Antonio De Poli

Ministero della Giustizia. 5 posti nella Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 17-11-2022)

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque posti nella Sezione paralimpica Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante  il  Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  Testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   polizia   di   Stato,   alla   polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle forze di polizia»; 
    Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, e il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento del personale del Corpo  di
polizia penitenziaria e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e,  in  particolare,
l'art. 5 recante misure per il «Rafforzamento dell'impegno  a  favore
dell'equilibrio di genere»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4  aprile  2012,  n.
35, e, in particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente
per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Visto il decreto legislativo 21  maggio  2000,  n.  146,  recante
«Adeguamento  delle  strutture  degli  organici  dell'amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio  centrale  per  la  giustizia  minorile,
nonche' istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28  luglio
1999, n. 266»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.  36,  recante
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto  2019,  n.  86,  recante
riordino e riforma delle disposizioni in  materia  di  enti  sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» e, in
particolare, l'art. 43,  comma  1,  concernente  l'istituzione  della
«Sezione  paralimpica  Fiamme   azzurre»   del   Corpo   di   polizia
penitenziaria e i commi 3 e 4  che  prevedono  che  con  decreto  del
Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti e le modalita' di
accesso nonche' i requisiti di idoneita' psicofisica e  il  reimpiego
per il personale non piu' idoneo all'attivita' sportiva paralimpica; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2021, n.
212, recante «Regolamento relativo ai requisiti e alle  modalita'  di
accesso nonche' ai requisiti di idoneita' psicofisica per gli  atleti
paralimpici alla "Sezione paralimpica Fiamme azzurre"  del  Corpo  di
polizia penitenziaria e al reimpiego del personale  non  piu'  idoneo
all'attivita' sportiva paralimpica»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  2002,
n.  132,  concernente   il   «regolamento   recante   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei  gruppi  sportivi  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, e, in particolare, l'art.
28, secondo cui «Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal
bando di  concorso,  i  limiti  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,  secondo  cui  «le  disposizioni
previste dal medesimo regolamento non  trovano  applicazione  per  le
procedure di reclutamento e per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; 
    Visto l'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e'  piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di
reclutamenti del personale  delle  Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; 
    Visto l'art. 43, comma  3,  del  citato  decreto  legislativo  28
febbraio 2021, n. 36, secondo il quale le Fiamme  azzurre  reclutano,
nei limiti assunzionali previsti  dalla  normativa  vigente,  con  le
modalita' previste dall'art. 1  del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, nel limite del 5  per  cento
dell'organico del medesimo  gruppo  sportivo,  atleti  tesserati  nel
Comitato  italiano  paralimpico  attraverso  pubblico  concorso   per
titoli; 
    Vista la tabella F allegata  al  decreto  legislativo  21  maggio
2000, n. 146; 
    Considerata l'attuale dotazione organica dei Gruppi sportivi  del
Corpo di polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
    Ritenuta  la  necessita'  di  bandire   concorso   pubblico   per
l'assunzione di cinque atleti paralimpici, dei quali  uno  del  ruolo
maschile e quattro del ruolo femminile,  nella  «Sezione  paralimpica
Fiamme azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli, a complessivi cinque
posti nella «sezione paralimpica Fiamme azzurre» del Corpo di polizia
penitenziaria, di cui un posto nel ruolo maschile e quattro posti nel
ruolo femminile, riservato  ad  atleti  paralimpici  con  disabilita'
fisiche o sensoriali,  inseriti  dal  Comitato  italiano  paralimpico
(C.I.P.) nel «Club italia paralimpico» ovvero  comunque  riconosciuti
atleti paralimpici di  interesse  nazionale  dal  predetto  Comitato,
ovvero dalle Federazioni sportive di riferimento. 
    2. I  posti  messi  a  concorso  sono  ripartiti  per  discipline
sportive nel modo seguente: 
 
      ruolo maschile: 
 
=====================================================================
|            |                                   | Categoria |      |
| Disciplina |            Specialita             |disabilita'|Posti |
+============+===================================+===========+======+
|            |«Long distance, Middle distance,   |           |      |
|Sci nordico |Sprint»                            | Sitting   |  1   |
+------------+-----------------------------------+-----------+------+
 
       ruolo femminile: 
 
====================================================================
|               |                               | Categoria |      |
|  Disciplina   |          Specialita           |disabilita |Posti |
+===============+===============================+===========+======+
|     Judo      |«+ 70 Kg»                      |    J2     |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
|               |«100 metri farfalla, 100 metri |           |      |
|     Nuoto     |dorso, 100 metri stile libero» | S12/S13   |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
|               |«100 metri dorso; 200 metri    |           |      |
|               |misti, 400 metri stile libero, |           |      |
|     Nuoto     |50 metri stile libero»         |  S8/SM8   |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
|Tiro con l'arco|«Compound open»                |    W2     |  1   |
+---------------+-------------------------------+-----------+------+
 
    3. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' discipline non
risultassero coperti,  l'amministrazione  puo'  assegnarli  ad  altra
disciplina fra quelle indicate al comma 2. 
    4. L'amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei vincitori in ragione di esigenze attualmente
non  valutabili  ne'  prevedibili,   nonche'   in   applicazione   di
disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in
tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2022-2023. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  e  nel  sito  istituzionale
http://www.giustizia.it/ 
    5. I vincitori del concorso sono nominati  agenti  del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
                               Art. 2 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. I partecipanti al presente concorso devono essere in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto gli anni diciassette e  non  aver  compiuto  e
quindi superato gli anni trentacinque; 
      d) essere in possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n.  165/2001,
nonche' dei requisiti  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 443/1992; 
      e) diploma di scuola secondaria di primo grado; 
      f) essere inseriti dal Comitato italiano paralimpico nel  «Club
italia paralimpico» ovvero essere riconosciuti atleti paralimpici  di
interesse nazionale dal predetto Comitato, ovvero  dalle  Federazioni
sportive di riferimento, nella disciplina per la quale si concorre; 
      g) essere in  possesso  dell'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica  riferita  alla  disciplina  sportiva  per  la  quale   si
concorre; 
      h) idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  al  servizio  di
Polizia penitenziaria da accertare in conformita'  alle  disposizioni
contenute negli articoli 122, 124 e 125 del  decreto  legislativo  n.
443/1992 e all'art. 6, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207/2015. Ai fini dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti psico-fisici di cui agli articoli  122  e  123  del  citato
decreto legislativo n. 443/1992, non si tiene conto  delle  patologie
invalidanti o ad esse connesse ovvero conseguenti  per  le  quali  il
candidato ha ottenuto la  classificazione  funzionale  in  base  alla
disciplina sportiva praticata, di cui alla suddetta lettera g); 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 2, nonche' i candidati  che  non  si
presentino  nel  luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non  colposo  o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria e la veridicita'  delle  dichiarazioni  rilasciate  dai
candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade
dei benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in  suo
favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli aspiranti partecipano «con riserva» alla procedura concorsuale. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto del direttore generale  del  personale  e  delle
risorse. 
                               Art. 4 
 
              Domanda di partecipazione e comunicazioni 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
secondo il modello allegato (allegato 1), e inviata esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica certificata  al  seguente  indirizzo  PEC:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it      indicando
nell'oggetto «CONCORSO 5 POSTI ATLETI  PARALIMPICI  FIAMME  AZZURRE»,
entro  trenta  giorni   decorrenti   dal   giorno   successivo   alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il modulo della domanda  e  relativi  allegati  saranno  anche
disponibili dal giorno successivo  alla  suddetta  pubblicazione  sul
sito del Ministero della giustizia http://www.giustizia.it/ 
    3. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso deve essere presentata, con le modalita' e nei termini sopra
indicati,  da  uno  dei  genitori,  purche'  esercente  la   potesta'
genitoriale o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore. I
genitori del candidato minorenne devono,  altresi',  sottoscrivere  e
inviare in allegato  alla  domanda,  l'autorizzazione  all'assunzione
(allegato 2), con copia fronte/retro dei loro documenti di identita'. 
    4. Non saranno ammessi a partecipare al concorso i  candidati  le
cui domande siano state presentate o inviate con modalita' diverse da
quelle sopra indicate. 
    5. I candidati  devono  inoltrare,  unitamente  alla  domanda  di
partecipazione al concorso, l'attestazione debitamente compilata  dal
C.I.P., controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati,
con l'indicazione dei titoli sportivi di cui al  successivo  art.  6,
che intendono far valere ai fini della determinazione  del  punteggio
di merito.  Nella  medesima  attestazione  il  C.I.P.  deve  altresi'
indicare se il candidato  sia  attualmente  riconosciuto  «atleta  di
interesse nazionale e paralimpico». Il mancato invio  della  suddetta
attestazione  con  le  modalita'   e   nei   termini   sopraindicati,
comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
                               Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  nella  domanda  di
partecipazione devono dichiarare: 
      a) cognome e nome; 
      b) luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC),  personalmente
intestata, per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al
concorso; 
      e) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      f) di non aver a proprio carico condanne penali o  applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale  e  di
non  avere  in   corso   procedimenti   giudiziari   penali   o   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 313/2002. In caso contrario, il candidato  dovra'
precisare le condanne e i procedimenti a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente  penale,  precisando  la  data  di  ogni  provvedimento  e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende  il
procedimento; 
      g)  di  non  essere  stati  dispensati  o  dichiarati  decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; 
      h) il titolo  di  studio  richiesto,  con  l'indicazione  della
scuola o dell'istituto che lo ha rilasciato e della data  in  cui  e'
stato conseguito; 
      i) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  487/1994
nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      j) la disciplina sportiva per la quale si concorre; 
      k) di essere inserito dal  Comitato  italiano  paralimpico  nel
«Club  italia  paralimpico»   ovvero   essere   riconosciuto   atleta
paralimpico di interesse  nazionale  dal  predetto  Comitato,  ovvero
dalle Federazioni sportive di riferimento, nella  disciplina  per  la
quale si concorre; 
      l) di inoltrare, unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 4, comma  5,  compilata  dal
C.I.P. e controfirmata per presa visione e conferma; 
      m) i titoli culturali e professionali posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, di cui al successivo art. 6; 
      n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2.  Gli   eventuali   titoli   di   preferenza   non   dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 
    3. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato  nella  domanda  per  le  comunicazioni  relative  al
concorso,  nonche'   qualsiasi   variazione   della   sua   posizione
giudiziaria successiva alla dichiarazione di cui al comma 1,  lettera
f). A tal fine, l'interessato  dovra'  inviare  dette  comunicazioni,
unitamente a copia fronte/retro di un valido documento di  identita',
in formato PDF, all'indirizzo PEC indicato all'art. 4, comma 1. 
    4. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  il
caso di dispersione delle comunicazioni,  dipendente  da  inesatte  o
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  del  recapito  fornito  dai
candidati, oppure da mancata o tardiva comunicazione del  cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 6 
 
Categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  punteggi  massimi
                   attribuibili a ciascuna di esse 
 
    1. I titoli ammessi a valutazione  sono  quelli  riportati  nella
tabella A, allegata all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale  29
ottobre 2021. 
    2. Sono ammessi a valutazione i  titoli  sportivi  acquisiti  nel
biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale  che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  ultimo  di
presentazione delle domande. 
    A) Categoria I 
    Speciali riconoscimenti: fino a punti 210; 
    Sono valutate le  prestazioni  sportive  con  l'attribuzione  del
punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del
risultato ottenuto: 
      1) medaglia ai Giochi paralimpici: fino a punti 30,00; 
      2) medaglia ai Campionati mondiali paralimpici:  fino  a  punti
25,00; 
      3) record mondiale paralimpico: punti 25,00; 
      4) vincitore di Coppa del mondo paralimpica: punti 20,00; 
      5) medaglia ai Campionati europei  paralimpici:  fino  a  punti
15,00; 
      6) record europeo paralimpico: punti 15,00; 
      7) vincitore di Coppa europea paralimpica: punti 12,00; 
      8) medaglia alle Universiadi  paralimpiche  ovvero  Giochi  del
mediterraneo paralimpici: fino a punti 12,00; 
      9) Campione italiano paralimpico: punti 12,00; 
      10) record italiano paralimpico: punti 15,00; 
      11) vincitore di Coppa Italia paralimpica: punti 10,00; 
      12) classificato dal secondo al  decimo  posto  nei  campionati
italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00; 
      13)  classificato  dall'undicesimo  al  ventesimo   posto   nei
campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00. 
    B) Categoria II 
    Titoli di studio e di abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea: punti 2,00; 
        a) corso di specializzazione post lauream: punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      2) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1,00; 
      3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00. 
    I punteggi previsti ai punti  1)  e  2)  categoria  II  non  sono
cumulabili tra loro. 
    3. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  7
predetermina gli ulteriori criteri necessari per  l'attribuzione  dei
punteggi e annota i titoli valutati e i relativi punteggi su apposite
schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti,  che  saranno
allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per la valutazione dei  titoli  e'
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni  di  presidente,
dal responsabile del gruppo sportivo «Fiamme azzurre» e da  un  terzo
membro appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a dirigente aggiunto. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 8 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi,  nel  luogo,  giorno  e  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un valido documento di identificazione e, a pena di esclusione, di
un  certificato  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica
riferito alla disciplina per la quale concorrono,  recante  data  non
anteriore  a  trenta  giorni  dalla  data   di   presentazione   agli
accertamenti. I requisiti di  idoneita'  fisica  per  l'accesso  alla
sezione paralimpica Fiamme azzurre del Corpo di polizia penitenziaria
sono  quelli  richiesti  per  la  disciplina   sportiva   paralimpica
esercitata, secondo i criteri fissati dal C.I.P. 
    3.  I  candidati  devono,  altresi',  presentare,   a   pena   di
esclusione, certificato anamnestico compilato dal medico curante  con
relativo timbro e firma secondo il fac-simile allegato (allegato 3). 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti da parte della commissione  medica  ad  una
visita consistente in: 
      a) raccolta anamnestica; 
      b) esame obiettivo generale; 
      c) esami di laboratorio per la ricerca di sostanze psicoattive; 
      d) valutazione psichiatrica 
    5.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
commissione composta ai sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del
decreto  legislativo  n.  443/1992  anche  da  medici  del   Servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. 
    6. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di polizia penitenziaria in  servizio  presso
il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
    7. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    8. Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione  medica
di seconda istanza composta ai sensi del quarto comma  dell'art.  107
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero da  dirigenti
medici  superiori  e  dirigenti  medici  individuabili   secondo   le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    9. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto dal direttore generale del personale e delle risorse. 
    10. I candidati che non si presentano nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  sono  esclusi  dal
concorso. 
                               Art. 9 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti  agli  accertamenti  attitudinali  da
parte di una commissione presieduta da un dirigente  penitenziario  o
ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e composta  da
due appartenenti alla carriera dei funzionari del  Corpo  di  polizia
penitenziaria in possesso del titolo di selettore e da due  psicologi
o medici specializzati in psicologia individuati ai  sensi  dell'art.
132 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  alla
carriera dei funzionari di polizia in servizio presso il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. 
    3.  L'accertamento   della   idoneita'   attitudinale,   mediante
colloquio con la commissione suddetta, e'  diretto  ad  accertare  la
sussistenza dei requisiti indicati  dagli  articoli  124  e  125  del
decreto  legislativo  30  settembre  1992,  n.  443,  nei  limiti  di
compatibilita' con i particolari requisiti psico-fisici previsti. 
    4. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso  di  non  idoneita',  l'esclusione  dal  concorso  che  viene
disposta con decreto motivato del direttore generale del personale  e
delle risorse. 
                               Art. 10 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati risultati idonei agli accertamenti  attitudinali,  dovranno
far pervenire a mezzo PEC all'Ufficio  concorsi  entro  venti  giorni
dalla suddetta idoneita' le certificazioni  comprovanti  il  possesso
dei titoli di precedenza e/o preferenza gia' indicati  nella  domanda
di partecipazione, pena il loro mancato riconoscimento. 
    2. Non e' ammesso il riferimento a documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia. 
                               Art. 11 
 
                             Graduatoria 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   commissione,
individuata dall'art. 7, forma le graduatorie di merito relative alle
singole  discipline  sportive,  sulla  base  del  punteggio   finale,
determinato ai sensi del precedente art.  6,  conseguito  da  ciascun
candidato. 
    2.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori e gli  idonei
del concorso, sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego. 
    3. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate  le  preferenze  previste  dall'art.  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei e' pubblicata  nel
sito     istituzionale     del     Ministero     della      giustizia
http://www.giustizia.it/ con modalita' che assicurino la riservatezza
e la protezione dei dati personali. Di  tale  pubblicazione  e'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Dalla  data  di
pubblicazione di  detto  avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative. 
                               Art. 12 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
    1. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse, i vincitori del concorso sono nominati agenti del  Corpo  di
polizia penitenziaria e assegnati alla  «Sezione  paralimpica  Fiamme
azzurre» del Corpo di polizia penitenziaria. 
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione al concorso sono raccolti  e  trattati  ai  sensi  del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e utilizzati esclusivamente per le finalita' del
concorso  e  per  le  successive  attivita'  inerenti   all'eventuale
procedimento di assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o  enti  pubblici  direttamente  interessati  allo
svolgimento  del  concorso,  alla  procedura  di   assunzione,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    5. Ogni candidato puo'  esercitare,  in  merito  ai  propri  dati
personali, alle condizioni e nei limiti  di  cui  al  regolamento  UE
2016/679,  i  diritti  di   accesso,   rettifica,   cancellazione   e
opposizione, nei casi previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  del
citato regolamento, nei confronti del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Largo Luigi Daga  n.
2 - Roma. 
      Roma, 11 ottobre 2022 
 
                                        Il direttore generale: Parisi 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico