Antonio De Poli

Ministero dell’Interno. 27 posti di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

MINISTERO DELL’INTERNO

CONCORSO (Scad. 26-06-2022)

Concorso pubblico, per esami, a ventisette posti per l’accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con talune riserve.

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della  legge  30  settembre  2004,  n.  252»,  come
modificato dal decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  97  e  dal
decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 maggio 2021, n. 98,
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  del
concorso pubblico per l'accesso  alla  qualifica  di  vice  direttore
logistico-gestionale del Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco,  ai
sensi dell'art. 155 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 16 dicembre  2019,
recante l'individuazione dei titoli  di  studio  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei  ruoli  del  personale  direttivo  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di  cui  al  titolo  II  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione  del   9   luglio   2009,   recante
l'equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 4  novembre  2019,  n.
166,  concernente  il  «Regolamento  recante  requisiti   d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visti  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e l'art.  16-octies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito  dalla  legge  17
dicembre 2012, n.  221  e  successive  modificazioni,  concernenti  i
titoli di preferenza valutabili, a parita' di  merito,  nei  concorsi
indetti dalla pubblica amministrazione; 
    Visto l'art. 1005, comma 11, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n.  104,  recante  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  il
Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021 recante «Modalita' di
partecipazione ai concorsi  pubblici  per  i  soggetti  con  disturbi
specifici dell'apprendimento»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che  abroga  la  direttiva  95/46/CE)»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17
novembre 2021, con cui il Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile -  e'
stato autorizzato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri -
Dipartimento  della  Funzione  Pubblica  ad  avviare   la   procedura
concorsuale pubblica per il reclutamento di ventisette  unita'  nella
qualifica di vice direttore logistico- gestionale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami,  a  ventisette  posti
per l'accesso alla qualifica di vice  direttore  logistico-gestionale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai candidati appartenenti  alle  sotto  elencate  categorie  sono
rispettivamente riservati: 
      a) il venticinque per cento dei posti al  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel presente bando per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui all'art.  2,  ad
esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art.
2; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la  ferma  biennale,  fermi  restando  gli
altri requisiti previsti dal predetto art. 2. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei. 
    Coloro che intendano  avvalersi  della  suddetta  riserva  devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) eta' non superiore agli anni 45. Non e' soggetta  ai  limiti
massimi di eta',  ai  sensi  dell'art.  155,  comma  3,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la  partecipazione  al  concorso
del personale appartenente al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco
destinatario della riserva del venticinque per cento dei posti di cui
all'art. 1, lettera a) del presente bando; 
      d) laurea  magistrale  tra  quelle  indicate  nel  decreto  del
Ministro dell'interno del 16 dicembre 2019: giurisprudenza  (LMG/01);
scienze  dell'economia  (LM-56);  scienze  della  politica   (LM-62),
scienze   delle   pubbliche    amministrazioni    (LM-63);    scienze
economico-aziendali   (LM-77).   Sono   fatte    salve,    ai    fini
dell'ammissione al concorso,  le  lauree  universitarie  a  indirizzo
giuridico ed economico conseguite secondo gli  ordinamenti  didattici
previgenti  ed  equiparate  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,
lauree specialistiche (LS) di cui al decreto  n.  509/1999  e  lauree
magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004; 
      e) possesso delle qualita' morali e di  condotta  di  cui  agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti  non  colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'  coloro
che  siano  stati  destituiti  da  pubblici   uffici   o   dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero  siano  stati
dichiarati decaduti da un impiego statale. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  devono
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo. 
                               Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata  per
via telematica esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.vigilfuoco.it   seguendo    le
istruzioni ivi specificate. 
    Per  accedere  all'applicazione  i  candidati  devono  essere  in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo  le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione  telematica  della  domanda  coincida  con  un   giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera'  piu'  l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e di invio on-line. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it 
    Qualora il candidato compili piu'  volte  il  format  on-line  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni,  i  candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive  modificazioni  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. 
    I candidati devono dichiarare nella domanda: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) l'esatta  indicazione  della  residenza  anagrafica  con  la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana e il  godimento  dei
diritti politici; 
      d) il possesso del  titolo  di  studio  previsto  dall'art.  2,
lettera  d),  del  presente  bando  per  l'ammissione  al   concorso,
precisando la denominazione della classe di laurea,  l'Universita'  e
la data di conseguimento. Nel caso in cui il  titolo  di  studio  sia
stato conseguito all'estero, il candidato deve indicare  gli  estremi
del  provvedimento  di  equiparazione  o  equivalenza  ovvero   della
richiesta  di  equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio
conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; 
      e) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale; 
      f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo; 
      g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco; 
      i) l'eventuale possesso dei  titoli  valutabili  a  parita'  di
punteggio di cui all'art. 9 del presente bando; 
      j) l'eventuale diritto alle riserve di posti di cui all'art.  1
del presente bando; 
      k) l'eventuale possesso di titoli  di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 10 del presente bando; 
      l) l'eventuale appartenenza ad una delle categorie  individuate
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni; 
      m) l'eventuale  possesso  della  certificazione  attestante  la
diagnosi di disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). 
    I requisiti di ammissione e gli  eventuali  titoli  indicati  nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione della domanda;  i  titoli  non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non  saranno
presi in considerazione  in  sede  di  formazione  della  graduatoria
finale. 
    Il candidato  in  condizione  di  disabilita'  deve  indicare  la
percentuale di invalidita' e  specificare  se  -  in  relazione  alla
propria disabilita' - necessita di ausili nonche' di eventuali  tempi
aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. 
    Il candidato con disturbo specifico di apprendimento  (DSA)  deve
specificare se necessita  dello  strumento  compensativo  nonche'  di
eventuali tempi aggiuntivi, per sostenere le prove d'esame. 
    Tali  dichiarazioni   sono   da   comprovare   tramite   apposita
certificazione rilasciata dalla competente  struttura  pubblica,  che
dovra' essere trasmessa, entro e non oltre trenta  giorni  successivi
al termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  previsto
del  presente   bando   a   mezzo   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it.  La  concessione
ed assegnazione di ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata
dalla   commissione   esaminatrice   sulla   scorta   della    citata
documentazione. 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali variazioni di indirizzo di residenza anagrafica e di  posta
elettronica certificata  accedendo  con  le  proprie  credenziali  al
portale   dei   concorsi   https://concorsi.online.vigilfuoco.it   ed
inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo». 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel  caso  di
mancata inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del  cambiamento
degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici  o  di
altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso  fortuito
o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La commissione esaminatrice, nominata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento, e' presieduta da un prefetto o da un dirigente generale
del Corpo nazionale ed e' composta da un numero di componenti esperti
nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore  a  quattro,
dei quali almeno due non appartenenti all'amministrazione emanante  e
individuati tra i professori universitari. 
    Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun  componente,  un
membro supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
componente  effettivo.  Per  le  prove  di  lingua  straniera  e   di
informatica,  il  giudizio  e'   espresso   dalla   commissione   con
l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste  nel
presente bando di concorso e di un esperto di  informatica.  Ove  non
sia disponibile personale in servizio nel dipartimento, si  applicano
le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento. 
                               Art. 6 
 
