Avvio del procedimento finalizzato all’assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6 e 6-bis, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», e, in particolare, l'art. 33, e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, comma 6, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 35, comma 6, nella parte in cui prevede le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia e protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge novembre 2005, n. 246»; Visto l'art. 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visti gli articoli 703 e 2049 del decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e, in particolare, l'art. 1, comma 287, lettera b), e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; Visto l'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che autorizza l'assunzione di un massimo di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017, come modificato con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 82 del 27 ottobre 2017; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e, in particolare, l'art. 1, commi 381, 384, e 387; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato», e, in particolare, l'art. 1; Visto l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017 recante bando di concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato; Visto il decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 23 ottobre 2017, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, recante elevazione dei posti del concorso di cui al citato bando a complessivi millecentottantadue della Polizia di Stato; Visto il decreto del direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, e, in particolare, l'art. 1, recante approvazione della graduatoria della prova scritta del citato concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato; Visto il decreto del direttore centrale per le risorse umane n. 333-B/12D.2.17/12217 del 28 maggio 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno - supplemento straordinario n. 1/28 del 29 maggio 2018, con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42 del 29 maggio 2018, recante approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, successivamente elevati a millecentottantadue, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi millecentoquarantotto allievi agenti della Polizia di Stato, indetti con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 40 del 26 maggio 2017; Visto il proprio decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, recante scorrimento integrale della graduatoria del concorso di cui al citato concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, per complessivi quattrocentocinquantanove posti, corrispondenti ai candidati idonei che hanno riportato una votazione superiore a 9,50/10, ferme restando le riserve previste dalla normativa vigente in favore dei soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni; Considerato il numero delle cessazioni valide ai fini delle nuove assunzioni intervenute nel corso dell'anno 2018; Considerata l'esigenza di determinare il contingente degli allievi agenti da assumere nella massima misura consentita dalla normativa vigente, dovendosi incrementare i dispositivi per i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto alle immigrazioni irregolari e di prevenzione del terrorismo internazionale; Considerata la necessita', ai fini dell'assunzione di cui al comma 2-bis dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, per il successivo avvio al previsto corso di formazione, di procedere con la massima possibile sollecitudine alle attivita' di verifica di cui alle lettere b) e c) di tale comma 2-bis, allo scopo di individuare i soggetti in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, e, in particolare, di quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, come attuato dall'art. 1 del regolamento di cui al citato decreto del Ministro dell'interno n. 103/2018, che fissa il limite massimo di eta' di ventisei anni, salva la possibilita' di elevazione fino ad un massimo di tre anni, per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare, e di quelli di cui alla lettera d) del medesimo art. 6, comma 1, richiedente il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari; Ritenuto di procedere, secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, alla verifica del possesso dei citati requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio con riferimento a un numero di soggetti interessati da determinarsi nella misura necessaria a garantire il raggiungimento del contingente da assumere; Ritenuto di procedere con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza alla convocazione dei soggetti interessati, ove in possesso dei suddetti requisiti, ai fini dell'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni; Considerato che, anche alla luce dei citati principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa e delle riferite esigenze di celerita', risulta particolarmente gravoso eseguire, nei riguardi dei numerosi soggetti interessati, comunicazioni personali di avvio del citato procedimento di assunzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni; Ritenuto pertanto, di doversi procedere, ai sensi del comma 2 del citato art. 8 della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, mediante avviso pubblico contenuto nel presente decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; Decreta: Art. 1 Determinazione del contingente di allievi agenti da assumere 1. Il contingente di allievi agenti da assumere ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019, e' determinato in milleottocentocinquantuno unita'. 2. Di tali unita', dieci sono riservate a soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni, di livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari, fermi restando i requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato.
Art. 2 Avvio del procedimento e relativa comunicazione 1. Con il presente decreto e' dato avvio al procedimento di individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019. 2. Il presente decreto ha valore di notifica nei confronti dei soggetti interessati e costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990. 3. Ai fini di cui al comma 2: a) l'amministrazione competente e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza; b) il procedimento ha ad oggetto l'individuazione dei soggetti da avviare al corso di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato ai fini dell'assunzione di cui all'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019; c) l'ufficio responsabile e' l'Ufficio attivita' concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno; d) il responsabile del procedimento e' il direttore dell'Ufficio di cui alla lettera c); e) il procedimento si concludera' entro il termine del giorno 2 agosto 2019, con la convocazione dei soggetti interessati per l'avvio al previsto corso di formazione, mediante decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (tale pubblicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti interessati); f) i soggetti interessati dal procedimento hanno la possibilita' di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, mediante apposita istanza all'ufficio responsabile, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990, e successive modificazioni.
Art. 3 Soggetti interessati dalla verifica del possesso dei requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio 1. La verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b) e d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni, e' effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato. 2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione, le verifiche sono effettuate con riguardo ai soggetti con votazione compresa nella fascia 9,50-8,875 decimi, secondo la graduatoria della prova scritta approvata con l'art. 1 del decreto del direttore centrale per le risorse umane n. 333-8/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, del concorso di cui al comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2, per fascia di voto, in ordine decrescente, sono individuati, ciascuno con il codice identificativo rispettivamente attribuito al momento dell'accettazione della domanda di partecipazione al concorso di cui al comma 1, tra quelli indicati nelle seguenti Tabelle, pubblicate in apposita sezione, accessibile dalla homepage, del sito web istituzionale www.poliziadistato.it che elencano i soggetti che, sulla base delle informazioni fornite nella suddetta domanda di partecipazione al concorso: a) risultano in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio (Tabella A); b) sono esclusi dal procedimento, avendo superato il previsto limite di eta' anche ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare (Tabella B); c) non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'art. 4 (Tabella C). 4. Qualora, al termine dell'espletamento delle verifiche di cui al presente articolo, il numero dei soggetti interessati in possesso dei requisiti non risulti sufficiente a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, l'ufficio responsabile procedera' allo svolgimento delle medesime verifiche nei riguardi di ulteriori contingenti di soggetti interessati, per fascia di voto, in ordine decrescente. 5. Restano salve le riserve previste in favore dei soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni. 6. I soggetti interessati che, per qualsiasi ragione, non risultassero piu' in possesso del codice identificativo di cui al comma 3 del presente articolo potranno farne richiesta con le modalita' di cui all'art. 4, comma 2.
Art. 4 Procedura di verifica del possesso dei requisiti attinenti all'eta' e al titolo di studio, nonche' dell'attestato di bilinguismo 1. I soggetti interessati di cui all'art. 3, comma 3, lettera c) (Tabella C), dovranno produrre apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante: a) l'eventuale avvenuta prestazione del servizio militare, a cui consegue, ai sensi dell'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare, la possibilita' di elevazione del limite di eta' (non aver compiuto il ventiseiesimo anno di eta' alla data del 1° gennaio 2019) in misura corrispondente alla durata del servizio prestato, fino ad un massimo di tre anni; b) il possesso, alla data del 1° gennaio 2019, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi universitari. 2. La dichiarazione sostitutiva di cui al comma l e' redatta mediante compilazione esatta del modello di cui all'Allegato 1, da produrre entro le ore 14,00 del giorno 16 aprile 2019 (termine da osservarsi a pena di sospensione dell'istruttoria amministrativa), alternativamente: a) mediante invio in formato .pdf - con posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato - all'indirizzo PEC dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it con copia fronte/retro della carta d'identita' (o altro documento di identificazione in corso di validita'), secondo le modalita' indicate pubblicate in apposita sezione, accessibile dalla homepage, del sito web istituzionale www.poliziadistato.it (non saranno accettate comunicazioni inviate mediante posta elettronica non certificata o da PEC non personalmente intestata all'interessato); b) mediante consegna presso l'ufficio del personale della questura della provincia di residenza dichiarata nella domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 1, ovvero, se diversa, della provincia di residenza alla data di pubblicazione del presente decreto. 3. I soggetti idonei alla prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, qualora in possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 1, dovranno farne pervenire dichiarazione sostitutiva, con le modalita' indicate al comma 2 del presente articolo, a pena del mancato riconoscimento di tali titoli di riserva.
Art. 5 Soggetti interessati dall'accertamento dei requisiti di efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale 1. Con successivo decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, saranno convocati per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, e successive modificazioni. 2. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo, recante calendario delle convocazioni agli accertamenti, individuera' ciascun soggetto con il rispettivo codice identificativo di cui all'art. 3, comma 3, e sara' pubblicato il giorno 23 aprile 2019 sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it con avviso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione avra' valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei soggetti interessati. 3. Gli interessati in possesso alla data del 1° gennaio 2019 di uno o piu' titoli di preferenza previsti dalla normativa vigente dovranno consegnare, in formato cartaceo, la documentazione attestante tale possesso, oppure apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo il modello di cui all'Allegato 2, inderogabilmente nel giorno di svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica, a pena del mancato riconoscimento dei suddetti titoli. 4. Qualora dagli accertamenti di cui al presente articolo il numero dei soggetti in possesso dei requisiti non risulti sufficiente a garantire l'assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato, l'ufficio responsabile procedera' allo svolgimento delle medesime verifiche nei riguardi di ulteriori contingenti di soggetti interessati, per fascia di voto, in ordine decrescente, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5.
Art. 6 Modalita' di accertamento dell'efficienza fisica 1. I soggetti interessati, ai fini dello svolgimento dell'accertamento dell'efficienza fisica, dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' (o altro documento di identificazione in corso di validita') e di idoneo abbigliamento sportivo nel luogo, nel giorno e nell'ora per ciascuno stabiliti. Essi dovranno consegnare, a pena di esclusione, un certificato di idoneita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme al decreto del Ministro della sanita' del 18 febbraio 1982, e successive modificazioni, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici specialisti in medicina dello sport. 2. Una commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica, composta da un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonche' da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore tecnico, sottoporra' i soggetti interessati all'accertamento dell'efficienza fisica, consistente nei seguenti esercizi ginnici, da superare in sequenza: ===================================================================== | Prova | Uomini | Donne | Note | +====================+===========+========+=========================+ | | | Tempo | | | | Tempo max | max | | | Corsa 1000 m | 3'55" | 4'55" | / | +--------------------+-----------+--------+-------------------------+ | Salto in alto | 1,20 m | 1,00 m | Max 3 tentativi | +--------------------+-----------+--------+-------------------------+ | Sollevamento alla | | | Continuativi (max 2 | | sbarra | n. 5 | n. 2 | minuti) | +--------------------+-----------+--------+-------------------------+ 3. Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 4. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi ginnici di cui al comma 2 determinera' l'esclusione del soggetto interessato per inidoneita', con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 5. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'efficienza fisica saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 7 Modalita' di accertamento dell'idoneita' fisica e psichica 1. Una commissione per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica, composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici principali della Polizia di Stato, sottoporra' i soggetti interessati, risultati idonei all'accertamento di cui all'art. 6 del presente decreto, agli accertamenti fisici e psichici di cui al presente articolo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. L'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica consiste in un esame clinico generale e in prove strumentali e di laboratorio, oltre che nell'esame della documentazione sanitaria di cui al comma 3. 3. I soggetti interessati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita' e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della sua presentazione: a) certificato anamnestico, secondo il modello di cui all'Allegato 3, sottoscritto dal medico di fiducia e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito, l'interessato potra' produrre documentazione sanitaria relativa agli accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, effettuati presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici, effettuati presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N., con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1) esame emocromocitometrico con formula; 2) esame chimico e microscopico delle urine; 3) creatininemia; 4) gamma GT; 5) glicemia; 6) GOT (AST); 7) GPT (ALT); 8) HbsAg; 9) Anti HbsAg; 10) Anti Hbc; 11) Anti HCV; 12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 4. E' facolta' della commissione di cui al comma 1 disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio o indagini strumentali, nonche' richiedere al soggetto interessato