Ministero della Giustizia. Concorso per 330 magistrati ordinari

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorso (Scad. 16 dicembre 2018)

Concorso, per esami, a trecentotrenta posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 2018.

 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il regolamento per il concorso in  magistratura,  approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche; 
    Visto il regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  ordinamento
giudiziario, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante le norme  per  la  presentazione  dei  documenti  nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686,  concernente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Vista la legge 24 marzo 1958, n.  195,  e  successive  modifiche,
concernente  norme  sulla  costituzione  e  sul   funzionamento   del
Consiglio Superiore della Magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
1958, n. 916, e successive  modifiche,  concernente  disposizioni  di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195; 
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958,  concernente  norme  sul
servizio militare di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata,  e
successive modifiche; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche; 
    Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470,  concernente  anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive   modifiche,   concernente   il   regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di coscienza; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n.  64,  recante  l'istituzione  del
servizio civile nazionale; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  recante  delega  al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
la  nuova  disciplina  dell'accesso  in  Magistratura  e   successive
modifiche; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario; 
    Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti  per
il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,  occupazione  e  impresa  e   per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
maggio 2009 recante disposizioni in materia  di  rilascio  e  di  uso
della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai
cittadini; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il
Codice dell'ordinamento militare; 
    Visto il decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 
    Vista la legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  con
legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti  per
la crescita del Paese; 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante nuova disciplina
dell'ordinamento della professione forense; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 settembre 2014; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2016,  n.  168,  convertito  con
legge 25 ottobre 2016, n. 197; 
    Vista la legge 31 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Viste le delibere del Consiglio Superiore della  Magistratura  in
data 18 gennaio 2018 e 24 settembre 2018; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso, per  esami,  a  trecentotrenta  posti  di
magistrato ordinario. 
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 
      a. sia cittadino italiano; 
      b. abbia l'esercizio dei diritti civili; 
      c. sia di condotta incensurabile; 
      d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
      e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      f. non sia stato  dichiarato  per  tre  volte  non  idoneo  nel
concorso, per esami,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda; 
      g. rientri, senza possibilita' di  cumulare  le  anzianita'  di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie: 
        1) magistrati amministrativi e contabili; 
        2) procuratori dello Stato che non sono incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
        3) dipendenti  dello  Stato,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti ad una delle posizioni corrispondenti all'area  C,  gia'
prevista dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro,  comparto
Ministeri, con almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica,  che
hanno costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso  per  il
quale  era  richiesto  il  possesso  del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        4) appartenenti al personale universitario di  ruolo  docente
di  materie  giuridiche  in  possesso  del  diploma  di   laurea   in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex  area  direttiva,  della  pubblica  amministrazione,  degli   enti
pubblici a  carattere  nazionale  e  degli  enti  locali,  che  hanno
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a  quattro  anni,  con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o,  comunque,  nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        6) abilitati all'esercizio della professione  forense  e,  se
iscritti  all'albo  degli   avvocati,   non   incorsi   in   sanzioni
disciplinari; 
        7) coloro i quali hanno  svolto  le  funzioni  di  magistrato
onorario (giudice  di  pace,  giudice  onorario  di  tribunale,  vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato, giudice  ausiliario
di corte di appello) per almeno sei anni senza demerito, senza essere
stati revocati e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        8)  laureati  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro  anni  e  del  diploma  conseguito  presso   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 
        9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni, salvo che non si tratti di  seconda  laurea,  ed  hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
        10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica,  al
termine di un corso di studi della durata non inferiore  a  due  anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
        11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata almeno  quadriennale  e
che  hanno  concluso  positivamente  lo  stage  presso   gli   uffici
giudiziari o hanno svolto il  tirocinio  professionale  per  diciotto
mesi presso l'Avvocatura dello  Stato,  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  nel  testo  vigente  a  seguito
dell'entrata in vigore del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      h. sia in regola con il pagamento del diritto di segreteria;  a
tal fine il candidato deve indicare in domanda l'avvenuto  versamento
in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro  50,00,
quale  contributo  per  la  copertura  delle  spese  della  procedura
concorsuale,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4-bis,   del   decreto
legislativo 5 aprile  2006,  n.  160.  Il  versamento  potra'  essere
effettuato, specificando la causale «Concorso magistratura  ordinaria
anno 2018», mediante bonifico bancario o postale sul  conto  corrente
con codice  IBAN  IT  62O  07601  14500001020172217,  intestato  alla
Tesoreria dello Stato,  capo  XI,  capitolo  2413,  art.  17,  oppure
mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020172217,
intestato alla Tesoreria dello Stato, capo XI,  capitolo  2413,  art.
17, oppure mediante versamento in  conto  entrate  tesoro,  capo  XI,
capitolo 2413, art. 17, presso una qualsiasi Tesoreria  dello  Stato.
Il candidato deve, inoltre, indicare gli estremi  identificativi  del
versamento; 
      i. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle  leggi
vigenti. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti  entro  il  termine  di
trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 3 
 