                      Presentazione alle prove 
 
    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera di riconoscimento rilasciata da una  Amministrazione
dello Stato; 
      e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445  e
successive modificazioni. 
    La mancata presentazione  alla  prova  preselettiva,  alle  prove
scritte o anche soltanto ad una di esse e'  considerata  rinuncia  al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
orale e' considerata rinuncia al concorso. 
                               Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di almeno dieci
volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione  alle  prove
di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo  Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 55 del 12 luglio 2022, nonche'  sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della   difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   -   sara'   data
comunicazione della sede, della  data,  dell'ora  e  delle  modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o delle prove scritte. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le stesse modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del  presente
bando. 
    L'eventuale prova preselettiva, che potra' svolgersi presso  sedi
decentrate o anche  in  via  telematica  da  remoto,  consiste  nella
risoluzione di quesiti a risposta  multipla  vertenti  sulle  materie
oggetto delle prove di esame di cui all'art. 8. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione, si applica la disposizione dell'art.  7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedure informatizzate. 
    E' ammesso a sostenere le prove di esame  di  cui  al  successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei  posti
messi a concorso, fermo  restando  che  la  votazione  riportata  dal
concorrente nella predetta prova non puo'  essere  inferiore  a  6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati  che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine   della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. Tale elenco e'  approvato  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento. Con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti, della  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale
www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi  a  sostenere  le
prove di esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
    Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e  da  una
prova orale. 
    La prima prova scritta consiste nella stesura, senza l'ausilio di
strumenti informatici, di un  elaborato  nella  materia  del  diritto
amministrativo. 
    La seconda prova scritta consiste nella stesura, senza  l'ausilio
di  strumenti  informatici,  di  un  elaborato  nella  materia  della
contabilita' di stato. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
in ciascuna  prova  scritta  una  votazione  non  inferiore  a  21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte di cui al presente articolo, sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) diritto dell'Unione europea; 
      c) scienza delle finanze; 
      d) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile e ordinamento del personale del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
                               Art. 9 
 
              Titoli valutabili a parita' di punteggio 
 
    La commissione esaminatrice valuta, a  parita'  di  punteggio,  i
seguenti titoli,  tenendo  conto,  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  articolo,  del  seguente
ordine di preferenza: 
      a) abilitazioni professionali correlate alle lauree  magistrali
di cui all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 3; 
      b) dottorato di ricerca afferente alle lauree magistrali di cui
all'art. 2, lettera d), del presente bando: punti 2; 
      c)  lauree  magistrali  diverse  da  quella  considerata  quale
requisito di partecipazione al concorso: punti 1. 
    I predetti titoli non sono cumulabili e non sono valutabili per i
candidati che non abbiano conseguito pari punteggio  nelle  prove  di
esame.   Il   punteggio   attribuito   ai   titoli   e'   finalizzato
esclusivamente a stabilire l'ordine di  preferenza  fra  i  candidati
pari merito, non sommandosi ai voti conseguiti nelle prove di esame. 
    I titoli di cui al presente articolo devono essere  posseduti  al
termine di scadenza previsto nel presente bando per la  presentazione
della domanda. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 10 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito  sulla
base delle risultanze delle prove di esame,  sommando  la  media  dei
voti conseguiti nelle prove scritte al voto  conseguito  nella  prova
orale e valutando in caso di parita' di punteggio, i  titoli  di  cui
all'art. 9 del presente bando. 
    L'amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in  caso  di  parita'  nella  graduatoria  di  merito,
nell'ordine, dei seguenti titoli: 
      a) criterio di preferenza di cui all'art.  155,  comma  5,  del
decreto  legislativo  13  ottobre   2005,   n.   217   e   successive
modificazioni; 
      b) titoli di cui all'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 
    Costituiscono, altresi',  titoli  di  preferenza,  a  parita'  di
merito,  i  titoli  di  cui  all'art.  16-octies,  commi  1-quater  e
1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni.
Costituisce, inoltre, titolo di preferenza, a parita' di merito e  di
titoli, quello di cui all'art. 73, comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    Qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collochino in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.   127   e   successive
modificazioni. 
    I titoli di preferenza e precedenza devono  essere  posseduti  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al presente concorso. 
    Non sono valutati i titoli di  preferenza  e  di  precedenza  non
dichiarati nella domanda di partecipazione al citato concorso. 
    Non  sono,  altresi',  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione
dopo la  scadenza  del  termine  di  seguito  indicato  nel  presente
articolo. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, con  le
modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni,
attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da  inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la  prova
orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a
mezzo posta certificata. 
                               Art. 11 
 
        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
    Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del personale  del  Ministero  dell'interno  sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della  difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it  -_con  avviso  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge e nei confronti di tutti gli interessati. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 
                               Art. 12 
 
       Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali 
 
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale  dei  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 10, si  applica  il  decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166. 
    Il giudizio di non idoneita' comporta l'esclusione del  candidato
dal concorso. 
                               Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione
dei dati personali, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile -  Direzione
centrale  per  l'Amministrazione  generale -  ufficio   II -   affari
concorsuali  e  contenzioso -  Roma  e  trattati,  anche   attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e  dei  titoli
di preferenza. 
    L'interessato ha il diritto di  accesso  ai  dati  personali,  di
rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto
di opporsi per motivi legittimi al  loro  trattamento.  Tali  diritti
possono   essere   fatti   valere   nei   confronti   del   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico   e   della   difesa   civile -   Direzione   centrale   per
l'Amministrazione  generale -  ufficio  II -  affari  concorsuali   e
contenzioso, via  Cavour  n.  5 -  00184  Roma.  L'interessato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorita'
garante per la  protezione  dei  dati  personali  o  ricorso  dinanzi
all'Autorita' giudiziaria. 
                               Art. 14 
 
                          Accesso agli atti 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    Il responsabile del  procedimento  concorsuale  e'  il  dirigente
dell'Ufficio II - affari concorsuali e  contenzioso  della  Direzione
centrale per l'Amministrazione generale. 
                               Art. 15 
 
                         Disposizioni finali 
 
    Per quanto non previsto  dal  presente  bando  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 
      Roma, 23 maggio 2022 
 
                                    Il vice Capo Dipartimento vicario 
                                                  Parisi