Antonio De Poli

Ministero della Giustizia. Concorso per 300 notai

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso (Scad. 23 dicembre 2018)

Concorso, per esame, a trecento posti di notaio

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modifiche,
«Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, di
approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 16 febbraio
1913, n. 89, «Ordinamento del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, e successive modifiche,
«Norme per il conferimento dei posti notarili»;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive
modifiche, «Disposizioni sul conferimento dei posti di notaro»;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728, «Modificazioni
alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di
notaio»;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, «Norme complementari
sull’ordinamento del notariato»;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito
dalla legge 30 dicembre 1937, n. 2358, «Modificazioni all’ordinamento
del notariato e degli archivi notarili»;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358, «Modifica delle norme
concernenti la documentazione delle domande di ammissione ai concorsi
per esame per la nomina a notaio»;
Vista la legge 18 maggio 1973, n. 239, «Nuove disposizioni in
materia di assegnazione dei posti nei concorsi notarili»;
Visto l’art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 1988, n. 574, «Norme di attuazione dello statuto speciale per
la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca
e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari», in relazione con il
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e
successive modifiche, «Norme di attuazione dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego»;
Visto l’art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1990, «Adeguamento delle
aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle
variazioni percentuali del valore dell’indice dei prezzi al consumo»;
Visto l’art. 7, quinto comma, della legge 29 dicembre 1990, n.
405, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
portatrici di handicap»;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9
maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, «Regolamento
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita’ di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
marzo 1995, «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla
sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle
Amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 2001, n. 263, «Norme di
attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d’Aosta in
materia di accertamento della conoscenza della lingua francese per
l’assegnazione di sedi notarili»;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2001, n. 475,
«Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso
le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della
pratica forense e notarile, ai sensi dell’art. 17, comma 114, della
legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, «Norme in
materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale,
nonche’ in materia di coadiutori notarili in attuazione dell’art. 7,
comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto l’art. 66 della legge 18 giugno 2009, n. 69, «Disposizioni
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’,
nonche’ in materia di processo civile»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 233, «Disposizioni in materia
di concorso notarile»;
Visto l’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’art.
14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la
competitivita’»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16
settembre 2014, «Determinazione delle modalita’ di versamento dei
contributi per la partecipazione ai concorsi indetti dal Ministero
della giustizia, ai sensi dell’art. 1, commi da 600 a 603, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147»,

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E’ indetto un concorso, per esame, a trecento posti di notaio.
Art. 2

Requisiti per l’ammissione

1. Per essere ammessi al concorso, gli aspiranti devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda, dei requisiti stabiliti dall’art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e
5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni,
e non devono aver compiuto gli anni cinquanta alla data del presente
decreto.
2. E’ altresi’ necessario che, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda, gli aspiranti non siano stati
dichiarati non idonei in cinque precedenti concorsi, per esami, a
posti di notaio, banditi successivamente all’entrata in vigore della
legge 18 giugno 2009, n. 69. Equivalgono a dichiarazione di
inidoneita’ l’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema e
l’annullamento di una prova da parte della commissione.
Art. 3

Presentazione della domanda: termini e modalita’

