Antonio De Poli

Ministero dell’Interno. Concorso per 81 medici

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso (Scad. 6 dicembre 2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di ottantuno posti di medico della carriera dei medici della Polizia di Stato.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  «Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, e successive  modifiche
ed integrazioni, recante «Modifiche agli  ordinamenti  del  personale
della Pubblica Sicurezza»; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche  ed
integrazioni,  recante  il  «Nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338 e successive modifiche ed integrazioni,  recante  «Ordinamento
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato»; 
    Visto l'art. 8 del  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  387,
convertito con modificazioni nella legge 20 novembre  1987,  n.  472,
recante «Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150,  di
attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al  personale
della Polizia di Stato ed estensione agli altri  Corpi  di  polizia»,
che determina la riserva di posti,  nei  concorsi  per  l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato,  assegnata  ai  diplomati
presso il Centro studi di Fermo; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53  recante  «Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di Finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
Penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche; 
    Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 15 maggio  1997,  n.  127
recante   «Misure   urgenti   per   lo   snellimento   dell'attivita'
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive
modifiche ed integrazioni, recante «Riordino dei ruoli del  personale
dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a  norma  dell'art.  5,
comma 1, della legge 31 marzo  2000,  n.  78»,  ed,  in  particolare,
l'art. 46, primo comma, nel quale  e'  previsto  che  l'accesso  alle
qualifiche iniziali delle carriere dei medici e dei medici veterinari
della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico per  titoli
ed esami; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed integrazioni, recante «Codice in materia  di  protezione
dei dati personali»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneita' fisica, psichica
ed attitudinale di cui devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16  marzo  2007,  e  successive  integrazioni,  recante
«Determinazioni delle classi di laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
l'equiparazione tra i diplomi di lauree di vecchio ordinamento lauree
specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»,   e   in
particolare l'art. 8, concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica, delle domande di partecipazione a  selezioni  e  concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016,  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia» e, in particolare, l'art. 3, comma 6, che  prevede,  per  la
partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli  della  Polizia  di
Stato, la possibilita' di conseguire il prescritto titolo  di  studio
entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
concernente i «Limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e  alle  carriere  del  personale  della
Polizia  di  Stato  che  espleta  funzioni  di   polizia,   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica ed  alle  carriere  dei  medici  e  dei
medici veterinari»; 
    Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018  recante  «Disciplina
dei concorsi per l'accesso alle carriere dei funzionari  di  polizia,
dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari
di polizia e per la promozione a vice questore aggiunto della polizia
di stato»; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per l'assunzione di ottantuno medici  della  Polizia
di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione  di  ottantuno  medici  da  immettere  nella   qualifica
iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, aperto  ai
cittadini italiani in possesso dei requisiti elencati  al  successivo
art. 3, per le seguenti specializzazioni: 
      Medicina del lavoro: 30 posti; 
      Medicina legale: 15 posti; 
      Cardiologia: 6 posti; 
      Psichiatria: 7 posti; 
      Otorinolaringoiatria: 2 posti; 
      Oftalmologia: 2 posti; 
      Ortopedia: 3 posti; 
      Medicina dello sport: 2 posti; 
      Patologia clinica: 1 posto; 
      Dermatologia: 1 posto; 
      Endocrinologia: 3 posti; 
      Medicina interna ed equipollenti: 1 posto; 
      Chirurgia generale ed equipollenti: 2 posti; 
      Anestesia e rianimazione: 2 posti; 
      Malattie infettive: 2 posti; 
      Radiodiagnostica: 1 posto; 
      Igiene: 1 posto. 
                               Art. 2 
 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
 
    1. Nell'ambito degli ottantuno posti, di cui al  precedente  art.
1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in
possesso degli altri requisiti  previsti  dal  presente  bando,  sono
rispettivamente riservati: 
      A. 16 posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti,  del
personale deceduto in servizio e per causa di  servizio  appartenente
alle Forze di Polizia o alle Forze Armate, come stabiliscono l'art. 1
legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l'art. 9  decreto-legge  1  gennaio
2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n.
30; 
      B. 1 posto, ai sensi dell'art. 1005 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n.  66,  agli  Ufficiali,  che  abbiano  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      C. 1 posto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 21 settembre
1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a  coloro
che hanno conseguito il diploma di maturita' presso il  Centro  studi
di Fermo. 
    2. I posti oggetto delle riserve elencate nel  comma  precedente,
qualora non  fossero  coperti  per  mancanza  di  vincitori,  saranno
assegnati, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito, agli
altri candidati idonei non vincitori. 
                               Art. 3 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati, per la  partecipazione  al
concorso, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) non aver compiuto il 35° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai concorrenti; 
      e)   essere   in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale previste dagli articoli 6 e 7 del  decreto  ministeriale
30 giugno 2003, n. 198 e tabelle ivi richiamate; 
      f) essere in possesso del  diploma  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia e del diploma di specializzazione richiesto  per  il  posto
per  cui  si  concorre,  conseguiti  presso  una  Universita'   della
Repubblica  italiana  o  un  Istituto  di  istruzione   universitario
equiparato; 
      g) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo; 
      h)  essere  iscritti  all'albo  professionale  dell'ordine  dei
medici-chirurghi. 
    2. I  requisiti,  di  cui  al  precedente  comma,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione del diploma di specializzazione, che puo' essere conseguito
entro la data di svolgimento della prima prova d'esame,  o  se  sara'
disposta, della prova preselettiva che  la  precedera'.  I  requisiti
devono essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite di
eta',  a  pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della   procedura
concorsuale. 
    3. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati,
destituiti da pubblici uffici o dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero decaduti dall'impiego, ai sensi dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n.  3,  nonche'  coloro  che  sono  sospesi  cautelarmente  dal
servizio a  norma  dell'art  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e  coloro  che  abbiano  riportato
condanna a pena  detentiva  per  reati  non  colposi  o  siano  stati
sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. 
    4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso l'espulsione da uno  dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nella carriera dei medici della Polizia di Stato. 
    5. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta e  delle  qualita'  morali,  delle  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonche' le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva
la  responsabilita'  penale,  il  candidato  decadra'  dai   benefici
conseguiti in virtu' di un  provvedimento,  emanato  in  suo  favore,
sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    6.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti,  verra'  disposta  in  qualunque  momento   con   decreto
motivato. 
                               Art. 4 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  «Concorso  pubblico»).  A  quest'ultima
procedura  informatica,  il  candidato  potra'  accedere   unicamente
tramite il Sistema Pubblico di  Identita'  Digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato potra' scaricare e stampare copia della domanda inviata. 
    3. Qualora  il  candidato  volesse  modificare  la  domanda  gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio  indicato  al  comma  1.  In  ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente  intestata,  dove  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) la specializzazione per cui concorre; 
      g) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2,
comma 1, lettere A), B) e C), del presente bando; 
      h) il diploma di laurea in medicina e chirurgia  richiesto  per
la partecipazione al  concorso,  con  l'indicazione  dell'Universita'
della Repubblica italiana o dell'Istituto  universitario  equiparato,
che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura online; 
      i) di essere abilitato all'esercizio della professione  medica,
indicando i relativi estremi; 
      j) l'ordine professionale al quale e' iscritto  e  la  data  di
iscrizione all'albo; 
      k) il titolo di specializzazione conseguito  o  da  conseguire,
entro la prima prova concorsuale, richiesto  per  il  posto  per  cui
concorre; 
      l) la  lingua,  a  scelta  tra  inglese,  francese,  tedesco  e
spagnolo, nella quale intende sostenere la verifica della  conoscenza
della lingua straniera, in sede di prova d'esame orale; 
      m) se iscritto alle liste elettorali, o  in  caso  negativo  il
motivo della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      n) eventuali condanne penali a proprio carico, anche  ai  sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre  2002,  n.  313.  In  caso  positivo,  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria che
lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento; 
      o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituito  o  licenziato
da  pubblici  uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per   persistente
insufficiente rendimento,  oppure  decaduto  dall'impiego,  ai  sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o sospeso  cautelarmente  dal
servizio a  norma  dell'art  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      p) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      q) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma quarto del decreto del Presidente della  Repubblica
9  maggio  1994,  n.  487  e  successive  modificazioni,  in   quanto
compatibili con i requisiti previsti per l'accesso  nei  ruoli  della
Polizia di Stato; 
      r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    5. Si avvisa  che  i  titoli  di  preferenza  non  specificamente
indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso  non  saranno
presi in considerazione. 
    6. Il candidato deve  segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata, dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, con
apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it,  allegando  a  tal   fine
copia di un proprio documento d'identita' valido. 
    7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza,
e' presieduta da un consigliere di Stato o da un magistrato o  da  un
avvocato dello Stato di qualifica  corrispondente  a  consigliere  di
Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in  quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice  il  bando  di
concorso, ed e' cosi' composta: 
      a)  due  medici  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a primo dirigente medico; 
      b) due docenti universitari o ricercatori universitari. 
    La Commissione e' altresi' integrata da un docente universitario,
o da un medico della Polizia di Stato con qualifica non  inferiore  a
primo dirigente, esperto in ciascuna delle specializzazioni  indicate
nel bando di concorso. 
    Per  la  prova  nella  lingua  straniera  e  per  la   prova   di
informatica, la  Commissione  esaminatrice,  sara'  integrata  da  un
esperto nelle lingue  straniere  e  da  un  dirigente  tecnico  della
Polizia di Stato, esperto in informatica. 
    2. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli  del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno. 
    4. Con il decreto di cui  al  primo  comma  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    5. La Commissione esaminatrice  e  le  Commissioni  di  cui  agli
articoli 11 e 12 del presente bando  si  avvalgono  di  personale  di
supporto per lo svolgimento delle proprie funzioni. 
                               Art. 6 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Nell'ipotesi in cui si debba svolgere la  prova  preselettiva,
stabilita dall'art. 7 del presente bando, il concorso si  articolera'
nelle seguenti fasi: 
      prova preselettiva; 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati; 
      prova orale. 
    2. Se la prova preselettiva non sara' disposta,  il  concorso  si
articolera' nelle seguenti fasi: 
      accertamenti psico-fisici; 
      accertamento attitudinale; 
      prove scritte; 
      valutazione dei titoli dei candidati; 
      prova orale. 
    3.  In  relazione  al  numero  dei   candidati   o   per   motivi
organizzativi, l'Amministrazione  puo'  procedere  agli  accertamenti
psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta  o  prima  o
dopo la prova orale e comunque nell'ordine ritenuto  piu'  funzionale
allo svolgimento della procedura concorsuale. 
    4. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti  indicati  ai  precedenti  primo  e
secondo comma, comporta l'esclusione dal concorso. 
    5. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
                               Art. 7 
 
 
           Eventuale prova preselettiva e relativo diario 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a  concorso  e,
comunque,  non  inferiore  a  tremila,   sara'   svolta   una   prova
preselettiva  volta  a  selezionare  i  candidati  da  ammettere   ai
successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali. 
    2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla,
sulle seguenti  materie:  patologia  clinica  e  biochimica  clinica,
anatomia patologica, farmacologia e tossicologia clinica,  statistica
sanitaria, normativa sanitaria. 
    3. Le modalita' di predisposizione dei quesiti e di  attribuzione
dei relativi punteggi sono stabilite dall'art. 9 del decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza  del  17
luglio 2018. 
    4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento  della  prova
preselettiva    saranno    pubblicati    sul    sito    istituzionale
www.poliziadistato.it il 17 dicembre 2018. 
    5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l'esclusione di diritto dal concorso. 
    6. La banca dati dei 5000 quesiti,  che  saranno  utilizzati  per
elaborare i questionari per la prova preselettiva,  sara'  pubblicata
almeno  trenta  giorni  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  della
medesima prova, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 8 
 
 
            Svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva si svolgera' per  gruppi  di  candidati,
suddivisi per ordine alfabetico, in base  al  diario  pubblicato  sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it 
    2. Il questionario conterra' quaranta quesiti per ciascuna  delle
discipline indicate nell'art.  7,  comma  2  del  presente  bando.  I
candidati dovranno rispondere al questionario entro il tempo  massimo
complessivo  stabilito  dalla  Commissione  esaminatrice,  che  sara'
pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 
    3. Le modalita' di  svolgimento  della  prova  preselettiva  sono
stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018. 
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso  ai  concorrenti
di comunicare tra loro in qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio, che in  ogni  caso  non  concorre  alla  formazione  della
graduatoria  finale  di  merito,  saranno   effettuati   con   idonea
strumentazione    automatica,     utilizzando     procedimenti     ed
apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   Commissione
esaminatrice formera' la graduatoria della prova  preselettiva  sulla
base dei punteggi attribuiti ai questionari  contenenti  le  risposte
dei candidati. 
    3. La graduatoria sara' pubblicata in forma integrale ed  anonima
sul   sito    istituzionale    www.poliziadistato.it,    mentre    la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
sara'  visionabile  nell'area   personale   riservata   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria della prova preselettiva  sara'  approvata  con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne  sara'  dato
avviso sul sito istituzionale, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
                               Art. 10 
 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali 
 
 
    1. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva sara' convocato, ai successivi accertamenti psico-fisico
ed attitudinali, un numero di candidati pari a dieci volte il  numero
dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero, i candidati che
hanno riportato un punteggio pari all'ultimo degli  ammessi  entro  i
limiti dell'aliquota predetta. 
    2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, tutti  i
candidati saranno convocati,  salvo  quanto  stabilito  dall'art.  6,
comma 3 del presente bando, ai previsti accertamenti psico-fisici  ed
attitudinali, secondo le modalita' pubblicate sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it . 
    3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il
diario  degli  accertamenti  psico-fisici  e   attitudinali   saranno
pubblicati, almeno quindici  giorni  prima,  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it 
                               Art. 11 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I candidati convocati secondo quanto previsto  dal  precedente
art. 10, saranno sottoposti agli accertamenti fisici  e  psichici,  a
cura di una Commissione, nominata con decreto del Capo della  Polizia
- Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da: 
      a) un primo dirigente medico che la presiede; 
      b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia  con
qualifica inferiore a primo dirigente. 
    2. A tal  fine,  i  candidati  saranno  sottoposti  ad  un  esame
clinico, a una valutazione psichica e ad accertamenti  strumentali  e
di laboratorio, secondo le modalita' indicate nelle «Disposizioni per
l'accertamento dei requisiti psico-fisici»  da  pubblicare  sul  sito
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti. 
    3. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, dovranno esibire un valido documento di  riconoscimento
e, a pena di esclusione  dal  concorso,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  allegato  al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.
25 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  elencate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198.  In  proposito,  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti
utili ai fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 esame emocromocitometrico con formula; 
        2 esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 creatininemia; 
        4 gamma GT; 
        5 glicemia; 
        6 GOT (AST); 
        7 GPT (ALT); 
        8 HbsAg; 
        9 Anti HbsAg; 
        10 Anti Hbc; 
        11 Anti HCV; 
        12 Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione  di
Mantoux, Quantiferon test. 
    4. La Commissione potra', inoltre, disporre, ai fini di una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    5. I giudizi della Commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso  che  sara'  disposta
con decreto motivato del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
dalla Commissione, nell'ambito del  calendario  concorsuale  previsto
per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 12 
 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali  da  parte  di  una
Commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia -  Direttore
generale della pubblica sicurezza e composta da: 
      a) un  dirigente  della  carriera  dei  funzionari  tecnici  di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  inferiore  a
direttore tecnico superiore, che la presiede; 
      b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli  psicologi  con  qualifica  non  superiore  a
direttore tecnico superiore. 
    2. Per le finalita' di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta  Commissione  e'  integrata  con  due  appartenenti  alla
carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice
questore, in  possesso  della  qualifica  di  perito  in  materia  di
selezione attitudinale. Le funzioni di segretario sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da  un
funzionario  dei  ruoli  del  personale  dell'Amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' di polizia. Le prove, condotte dai funzionari  del  ruolo
degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari  e  in
un  colloquio  psico-attitudinale.  Il   candidato   e'   sottoposto,
altresi', ad una  intervista  tecnica  strutturata,  condotta  da  un
funzionario di Polizia, in possesso  della  qualifica  di  perito  in
materia di selezione attitudinale, di  cui  al  precedente  comma  2,
finalizzata all'accertamento  del  bagaglio  culturale  di  contesto,
delle pregresse esperienze lavorative e di altri  correlati  elementi
tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito
e'  riportato  in  un'apposita  scheda   riepilogativa   oggetto   di
valutazione ai fini del giudizio di idoneita'. 
    4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo  degli
psicologi  che  ha  svolto  il  colloquio   psico-attitudinale   puo'
richiedere  al  Presidente  della  Commissione  la  ripetizione   del
colloquio in sede collegiale. 
    5.  Il  giudizio  della  Commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso in caso di inidoneita' del candidato, che sara' disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia -  Direttore  generale  della
pubblica sicurezza. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi
candidati saranno ammessi a una seduta  appositamente  fissata  dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
    7. Le modalita' di svolgimento  degli  accertamenti  attitudinali
sono  riportate  nelle   «Disposizioni   per   l'espletamento   degli
accertamenti  attitudinali»  da  pubblicare  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it almeno sette  giorni  prima  dell'inizio  degli
accertamenti. 
                               Art. 13 
 
