  attitudinale   di   tipo
pratico. 
    7. All'esame orale sara' assegnato un  punteggio  massimo  di  80
punti, sommando un massimo di 10 punti, frazionabili sino a un minimo
di 0,25, per ciascuna delle materie di cui al comma 3, lettere da  a)
a g) e di 5 punti,  frazionabili  sino  a  un  minimo  di  0,25,  per
ciascuna delle materie di cui  alle  successive  lettere  h)  ed  i).
L'esame orale si intendera' superato  se  sara'  stato  raggiunto  il
punteggio minimo di 7 punti in ciascuna delle materie di cui al comma
3, lettere da a) a g) e di 3 punti per ciascuna delle materie di  cui
alle successive lettere h) ed i). 
    8. L'esame orale avverra'  in  un'aula  aperta  al  pubblico,  di
capienza idonea ad assicurare la adeguata partecipazione. In presenza
di perduranti  rischi  di  contagio  epidemiologico  in  uno  o  piu'
distretti   interessati,   le   Commissioni   esaminatrici   potranno
richiedere al Ministero della giustizia che lo svolgimento dell'esame
orale avvenga in videoconferenza, garantendo comunque  l'adozione  di
soluzione  tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della   prova,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', ai sensi dell'art. 248, comma 1, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020. 
    9. L'Amministrazione adottera' ogni  ulteriore  specifica  misura
necessaria od opportuna, secondo le  indicazioni  e  le  prescrizioni
delle Autorita' competenti, per la tutela  della  salute  pubblica  a
fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda
i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello  svolgimento
del concorso ed ogni altro soggetto interessato.  Di  tali  eventuali
misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti.  La  violazione  delle  suddette  misure  da  parte  dei
candidati comporta l'esclusione dal concorso. 
    10. L'Amministrazione si  riserva  di  pubblicare  sul  sito  del
Ministero  della  giustizia,   contestualmente   alla   pubblicazione
dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni
di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    11. Ultimata la prova orale,  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascuno dei distretti di cui al precedente art. 1, comma 1, redigono
una graduatoria finale di merito sulla base del punteggio  attribuito
in base ai titoli e del punteggio conseguito nell'esame orale. 
                               Art. 7 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      i. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      v. gli orfani di guerra; 
      vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      viii. i feriti in combattimento; 
      ix. gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      x.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      xii. i figli dei mutilati e degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      xvi. coloro che abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      xviii. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero
dei figli a carico; 
      xix. gli invalidi e i mutilati civili; 
      xx. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
      ii. l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      iii. l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del  citato  art.  5
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  487  del  2020,  la
preferenza e' determinata: 
      i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter  essere  oggetto
di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione  ed
espressamente menzionati nella stessa. 
                               Art. 8 
 
 
    Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito 
 
 
      
    1.  Le  graduatorie  finali  di  merito  saranno  validate  dalle
commissioni esaminatrici e  trasmesse  alla  Direzione  generale  del
personale e della formazione ai fini dell'approvazione. 
    2.  L'avviso  relativo  alla  avvenuta   approvazione   di   tali
graduatorie sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4a  Serie
speciale «Concorsi ed esami».  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati  sara'  in
ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici  avvisi  sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    4. I primi classificati nelle graduatorie finali  di  merito  dei
singoli Distretti, in numero pari ai posti disponibili, tenuto  conto
delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 3, saranno  nominati
vincitori e assegnati al Ministero della giustizia -  Amministrazione
giudiziaria. 
    5. Le sedi per i diversi contingenti  messi  a  concorso  con  il
presente bando saranno  conferite  ai  vincitori  con  modalita'  che
verranno comunicate mediante pubblicazione  sul  sito  del  Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11. 
                               Art. 9 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2. Con la presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, il candidato autorizza  previamente  il  Ministero  della
giustizia - Direzione generale del personale e della  formazione  del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso  agli  atti
della presente procedura di reclutamento,  anche  facenti  parte  del
fascicolo concorsuale del candidato medesimo. 
    3.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  il  dirigente
dell'Ufficio  Terzo  -  Concorsi  e  inquadramenti  della   Direzione
generale del personale e della formazione. 
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono alla Direzione generale del personale e della formazione  e
alle commissioni esaminatrici in  ordine  alle  procedure  selettive,
nonche'  per  adempiere  a  specifici  obblighi  imposti  da   leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  l'Ufficio  Terzo  -
Concorsi e inquadramenti della Direzione  generale  del  personale  e
della formazione; il responsabile del trattamento e' il dirigente del
suddetto Ufficio Terzo. Incaricati del trattamento  sono  le  persone
preposte alla procedura  di  selezione  individuate  dalla  Direzione
generale del personale e della formazione nell'ambito della procedura
medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito  del  Ministero  della
giustizia. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 11 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni e, in particolare, dall'art.  252,  comma  8,
del citato decreto-legge n. 34 del 2020. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo  la  disciplina
prevista dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'immissione in  servizio,  nel  personale  del  Ministero
della giustizia, nel profilo di  direttore,  Area  funzionale  Terza,
fascia economica F3. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato verra'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno, sulla  base  della  preferenza  espressa  dai  vincitori
secondo l'ordine delle graduatorie finali di merito di  cui  all'art.
8. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, ai  sensi  dell'art.  35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno  i  successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria,  qualora  non
siano stati gia' nominati vincitori per effetto della clausola di cui
all'art. 1, commi 4 e 5. 
                               Art. 12 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    3. Resta ferma la facolta' della Direzione generale del personale
e  della  formazione  di  disporre  con  provvedimento  motivato,  in
qualsiasi  momento  della  procedura  concorsuale,  di  escludere  un
candidato dal concorso ovvero di non procedere  all'assunzione  o  di
revocare la medesima, in caso  di  accertata  mancanza  originaria  o
sopravvenuta  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione   al
concorso  ovvero  di  mancata  o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista, in  esito  alle  verifiche  richieste  dalla
procedura concorsuale. 
 
      Roma, 26 novembre 2020 
 
                                      Il direttore generale: Leopizzi