1. La domanda di ammissione al concorso – corredata di marca da
bollo del valore di euro 16,00, ai sensi dell’art. 1 della legge 25
maggio 1970, n. 358 – deve essere presentata o spedita al Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale competente in relazione al luogo
di residenza dell’aspirante, previa compilazione della domanda
telematica di cui al successivo comma 4, entro il termine perentorio
di giorni trenta decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
2. La domanda si considera formulata in tempo utile anche se
spedita al suddetto Procuratore della Repubblica, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra
stabilito: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
accettante.
3. Non sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti le
cui domande sono state presentate o spedite oltre il termine sopra
indicato o con modalita’ diverse.
4. La domanda telematica di partecipazione al concorso deve
essere redatta compilando l’apposito modulo, disponibile sul sito
internet del Ministero della giustizia, «www.giustizia.it», alla voce
«Strumenti/Concorsi, esami, selezioni e assunzioni».
5. La procedura di compilazione e invio telematico deve essere
completata entro il termine di scadenza del bando.
6. Il modulo e’ disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
7. Allo scadere del termine suddetto, il sistema informatico non
permette piu’ ne’ l’accesso ne’ l’invio del modulo.
8. Dopo il completamento della procedura di inserimento dei dati
e l’invio del modulo, il sistema informatico comunica l’avvenuta
ricezione della domanda di partecipazione, fornendo un file (ricevuta
in formato .pdf) che contiene il codice identificativo – comprensivo
del codice a barre – attribuito dal sistema; tale codice deve essere
stampato e conservato a cura del candidato, nonche’ esibito per
facilitare le procedure di identificazione per la partecipazione alle
prove scritte.
9. L’aspirante deve stampare la domanda (contenuta nel file
«domanda in formato pdf»), apporvi in calce una marca da euro 16,00,
allegarvi le quietanze di cui al successivo comma 14 e consegnarla,
entro il termine di scadenza del bando, alla Procura della Repubblica
competente in relazione al luogo di residenza; deve infine firmarla
con sottoscrizione autenticata. Il funzionario della Procura che
provvede alla ricezione, verificata la regolarita’ formale della
domanda, procede alla validazione e alla trasmissione della domanda
cartacea al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di
giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Reparto
notariato, via Arenula, 70 – 00186 Roma.
10. In alternativa, l’aspirante deve stampare la domanda, apporre
la marca da euro 16,00 in calce alla stessa, firmarla con
sottoscrizione autenticata e spedirla a mezzo raccomandata con avviso
di ricevimento, con allegate le quietanze di cui al successivo comma
14, alla Procura della Repubblica suddetta.
11. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto
dall’Ufficio postale accettante.
12. A pena di esclusione dal concorso, le domande presentate per
la validazione o spedite non devono riportare cancellazioni e/o
modifiche rispetto a quelle inserite telematicamente. Nel caso di
inserimento di piu’ domande nel sistema informatico e’ ritenuta
valida quella inserita per ultima.
13. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:
a) il proprio cognome e nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il luogo di residenza (comune, provincia, indirizzo e
C.A.P.);
e) i numeri telefonici di reperibilita’;
f) l’indirizzo completo di recapito, inteso come luogo ove
desiderano ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, ove
diverso da quello di residenza;
g) il possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato
membro dell’Unione europea;
h) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista
medesima;
i) di non aver riportato condanne penali;
j) l’inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o
inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
k) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o della
laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza, rilasciato o
confermato da una universita’ italiana, con l’esatta menzione della
data e dell’universita’ in cui il titolo e’ stato conseguito, oppure
il possesso di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi della
legge 11 luglio 2002, n. 148;
l) il compimento, entro il termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso, della prescritta pratica
notarile, con l’indicazione del relativo periodo e del consiglio
notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa e’ stata
effettuata, nonche’ del titolo giustificativo della eventuale pratica
notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneita’ in un
