Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantuno posti di medico della carriera dei medici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA Direttore generale della pubblica sicurezza Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Modifiche agli ordinamenti del personale della Pubblica Sicurezza»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante «Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati presso il Centro studi di Fermo; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53 recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche; Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, l'art. 46, primo comma, nel quale e' previsto che l'accesso alle qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed esami; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198 contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, e successive integrazioni, recante «Determinazioni delle classi di laurea magistrale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, che prevede, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato, la possibilita' di conseguire il prescritto titolo di studio entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103 concernente i «Limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed alle carriere dei medici e dei medici veterinari»; Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018 recante «Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia di stato»; Considerata la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di ottantuno medici della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di ottantuno medici da immettere nella qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati al successivo art. 3, per le seguenti specializzazioni: Medicina del lavoro: 30 posti; Medicina legale: 15 posti; Cardiologia: 6 posti; Psichiatria: 7 posti; Otorinolaringoiatria: 2 posti; Oftalmologia: 2 posti; Ortopedia: 3 posti; Medicina dello sport: 2 posti; Patologia clinica: 1 posto; Dermatologia: 1 posto; Endocrinologia: 3 posti; Medicina interna ed equipollenti: 1 posto; Chirurgia generale ed equipollenti: 2 posti; Anestesia e rianimazione: 2 posti; Malattie infettive: 2 posti; Radiodiagnostica: 1 posto; Igiene: 1 posto.
Art. 2 Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 1. Nell'ambito degli ottantuno posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati: A. 16 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, come stabiliscono l'art. 1 legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9 decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30; B. 1 posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale; C. 1 posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il Centro studi di Fermo. 2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito, agli altri candidati idonei non vincitori.
Art. 3 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto il 35° anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti; e) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale previste dagli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e tabelle ivi richiamate; f) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto per il posto per cui si concorre, conseguiti presso una Universita' della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato; g) essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo; h) essere iscritti all'albo professionale dell'ordine dei medici-chirurghi. 2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di specializzazione, che puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova d'esame, o se sara' disposta, della prova preselettiva che la precedera'. I requisiti devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale. 3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell'art 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l'espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all'immissione nella carriera dei medici della Polizia di Stato. 5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e delle qualita' morali, delle idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decadra' dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera. 6. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, verra' disposta in qualunque momento con decreto motivato.
Art. 4 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovra' cliccare sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica, il candidato potra' accedere unicamente tramite il Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato potra' scaricare e stampare copia della domanda inviata. 3. Qualora il candidato volesse modificare la domanda gia' trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non ricevera' piu' dati. 4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve dichiarare: a) il cognome ed il nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) la specializzazione per cui concorre; g) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art. 2, comma 1, lettere A), B) e C), del presente bando; h) il diploma di laurea in medicina e chirurgia richiesto per la partecipazione al concorso, con l'indicazione dell'Universita' della Repubblica italiana o dell'Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura online; i) di essere abilitato all'esercizio della professione medica, indicando i relativi estremi; j) l'ordine professionale al quale e' iscritto e la data di iscrizione all'albo; k) il titolo di specializzazione conseguito o da conseguire, entro la prima prova concorsuale, richiesto per il posto per cui concorre; l) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; m) se iscritto alle liste elettorali, o in caso negativo il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; n) eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso positivo, il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito o licenziato da pubblici uffici, o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall'impiego, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; p) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di avere rinunciato formalmente allo status di obiettore; q) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato; r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5. Si avvisa che i titoli di preferenza non specificamente indicati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione. 6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata, dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, con apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando a tal fine copia di un proprio documento d'identita' valido. 7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il candidato non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza, e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso, ed e' cosi' composta: a) due medici della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente medico; b) due docenti universitari o ricercatori universitari. La Commissione e' altresi' integrata da un docente universitario, o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso. Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica, la Commissione esaminatrice, sara' integrata da un esperto nelle lingue straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in informatica. 2. Almeno un terzo del numero dei componenti della Commissione esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. 5. La Commissione esaminatrice e le Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 del presente bando si avvalgono di personale di supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6 Fasi di svolgimento del concorso 1. Nell'ipotesi in cui si debba svolgere la prova preselettiva, stabilita dall'art. 7 del presente bando, il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: prova preselettiva; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prove scritte; valutazione dei titoli dei candidati; prova orale. 2. Se la prova preselettiva non sara' disposta, il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prove scritte; valutazione dei titoli dei candidati; prova orale. 3. In relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi, l'Amministrazione puo' procedere agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta o prima o dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto piu' funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale. 4. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso. 5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7 Eventuale prova preselettiva e relativo diario 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a tremila, sara' svolta una prova preselettiva volta a selezionare i candidati da ammettere ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali. 2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle seguenti materie: patologia clinica e biochimica clinica, anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica, statistica sanitaria, normativa sanitaria. 3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 17 dicembre 2018. 5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione di diritto dal concorso. 6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sara' pubblicata almeno trenta giorni prima dell'inizio dello svolgimento della medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 8 Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 1. La prova preselettiva si svolgera' per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il questionario conterra' quaranta quesiti per ciascuna delle discipline indicate nell'art. 7, comma 2 del presente bando. I candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla Commissione esaminatrice, che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 3. Le modalita' di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva, di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
Art. 9 Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 1. La correzione degli elaborati e l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la Commissione esaminatrice formera' la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati. 3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed anonima sul sito istituzionale www.poliziadistato.it, mentre la documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sara' visionabile nell'area personale riservata all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it 4. La graduatoria della prova preselettiva sara' approvata con decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sara' dato avviso sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10 Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 1. In base all'ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sara' convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico ed attitudinali, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. 2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, tutti i candidati saranno convocati, salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3 del presente bando, ai previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, secondo le modalita' pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it . 3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il diario degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno pubblicati, almeno quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 11 Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 1. I candidati convocati secondo quanto previsto dal precedente art. 10, saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da: a) un primo dirigente medico che la presiede; b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente. 2. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalita' indicate nelle «Disposizioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti. 3. Tutti i candidati, all'atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e, a pena di esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria, recante data non anteriore a tre mesi a quella della presentazione: a) certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito, il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 esame emocromocitometrico con formula; 2 esame chimico e microscopico delle urine; 3 creatininemia; 4 gamma GT; 5 glicemia; 6 GOT (AST); 7 GPT (ALT); 8 HbsAg; 9 Anti HbsAg; 10 Anti Hbc; 11 Anti HCV; 12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 4. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili. 5. I giudizi della Commissione per l'accertamento dei requisiti psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneita' del candidato, comportano l'esclusione dal concorso che sara' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12 Svolgimento degli accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e composta da: a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico superiore, che la presiede; b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore tecnico superiore. 2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo, la suddetta Commissione e' integrata con due appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale. Il candidato e' sottoposto, altresi', ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2, finalizzata all'accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito e' riportato in un'apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale puo' richiedere al Presidente della Commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale. 5. Il giudizio della Commissione per l'accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 7. Le modalita' di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono riportate nelle «Disposizioni per l'espletamento degli accertamenti attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell'inizio degli accertamenti.
Art. 13 Convocazione alle prove scritte e relativo diario 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come da diario che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 8 febbraio 2019. Quest'ultima pubblicazione varra' come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 14 Prove d'esame 1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una prova orale. 2. Le due prove scritte, una di carattere «generale» ed una «specialistica», della durata massima di otto ore ciascuna, vertono sulle seguenti materie: a) prova scritta di carattere «generale»: patologia speciale medica o patologia speciale chirurgica; b) prova scritta «specialistica»: differenziata in base alle materie proprie delle diverse aree di specializzazione previste dal presente bando. 3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno 21/30, con un voto non inferiore a 18/30 per ciascuna prova scritta. 4. La Commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede alla valutazione dell'altro. 5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e clinica chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; medicina legale e di antropologia criminale; medicina del lavoro e protezione antinfortunistica; igiene e medicina preventiva. Il colloquio comprende anche l'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel presente bando, nonche' dell'informatica. 6. L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di un testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della conoscenza dell'informatica e' diretta a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei e puo' prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei piu' noti applicativi di supporto all'attivita' d'ufficio. 7. La prova d'esame orale si intende superata con una votazione di almeno 18/30.
Art. 15 Svolgimento delle prove scritte 1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo. 2. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi' portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', con penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente o di un componente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza. 4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o, comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 5. Nel caso in cui risulti che piu' candidati abbiano copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti. 6. La Commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Art. 16 Titoli valutabili 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: a) laurea in medicina e chirurgia: 1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni punto, fino a punti 5; 2) 110 con lode: punti 6; b) incarichi e servizi prestati presso amministrazioni pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti assicurativi di diritto pubblico), fino a punti 1,50; c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a punti 4,50; d) specializzazione indicata come requisito per la partecipazione al concorso: 1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni punto, fino ad un massimo di 5 punti; 2) 70/70 con lode: punti 6; e) altre specializzazioni diverse da quella indicata quale requisito per la partecipazione al concorso per l'accesso alla carriera dei medici, fino a punti 2; f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; g) master universitario, fino a punti 1; h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici, fino a punti 1,60; i) corsi di aggiornamento e di qualificazione, fino a punti 1,90; j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d'esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato e' comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati potranno utilizzare un'apposita funzionalita' presente all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it , oppure trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l'inizio della correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli.
Art. 17 Svolgimento della prova orale 1. L'ammissione alla prova d'esame orale sara' comunicata al candidato interessato, assieme all'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 2. Il colloquio non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi. 3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 4. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. 5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno, all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 18 Presentazione dei documenti Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a far pervenire all'Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle riserve di posti, e dei titoli di preferenza, gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati potranno utilizzare un'apposita funzionalita' presente all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it, oppure trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 19 Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 1. Espletate le prove d'esame, la Commissione elabora una graduatoria generale e tante graduatorie di merito quante sono le specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte sulla base della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nella prova orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate la graduatoria generale e le graduatorie di merito per ciascuna delle specializzazioni indicate nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori. Per i posti messi a concorso per ogni specializzazione, eventualmente non coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale. 3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti in un'unica graduatoria finale sulla base della votazione complessiva conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste dall'art. 2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali. 2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell'esercizio dei diritti riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile, le previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente, potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 21 Provvedimenti di autotutela Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 22 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data della pubblicazione. Roma, 5 novembre 2018 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Gabrielli