la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 5. La commissione di cui al comma 1 accerta il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza costituisce causa di inidoneita': a) sana e robusta costituzione fisica; b) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell'organismo non inferiore al 7% e non superiore al 22% per gli interessati di sesso maschile, e non inferiore al 12% e non superiore al 30% per le interessate di sesso femminile; c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per gli interessati di sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per le interessate di sesso femminile; d) massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell'organismo non inferiore al 40% per gli interessati di sesso maschile, e non inferiore al 28% per le interessate di sesso femminile; e) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell'occhio che vede meno, e un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione. 6. Costituiscono cause di inidoneita' anche le imperfezioni e le infermita' elencate nella tabella 1 allegata al decreto ministeriale n. 198/2003. 7. I giudizi della commissione di cui al comma 1 sono definitivi e comportano, in caso di inidoneita' dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 8. I soggetti interessati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per il suddetto accertamento dell'idoneita' fisica e psichica saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 8 Modalita' di accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. Una commissione di selettori per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, composta da un funzionario della Polizia di Stato appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale, sottoporra' i soggetti interessati, risultati idonei agli accertamenti di cui all'art. 7, all'accertamento dell'idoneita' attitudinale di cui al presente articolo. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 2. Gli accertamenti attitudinali, diretti ad accertare l'idoneita' del soggetto interessato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire, consistono in una serie di test, sia collettivi sia individuali, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati e approvati con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta di quest'ultimo, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del soggetto interessato. 3. I giudizi della commissione di cui al comma l sono definitivi e comportano, in caso di inidoneita' dell'interessato, l'esclusione dal procedimento, da disporsi con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 4. Gli interessati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi dal procedimento con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 9 Avvio al corso di formazione per allievi agenti 1. 1 soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, individuati nel numero di milleottocentocinquantuno unita', sono convocati per l'avvio al prescritto corso di formazione mediante il decreto di cui all'art. 2, comma 3, lettera e). 2. Saranno dichiarati decaduti dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato i soggetti interessati che, senza giustificato motivo, non si presentino nella sede e nel termine rispettivamente assegnati per la frequenza del suddetto corso di formazione, e al loro posto saranno chiamati altri interessati in possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, secondo l'ordine della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di ottocentonovantatre allievi agenti della Polizia di Stato, ferme restando le riserve previste in favore dei soggetti in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, e successive modificazioni. 3. Al termine della fase residenziale del corso di formazione, gli agenti in prova della Polizia di Stato saranno assegnati in sedi di servizio non situate nella rispettiva provincia di origine, ne' in quella di residenza ne' in quelle limitrofe. Ai fini di cui al primo periodo, la Regione Siciliana e' considerata limitrofa alla Regione Calabria e la Regione Sardegna e' considerata limitrofa alla Regione Lazio.
Art. 10 Help desk 1. I soggetti interessati possono rivolgersi, esclusivamente per richieste di informazioni: a) all'indirizzo di posta elettronica concorsi.1851agenti2019@interno.it b) ai numeri di telefono 06/46575154 06/46575155, dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Art. 11 Trattamento dei dati personali e diritto di accesso 1. I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti per le finalita' di gestione del procedimento di cui all'art. 2, comma 1, e trattati mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali. 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del procedimento di cui al comma 1 o della posizione giuridico-economica dei soggetti interessati. 3. Si applicano, anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, le previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. 4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato - all'indirizzo PEC dipps.333b.1851agenti.rm@pecps.interno.it
Art. 12 Clausola di invarianza finanziaria e disposizioni finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Il direttore centrale per le risorse umane e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato, con valore di notifica a tutti gli effetti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto. Roma, 13 marzo 2019 Il Capo della Polizia: Gabrielli