 
          Convocazione alle prove scritte e relativo diario 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali previsti, saranno convocati alle prove scritte, come  da
diario    che    sara'    pubblicato    sul    sito     istituzionale
www.poliziadistato.it  il  giorno  8  febbraio   2019.   Quest'ultima
pubblicazione  varra'  come  notifica,  a  tutti  gli  effetti,   nei
confronti dei candidati. 
    2.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno  stabilito  per  le  prove  scritte,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di
diritto dal concorso. 
                               Art. 14 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed  una
prova orale. 
    2. Le due prove scritte,  una  di  carattere  «generale»  ed  una
«specialistica», della durata massima di otto ore  ciascuna,  vertono
sulle seguenti materie: 
      a) prova scritta di carattere  «generale»:  patologia  speciale
medica o patologia speciale chirurgica; 
      b) prova scritta «specialistica»: differenziata  in  base  alle
materie proprie delle diverse aree di specializzazione  previste  dal
presente bando. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una votazione media, tra le due prove  scritte,  di  almeno
21/30, con un voto non inferiore a 18/30 per ciascuna prova scritta. 
    4. La Commissione esaminatrice qualora abbia  attribuito  ad  uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non  procede
alla valutazione dell'altro. 
    5. La prova orale, oltre che sulle materie  oggetto  delle  prove
scritte, verte su: semeiotica e clinica medica; semeiotica e  clinica
chirurgica con nozioni di chirurgia d'urgenza; medicina legale  e  di
antropologia   criminale;   medicina   del   lavoro   e    protezione
antinfortunistica;  igiene  e  medicina  preventiva.   Il   colloquio
comprende  anche  l'accertamento  della   conoscenza   della   lingua
straniera prescelta dal candidato tra quelle  indicate  nel  presente
bando, nonche' dell'informatica. 
    6.  L'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
consiste in una traduzione, senza l'ausilio  del  dizionario,  di  un
testo, nonche' in una conversazione. L'accertamento della  conoscenza
dell'informatica e' diretta a verificare il possesso,  da  parte  del
candidato, di un livello sufficiente  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche  piu'  diffuse,  in
linea  con  gli  standard  europei  e  puo'   prevedere   anche   una
dimostrazione pratica  di  utilizzo  dei  piu'  noti  applicativi  di
supporto all'attivita' d'ufficio. 
    7. La prova d'esame orale si intende superata con  una  votazione
di almeno 18/30. 
                               Art. 15 
 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi ed i decreti,  senza  note  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici, che siano stati ammessi alla consultazione a seguito del
relativo controllo. 
    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi  in  relazione
con altri, salvo che con gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non e' consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico  o
telematico.  E'  vietato,  altresi'  portare  al  seguito  carta   da
scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del Presidente  o  di
un componente  della  Commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di  cui  sopra
o, comunque, abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti che piu'  candidati  abbiano  copiato,
l'esclusione  e'  disposta  nei  confronti  di  tutti   i   candidati
coinvolti. 
    6. La Commissione esaminatrice o il Comitato  di  vigilanza  cura
l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta
i provvedimenti conseguenti. La  mancata  esclusione  all'atto  della
prova  non  preclude  che  l'esclusione  sia  disposta  in  sede   di
valutazione delle prove medesime. 
                               Art. 16 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue: 
      a) laurea in medicina e chirurgia: 
        1) da 91/110 a 110/110: punti 0,25 per  ogni  punto,  fino  a
punti 5; 
        2) 110 con lode: punti 6; 
      b)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),
fino a punti 1,50; 
      c) incarichi di docenza di livello universitario, fino a  punti
4,50; 
      d)   specializzazione   indicata   come   requisito   per    la
partecipazione al concorso: 
        1) da 61/70 a 70/70: punti 0,5 per ogni  punto,  fino  ad  un
massimo di 5 punti; 
        2) 70/70 con lode: punti 6; 
      e) altre specializzazioni  diverse  da  quella  indicata  quale
requisito per  la  partecipazione  al  concorso  per  l'accesso  alla
carriera dei medici, fino a punti 2; 
      f) dottorato di ricerca, fino a punti 1,5; 
      g) master universitario, fino a punti 1; 
      h) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,60; 
      i) corsi di aggiornamento e di  qualificazione,  fino  a  punti
1,90; 
      j) pubblicazioni scientifiche, fino a punti 5. 
    2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data
di scadenza di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei  confronti  dei
candidati che hanno superato le prove d'esame scritte.  Il  punteggio
attribuito   ai   titoli   di   ciascun   candidato   e'   comunicato
all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. Il candidato che ha superato le prove  scritte  deve  inviare,
entro il termine di quindici giorni  dalla  convocazione  alla  prova
orale, i documenti comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili
anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n.  445/2000.  A  tal  fine,  i  candidati  potranno
utilizzare   un'apposita   funzionalita'    presente    all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  ,  oppure   trasmettere   i
citati documenti mediante la propria  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  Commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 
                               Art. 17 
 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
 
    1. L'ammissione alla prova  d'esame  orale  sara'  comunicata  al
candidato interessato, assieme  all'indicazione  del  voto  riportato
nelle prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per
lo svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio non si intendera' superato se  il  candidato  non
avra' ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi. 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4.  Al  termine  di  ogni  seduta,  la  Commissione  esaminatrice
formera' l'elenco dei candidati valutati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato. 
    5. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal  Segretario  della
Commissione, e' affisso, nel medesimo giorno,  all'esterno  dell'aula
in cui si svolge la prova. 
    6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno  esclusi  di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati motivi, sono  impossibilitati.  Questi  ultimi  candidati
saranno  ammessi  ad   una   seduta   appositamente   fissata   dalla
Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo
svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 18 
 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
 
    Ai fini della formazione della graduatoria finale  di  merito,  i
candidati che hanno superato le prove d'esame saranno invitati a  far
pervenire  all'Amministrazione,  entro  il  termine   perentorio   di
quindici giorni dall'avviso che riceveranno in tal senso, i documenti
attestanti il possesso dei titoli, che danno  diritto  a  partecipare
alle riserve di posti, e dei  titoli  di  preferenza,  gia'  indicati
nella domanda di partecipazione al concorso. A tal fine  i  candidati
potranno utilizzare un'apposita funzionalita' presente  all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it, oppure trasmettere i citati
documenti  mediante  la   propria   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
                               Art. 19 
 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
 
    1.  Espletate  le  prove  d'esame,  la  Commissione  elabora  una
graduatoria generale e tante graduatorie di  merito  quante  sono  le
specializzazioni previste nel bando di concorso, redatte  sulla  base
della votazione complessiva di ciascun candidato data dalla somma dei
voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto  nella  prova
orale ed il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli. 
    2. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza  sono  approvate  la  graduatoria  generale  e  le
graduatorie di merito per ciascuna  delle  specializzazioni  indicate
nel bando di concorso e sono dichiarati i relativi vincitori.  Per  i
posti messi a concorso per ogni specializzazione,  eventualmente  non
coperti per mancanza di specialisti idonei, sono dichiarati vincitori
i restanti candidati, seguendo l'ordine della graduatoria generale. 
    3. Con il decreto di cui al comma 2 i vincitori sono inseriti  in
un'unica graduatoria finale sulla base  della  votazione  complessiva
conseguita, tenendo conto delle riserve dei posti previste  dall'art.
2 del presente bando, nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle
vigenti disposizioni. 
    4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sara' pubblicato sul sito istituzionale e
se ne dara' avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
con valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti  per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati mediante una
banca  dati  automatizzata  presso  il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane - Ufficio attivita' concorsuali. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3. Si applicano in proposito, anche ai  fini  dell'esercizio  dei
diritti  riservati  agli  interessati  nei  confronti  del  Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile, le
previsioni di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno  essere  trasmesse  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it 
                               Art. 21 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    Il  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 22 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso    saranno     pubblicati     sul     sito     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente decreto e i suoi allegati saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al T.A.R. entro
sessanta  giorni,  o  in  alternativa,   ricorso   straordinario   al
Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data della
pubblicazione. 
      Roma, 5 novembre 2018 
 
                                                Il Capo della Polizia 
                                                   Direttore generale 
                                             della pubblica sicurezza 
                                                            Gabrielli