 
                Domanda telematica di partecipazione 
                       e modalita' per l'invio 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Il candidato deve collegarsi al sito internet del Ministero della
giustizia,  www.giustizia.it  alla  voce  Strumenti/Concorsi,  esami,
assunzioni, per registrarsi. 
    Per effettuare la registrazione, occorre inserire: 
      codice fiscale; 
      posta elettronica nominativa; 
      codice di sicurezza (password). 
    La domanda  di  partecipazione  deve  essere  redatta  compilando
l'apposito modulo (form), disponibile dal giorno di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - e fino alla data di  scadenza  dello  stesso;  dopo  aver
completato l'inserimento e la  registrazione  dei  dati,  il  sistema
informatico notifichera' l'avvenuta ricezione, fornendo una pagina di
risposta che contiene il collegamento al file in formato pdf «Domanda
di partecipazione». 
    Il candidato deve salvare  la  domanda,  stamparla,  firmarla  in
calce  e  unitamente  a  fotocopia  di  un  documento  di   identita'
scansionarla in formato pdf. 
    Per completare la procedura, occorre inviare la  domanda  con  la
seguente modalita': il candidato deve effettuare l'upload, sul  sito,
della domanda scansionata; il sistema  notifichera'  la  ricevuta  di
presa in carico della domanda, con invio di una e-mail  all'indirizzo
indicato dal candidato. Nella ricevuta e' presente anche il  file  in
formato  pdf  «Codice  identificativo».  Il  codice   identificativo,
comprensivo del codice a  barre,  deve  essere  salvato,  stampato  e
conservato  a  cura   del   candidato,   nonche'   esibito   per   la
partecipazione alle prove scritte. 
    La procedura di invio della domanda  nella  modalita'  suindicata
deve essere completata entro il termine di  scadenza  del  bando.  In
assenza di invio, la domanda e' irricevibile. L'elenco delle  domande
irricevibili sara' pubblicato sul sito del Ministero. 
    In caso di piu' invii, l'ufficio prendera' in  considerazione  la
domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere dei termini, il sistema informatico non  permettera'
piu' l'accesso al form ne' l'invio della domanda. 
    Le modalita' operative di compilazione ed invio telematico  della
domanda sono allegate al presente decreto e  ne  costituiscono  parte
integrante. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande sono state redatte, presentate o spedite in modalita' diverse
da quelle suindicate. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      1. il proprio cognome e nome; 
      2. la data e il luogo di nascita; 
      3. il codice fiscale; 
      4. di essere cittadini italiani; 
      5. di avere l'esercizio dei diritti civili; 
      6. di essere di condotta incensurabile; 
      7. di non avere riportato condanne penali e  di  non  avere  in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      8. di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      9. di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad  indagini
preliminari; 
      10.  di  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero di non essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego  stesso  e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' non sanabile; 
      11. di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      12. di essere fisicamente idonei ad  esercitare  l'impiego  cui
aspirano; 
      13. se, nel caso in cui siano portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare indicando gli estremi dell'apposita
certificazione rilasciata  dalla  competente  struttura  pubblica  in
relazione all'handicap; 
      14.  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,  provincia,
c.a.p.);  ogni  cambiamento  di  indirizzo  deve  essere   comunicato
all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      15. i numeri telefonici di reperibilita', ogni cambiamento deve
essere comunicato all'ufficio con  una  delle  modalita'  di  cui  al
successivo art. 15; 
      16. il luogo ove desiderano  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative al concorso qualora sia diverso da quello di  residenza.  In
assenza di tale dichiarazione le  comunicazioni  saranno  inviate  al
luogo  di  residenza;  ogni  cambiamento   deve   essere   comunicato
all'ufficio con una delle modalita' di cui al successivo art. 15; 
      17. l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento; 
      18. l'eventuale precedente prima laurea, l'universita' dove  e'
stata conseguita e la data del conseguimento; 
      19. la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera  g,
