Ministero dell’interno. Concorso per dodici borse di studio

MINISTERO DELL’INTERNO
CONCORSO (Scad. 30-09-2021)

Concorso per dodici borse di studio per l’anno scolastico/accademico 2020-2021 riservato ai figli ed agli orfani dei segretari delle comunita’ montane, consorzi ed unioni di comuni.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
 
    Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; 
    Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un  apposito  fondo  presso  il  Ministero  dell'interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il  rogito  degli  atti  e  dei
contratti di cui all'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93; 
    Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; 
    Visto l'art. 32, comma 5-ter del decreto  legislativo  18  agosto
2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
    Considerato che nello stato di previsione della spesa  di  questo
Ministero e' istituito il cap. 1207/1  «Spese  e  contributi  per  le
attivita' sociali, culturali ed assistenziali delle comunita' montane
e dei consorzi di comuni, nonche' per il funzionamento delle relative
commissioni di concorso»; 
    Ritenuto pertanto che occorre indire  il  concorso,  per  titoli,
allo  scopo  di  ripartire  il  fondo  di  cui  sopra  attraverso  il
conferimento di borse di  studio,  per  l'anno  scolastico/accademico
2020-2021, a favore dei figli e  degli  orfani  dei  segretari  delle
comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
 
    Ai fini del presente decreto si intende: 
      a) per laurea, il  titolo  universitario  rilasciato  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      b) per laurea magistrale, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 3, comma 1,  lettera  b)  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      c) per corsi di laurea, i corsi di studio al termine dei  quali
sono rilasciati i titoli di cui alla precedente lettera a); 
      d) per corso di  laurea  magistrale,  il  corso  di  studio  al
termine del quale e' rilasciato il  titolo  di  cui  alla  precedente
lettera b). 
                               Art. 2 
 
 
     Indizione del concorso e ripartizione delle borse di studio 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli,  per  il  conferimento  di
dodici borse di studio, per l'anno  scolastico/accademico  2020-2021,
ai figli e agli orfani dei  segretari  appartenenti  ai  ruoli  delle
comunita' montane, consorzi ed unioni di comuni che siano, alla  data
di scadenza dei termini per l'invio della domanda,  in  attivita'  di
servizio ovvero in posizione di quiescenza. 
    2. Le borse di studio di cui al  comma  1  sono  ripartite  nelle
seguenti sezioni: 
      A)  studenti  scuole  medie  inferiori: due  da   euro   100,00
ciascuna; 
      B)  studenti  scuole  medie  superiori: due  da   euro   130,00
ciascuna; 
      C) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute)  ed
istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia
di belle arti, accademia  di  arte  drammatica,  accademia  di  danza
etc.): due da euro 170,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di
corso di laurea/laurea magistrale; 
      D) studenti universita' (statali o legalmente riconosciute)  ed
istituti di istruzione superiore equiparati (conservatorio, accademia
di belle arti, accademia  di  arte  drammatica,  accademia  di  danza
etc.): sei cosi' ripartite: 
        d1) iscritti agli anni  successivi  al  primo  dei  corsi  di
laurea/laurea magistrale: quattro da euro 210,00 ciascuna; 
        d2) laureati nell'anno accademico 2020-2021, in possesso  del
titolo di laurea: una da euro 300,00 ciascuna; 
        d3) laureati nell'anno accademico 2020-2021 in  possesso  del
titolo di laurea magistrale: una da euro 400,00 ciascuna. 
    3.  L'ammontare  delle  borse  di  studio  non  attribuite  va  a
beneficio  dei  candidati  risultati   idonei,   nei   limiti   della
disponibilita' di cassa del capitolo 1207/1. Qualora  dovesse  ancora
residuare  una  somma,  la  stessa  verra'  ripartita,  tra  tutti  i
vincitori del concorso. Nel caso in  cui  non  vi  fossero  candidati
idonei la somma disponibile verra' ripartita, in  parti  uguali,  tra
tutti i vincitori del concorso. 
    4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante  accredito  sul
c/c bancario o postale. 
                               Art. 3 
 
 
                      Cause di inammissibilita' 
 