concorso per esame per la nomina a notaio, precisandone gli estremi;
m) l’inesistenza di difetti che importino inidoneita’
all’esercizio delle funzioni notarili;
n) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano
l’esigenza – ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 – di essere assistiti durante le prove scritte,
indicando, in caso affermativo, l’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonche’ l’eventuale necessita’ di tempi aggiuntivi;
o) gli eventuali titoli di preferenza di cui all’art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,
posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
14. Alla domanda i candidati devono allegare:
a) quietanza comprovante l’avvenuto versamento della tassa di
cui all’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per l’ammissione
agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio delle
professioni, di importo pari ad euro 49,58 (stabilito dall’art. 2,
terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 21 dicembre 1990). Tale versamento dovra’ essere effettuato
presso un concessionario del servizio di riscossione dei tributi, un
istituto di credito ovvero presso Poste Italiane S.p.A., secondo
quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
237, con le modalita’ di versamento previste dal decreto dirigenziale
del 9 dicembre 1997 (nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario
n. 293 del 17 dicembre 1997 – Serie generale) e dalla circolare del
Ministero delle finanze – Dipartimento delle entrate – Direzione
centrale per la riscossione, n. 327/E del 24 dicembre 1997 (nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998), indicando il codice
tributo «729T». Allo scopo si precisa che per «Codice Ufficio» si
intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio
fiscale del candidato. Sono esenti dal pagamento di questa tassa
coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la
nomina a notaio;
b) quietanza comprovante l’avvenuto versamento del complessivo
importo di euro 51,55 a titolo di tassa di concorso e di contributo
alle spese di concorso, di cui all’art. 1 della legge 25 maggio 1970,
n. 358. Tale versamento dovra’ essere effettuato con le seguenti
modalita’ alternative:
1) bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT40L0760114500001020171912, intestato alla Tesoreria
provinciale dello Stato di Viterbo, indicando nella causale «Concorso
notaio anno 2018 – capo XI cap. 2413 art. 16»;
2) bollettino postale sul conto corrente postale n.
1020171912 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di
Viterbo, indicando nella causale «Concorso notaio anno 2018 – capo XI
cap. 2413 art. 16»;
3) versamento in conto entrate tesoro, capo XI cap. 2413 art.
16, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria provinciale dello
Stato.
15. Gli aspiranti residenti all’estero hanno facolta’ di
presentare o far pervenire la domanda, comprensiva delle quietanze di
cui al comma precedente, al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Roma.
16. Gli aspiranti portatori di handicap che abbiano fatto
richiesta di assistenza per lo svolgimento delle prove scritte, ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
devono altresi’ allegare alla domanda di partecipazione apposita
certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria.
17. Ai fini dell’autenticazione, la sottoscrizione in calce alla
domanda puo’ essere apposta dal candidato in presenza del dipendente
addetto alla ricezione, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
18. Nell’ipotesi di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento o di sottoscrizione apposta non in presenza del
dipendente addetto alla ricezione, la sottoscrizione in calce alla
domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario
comunale del luogo di residenza dell’aspirante. Per i dipendenti
statali e’ sufficiente il visto del capo dell’ufficio nel quale
prestano servizio.
19. Ogni cambiamento di indirizzo o recapito deve essere
comunicato al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari
di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Reparto
notariato, via Arenula, 70 – 00186 Roma, con lettera raccomandata o
mezzo equivalente. La comunicazione produce effetto dal momento in
cui essa perviene al suddetto ufficio.
20. I candidati che si trovino all’estero possono assolvere gli
adempimenti di cui sopra a mezzo delle Autorita’ consolari, ai sensi
dell’art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.
21. L’amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per il
caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
indicazioni del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo risultante dalla
domanda, ne’ per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa
dell’amministrazione stessa.
Art. 4

