Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di centotrenta posti di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'art. 33; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato», e, in particolare, l'art. 26; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di Polizia giudiziaria»; Visto l'art. 3, commi 6 e 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e, in particolare, l'art. 3, che prevede l'accesso alla qualifica di commissario mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e, in particolare, gli articoli 19, 47, 75 e 76; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e 5-ter, e di cui al successivo comma 6, e successive modificazioni, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, e successive modificazioni, sull'accertamento, nei pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei candidati dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e delle lingue straniere; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto l'art. 9, commi 1, lettera a), e 1-ter del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'amministrazione della difesa»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», e, in particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, per il quale il positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito, nei concorsi pubblici; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera mmm-bis), e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, che non si applichi, fino al 2026, alcun limite di eta' a tutti gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, e l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», e, in particolare, l'art. 3; Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»; Considerato che, nell'ambito delle classi di laurea magistrale e specialistica di cui ai citati decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 9 luglio 2009, le caratteristiche di cui al citato art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificato da ultimo dall'art. 7, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 172 del 2019, sussistono nella laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), nella laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e nella laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) e che a queste ultime e' equiparata esclusivamente la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, recante autorizzazione alle assunzioni a tempo indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza pro tempore datato 23 febbraio 2021, recante determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di centotrenta commissari della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di centotrenta commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'art. 3. 2. Nell'ambito dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, sono riservati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, fermo restando il possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti di cui all'art. 3 del presente bando: a) tredici posti al personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli ispettori, o al ruolo direttivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni; b) tredici posti al restante personale della Polizia di Stato, con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni.
Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti: a) due posti, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; b) trentatre' posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di polizia o alle Forze armate, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; c) tre posti agli ufficiali che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ai sensi dell'art. 1005 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; d) un posto a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472. 2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1 del presente articolo e all'art. 1, comma 2, ove non coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati agli altri candidati idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.
Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; d) non aver compiuto il trentesimo anno di eta'. Tale limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. Per i candidati appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno il limite d'eta' e' di trentacinque anni; e) essere in possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale prescritti per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, e dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti, non rilevando, ai fini dell'idoneita', l'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti. Per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato e' richiesta unicamente l'idoneita' attitudinale per l'accesso alla citata carriera; f) essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica a contenuto giuridico conseguita presso un'universita' della Repubblica italiana o un istituto di istruzione universitario equiparato. Si considerano a contenuto giuridico, tra le lauree magistrali o specialistiche individuate con decreti ministeriali adottati in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01), la laurea specialistica in giurisprudenza (22/S) e la laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S), in quanto conseguite sulla base di un numero di crediti formativi universitari in discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari «IUS» non inferiore a due terzi del totale, considerando esclusivamente i crediti acquisiti mediante superamento di esami in trentesimi formalmente risultati utili ai fini dell'ammissione all'esame di laurea. Ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, ai titoli di cui al secondo periodo della presente lettera e' equiparata la laurea in giurisprudenza (ordinamento previgente al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509); g) per il personale della Polizia di Stato che concorre per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2, non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando e aver conseguito, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo». 2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; non sono, altresi', ammessi coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 4. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 4, ad eccezione del possesso del diploma di laurea di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo, che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare. I requisiti di partecipazione devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', sino al termine della procedura concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. 5. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato. 6. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 7. Ove si accerti, in occasione dei controlli, la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, ferma restando la responsabilita' penale, e' dichiarata, con efficacia retroattiva, la decadenza dall'impiego con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. 8. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso Pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica). Si potra' accedere con tre modalita': 1) «desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «software CIE»; 2) «mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3) «desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «Cie ID». 2. Una volta completata la suddetta procedura on-line, il candidato ricevera' al proprio indirizzo di posta elettronica, o corporate se appartenente alla Polizia di Stato, una e-mail di conferma di acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata una copia della domanda stessa. 3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare ed eventualmente inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' dichiarare: a) il cognome e il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito nonche' l'indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) a lui personalmente intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 2, indicando a tal fine la data di assunzione nella Polizia di Stato, la qualifica rivestita e la relativa decorrenza, nonche' l'ufficio o reparto in cui presta servizio; g) se concorre per i posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettera a). A tal fine, il candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui all'art. 4, comma 3, n. 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, dovra' specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame; h) se concorre per i posti riservati di cui, rispettivamente, all'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d); i) il diploma di laurea prescritto per la partecipazione al concorso, conseguito o da conseguire entro la prima prova concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione dell'universita', o dell'istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on-line; j) se sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; k) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ed anche non definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni nei procedimenti penali per delitti non colposi per i quali e' sottoposto a misura cautelare personale, o lo e' stato senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimento non definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, specificando se sia stato espulso o prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; m) l'eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nelle carriere dei funzionari della Polizia di Stato; n) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato; o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; p) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione piu' grave, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, qualora concorra per le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2; q) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», qualora concorra per le riserve dei posti della Polizia di Stato di cui all'art. 1, comma 2. 5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 6. I candidati devono segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di Posta elettronica certificata, con apposita comunicazione all'ufficio attivita' concorsuali della direzione centrale per le risorse umane, all'indirizzo di Posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it a cui, in caso di variazione della Pec, allegare in copia un proprio documento di identita' valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono comunicare le variazioni del proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o della propria sede di servizio tramite l'ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' a tal fine il suddetto indirizzo Pec. 7. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non riceva le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da questi fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un Consigliere di Stato, da un magistrato o da un Avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a Consigliere di Stato, oppure da un prefetto o da un dirigente generale di pubblica sicurezza, ed e' composta da due funzionari di polizia con qualifica anche inferiore a primo dirigente e da due docenti o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. Per la prova di lingua inglese e per la prova di informatica, la commissione esaminatrice sara' integrata da un esperto nella lingua inglese e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato esperto in informatica. 2. Il presidente e i membri della commissione esaminatrice, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del presente bando, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. 3. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno. 5. Con il decreto di cui al comma 1 o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 6. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: prova preselettiva, qualora sia disposta, ai sensi dell'art. 7; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prove scritte; valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti; prova orale. 2. L'amministrazione puo' procedere, per motivi organizzativi, alla verifica dell'efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali anche dopo la prova scritta o la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi comporta l'esclusione dal concorso. 4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva». 5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, come prescritto dall'art. 259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni.
Art. 7 Eventuale prova preselettiva e relativo diario 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, viene svolta una prova preselettiva. 2. La prova preselettiva consiste nel rispondere a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale, diritto amministrativo. 3. La banca dati contenente i cinquemila quesiti, mille per ciascuna delle materie di cui al comma 2, e le risposte a scelta multipla che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva sara' pubblicata, almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 4. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda con cinque risposte, delle quali una sola e' esatta. 5. I quesiti hanno un grado di difficolta' di 1, 2 e 3, in relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di difficolta' media e difficile. 6. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 7. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva saranno pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 10 maggio 2021, con valore di notifica a tutti gli effetti. 8. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso.
Art. 8 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui all'art. 7, comma 7. 2. Il questionario contiene quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'art. 7, comma 2, a cui i candidati dovranno rispondere entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 17 luglio 2018. 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. 7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it le «Disposizioni per l'espletamento della prova preselettiva».
Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, sono effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sara' dato avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 4. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo web https://concorsionline.poliziadistato.it 5. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali i primi milletrecento candidati nonche', in soprannumero, i concorrenti che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi, salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 6. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i candidati saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul sito web istituzionale, sempre fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2.
Art. 10 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica 1. La sede, il diario e le modalita' di convocazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato sosterranno unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 3. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria.
Art. 11 Svolgimento della prova di efficienza fisica 1. La commissione per le prove di efficienza fisica e' composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del settore sportivo. 2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell'efficienza fisica i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi ginnici, da superare in sequenza, sotto specificati: Parte di provvedimento in formato grafico 4. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determina l'esclusione dal concorso per inidoneita', disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. 5. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica» sono pubblicate sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio delle stesse. 6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica, tutti i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un valido documento di identita' e devono altresi' consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana, o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport». 7. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6, esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10, comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento di pubblica sicurezza. 3. I candidati convocati sono sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalita' e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 4. All'atto della presentazione ai predetti accertamenti, i candidati devono esibire un valido documento di identita' e consegnare, a pena dell'esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione: certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1) esame emocromocitometrico con formula; 2) esame chimico e microscopico delle urine; 3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST); 7) GPT (ALT); 8) HbsAg; 9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV; 12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 5. La commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 6. Costituiscono cause di inidoneita', per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 7-quinquies, del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato, nonche' l'uso, anche saltuario od occasionale di sostanze psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool attuali o pregressi e tutte le altre imperfezioni e infermita' elencate nell'art. 3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno n. 198 del 2003. 7. I giudizi della commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. 8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 13 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza e composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici del ruolo degli psicologi della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede, e da quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore, sottopone alla verifica del possesso delle qualita' attitudinali i candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti psico-fisici e i candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 2. Per le finalita' di cui al comma 4, terzo periodo, la suddetta commissione e' integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresi', ad un'intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 5. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo' richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. 6. Il giudizio della commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso, in caso di inidoneita' del candidato, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza. 7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 8. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
Art. 14 Prove d'esame 1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza; b) diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale. 3. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30) non procede alla valutazione dell'altro. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) nella singola prova scritta. 5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: a) diritto civile; b) diritto del lavoro; c) diritto della navigazione; d) ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza; e) nozioni di medicina legale; f) nozioni di diritto dell'Unione europea e di diritto internazionale; g) lingua inglese; h) informatica. 6. La prova orale comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese, che consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. 7. La prova orale di informatica e' diretta ad accertare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei, e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 8. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 15 Convocazione alle prove scritte e relativo diario 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali sono convocati alle prove scritte, come da diario che sara' pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 30 giugno 2021. Quest'ultima pubblicazione vale come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 3. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, sono esclusi di diritto dal concorso.
