Concorso, per titoli, per il conferimento di ventiquattro borse di studio, per l’anno scolastico/accademico 2017-2018, riservato ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita’ montane e dei consorzi di comuni.
IL CAPO DIPARTIMENTO Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che ha istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'interno costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita' montane ed ai consorzi dei comuni per il rogito degli atti e dei contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93; Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; Considerato che nello stato di previsione della spesa di questo Ministero e' istituito il capitolo n. 1207/1 «Spese e contributi per le attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita' montane e dei consorzi di comuni, nonche' per il funzionamento delle relative commissioni di concorso»; Ritenuto pertanto che occorre indire il concorso, per titoli, allo scopo di ripartire il fondo di cui sopra attraverso il conferimento di borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2017-2018, a favore dei figli e degli orfani dei segretari delle comunita' montane e dei consorzi di comuni; Decreta: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto si intende: a) per laurea, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270; c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei quali sono rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a): d) per corso di laurea magistrale, il corso di studio al termine del quale e' rilasciato il titolo di cui alla precedente lettera b).
Art. 2 Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio 1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di n. 24 borse di studio, per l'anno scolastico/accademico 2017-2018, ai figli e agli orfani dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano, alla data di scadenza dei termini per l'invio della domanda, in attivita' di servizio ovvero in posizione di quiescenza. 2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono ripartite nelle seguenti Sezioni: A) studenti scuole medie inferiori: n. 3 da euro 100,00 ciascuna; B) studenti scuole medie superiori: n. 6 da euro 300,00 ciascuna; C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 2 da euro 400,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso di Laurea/Laurea Magistrale; D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute) ed Istituti di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 13 cosi' ripartite: d1) iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di Laurea/Laurea Magistrale: n. 9 da euro 500,00 ciascuna; d2) laureati nell'anno accademico 2017-2018, in possesso del titolo di Laurea: n. 2 da euro 650,00 ciascuna; d3) laureati nell'anno accademico 2017-2018 in possesso del titolo di Laurea Magistrale: n. 2 da euro 800,00 ciascuna. 3. L'ammontare delle borse di studio non attribuite va a beneficio dei candidati risultati idonei, nei limiti della disponibilita' di cassa del capitolo 1207/1. Qualora non vi fossero candidati idonei la rimanente somma disponibile verra' ripartita, in parti uguali, tra tutti i vincitori del concorso, sempre nei limiti della disponibilita' di cassa. 4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.
Art. 3 Cause di inammissibilita' 1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti l'anno scolastico 2017-2018 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno, la promozione senza debiti formativi alla classe o al corso successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7. 2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera C), che abbiano conseguito il diploma di scuola media superiore nell'anno scolastico 2016-2017 da ripetenti e che abbiano riportato nell'esame di Stato una votazione inferiore a 70/100 e di quelli che non abbiano sostenuto piu' di un esame previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2017-2018. 3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1), che abbiano riportato negli esami sostenuti relativi al proprio piano di studio dell'anno accademico 2017-2018 una media inferiore a 24. 4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a conclusione del periodo di durata legale prevista dall'ordinamento per gli studi universitari, abbiano conseguito una votazione nell'esame di laurea inferiore a 100/110. 5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari fuori corso. 6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu' comuni in convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di un consorzio di comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di altre pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti di qualsiasi ordine e grado la cui retta, per l'anno 2017/2018, sia interamente a carico della pubblica assistenza.
Art. 4 Modalita' di presentazione delle domande 1. La domanda di partecipazione al concorso, predisposta utilizzando i modelli allegati al presente decreto, puo' essere presentata per una sola Sezione e deve essere trasmessa mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it - ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine del 1° ottobre 2018, indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali - Ufficio VII - Affari degli enti locali. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, nonche' la data d'invio della posta elettronica certificata. 2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello espressamente indicato. 3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o dal candidato medesimo, se maggiorenne. 4. Nella domanda deve essere espressamente dichiarato che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita' al concorso previste dall'art. 3 del presente decreto e che il medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni, autorizza l'Amministrazione al trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento della presente procedura concorsuale. Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e l'indirizzo dell'istituto frequentato nell'anno 2017/2018 e, per gli iscritti al primo anno di universita' o equiparati, anche la denominazione ed indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il diploma di scuola media superiore. 5. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) autocertificazione del genitore da cui risulti che il candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o di un consorzio di comuni in servizio o in posizione di quiescenza, con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o la tutela (modello 1); b) autocertificazione relativa alle valutazioni di merito (modello 2): per i candidati di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2, comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole materie dal candidato, nell'anno scolastico 2017-2018; per i candidati di cui alla lettera C), dell'art. 2, comma 2: autocertificazione della votazione conseguita in sede di esame di Stato nonche' degli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nel primo anno di corso universitario; per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D): d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2017-2018; d2) e d3) autocertificazione relativa alla votazione conseguita per l'esame finale; c) copia del piano di studio approvato dalla facolta' frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D; d) modello ISEE 2017; e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta (modello 3); f) fotocopia di un documento di identita' del sottoscrittore, in corso di validita'.
Art. 5 Commissione per la formulazione delle graduatorie 1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di cui all'art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del 9 giugno 2017, e' nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie per ciascuna delle sezioni previste dall'art. 2 del presente decreto. 2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il punteggio ai candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B), sulla base della media aritmetica delle votazioni conseguite da ciascuno di essi, con esclusione delle votazioni conseguite in religione o materie alternative ed educazione motoria. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere C) e D-d1) e' effettuata sulla base del numero di esami sostenuti in rapporto al piano di studio ed, a parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse in trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi dal calcolo gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la Sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e D-d3) e' effettuata sulla base della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale. Per le Sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2) e d3), e' attribuito specifico punteggio alla lode. Per tutte le Sezioni, a parita' di merito, si tiene conto del modello ISEE 2017. 3. La commissione di cui al comma 1 fissa i criteri di equiparazione e di conversione numerica dei voti conseguiti dai candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti dal bando di concorso, ulteriori criteri per la formulazione delle graduatorie - Sezione universita'.
Art. 6 Disposizioni finali 1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli) verifica, a campione, la veridicita' delle autocertificazioni prodotte. 2. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente decreto e' imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 3. Il Direttore centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli allegati modelli saranno resi disponibili, in formato elettronico scaricabile, sul portale del Ministero dell'interno all'indirizzo: incomune.interno.it - parimenti al nominativo dei vincitori del concorso, al termine dell'espletamento dell'iter concorsuale. 5. L'amministrazione si riserva di rettificare il presente bando in presenza di eventuali, sopravvenute diverse disposizioni normative. Roma, 28 dicembre 2017 Il Capo Dipartimento: Belgiorno