 
    1. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere A) e B) che abbiano frequentato da ripetenti  l'anno
scolastico 2020-2021 e che non abbiano conseguito, nello stesso anno,
la  promozione  senza  debiti  formativi  alla  classe  o  al   corso
successivo, riportando una votazione media non inferiore a 7. 
    2. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettera C), che abbiano  conseguito  il  diploma  di  scuola
media superiore nell'anno scolastico 2019-2020  da  ripetenti  e  che
abbiano riportato nell'esame  di  Stato  una  votazione  inferiore  a
70/100 e di quelli  che  non  abbiano  sostenuto  piu'  di  un  esame
previsto dal proprio piano di studio per l'anno accademico 2020-2021. 
    3. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere C)  e  D-d1),  che  abbiano  riportato  negli  esami
sostenuti relativi al proprio piano di  studio  dell'anno  accademico
2020-2021 una media inferiore a 24. 
    4. Non sono ammesse le domande degli studenti di cui all'art.  2,
comma 2, lettere D-d2) e D-d3), che, a  conclusione  del  periodo  di
durata legale prevista dall'ordinamento per gli  studi  universitari,
abbiano conseguito una votazione nell'esame  di  laurea  inferiore  a
100/110. 
    5. Non sono ammesse le domande degli studenti universitari  fuori
corso. 
    6. Non sono ammesse le domande dei figli dei segretari comunali e
dei segretari titolari del servizio di segreteria di piu'  comuni  in
convenzione, anche se facenti parte di una comunita' montana o di  un
consorzio di comuni, nonche' i figli dei segretari  delle  unioni  di
comuni che non abbiano versato, ai  sensi  dei  citati  in  premessa,
articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e  7,  comma  5,  della
legge 29 ottobre 1987, n. 440 e art. 32,  comma  5-ter,  del  decreto
legislativo 7 aprile 2014  e  gli  appartenenti  ai  ruoli  di  altre
pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', esclusi  gli  studenti  di
istituti di qualsiasi  ordine  e  grado  la  cui  retta,  per  l'anno
2020/2021, sia interamente a carico della pubblica assistenza. 
                               Art. 4 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al   concorso,   predisposta
utilizzando i modelli  allegati  al  presente  decreto,  puo'  essere
presentata per una sola sezione  e  deve  essere  trasmessa  mediante
posta         elettronica         certificata,          all'indirizzo
utgautonomie.personaleentilocali@pec.interno.it    ovvero    mediante
raccomandata con avviso di  ricevimento,  entro  il  termine  del  30
settembre 2021, indirizzata al Ministero dell'interno -  Dipartimento
per gli affari interni e territoriali -  Direzione  centrale  per  le
autonomie - Ufficio VII - affari degli enti locali. A  tal  fine,  fa
fede il timbro a data dell'ufficio  postale  accettante,  nonche'  la
data d'invio della posta elettronica certificata. 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente, ovvero ad un indirizzo
di posta elettronica  certificata  diverso  da  quello  espressamente
indicato. 
    3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunita' montana, consorzio o  unione  di  comuni  in  attivita'  di
servizio o in posizione di quiescenza o da chi esercita  la  potesta'
genitoriale o la tutela, se il candidato e' minorenne o orfano, o dal
candidato medesimo, se maggiorenne. 
    4. Nella domanda deve  essere  espressamente  dichiarato  che  il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art.  3  del  presente  decreto  e  che  il
medesimo, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,   autorizza   l'amministrazione   al
trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento  della  presente
procedura concorsuale. 
    Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e  l'indirizzo
dell'istituto frequentato nell'anno 2020/2021  e,  per  gli  iscritti
al primo anno di universita' o equiparati, anche la denominazione  ed
indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e'  conseguito  il
diploma di scuola media superiore. 
    5.   La   domanda   deve   essere   corredata   dalla    seguente
documentazione: 
      a) autocertificazione  del  genitore  da  cui  risulti  che  il
candidato e' figlio di segretario generale di una comunita'  montana,
consorzio  o  unione  di  comuni  in  servizio  o  in  posizione   di
quiescenza, con  l'indicazione,  in  tal  caso,  dell'ultima  sede  e
dell'ultimo anno di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano,
la dichiarazione sara' resa da chi esercita la potesta' genitoriale o
la tutela (modello 1); 
      b)  autocertificazione  relativa  alle  valutazioni  di  merito
(modello 2): 
        per i candidati di cui alle lettere  A)  e  B)  dell'art.  2,
comma 2: autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole
materie dal candidato, nell'anno scolastico 2020-2021; 
        per i candidati di cui alla lettera C) dell'art. 2, comma  2:
autocertificazione della votazione conseguita in  sede  di  esame  di
Stato  nonche'  degli  esami  sostenuti  con  le  relative  votazioni
conseguite nel primo anno di corso universitario; 
        per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D): 
          d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2020-2021; 
          d2)  e  d3)  autocertificazione  relativa  alla   votazione
conseguita per l'esame finale; 
      c)  copia  del  piano  di  studio  approvato   dalla   facolta'
frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera C e D; 
      d) modello ISEE 2020; 
      e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta  (modello
3); 
      f) fotocopia di un documento di identita'  del  sottoscrittore,
in corso di validita'. 
                               Art. 5 
 