nn. 1 - 11; 
      20. la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal  candidato  fra  le  seguenti:  inglese,  francese,
spagnolo e tedesco; 
      21. il versamento del  diritto  di  segreteria,  indicando  gli
estremi dell'avvenuto pagamento, come specificato nel precedente art.
2. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
                               Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente decreto; 
      b) coloro le cui  domande  di  partecipazione  non  sono  state
inviate nei termini e/o con le  modalita'  indicate  all'art.  3  del
presente decreto; 
      c) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le  prove  scritte,  equivale  ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli  stessi  effetti  dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della  commissione  quando  essa
abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in  parte  copiata
da quella  di  altro  candidato  o  da  qualsiasi  testo  ovvero  che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile; 
      d)  coloro  che  non   hanno   sottoscritto   la   domanda   di
partecipazione.   Le   domande   di   partecipazione   prive    della
sottoscrizione    dell'aspirante    si    considerano    inesistenti.
L'esclusione del candidato per mancata sottoscrizione  della  domanda
potra' avvenire in ogni momento della procedura concorsuale. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad  utilizzare
informazioni  non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti   che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. 
    L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata  dal
Consiglio   Superiore   della    Magistratura,    sotto    condizione
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione   in
Magistratura  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando   di
concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                          Prove concorsuali 
 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
      a. diritto civile; 
      b. diritto penale; 
      c. diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 
    La prova orale verte su: 
      a. diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
      b. procedura civile; 
      c. diritto penale; 
      d. procedura penale; 
      e. diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
      f. diritto commerciale e fallimentare; 
      g. diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      h. diritto comunitario; 
      i. diritto internazionale pubblico e privato; 
      l.  elementi  di  informatica  giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
      m. colloquio su una lingua straniera scelta  fra  le  seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    Le prove si svolgono secondo le procedure  previste  dall'art.  8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame e'  nominata  con  decreto  del  Ministro
della  giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti  l'inizio  della  prova
scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la
sesta valutazione di professionalita',  che  la  presiede,  da  venti
magistrati che abbiano conseguito  almeno  la  terza  valutazione  di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di  esame  e  da  tre  avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano  prestato,  a  qualsiasi  titolo  e
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al  concorso
per magistrato ordinario. 
    Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il  numero  dei
componenti  della   commissione,   il   Consiglio   Superiore   della
Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non  hanno  prestato  il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli  ultimi
tre concorsi. 
    Il presidente della commissione e gli  altri  componenti  possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non  piu'  di  due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che, all'atto della cessazione dal servizio, erano  in  possesso  dei
requisiti per la nomina. 
    Con decreto del Ministro della  giustizia,  previa  delibera  del
Consiglio Superiore  della  Magistratura,  terminata  la  valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale. 
    Le  attivita'   di   segreteria   della   commissione   e   delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di  area
terza, in  servizio  presso  il  Ministero  della  giustizia  e  sono
coordinate dal titolare dell'ufficio competente per il concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
 
