Antonio De Poli

Ministero dell’Interno. 53 posti di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

MINISTERO DELL’INTERNO
CONCORSO (Scad. 27-05-2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantatre’ posti nella qualifica di ispettore informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
             dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico 
                        e della difesa civile 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni
recanti modifiche al  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,
concernente le funzioni e i compiti del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,
concernente l'ordinamento  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione  delle  funzioni
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8,  comma
1, lettera a), della legge 7 agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 6  ottobre  2018,  n.  127,  recante
disposizioni integrative  e  correttive  al  decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139  e  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; 
    Visto l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante
«Misure  urgenti  in  materia  di  salute,  sostegno  al   lavoro   e
all'economia, nonche' di  politiche  sociali  connesse  all'emergenza
epidemiologica da Covid-19», ai  sensi  del  quale  le  modalita'  di
svolgimento delle procedure dei concorsi indetti  o  da  indirsi  per
l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale  dei  Vigili
del Fuoco possono essere stabilite o rideterminate  anche  in  deroga
alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 57,
«Regolamento recante modalita' di svolgimento del concorso pubblico e
del concorso  interno  per  l'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
informatico del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  ai  sensi
dell'art. 90 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4  novembre  2019,
n. 166, concernente il  «Regolamento  recante  requisiti  d'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici
e alle procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 5  novembre  2019,  n.
167, concernente il «Regolamento recante norme  per  l'individuazione
dei limiti di eta' per  l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  e  alle
procedure selettive di accesso  ai  ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012   n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  19  giugno  2019,
recante «Individuazione dei  titoli  di  studio  per  l'accesso  alle
qualifiche iniziali dei ruoli  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al  Titolo
I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, concernente il «Regolamento  recante  norme  per  il  riordino
degli  istituti  tecnici  a  norma  dell'art.  64,   comma   4,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto l'art. 1005, comma 11, del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, recante «Codice vigente dell'ordinamento militare»; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone   disabili   e
successive modificazioni; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il «Codice in materia  di  protezione  dei  dati  personali  (recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la nota della Direzione centrale per le  risorse  umane  n.
14835 del 16 marzo 2021, e  relativi  allegati,  concernente  i  dati
numerici del concorso in argomento; 
    Vista la nota n. 21988-P del 2  aprile  2021,  con  la  quale  il
Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica  ad  avviare  la  procedura  concorsuale  pubblica  per   il
reclutamento di cinquantatre  unita'  nella  qualifica  di  ispettore
informatico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per esami, a cinquantatre  posti
per l'accesso alla  qualifica  di  ispettore  informatico  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Ai candidati appartenenti alle sotto-elencate categorie,  purche'
in possesso degli altri requisiti previsti nel presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      a) un sesto dei posti al personale appartenente al ruolo  degli
operatori e degli assistenti che, alla data di scadenza  del  termine
stabilito nel presente bando per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione, sia in possesso dei requisiti di cui  all'art.  2  ad
esclusione dei limiti di eta'; 
      b) il dieci per cento dei posti  al  personale  volontario  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, sia iscritto  negli  appositi  elenchi  da
almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'art. 2 del
presente bando; 
      c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle forze armate
che abbiano terminato senza  demerito,  alla  data  di  scadenza  del
termine stabilito nel  presente  bando  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione, la  ferma  biennale,  fermi  restando  gli
altri requisiti previsti dall'art. 2 del presente bando. 
    Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma  precedente
lettere a) e b)  il  personale  che  abbia  riportato,  nel  triennio
precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda  di  partecipazione  al  presente  concorso,   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
    I posti riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono
conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli  altri  candidati
idonei. 
    Coloro che intendano  avvalersi  della  suddetta  riserva  devono
dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) eta' non superiore agli anni quarantacinque. Non e' soggetta
ai limiti massimi di eta' la partecipazione al concorso del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario  della  riserva
di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) del presente bando; 
      d) idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al  servizio,
secondo i requisiti stabiliti dal decreto del  Ministro  dell'interno
del 4 novembre 2019, n. 166; 
      e) diploma di istruzione secondaria di secondo grado rilasciato
da istituti tecnici, negli indirizzi «Elettronica ed  elettrotecnica»
e «Informatica e telecomunicazioni»  di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettere c)  e  d)  del  decreto  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88; 
      f) possesso delle qualita' morali e di  condotta  di  cui  agli
articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35,  comma  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
Forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'  coloro
che  siano  stati  destituiti  da  pubblici   uffici   o   dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle domande di partecipazione. 
    Il requisito dell'idoneita'  psico-fisica  ed  attitudinale  deve
sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla Commissione
medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo. 
                               Art. 3 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'Amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata  per
via telematica esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.vigilfuoco.it   seguendo    le
istruzioni ivi specificate. 
    Per  accedere  all'applicazione  i  candidati  devono  essere  in
possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita'
digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo  le
procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la
presentazione  telematica  della  domanda  coincida  con  un   giorno
festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera'  piu'  l'invio
della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della
domanda precedentemente inviata. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e di invio on-line. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'Amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   http://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsionline.vigilfuoco.it 
    Qualora il candidato compili piu'  volte  il  format  on-line  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445  e  successive  modificazioni,  i  candidati
dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita'
penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in  atti  e
dichiarazioni mendaci. 
    L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive  modificazioni  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. 
    I candidati devono dichiarare nella domanda: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) l'esatta  indicazione  della  residenza  anagrafica  con  la
precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana e il  godimento  dei
diritti politici; 
      d) il possesso del  titolo  di  studio  previsto  dall'art.  2,
lettera  e),  del  presente  bando  per  l'ammissione  al   concorso,
precisando la denominazione dell'Istituto, il  luogo  e  la  data  di
conseguimento. Nel  caso  in  cui  il  titolo  di  studio  sia  stato
conseguito all'estero, il candidato deve  indicare  gli  estremi  del
provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero  della  richiesta
di equiparazione  o  equivalenza  del  titolo  di  studio  conseguito
all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; 
      e) di non essere stati espulsi dalle forze armate e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione
per  persistente  insufficiente  rendimento,  di  non  essere   stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
      f) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per
delitto non colposo; 
      g) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco; 
        i) l'eventuale diritto alle riserve di  cui  all'art.  1  del
presente bando; 
        j) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita'  di  punteggio,
dall'art. 91, comma 4, del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217 e successive modificazioni; 
        k) l'eventuale possesso di titoli di preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni; 
        l)  l'eventuale   appartenenza   ad   una   delle   categorie
individuate  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  e  successive
modificazioni. 
    I requisiti di ammissione e gli  eventuali  titoli  indicati  nel
presente articolo devono essere posseduti alla data di  scadenza  del
termine stabilito per la presentazione della domanda;  i  titoli  non
espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non  saranno
presi in considerazione in sede di formazione della  graduatoria  dei
vincitori. 
    Il candidato  in  condizioni  di  disabilita'  deve  indicare  la
percentuale di invalidita' e  specificare  se  -  in  relazione  alla
propria disabilita' - necessita di ausili nonche' di eventuali  tempi
aggiuntivi, per sostenere le prove di esame. Tali dichiarazioni  sono
da  comprovare  indicando  gli  estremi  di  apposita  certificazione
rilasciata dalla competente struttura  pubblica,  che  dovra'  essere
trasmessa, entro un congruo  termine  e  comunque  non  oltre  trenta
giorni successivi al termine di scadenza per la  presentazione  delle
domande previsto del presente bando, a mezzo raccomandata postale con
avviso di ricevimento, da  indirizzare  al  Ministero  dell'interno -
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione  generale  -
Ufficio II - affari  concorsuali  e  contenzioso  -  Ufficio  per  la
gestione dei concorsi d'accesso, via Cavour n. 5 - 00187 Roma, oppure
a    mezzo    posta     elettronica     certificata     all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali variazioni di indirizzo o di posta elettronica  certificata
accedendo  con  le  proprie  credenziali  al  Portale  dei   concorsi
https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati  nella
sezione «Il mio profilo». 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni riportate nella domanda di partecipazione  dell'indirizzo
postale o di posta elettronica certificata  o  nel  caso  di  mancata
inesatta, incompleta o tardiva comunicazione  del  cambiamento  degli
indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi postali,  informatici  o
di altra natura o comunque  imputabili  a  fatto  di  terzi,  a  caso
fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo  del
Dipartimento,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto   del   Ministro
dell'interno 30 aprile 2020, n. 57. 
    La Commissione e' presieduta da un  dirigente  del  dipartimento,
con qualifica non inferiore a viceprefetto o a dirigente superiore, e
composta da un numero di componenti  esperti  nelle  materie  oggetto
delle prove di esame non inferiore a quattro, dei  quali  almeno  uno
non appartenente all'amministrazione emanante, e  da  un  segretario.
Con il medesimo decreto  e'  nominato,  per  ciascun  componente,  un
membro supplente,  per  le  ipotesi  di  assenza  o  impedimento  del
componente effettivo. Per le prove di lingua straniera,  il  giudizio
e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di  un
esperto delle lingue previste nel bando  di  concorso.  Ove  non  sia
disponibile personale in servizio nel dipartimento, si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Le funzioni  di  segretario  della  commissione  sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione  civile   dell'interno   di   equivalente
qualifica in servizio presso il dipartimento. 
    In relazione al  numero  dei  candidati,  la  commissione,  unico
restando il presidente, puo' essere  suddivisa  in  sottocommissioni,
con l'integrazione di un numero di componenti  pari  a  quello  della
commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare  le
sottocommissioni e non  e'  tenuto  a  partecipare  ai  lavori  delle
stesse. 
                               Art. 6 
 