Art. 16 Svolgimento delle prove scritte 1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. 2. Durante lo svolgimento delle prove scritte, non e' permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito portare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi', portare al seguito carta per scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere. 3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente o di un componente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Art. 17 Titoli valutabili 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: a) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11: 1) diploma di laurea conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti, rilasciato da un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 2; 4) dottorato di ricerca conseguito presso un'istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformita' alla normativa vigente, fino a punti 3; 5) abilitazione all'insegnamento e/o all'esercizio di professioni, fino a punti 1; b) titoli professionali, fino a punti 19: 1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti con incarico di capo dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di livello dirigenziale generale, nonche' da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall'amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o l'assunzione di particolari responsabilita' e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9; 2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, fino a punti 10. 2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non rileva ai fini del concorso l'eventuale acquisizione degli stessi, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo. 3. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. A tal fine, trasmettono i citati documenti mediante la propria Posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato, possono inviare, entro il medesimo termine, la documentazione comprovante i titoli valutabili per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo Pec. 5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 18 Convocazione alla prova orale e relativo svolgimento 1. L'ammissione alla prova d'esame orale e' comunicata al candidato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. La prova orale e' superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30). 3. Le sedute dedicate alla prova orale sono pubbliche. 4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 5. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, sono esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento della prova stessa.
Art. 19 Presentazione dei documenti 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame scritte e orali sono invitati a far pervenire all'amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa lettera di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere la citata documentazione mediante la propria Posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it I candidati appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare la suddetta documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio ufficio/reparto di appartenenza, che utilizzera' il citato indirizzo.
Art. 20 Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame scritte e orale la commissione elabora la graduatoria finale di merito per ciascun settore, secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli. 2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza sono approvate le graduatorie del concorso e sono dichiarati i vincitori del concorso, tenendo conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 3. Il decreto di approvazione delle graduatorie del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 21 Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni. 2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della legge n. 121 del 1981 e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e l'assegnazione sono effettuati secondo i criteri di cui all'art. 4, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni.
Art. 22 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati, mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati possono essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati alla procedura di assunzione, alla posizione giuridico-economica dei candidati o per altre finalita' previste dalla legge. 3. I dati sanitari acquisiti potranno essere trattati dall'amministrazione della pubblica sicurezza ovvero oggetto di comunicazione ad altre amministrazioni pubbliche competenti all'adozione di conseguenziali provvedimenti, in conformita' alle norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 4. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5.
Art. 23 Accesso ai documenti amministrativi 1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 2. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi relativi agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 3. Le richieste di accesso ad altri atti del concorso potranno essere inviate a mezzo Posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 24 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 e secondo quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge n. 34 del 2020 puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso, con riferimento alla semplificazione delle modalita' di svolgimento delle prove ed alla possibilita' di svolgimento delle stesse con modalita' decentrate e telematiche. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 25 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il presente decreto, incluso l'allegato, che ne costituisce parte integrante, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami» -, nonche' sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 3. Avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente provvedimento. Roma, 25 marzo 2021 Il Capo della Polizia Direttore generale della Pubblica Sicurezza Giannini
Allegato 1 Certificato anamnestico da compilare a cura dell'interessato e del medico di fiducia (ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) Parte di provvedimento in formato grafico