    Le prove di esame si svolgeranno nella  sede  di  cui  al  diario
contenente la disciplina delle prove  scritte  che  sara'  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 29  marzo  2019  e  sul  sito  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito  del  Ministero  della
giustizia  verra'  data  notizia  di   eventuali   differimenti   e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    I concorrenti ammessi alle prove  scritte  dovranno  presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei  giorni  e  nelle  ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari  e  per  lo
svolgimento delle prove  medesime,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento e del codice identificativo. 
                               Art. 8 
 
 
                 Candidati ammessi alle prove orali 
                    e candidati dichiarati idonei 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non  meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. 
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data  comunicazione,  con  l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello  in
cui devono sostenere detta prova. 
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle  materie  della  prova  orale,  e  un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva  nelle  due  prove  non  inferiore
a 108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 
                               Art. 9 
 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    I titoli di preferenza, elencati al successivo  art.  10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 
    I documenti comprovanti il possesso o le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla
fotocopia di un documento di identita', devono pervenire, a  pena  di
decadenza, all'ufficio concorsi, entro il giorno in cui il  candidato
sostiene la prova orale, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
5  aprile  2006,  n.  160.  Il  candidato  puo'  scegliere,  per   la
trasmissione  o  il  deposito  dei  documenti,  una  delle  modalita'
indicate nel successivo art.  15,  fermo  restando  il  rispetto  del
termine di decadenza suindicato. 
                               Art. 10 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche,  a  parita'
di merito, sono preferiti: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16. coloro che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo,  per  non  meno  di  un  anno,   nell'amministrazione   della
giustizia; 
      18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi e i mutilati civili; 
      20. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      c. dalla minore eta'. 
    L'esito positivo dello stage di cui all'art. 73 del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69,  nel  testo  vigente,  costituisce  titolo  di
preferenza a parita' di merito. 
                               Art. 11 
 
 
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 
 
 
    I concorrenti dichiarati  idonei  sono  classificati  secondo  il
numero totale dei punti  riportati,  con  l'osservanza,  in  caso  di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. 
    La  commissione  esaminatrice   del   concorso   per   magistrato
ordinario,  terminati  i  lavori,  forma  la   graduatoria   che   e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione  al  Consiglio  Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro  della
giustizia. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la  graduatoria
e  delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni   dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e  di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia  entro
dieci  giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino Ufficiale del Ministero della
giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di  trenta  giorni
entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.   Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono  adottati
entro il termine di trenta  giorni,  previa  delibera  del  Consiglio
Superiore della Magistratura. 
                               Art. 12 
 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
 
    I concorrenti  dichiarati  idonei  all'esito  del  concorso,  per
esami, sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati
e, nello stesso ordine,  sono  nominati,  con  decreto  ministeriale,
magistrati ordinari, nei limiti dei  posti  messi  a  concorso  e  di
quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis  dell'art.  8  del  decreto
legislativo  5  aprile  2006,  n.  160,  nei  tempi,  anche  diversi,
consentiti dall'art. 9, commi 5 e  7,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito con legge 30  luglio  2010,  n.  122  nonche'
dagli articoli 16 e 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n. 111. 
    I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo. 
                               Art. 13 
 
 
         Termini per la presentazione dei documenti di rito 
 
 
    I    vincitori,    nominati    sotto    condizione     risolutiva
dell'accertamento  del  possesso  dei  requisiti  di  legge,   devono
comprovare  tale  possesso   con   le   modalita'   e   nei   termini
successivamente   indicati   nell'invito   ad    assumere    servizio
dall'ufficio competente. 
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, nel testo vigente, i dati personali forniti dai  candidati  sono
raccolti  presso  il  Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
direzione  generale  dei  magistrati  -  ufficio  concorsi,  per   le
finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso  una  banca
dati  automatizzata  anche  successivamente   all'instaurazione   del
rapporto di lavoro. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    I  predetti  dati  possono  essere  comunicati  unicamente   alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. 
    Tali diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi  -  direzione  generale  dei
magistrati  -  ufficio  concorsi,  titolare   del   trattamento.   Il
responsabile del trattamento dei dati personali e' il  direttore  del
suddetto ufficio concorsi. I  risultati  delle  prove  scritte  ed  i
riferimenti alla pubblicazione della graduatoria finale vengono  resi
disponibili  sul  sito  del  Ministero  della  giustizia,  alla  voce
Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni. 
                               Art. 15 
 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
 
    Scaduti i termini di  vigenza  del  bando,  i  candidati  possono
comunicare  con  l'amministrazione,   nel   corso   della   procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita': 
      dal  proprio   indirizzo   di   posta   elettronica   ordinaria
all'indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustizia.it 
      dal  proprio  indirizzo  di   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo ufficioconcorsi.dgmagistrati.dog@giustiziacert.it 
      per posta  raccomandata  a/r,  all'indirizzo:  Ministero  della
giustizia  -  Dipartimento   dell'organizzazione   giudiziaria,   del
personale e dei servizi - direzione generale dei magistrati - ufficio
concorsi, via Arenula n. 70 - 00186 Roma. 
    I candidati gia' in possesso di  documenti  comprovanti  stati  o
qualita' personali rilevanti  per  la  procedura  possono,  altresi',
procedere al deposito diretto, o tramite delegato,  presso  l'ufficio
concorsi. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso
di mancata ricezione delle comunicazioni  del  candidato  ovvero  nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell'inesatta indicazione del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
 
      Roma, 10 ottobre 2018 
 
                                                Il Ministro: Bonafede 
                                                             Allegato 
 
Modalita'  operative  di  compilazione  ed  invio  della  domanda  di
                           partecipazione 
 
    Leggere attentamente il bando di concorso prima di procedere alla
compilazione del form. 
    Per la navigazione nella applicazione utilizzare i pulsanti ed  i
link presenti nella stessa (e non i  tasti/frecce  avanti-dietro  del
browser). 
    Si consiglia  di  abilitare  Javascript  per  beneficare  di  una
migliore esperienza ed usabilita'. 
    Utilizzare uno dei seguenti web browser: Internet  Explorer  9  o
superiore, Mozilla Firefox o Google Chrome. 
    Si raccomanda la massima accuratezza nell'inserimento dei dati. 
    I  campi  contrassegnati  con   *(obbligatorio)   devono   essere
valorizzati affinche' la domanda possa essere registrata. 
    Per la selezione multipla  dei  requisiti  di  ammissione  tenere
premuto il tasto ctrl per Windows e il tasto command per Mac. 
    I dati relativi al recapito vanno inseriti  solo  se  diversi  da
quelli di residenza. 
    Se un campo non interessa, non inserire alcun segno; se il  campo
interessa, inserire la sola informazione richiesta. 
    Controllare attentamente i dati inseriti prima  di  cliccare  sul
pulsante «Registra». 
    Dopo aver completato l'inserimento e la registrazione  dei  dati,
il sistema mostrera' al  candidato  il  collegamento  al  file  «pdf»
contenente la domanda di partecipazione registrata. Si raccomanda  di
aprire il collegamento pdf utilizzando le funzioni di Acrobat  Reader
per il salvataggio e la stampa. 
    La domanda dovra' essere salvata, stampata, firmata,  scansionata
in  formato  pdf  unitamente  a  fotocopia   di   un   documento   di
riconoscimento ed inviata. 
    AVVERTENZE TECNICHE SCANSIONE: la scansione della  documentazione
deve essere: 
      in formato pdf; 
      in modalita' bianco e nero; si consiglia la predetta modalita';
se poco leggibile, anche scala di grigi o colori; 
      la dimensione massima del file non puo' superare 10 MB; 
      il file pdf deve essere unico e completo di domanda  firmata  e
fotocopia del documento di riconoscimento. 
    Il candidato dovra' inviare la domanda scansionata attraverso  la
funzionalita' di invio (upload sul  sito)  predisposta  nell'apposita
sezione  dell'applicativo,  seguendo  le  indicazioni   fornite   dal
sistema. 
    N. B. La  procedura  si  intende  completata  con  l'invio  della
domanda; in caso di mancato invio, la domanda e' irricevibile. 
    A seguito di invio della domanda, verificare che lo  stato  della
domanda sia  inviata;  in  caso  contrario,  ripetere  nuovamente  la
procedura di invio. 
    Al termine dell'invio, il sistema  notifichera'  la  ricevuta  di
presa in carico (codice identificativo),  comprensiva  del  codice  a
barre, che dovra' essere salvata, stampata e conservata  a  cura  del
candidato, nonche' esibita per la partecipazione alle prove scritte. 
    N. B. La ricevuta di presa in carico (codice  identificativo)  e'
sempre disponibile nella pagina del concorso cui  il  candidato  puo'
accedere con le proprie credenziali; se il sistema non ha generato la
ricevuta di presa in carico, vuol dire che la domanda  non  e'  stata
inviata.