                      Presentazione alle prove 
 
 
    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove di esame, i candidati devono presentarsi muniti di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) patente di guida; 
      c) passaporto; 
      d) tessera di riconoscimento rilasciata da una  Amministrazione
dello Stato; 
      e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35  del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    La mancata presentazione alla prova  preselettiva  o  alla  prova
scritta e' considerata rinuncia al concorso, quale ne  sia  stata  la
causa che l'ha determinata. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
orale ovvero alla visita fissata  per  l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso. 
                               Art. 7 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci  volte
il numero dei posti messi a  concorso,  l'ammissione  alle  prove  di
esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento,
al superamento di una prova preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 50 - del 25 giugno 2021, nonche'  sul
sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e
della   difesa   civile    http://www.vigilfuoco.it,    sara'    data
comunicazione della sede, della  data,  dell'ora  e  delle  modalita'
dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le modalita' e nei termini di cui all'art. 4 del presente bando. 
    L'eventuale prova  preselettiva  consiste  nella  risoluzione  di
quesiti a risposta multipla  vertenti  sulle  materie  oggetto  delle
prove di esame. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   Commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione, si applica la disposizione dell'art.  7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  e'  effettuata  anche  mediante
procedimenti automatizzati. 
    E' ammesso a sostenere le prove di esame  di  cui  al  successivo
art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei  posti
messi a concorso, secondo  l'ordine  della  graduatoria  della  prova
preselettiva,  fermo  restando  che  la   votazione   riportata   dal
concorrente nella predetta prova non puo'  essere  inferiore  a  6/10
(sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame  anche  i  concorrenti
che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. 
    La  commissione  esaminatrice  redige,  secondo  l'ordine   della
votazione,  l'elenco  dei  candidati  che  hanno  superato  la  prova
preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto  del  Capo  del
Dipartimento. Con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  e'  data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione,  sul  sito  internet  istituzionale  www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
                               Art. 8 
 