Cause di non ammissione al concorso

1. Non sono ammessi al concorso:
a) coloro che non siano in possesso di uno o piu’ tra i
requisiti di ammissione di cui all’art. 2 del presente bando;
b) coloro che, alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in
cinque precedenti concorsi, per esami, a posti di notaio, banditi
successivamente all’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n.
69. L’espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita’. Produce inoltre gli stessi
effetti dell’inidoneita’ l’annullamento di una prova da parte della
commissione;
c) coloro le cui domande per la partecipazione siano state
presentate o spedite oltre il termine di scadenza di presentazione
della domanda;
d) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari;
e) coloro i quali abbiano inviato la domanda di partecipazione
direttamente al Ministero della giustizia.
2. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. Il direttore
generale della giustizia civile puo’ disporre l’esclusione dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove sia
accertata la mancanza di uno o piu’ requisiti di ammissione al
concorso stesso, nonche’ per la mancata osservanza dei termini
perentori stabiliti nel presente bando.
3. L’esclusione dal concorso sara’ comunicata all’interessato con
provvedimento motivato.
Art. 5

Prove di concorso

1. L’esame scritto consta di tre distinte prove teorico-pratiche,
riguardanti un atto di ultima volonta’ e due atti tra vivi, di cui
uno di diritto commerciale. In ciascun tema sono richiesti la
compilazione dell’atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli
istituti giuridici relativi all’atto stesso.
2. L’esame orale consta di tre distinte prove sui seguenti gruppi
di materie:
a) diritto civile, commerciale e volontaria giurisdizione, con
particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si
esplica l’ufficio di notaio;
b) disposizioni sull’ordinamento del notariato e degli archivi
notarili;
c) disposizioni concernenti i tributi sugli affari.
Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Alle operazioni concorsuali sovrintende una commissione
esaminatrice, costituita ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 166, come modificato dall’art. 66 della legge 18
giugno 2009, n. 69. La commissione esaminatrice e’ nominata almeno
dieci giorni prima dell’inizio delle prove d’esame, con decreto del
Ministro della giustizia.
Art. 7

Diario delle prove scritte

1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per
sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle
stesse, secondo quanto sara’ indicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – del 15 gennaio
2019.
2. In detta Gazzetta Ufficiale si dara’ comunicazione di
eventuali rinvii di quanto previsto al comma precedente.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ha valore di
notifica a tutti gli effetti.
4. I candidati, prima dello svolgimento delle prove scritte, sono
inoltre tenuti a compiere i seguenti adempimenti:
a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva
verifica da parte della commissione esaminatrice.
Al predetto fine i candidati devono presentarsi nella sede e nei
giorni ugualmente indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1
o in una successiva, in caso di rinvio.
5. Non sono, in ogni caso, accettati i testi presentati nei
giorni delle prove scritte.
6. Ai sensi dell’art. 18, secondo comma, del regio decreto 14
novembre 1926, n. 1953, e’ consentita la consultazione, in sede di
esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello
Stato. E’ altresi’ ammessa la consultazione di dizionari della lingua
italiana.
7. I predetti testi, sulla copertina esterna e anche sulla prima
pagina interna, dovranno contenere, scritto in modo chiaro, il
cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si
riferiscono.
8. In sede di verifica sono esclusi tutti i testi non consentiti
dal comma 6 del presente articolo; in particolare sono esclusi quelli
contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o
richiami diversi da quelli relativi a fonti normative. Sono altresi’
esclusi manoscritti, dattiloscritti, fotocopie dei testi consentiti e
le riproduzioni a stampa degli stessi. E’ consentita la consultazione
di fotocopie della Gazzetta Ufficiale recanti testi normativi.
9. Per i candidati affetti da patologie limitatrici
dell’autonomia che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione
al concorso la necessita’ di essere assistiti da personale
dell’amministrazione durante lo svolgimento delle prove scritte,
ovvero nel caso di patologie insorte successivamente alla
presentazione o alla spedizione della stessa, debitamente
documentate, la commissione esaminatrice, ai sensi degli articoli 4 e
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, oltre che autorizzare
l’assistenza richiesta, puo’ aumentare il tempo a disposizione per lo
svolgimento delle prove.
10. Prima delle prove scritte e di quella orale, i candidati
devono dimostrare la propria identita’ personale, presentando uno dei
documenti di cui al comma 11 e la tessera di ammissione, rilasciata
all’atto dell’identificazione.
11. I candidati, al fine di ritirare la tessera di ammissione di
cui al precedente comma 4, lettera b), devono presentare un valido
documento di identificazione, rilasciato da un’Autorita’ dello Stato.
12. I predetti documenti di identificazione devono recare, in
ogni caso, l’effigie del candidato.
Art. 8

Esame orale e attribuzione dei punteggi

1. Sono ammessi alle prove orali soltanto i concorrenti giudicati
idonei dalla commissione esaminatrice all’esito della lettura dei tre
elaborati scritti. Il giudizio di idoneita’ comporta l’attribuzione
del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove
scritte.
2. I risultati delle prove scritte saranno affissi nei locali del
Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 23, comma 3, del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953; dalla data di affissione decorrono
i termini di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
3. L’esame orale si intende superato se il concorrente avra’
riportato almeno trentacinque punti in ciascun gruppo di materie.
4. Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno
conseguito in ciascuna delle prove almeno trentacinque punti e siano
stati dichiarati idonei in uno o piu’ dei precedenti concorsi, per
esame, a posti di notaio, e’ aumentato di due punti per ciascuna
delle idoneita’ precedentemente conseguite.
5. Il diritto di precedenza, stabilito nell’art. 26 del regio
decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, e’
attribuito ai concorrenti a favore dei quali e’ applicato l’aumento
di cui al comma 4 e solo in confronto ai concorrenti cui sia stato
attribuito il medesimo aumento.
6. Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito,
nell’insieme delle prove scritte e orali, non meno di duecentodieci
punti su trecento.
Art. 9

Titoli di preferenza

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, a
parita’ di merito, sono preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche’ i capi di famiglia numerosa;
j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
p) coloro che abbiano prestato il servizio militare come
combattenti;
q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’Amministrazione della
giustizia;
r) i coniugati e i non coniugati, con riguardo al numero dei
figli a carico;
s) gli invalidi e i mutilati civili;
t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
2. A parita’ di merito e di titoli, la preferenza e’ determinata:
a) dal numero dei figli a carico indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore eta’.
Art. 10

Termini per la produzione
dei titoli di preferenza

1. I titoli di preferenza, elencati al precedente art. 9, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
2. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o
le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
accompagnati dalla fotocopia di un documento di identita’, devono
essere presentati, a pena di decadenza, al Ministero della giustizia,
Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione generale della
giustizia civile – Reparto notariato, via Arenula, 70 – 00186 Roma,
entro il termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di notifica
della richiesta degli stessi da parte della Procura della Repubblica
competente.
Art. 11

Documentazione per la nomina

1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine
dell’accertamento dei requisiti per la nomina, devono far pervenire
al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di
giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Ufficio II –
Reparto notariato, via Arenula, 70 – 00186 Roma, a pena di decadenza,
entro il termine previsto dal secondo comma del precedente articolo,
i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante
l’atto di nascita con indicazione eventuale di pluralita’ di nomi;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione di cittadinanza
italiana o di cittadinanza di uno stato membro dell’Unione europea;
c) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o di laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza o del titolo
riconosciuto equipollente ai sensi della legge 11 luglio 2002, n.
148, o copia notarile di esso, ovvero, nel caso in cui il diploma
originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della
competente autorita’ accademica che, menzionando tale circostanza, lo
sostituisca;
d) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di
pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;
e) il certificato medico, rilasciato dalla unita’ sanitaria
competente per territorio o da un medico militare, attestante lo
stato fisico del candidato e quant’altro possa essere utile per
l’accertamento, da parte dell’Amministrazione, della esclusione di
difetti che importino la inidoneita’ all’esercizio delle funzioni
notarili.
2. I concorrenti che appartengono al personale di ruolo di una
Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei
documenti di cui alle lettere b) ed e) del primo comma del presente
articolo, ma devono produrre copia autentica del loro stato di
servizio avente data non anteriore a quella fissata nella
comunicazione indicata nel comma citato.
3. I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per
esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del
documento relativo al compimento della pratica notarile.
4. Il documento di cui al primo comma, lettera e), del presente
articolo deve recare una data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.
5. I concorrenti, all’esclusivo fine dell’accertamento del
possesso dei requisiti per il decreto di nomina a notaio e relativa
assegnazione della sede, devono, altresi’, far pervenire al Ministero
della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione
generale della giustizia civile – Reparto notariato, via Arenula, 70
– 00186 Roma, il certificato del tirocinio obbligatorio introdotto
dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166. Tale certificato,
registrato dal Consiglio notarile competente, dovra’ pervenire
all’indirizzo di cui sopra entro centocinquanta giorni dalla data
dell’avvenuto superamento delle prove orali.
6. Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente
articolo devono essere assoggettati alla imposta di bollo, fatta
eccezione per i documenti esenti ai sensi dell’art. 7 della legge 29
dicembre 1990, n. 405.
7. L’Amministrazione provvede d’ufficio all’accertamento, in capo
ai concorrenti che abbiano superato la prova orale, della moralita’ e
della condotta incensurabile, dell’assenza di precedenti penali, di
carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di
inabilitazione.
Art. 12

