Ministero dell’Interno. 314 posti di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

MINISTERO DELL’INTERNO
CONCORSO (Scad. 08-07-2021)

Concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
  dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,
concernente l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8,  comma
1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 6  ottobre  2018,  n.  127,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    Visto l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19», ai  sensi  del  quale  le  modalita'  di
svolgimento delle procedure dei concorsi indetti  o  da  indirsi  per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco possono essere stabilite o rideterminate  anche  in  deroga
alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 58,
concernente il «Regolamento  recante  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi per l'accesso alla qualifica  di  ispettore  antincendi  del
Corpo nazionale dei vigili del  fuoco,  ai  sensi  dell'art.  19  del
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4  novembre  2019,
n. 166, concernente il  «Regolamento  recante  requisiti  d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; 
    Vista la legge 19 novembre 1990,  n.  341,  recante  la  «Riforma
degli ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004, n.  270  e  il  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
della classi di laurea; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio  2009  di  equiparazione
tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi  delle
lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai
pubblici concorsi; 
    Visto l'art. 1005, comma 11, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante «Codice vigente dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la nota della Direzione centrale per le  risorse  umane  n.
14835 del 16 marzo 2021, e  relativi  allegati,  concernente  i  dati
numerici del concorso in argomento; 
    Vista la nota n. 21988-P del 2  aprile  2021,  con  la  quale  il
Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  ad  avviare  la  procedura  concorsuale  pubblica  per   il
reclutamento  di  trecentoquattordici  unita'  nella   qualifica   di
ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici
posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. 
    Ai  candidati  appartenenti  alle  sottoelencate  categorie  sono
rispettivamente riservati: 
      a) un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il  personale
che espleta funzioni operative  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando, ad esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti  previsti  dal  predetto
art. 2; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della
domanda di partecipazione, la  ferma  biennale,  fermi  restando  gli
altri requisiti previsti dal citato art. 2. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I  posti  riservati  non  coperti  sono  conferiti   agli   altri
concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    Coloro che intendano  avvalersi  della  suddetta  riserva  devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) eta' non superiore agli anni  trenta.  Non  e'  soggetta  ai
limiti massimi di eta', ai sensi dell'art. 19, comma 2,  del  decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la  partecipazione  al  concorso
del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco destinatario della riserva di un sesto dei posti  di
cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del presente bando. Il limite di
eta' e' fissato, invece, in trentasette anni per la partecipazione al
concorso del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili  del
fuoco; 
      d) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,
secondo  i  requisiti  stabiliti   dal   regolamento   del   Ministro
dell'interno del 4 novembre 2019, n. 166; 
      e)  laurea  conseguita  al  termine  di  un  corso  di   laurea
nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  e  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione
della classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione  al
concorso,  le  lauree  universitarie  in  ingegneria  e  architettura
conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate
ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. I titoli di studio
conseguiti all'estero presso universita'  e  istituti  di  istruzione
universitaria  sono  considerati  validi  se  sono  stati  dichiarati
equivalenti a titoli universitari italiani e  riconosciuti  ai  sensi
della  vigente  normativa  in  materia.  Sara'  cura  del   candidato
specificare  nella  domanda  di  partecipazione   gli   estremi   del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero  della  richiesta
di equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio  conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato il riconoscimento; 
      f) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio  di
cui alla lettera e); 
      g) possesso delle qualita' morali e di  condotta  di  cui  agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'  coloro
che  siano  stati  destituiti  da  pubblici   uffici   o   dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    Il requisito dell'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo. 
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata  per
via telematica esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.vigilfuoco.it   seguendo    le
istruzioni ivi specificate. 
    Per  accedere  all'applicazione  i  candidati  devono  essere  in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo  le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione  telematica  della  domanda  coincida  con  un   giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera'  piu'  l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e di invio on-line. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it 
    Qualora il candidato compili piu'  volte  il  format  on-line  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni,  i  candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive  modificazioni  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. 
    I candidati devono dichiarare nella domanda: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) l'esatta  indicazione  della  residenza  anagrafica  con  la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); 
      c) il possesso della cittadinanza italiana e il  godimento  dei
diritti politici; 
      d) il titolo di studio posseduto tra quelli di cui all'art.  2,
lettera  e),  del  presente  bando  per  l'ammissione  al   concorso,
precisando la denominazione dell'Istituto, il  luogo  e  la  data  di
conseguimento. Nel  caso  in  cui  il  titolo  di  studio  sia  stato
conseguito all'estero, il candidato deve  indicare  gli  estremi  del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero  della  richiesta
di equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio  conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; 
      e)   il   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio    della
professione,  precisando  l'Ateneo,   il   luogo   e   la   data   di
conseguimento; 
      f) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione
per  persistente  insufficiente  rendimento,  di  non  essere   stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
      g) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo; 
      h) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco; 
      j) l'eventuale diritto alle riserve,  di  cui  all'art.  1  del
presente bando; 
      k) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita'  di  punteggio,
dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217 e successive modificazioni; 
      l) il possesso di eventuali titoli di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    I requisiti di ammissione e gli  eventuali  titoli  indicati  nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione della domanda;  i  titoli  non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non  saranno
presi in considerazione in sede di formazione della  graduatoria  dei
vincitori. 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali  variazioni  di  indirizzo   accedendo   con   le   proprie
credenziali         al         portale          dei          concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati  nella
sezione «Il mio profilo». 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel  caso  di
mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento
degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici  o  di
altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso  fortuito
o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del  30
aprile 2020, n. 58. 
    Essa  e'  presieduta  da  un  dirigente  del  Dipartimento,   con
qualifica non inferiore a  dirigente  superiore,  e  composta  da  un
numero di componenti esperti nelle materie  oggetto  delle  prove  di
esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non  appartenente
all'amministrazione emanante, e da un  segretario.  Con  il  medesimo
decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per
le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per  le
prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio  e'  espresso
dalla commissione con l'integrazione,  ove  occorra,  di  un  esperto
delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un  esperto
di informatica. Ove non sia disponibile  personale  in  servizio  nel
dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art.  9,  comma
4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse. 
                               Art. 6 
 
 
                      Presentazione alle prove 
 
 
    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera di riconoscimento rilasciata da una  Amministrazione
dello Stato; 
      e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni. 
    La mancata presentazione  alla  prova  preselettiva,  alla  prova
scritta o anche soltanto ad una di esse e'  considerata  rinuncia  al
concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
orale ovvero alla visita fissata  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci  volte
il numero dei posti messi a  concorso,  l'ammissione  alle  prove  di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio  2021,  nonche'  sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della   difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   -   sara'   data
comunicazione della sede, della  data,  dell'ora  e  delle  modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    L'eventuale prova  preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  oggetto  delle
prove di esame. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati. 
    E' ammesso a sostenere le prove di esame  di  cui  al  successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei  posti
messi a concorso  fermo  restando  che  la  votazione  riportata  dal
concorrente nella predetta prova non puo'  essere  inferiore  a  6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati  che
abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    La commissione  redige  la  graduatoria  secondo  l'ordine  della
votazione  riportata  dai  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento. 
    Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti,
della    pubblicazione,    sul    sito     internet     istituzionale
www.vigilfuoco.it - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere  le
prove di esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 8 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  una
prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un  elaborato
ovvero nella risposta  sintetica  a  quesiti  o  nella  soluzione  di
quesiti a risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente,
su geometria delle masse  e  scienza  delle  costruzioni  nonche',  a
scelta del candidato, su una delle seguenti materie: 
      a) elettrotecnica e impianti; 
      b) meccanica e macchine; 
      c) idraulica. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie: 
      a) fisica; 
      b) chimica; 
      c) topografia; 
      d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
      e) elementi di normativa tecnica e procedurale  di  prevenzione
incendi; 
      f)  elementi   di   diritto   amministrativo   e   di   diritto
costituzionale; 
      g) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della  domanda  tra  inglese,  francese,  spagnolo  e  tedesco  e  la
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
                               Art. 9 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito  sulla
base  delle  risultanze  delle  prove  di  esame,  sommando  il  voto
conseguito nella prova scritta al voto conseguito nella prova orale. 
    L'amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, in via
prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall'art. 20, comma  3,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di
quelli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  e  precedenza  devono  essere
posseduti al termine di scadenza per la presentazione  della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Non  sono,  altresi',  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero  che  siano  pervenuti  all'amministrazione
dopo la  scadenza  del  termine  di  seguito  indicato  nel  presente
articolo. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. 
    Tali  dichiarazioni  sostitutive   dovranno   essere   trasmesse,
attraverso   l'utilizzo   della   posta   elettronica    certificata,
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it  -  entro  e  non
oltre il termine perentorio  di  quindici  giorni,  che  decorre  dal
giorno successivo a quello in cui  i  candidati  hanno  sostenuto  la
prova orale. A tal fine fara' fede  la  data  di  invio  on-line  per
l'inoltro a mezzo posta certificata. 
                               Art. 10 
 
 
        Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale 
 
 
    Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul
sito internet istituzionale  www.vigilfuoco.it  -  con  avviso  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge e nei confronti di tutti gli interessati. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 
                               Art. 11 
 
 
       Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale  dei  candidati  utilmente  collocati
nella  graduatoria  finale,  si  applica  il  decreto  del   Ministro
dell'interno 4 novembre 2019, n. 166. 
                               Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione
dei dati personali, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -  Direzione
centrale  per  l'amministrazione  generale -  ufficio  II  -   affari
concorsuali  e  contenzioso -  Roma  e  trattati,  anche   attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e  dei  titoli
di preferenza. 
    Le medesime informazioni  possono  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    L'interessato ha il diritto di  accesso  ai  dati  personali,  di
rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto
di opporsi per motivi legittimi al  loro  trattamento.  Tali  diritti
possono   essere   fatti   valere   nei   confronti   del   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico   e   della   difesa   civile -   Direzione   centrale   per
l'amministrazione  generale -  ufficio  II -  affari  concorsuali   e
contenzioso, via  Cavour  n.  5 -  00184  Roma.  L'interessato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorita'
garante per la  protezione  dei  dati  personali  o  ricorso  dinanzi
all'autorita' giudiziaria. 
                               Art. 13 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    Il responsabile del  procedimento  concorsuale  e'  il  dirigente
dell'ufficio II - affari concorsuali e  contenzioso  della  Direzione
centrale per l'amministrazione generale. 
                               Art. 14 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per quanto non previsto dal  presente  bando,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami» -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 
 
      Roma, 25 maggio 2021 
 
                                       Il Capo del Dipartimento: Lega