                           Prove di esame 
 
 
    Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e  da  una
prova orale. 
    La prova scritta consiste nella stesura di  un  elaborato  ovvero
nella risposta sintetica a quesiti o nella  soluzione  di  quesiti  a
risposta multipla e verte,  congiuntamente  o  disgiuntamente,  sulle
seguenti materie: 
      a) architettura e sviluppo di applicativi software; 
      b) architettura e sviluppo di reti di telecomunicazione; 
      c) gestione dei moderni sistemi di elaborazione dati; 
      d) paradigmi di sviluppo, verifica e rilascio di software; 
      e) utilizzo dei database management systems; 
      f) elementi su sistemi ed apparati di telecomunicazioni; 
      g) sicurezza informatica. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
nella  prova  scritta   una   votazione   non   inferiore   a   21/30
(ventuno/trentesimi). 
    La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova
scritta, sulle seguenti materie: 
      a) elementi di diritto costituzionale e amministrativo; 
      b)  informatizzazione  della  pubblica   amministrazione,   con
particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; 
      c) ordinamento  del  Ministero  dell'interno,  con  particolare
riferimento al  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. 
    Nell'ambito della prova orale e' accertata  la  conoscenza  della
lingua straniera, scelta dal candidato all'atto  della  presentazione
della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    La prova orale si intende superata se il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). 
                               Art. 9 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
 
    La Commissione forma la graduatoria di merito  sulla  base  delle
risultanze delle prove di esame, sommando il  voto  conseguito  nella
prova scritta al voto conseguito nella prova orale. 
    L'Amministrazione redige  la  graduatoria  finale  del  concorso,
tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, in via
prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall'art. 91, comma  4,
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di
quelli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza per la presentazione della domanda. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Non  sono,  altresi',  valutati  i  titoli  di  preferenza  e  di
precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto
dal presente bando ovvero  che  siano  pervenuti  all'Amministrazione
dopo la  scadenza  del  termine  di  seguito  indicato  nel  presente
articolo. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono trasmettere,  ad  integrazione  della  domanda,  dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Tali  dichiarazioni
sostitutive dovranno essere trasmesse,  attraverso  l'utilizzo  della
posta         elettronica         certificata,          all'indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non  oltre  il  termine
perentorio di quindici giorni, che decorre dal  giorno  successivo  a
quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal  fine
fara' fede la data di invio  on-line  per  l'inoltro  a  mezzo  posta
certificata. 
                               Art. 10 
 
                    Approvazione e pubblicazione 
                      della graduatoria finale 
 
 
    Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  appartenenti  alle
categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet
istituzionale www.vigilfuoco.it con avviso della pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli  effetti  di
legge e nei  confronti  di  tutti  gli  interessati.  Dalla  data  di
pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative. 
                               Art. 11 
 
                     Accertamento dei requisiti 
                     psico-fisici e attitudinali 
 
 
    Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita'
fisica, psichica e attitudinale  dei  candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria finale di cui all'art. 10, si  applica  il  decreto
del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modificazioni, recante il Codice in materia di  protezione
dei dati personali, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono
raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile -  Direzione
centrale  per  l'amministrazione  generale -  Ufficio  II  -   affari
concorsuali  e  contenzioso -  Roma  e  trattati,  anche   attraverso
procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e  dei  titoli
di preferenza. 
    Le medesime informazioni  possono  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    L'interessato gode dei diritti del citato  riferimento  normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  che  lo  riguardano
nonche' alcuni diritti complementari,  tra  cui  il  diritto  di  far
rettificare, limitare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini  non  conformi  alla  legge
nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi  legittimi   al   loro
trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti
del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della  difesa  civile -  Direzione  centrale  per
l'amministrazione  generale  -  Ufficio  II -  affari  concorsuali  e
contenzioso, via  Cavour  n.  5 -  00184  Roma.  L'interessato  puo',
altresi', esercitare il diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorita'
garante per la  protezione  dei  dati  personali  o  ricorso  dinanzi
all'autorita' giudiziaria. 
                               Art. 13 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    Il responsabile del  procedimento  concorsuale  e'  il  dirigente
dell'Ufficio II - affari concorsuali e  contenzioso  della  Direzione
centrale per l'amministrazione generale. 
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per quanto non previsto dal  presente  bando,  si  applicano,  in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it 
 
      Roma, 21 aprile 2021 
 
                                           Il Capo Dipartimento: Lega