Formazione della graduatoria

1. In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato e’
formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli
altri concorrenti dichiarati idonei.
Art. 13

Approvazione della graduatoria

1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita’ delle operazioni
di concorso, e’ approvata con decreto del Ministro della giustizia.
2. Con lo stesso decreto il numero dei posti messi a concorso,
nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione
della graduatoria, puo’ essere aumentato nella misura prevista
dall’art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239, come modificato dalla
legge 30 dicembre 2010, n. 233, sentito il Consiglio nazionale del
notariato.
3. A norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la
graduatoria sara’ pubblicata sul sito internet del Ministero della
giustizia insieme all’elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del
concorso. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge.
Art. 14

Assegnazione delle sedi

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito
internet del Ministero della graduatoria e dell’elenco delle sedi di
cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far
pervenire al Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari
di giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Reparto
notariato, via Arenula, 70 – 00186 Roma, una dichiarazione in bollo
contenente l’indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere
destinati, in ordine di preferenza.
2. Per ottenere l’assegnazione in una sede notarile ubicata nella
Provincia di Bolzano e’ richiesta – ai sensi dell’art. 31 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 – anche la
conoscenza della lingua tedesca, accertata ai sensi delle
disposizioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. I posti
notarili ubicati nella Provincia di Bolzano sono assegnati ai
vincitori del concorso che siano in possesso dell’attestato di
conoscenza della lingua italiana e quella tedesca, previsto dall’art.
4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
modificato dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19
novembre 1987, n. 521. Tale attestato deve essere allegato in bollo,
in originale oppure in copia autenticata, alla dichiarazione
contenente l’indicazione delle sedi prescelte.
3. Per ottenere l’assegnazione di una sede notarile nella Regione
Valle d’Aosta e’ richiesta anche la conoscenza della lingua francese,
accertata con le modalita’ di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 22 maggio 2001, n. 263. I vincitori del concorso che
aspirano a uno dei posti della Regione Valle d’Aosta devono allegare
alla dichiarazione contenente l’indicazione delle sedi prescelte
l’esito delle prove di accertamento della conoscenza della lingua
francese, in bollo, in originale o in copia autenticata.
4. Oltre all’indicazione del posto o dei posti della Provincia di
Bolzano o della Regione Valle d’Aosta, i vincitori del concorso
possono, ove occorra, completare la predetta dichiarazione con
l’indicazione di altri posti notarili disponibili, sino a concorrenza
del numero corrispondente a quello relativo alla propria posizione in
graduatoria.
5. Qualora manchino le dichiarazioni di cui ai precedenti commi,
il direttore generale della giustizia civile provvedera’ d’ufficio
all’assegnazione della sede. Si procedera’ di ufficio
all’assegnazione della sede qualora le sedi prescelte non possano
essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni
di servizio.
Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso
il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di
giustizia – Direzione generale della giustizia civile – Reparto
notariato, via Arenula, 70 – 00186 Roma, per le finalita’ di gestione
del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata.
2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
3. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle
Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento
del concorso.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato
decreto legislativo e puo’ esercitarli con le modalita’ di cui agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto.
5. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del
Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia –
Direzione generale della giustizia civile – Reparto notariato, via
Arenula, 70 – 00186 Roma, titolare del trattamento.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali e’ il
direttore generale della giustizia civile.
Art. 16

Comunicazioni dei candidati

1. I candidati possono comunicare con l’Amministrazione, nel
corso della procedura concorsuale, con una delle seguenti modalita’:
dal proprio indirizzo di posta elettronica ordinaria,
utilizzando l’indirizzo concorsonotai@giustizia.it;
con posta raccomandata A/R all’indirizzo: Ministero della
giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione
generale della giustizia civile – Reparto notariato, via Arenula, 70
– 00186 Roma;
via fax al numero 06/68892671.
2. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero nel caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato a
causa dell’inesatta indicazione del recapito o della mancata o
tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ne’ per eventuali disguidi informatici, postali o
telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa.
Roma, 16 novembre 2018

Il direttore generale: Forziati