 
          Commissione per la formulazione delle graduatorie 
 
 
    1. Con successivo decreto ministeriale, secondo i criteri di  cui
all'art. 1 del decreto ministeriale n. 8803 del  9  giugno  2017,  e'
nominata la commissione che provvedera' alla formulazione di distinte
graduatorie per ciascuna  delle  sezioni  previste  dall'art.  2  del
presente decreto. 
    2. La commissione di cui al comma 1 attribuisce il  punteggio  ai
candidati per la sezione di cui all'art. 2, comma 2, lettere A) e B),
sulla base della  media  aritmetica  delle  votazioni  conseguite  da
ciascuno di  essi,  con  esclusione  delle  votazioni  conseguite  in
religione o materie alternative ed educazione motoria. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera C) e D-d1) e' effettuata sulla base  del
numero di esami sostenuti in  rapporto  al  piano  di  studio  ed,  a
parita' di esami, della media aritmetica delle votazioni espresse  in
trentesimi, ottenute negli esami medesimi. Sono esclusi  dal  calcolo
gli esami che danno luogo ad un giudizio o ad una idoneita'. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la sezione  di  cui
all'art. 2, comma 2, lettera D-d2) e D-d3) e' effettuata  sulla  base
della votazione conseguita da ciascuno di essi per la prova finale. 
    Per le sezioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere C e D-d1), d2)
e d3), e' attribuito specifico punteggio alla lode. 
    Per tutte le sezioni, a parita' di merito,  si  tiene  conto  del
modello ISEE 2020. 
    3.  La  commissione  di  cui  al  comma  1  fissa  i  criteri  di
equiparazione e di  conversione  numerica  dei  voti  conseguiti  dai
candidati e, oltre a quelli gia' stabiliti  dal  bando  di  concorso,
ulteriori criteri per la  formulazione  delle  graduatorie -  sezione
universita'. 
                               Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    1. L'amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
art.  71  (modalita'  dei  controlli)  verifica,   a   campione,   la
veridicita' delle autocertificazioni prodotte. 
    2. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente  decreto  e'
imputata al capitolo n. 1207/1 nello stato di previsione della  spesa
del Ministero dell'interno. 
    3.  Il  direttore  centrale  per  le  autonomie   e'   incaricato
dell'esecuzione del presente  decreto,  che  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    4. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi  disponibili,  in  formato  elettronico
scaricabile, sul portale del  Ministero  dell'interno  all'indirizzo:
dait.interno.gov.it  parimenti  al  nominativo  dei   vincitori   del
concorso, al termine dell'espletamento dell'iter concorsuale. 
    5. L'amministrazione si riserva di rettificare il presente  bando
in  presenza  di   eventuali,   sopravvenute   diverse   disposizioni
normative. 
      Roma, 21 dicembre 2020 
 
                                      Il Capo Dipartimento: Sgaraglia 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico