Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di cinquantasei posti di alta professionalita’, a tempo indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, da destinare agli uffici ubicati nella sede di Roma.
IL CAPO DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi Visto l'art. 97, comma 4 della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 1, comma 1130 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», come modificato dall'art. 16-ter, comma 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con il quale, per le finalita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma del bilancio dello Stato il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato undici unita' di personale di «alta professionalita'» da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; Visto l'art. 19, comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41, recante «Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea», come modificato dall'art. 16-ter, comma 8 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con il quale, il Ministero dell'economia e delle finanze, per le attivita' connesse con la Presidenza italiana del G20 e per potenziare le attivita' a supporto dei negoziati europei e internazionali, e' stato autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a quarantacinque unita' di personale di «alta professionalita'» da inquadrare nel profilo di area terza, posizione economica F3; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto l'art. 262 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», concernente procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze; nonche' l'art. 249 del medesimo decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per area disciplinare»; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 214 del 15 settembre 2014; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Vista la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di trenta unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; Vista la nota n. 32396 del 6 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato ad elevare i posti gia' autorizzati con la nota n. 65481 del 17 ottobre 2019 da trenta a quarantacinque unita' di personale ed a bandire in proprio la relativa procedura concorsuale anche per il reclutamento di ulteriori undici unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'area terza, posizione economica F3; Visti i CC.CC.NN.LL. applicabili; Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive cinquantasei unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, per far fronte alle necessita' del Ministero dell'economia e delle finanze e da destinare agli uffici centrali sulla base delle esigenze di servizio del Ministero; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive cinquantasei unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella sede di Roma di cui: a) trenta unita' di personale con profilo di analista economico-finanziario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice A); b) quindici unita' di personale con profilo di funzionario tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B); c) undici unita' di personale con profilo di funzionario amministrativo-contabile da destinare in via prevalente al completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione alle connesse attivita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi (profilo: codice C). 2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso per ciascun profilo e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate modalita' di svolgimento della prova di esame. 5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo l'ordine di graduatoria. 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a non viene concesso il beneficio della riserva. 7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: i. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LM-16 finanza; LM-40 matematica; LM-17 fisica; LM-56 scienze dell'economia; LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-77 scienze economico-aziendali; LM-82 scienze statistiche; LM-83 scienze statistiche attuariali e finanziarie; LMG-01 giurisprudenza; LM-52 relazioni internazionali; LM-62 scienze della politica; LM-88 sociologia e ricerca sociale; LM-90 studi europei; o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM); d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea: i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e bilancio; ii. master di secondo livello: in materie giuridiche o economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche' in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio. Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie, all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del/della candidato/a dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento; f) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; sono stati interdetti dai pubblici uffici; sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; sono stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; hanno a proprio carico precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 4. Resta ferma la facolta' di questa amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
Art. 3 Presentazione della domanda Termini e modalita' 1. Il/la candidato/a deve produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica all'indirizzo https://www.concorsionline.mef.gov.it E' possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione esclusivamente tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora italiana) del quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 16,00 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo. 3. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del termine di cui al comma 2 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura mediante l'apposito applicativo di cui al comma 1. 4. Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) a lui/lei intestato. 5. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei profili di cui all'art. 1. Se un/una candidato/a avanza domanda di partecipazione per piu' di un profilo, e' presa in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. 6. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format on-line del codice profilo per il quale intende concorrere, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 7. Analogamente, ove il/la candidato/a, che abbia gia' inviato la domanda telematica per uno dei codici profilo, intenda riformulare la propria candidatura per altro codice profilo, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 8. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line. 9. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice profilo di cui al precedente art. 1, deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva. 10. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 11. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) di essere cittadino/a italiano/a di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero di appartenere a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001; c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale); e) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) intestato al/alla candidato/a, presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni ed anche al fine dello svolgimento eventuale della prova orale in sedi decentrate; f) il titolo di studio posseduto (LM, LS, DL) tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, l'esatta indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, la votazione conseguita, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando; g) il titolo di studio post-universitario posseduto tra dottorato di ricerca ovvero master di secondo livello richiesto per l'ammissione al concorso, l'esatta indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando; h) la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra quelli indicati nell'art. 1 del presente bando; i) di avere una conoscenza della lingua inglese pari almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento; l) (eventuale) di avere una conoscenza di un'ulteriore lingua, scelta tra quelle ufficiali dell'Unione europea, pari almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento e che nella medesima lingua intende sostenere la prova facoltativa orale; m) gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli indicati dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da parte della/delle commissione/i esaminatrice/i, con indicazione della materia o disciplina; n) i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini, tra quelli indicati dal successivo art. 9, che saranno oggetto di valutazione da parte della/delle commissione/i esaminatrice/i, con indicazione degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare: il datore di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; il soggetto a favore del quale si e' prestata attivita' di consulenza o collaborazione, il tipo di attivita', il settore disciplinare, la data di inizio e fine del rapporto; l'abilitazione professionale; l'amministrazione o l'organismo presso cui si e' svolto il tirocinio extracurriculare e la materia; o) la propria motivazione all'assunzione, come indicato al comma 12; p) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; q) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; r) di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo, di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di non essere stato/a licenziato/a da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; s) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori; t) l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie indicate nell'art. 1 del presente bando, con indicazione della legge che prevede tale diritto; u) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze; v) di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di prima destinazione di cui all'art. 1 per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; z) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; (aa) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. 12. Il/la candidato/a contestualmente all'invio della domanda di partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda medesima in formato .pdf ed esclusivamente per il tramite della piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it una lettera contenente la propria motivazione all'assunzione ed il proprio curriculum vitae, in formato europeo, entrambi datati e sottoscritti. 13. Il/la candidato/a diversamente abile deve fare esplicita richiesta, nella domanda, di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova orale in relazione al proprio handicap; il/la medesimo/a deve trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura del Sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap. Detta certificazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura concorsuale di cui all'art. 6. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica, deve essere presentata ovvero pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente bando. 14. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta e' determinata ad insindacabile giudizio della/delle commissione/i esaminatrice/i sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. 15. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 16. Le situazioni di disabilita' sopravvenute e accertate successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno comunque essere adeguatamente documentate con le stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente allo svolgimento della prova orale, e sono comunque sottoposte alla valutazione della/delle commissione/i esaminatrice/i. 17. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 2, lettera f). 18. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line. 19. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento da parte del/della candidato/a delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del/della candidato/a circa il proprio recapito (indirizzo, numero telefonico) e proprio indirizzo di Posta elettronica certificata ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito e di indirizzo Pec rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 2. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successivi provvedimenti, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, sono nominate una o piu' commissioni esaminatrici per i profili di cui all'art. 1, composte da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso. 2. Il presidente ed i membri della commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 3. La commissione e' composta nel rispetto delle norme sulla parita' di genere. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della terza area del ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 4. La commissione esaminatrice, per l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere puo' essere assistita da soggetti specializzati che possano somministrare una prova di lingua commisurata al livello B2. 5. La commissione puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni secondo la normativa vigente.
Art. 6 Procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dal candidato, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie previste e distinte per ciascun profilo, come indicato nel successivo art. 10. 2. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non e' inferiore a 42 punti. 3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. 4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 23 ottobre 2020, sara' dato avviso della data di pubblicazione, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli elenchi dei candidati, distinti per ciascun profilo, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 5. La prova orale potra' svolgersi in sedi decentrate e/o in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
Art. 7 Valutazione dei titoli 1. La votazione dei titoli e' espressa in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30. Ove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo 15 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 15 punti) sulla base dei punteggi massimi attribuibili a ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9. 3. La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla/dalle commissione/i esaminatrice/i nominata/e per ciascun profilo di cui all'art. 1 del presente bando, che tengano conto anche dell'attinenza degli stessi con il profilo scelto dal candidato tra quelli di cui all'art. 1, comma 1 del bando, nel limite dei punteggi massimi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente bando. 4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 5. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. La commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.
Art. 8 Titoli accademici e di studio 1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) non utile alla partecipazione al concorso, punti 2 per ciascun titolo; c) dottorato di ricerca (DR) relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso fino a punti 8; dottorato di ricerca non utile per l'ammissione al concorso, fino a punti 4; d) diploma di specializzazione (DS), fino a punti 6; e) master universitario di secondo livello relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso fino a punti 4; master universitario di secondo livello non utile per l'ammissione al concorso, fino a 2,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 5; f) master universitario di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, fino a 1,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3. 2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 9 Titoli professionali e abilitazioni 1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) rapporto di lavoro, a tempo determinato od indeterminato, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, e presso gli enti di cui all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' presso organismi pubblici internazionali in ambito di analisi economica, relazioni finanziarie europee e internazionali, finanza pubblica nazionale e internazionale, contabilita' e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche dell'Unione europea, governance economica europea, cooperazione allo sviluppo, finanza sostenibile, economia degli intermediari e dei mercati finanziari, economia e finanza aziendale, tassazione europea e internazionale, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, fino a punti 9, attribuiti sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto e ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 3 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile; b) rapporto di lavoro, a tempo determinato od indeterminato, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), presso soggetti privati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto, ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile; c) rapporto di consulenza o collaborazione professionale a favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), fino a punti 4,5 ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 1,5 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile; d) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 3; e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche amministrazioni e organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli ambiti disciplinari di cui alla lettera a), fino a punti 0,5 per ciascun tirocinio della durata minima di sei mesi. 2. Le esperienze lavorative e professionali di cui al comma 1 devono essere maturate alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. In caso di rapporti di lavoro o prestazioni professionali contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato. 4. Le abilitazioni professionali di cui alla lettera d) sono valutabili solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie della prova orale.
Art. 10 Prova orale 1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a 21/30. 2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la candidato/a anche casi pratici, vertera' sulle seguenti materie, distinte per ciascun profilo: a) trenta unita' di personale con profilo di analista economico-finanziario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice A): economia politica; politica economica; economia internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari; economia della regolamentazione e della concorrenza; diritto dell'Unione europea; diritto internazionale dell'economia e delle organizzazioni internazionali; diritto del mercato e degli strumenti finanziari; b) quindici unita' di personale con profilo di funzionario tributario da destinare in via prevalente alle attivita' di supporto ai negoziati europei e internazionali (profilo: codice B): diritto tributario nazionale, internazionale ed europeo; scienza delle finanze; istituzioni e diritto dell'Unione europea; politiche dell'Unione europea; politica economica; politiche economiche europee; politica della concorrenza dell'Unione europea; organizzazioni internazionali e diritto internazionale; elementi di diritto pubblico e amministrativo; c) undici unita' di personale con profilo di funzionario amministrativo contabile da destinare in via prevalente al completamento dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, anche in relazione alle attivita' di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e delle funzionalita' strumentali (profilo: codice C): ragioneria generale ed applicata; scienza delle finanze; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; politica economica; diritto amministrativo ed elementi di diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento alla governance economica europea; statistica economica. 3. La prova orale vertera' anche sulle seguenti materie: ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. 4. In sede di prova orale si procede, inoltre, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, alla verifica: della conoscenza della lingua inglese finalizzata ad accertare il livello di competenza linguistica di livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue; della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; per i soli candidati che hanno richiesto di svolgere la prova facoltativa di lingua straniera, della conoscenza della ulteriore lingua straniera, finalizzata ad accertare il livello di competenza linguistica di livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 5. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 6. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 7. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame, ovvero reso conoscibile in modalita' telematica. 8. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati con Posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso, almeno dieci giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 9. Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato/a. La ulteriore mancata presentazione del/della candidato/a comporta l'esclusione automatica dal concorso.
Art. 11 Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il/la candidato/a che intende far valere i titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del/della candidato/a alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. 3. Le graduatorie di merito, formulate dalla/dalle commissione/i esaminatrice/i secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato/a, saranno successivamente riformulate tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. 4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie, nel limite dei posti messi a concorso per ciascun profilo, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. 5. Le graduatorie finali di merito sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 1. I candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale di ciascun profilo, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da cui risulti di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 3. La capacita' lavorativa del/della candidato/a diversamente abile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. L'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso. 5. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
Art. 13 Assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso per ciascun profilo, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 12, sono invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 2. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella terza area funzionale, fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito successivamente all'assunzione. 4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali comandi, ad eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla/dalle relativa/e commissione/i esaminatrice/i. 2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando e' il dirigente dell'ufficio III della direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale per le finalita' di gestione del concorso. Saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale. 3. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della domanda di partecipazione, il/la candidato/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalita'. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR). 5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare. 6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, direzione del personale, ufficio III, all'indirizzo di Posta elettronica certifica: dcp.dag@pec.mef.gov.it
Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. 2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» -, sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze www.mef.gov.it sezione Concorsi e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it 3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Roma, 4 agosto 2020 Il Capo Dipartimento: Vaccaro