MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di quaranta posti del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell’infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.
IL DIRETTORE GENERALE dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni, l'art. 37, che ha stabilito che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano l'accertamento delle conoscenze informatiche, della lingua inglese e, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere, nonche' l'art. 38; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», ed in particolare l'art. 38; VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come da modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, concernente norme di attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2005/36/CE relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»; Visto l'art. 31 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», che obbliga la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale da parte delle pubbliche amministrazioni sui rispettivi siti informatici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», che prevede che «le domande e i relativi allegati per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali banditi a decorrere dal 30 giugno 2012 sono inviate esclusivamente per via telematica»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; Visti gli artt. 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena delle province di Trieste e Gorizia; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809; Visto il comma 2 dell'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede che l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia bandisce i concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano, prevedendo lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena, integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue; Visto il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre 2007, n. 206 e successive modificazioni, il quale prevede agli articoli 53 e 7 che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie; Vista la circolare ministeriale n. 5274/R.U./U del 7 ottobre 2013; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e del Tesoro del 10 marzo 1997, concernente, in particolare, la validita' permanente ai fini dell'ammissione ai concorsi ordinari dei titoli di studio di scuola e di istituto magistrale conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997 - 1998 o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001 - 2002; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 26 maggio 1998 e, in particolare l'art. 4, recante «Criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, recante «Disposizioni urgenti per garantire la continuita' del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010» convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 e, in particolare, l'art. 1, comma 4-quinquies, in base al quale «a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e' consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre 2016, n. 5388, ed analoghe, con le quali si afferma l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma di maturita' linguistica conseguito al termine dei percorsi quinquennali di sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; Visto l'art. 4, comma 1-quater, lett. c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, che prevede l'indizione di concorsi ordinari per titoli ed esami per la copertura dei posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e primaria; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 febbraio 2019, n. 92, recante «Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi programmi»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n. 329, recante «Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; Vista l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019, n. 330, recante disposizioni sulla «Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno» Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 11 giugno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 2 luglio 2019, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per sedicimilanovecentocinquantanove unita' di personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria; Considerato che il predetto contingente e' stato ricalcolato in applicazione dell'art. 1, commi 18 e 18-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; Considerato che, pertanto, per il biennio 2020/2021, 2021/2022 e' stata rilevata la previsione di disponibilita' da destinare alle procedure concorsuali relative alla scuola dell'infanzia, pari a millenovecentoventisei unita' e alla scuola primaria pari a diecimilanovecentotrentasette unita', come riportate nei prospetti allegati al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498; Considerato che l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con nota prot. AOODRFVG n. 1269 di data 4 febbraio 2022, ha comunicato alla Direzione generale personale scolastico la destinazione di 40 posti residuali del proprio contingente autorizzato per la classe di concorso ADEE di cui all'allegato 1 - Ripartizione dei posti del D.D. n. 498/2020 alla procedura concorsuale infanzia primaria per le scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano della regione Friuli-Venezia Giulia prevista dall'art. 20 del D.D. n. 498/2020; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020 n. 200, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno»; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 28 aprile 2020, n. 34 e, in particolare, l'art. 20 con il quale si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale n. 327 del 9 aprile 2019, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi per titoli ed esami per la scuola dell'infanzia e primaria per posto comune e di sostegno con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano e ad adattare l'allegato A alle relative specificita'; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 che ha inserito l'art. 9-bis, comma 1, lett. I), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a norma del quale e' consentito l'espletamento dei concorsi pubblici in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19; Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021, n. 187, recante «Adozione del protocollo relativo alle modalita' di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73»; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ed in particolare l'art. 59 che, al comma 10, prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'art. 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo le modalita' semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo ivi indicate, tra cui quella del sostenimento e superamento di un'unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla in sostituzione della o delle prove scritte previste a legislazione vigente; Considerato che il comma 11 del suddetto art. 59, demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione la disciplina delle modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio; Considerato che il comma 10-bis del predetto art. 59 ha previsto che, qualora i relativi bandi dei concorsi ordinari non siano stati ancora emanati, essi devono prevedere una riserva di posti pari al 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto in favore di coloro che hanno svolto un servizio di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti; Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con il quale sono disciplinate, in applicazione dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, «le modalita' di redazione dei quesiti della prova scritta anche a titolo oneroso, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il relativo punteggio»; Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, si e' proceduto alla revisione dei decreti ministeriali 9 aprile 2019 n. 327 e 20 aprile 2020 n. 200, alla luce delle innovazioni introdotte dal decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, al fine di un piu' celere espletamento delle procedure concorsuali; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 18 novembre 2021, n. 2215, recante disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498 e, in particolare, l'art. 1; Visto il decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia n. 499 del 16 gennaio 2022, con il quale e' istituita la Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena incaricata di predisporre i quesiti delle prove scritte a risposta multipla in lingua slovena da somministrare ai candidati dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente con lingua di insegnamento slovena della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; Visto decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia prot. AOODRFVG n. 1666 del 16 febbraio 2022, con il quale si e' provveduto ad adattare l'allegato A del decreto ministeriale 5 novembre 2021 n. 325 alle specificita' delle scuole dell'infanzia e primaria con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca - Sezione scuola per il triennio 2016/2018 del 19 aprile 2018; Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca» in data 15 febbraio 2022; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione; b) Ministero: Ministero dell'istruzione; c) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) decreto-legge: decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; e) USR FVG: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; f) Pago Imn rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.
Art. 2 Posti da destinare al concorso 1. Sono indetti su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di complessivi quaranta posti nelle scuole dell'infanzia e primaria con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana cosi' ripartiti: posto comune primaria - ventinove; posto comune infanzia - sei; posto sostegno primaria - tre; posto sostegno infanzia - due. 2. Per i concorsi per il posto comune primaria e infanzia, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 e' prevista una riserva di posti pari al trenta per cento in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. La riserva di cui al periodo precedente vale per le classi di concorso o tipologie di posto per le quali il candidato abbia maturato un servizio di almeno un anno scolastico presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia Giulia. Nel calcolo della percentuale dei posti riservati si procede per arrotondamento per difetto.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali previste dal presente bando per l'accesso ai posti comuni della scuola dell'infanzia e primaria, i candidati che entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso di uno tra i seguenti titoli: a. titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, purche' conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare: b.1 per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27; b.2 per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27. 2. Per i posti di sostegno nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e' richiesto, in aggiunta a uno tra i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui al comma 1, lettere a) e b), o al comma 2, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale competente ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 4. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda. In caso di carenza degli stessi, l'USR FVG responsabile della procedura dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, per una o piu' delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui, avendone titolo, intenda partecipare. L'istanza deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa, allegando la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta compilando il modello pubblicato sull'apposito spazio informativo (concorso ordinario infanzia e primaria scuole slovene) presente nella sezione del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia dedicata alle procedure concorsuali e deve essere inviata dall'utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'email deve riportare il seguente oggetto: concorso ordinario infanzia primaria scuole slovene. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. 3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 5. Per la partecipazione alla procedura e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107 nonche' dell'art. 11, comma 6 del decreto del Ministro dell'istruzione 9 aprile 2019 n. 327, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato attraverso il sistema «Pago in rete», accessibile dal portale istituzionale del Ministero dell'istruzione, previa registrazione, all'indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete/ con la causale «concorso ordinario infanzia primaria scuole slovene» e dichiarato al momento della presentazione della domanda. 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite PEC da inviare all'USR FVG, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; j) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito durante la prova, indicando in caso l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR FVG competente. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato; k) la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare; l) il titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; m) l'adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il possesso di uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla circolare del Ministero dell'istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013; n) l'adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto dall'art. 15 del decreto ministeriale n. 809 di data 8 ottobre 2015; o) i titoli valutabili di cui all'allegato B del decreto ministeriale 325 del 5 novembre 2021 e l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; p) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; q) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto dal comma 5 del presente articolo per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto; s) di avere o non avere prestato entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, di cui almeno uno presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena o bilingue sloveno italiano del Friuli-Venezia Giulia. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. Costituiscono inoltre causa di esclusione: la mancata sottoscrizione con firma digitale grafica oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. 8. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento delle prove scritte, da personale individuato dall'USR FVG. 2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR FVG, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR FVG al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR FVG oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 6 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, come richiamata dal decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. 2. Ai sensi del comma 3 dell'art. 426 del testo unico i membri delle commissioni esaminatrici sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena. 3. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza ministeriale 9 aprile 2019, n. 330, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022 e definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.
Art. 7 Prove di esame per i posti comuni e di sostegno e valutazione delle prove scritte e orali 1. La prova scritta, per i posti comuni e di sostegno consiste nella somministrazione di cinquanta quesiti a risposta multipla, cosi' ripartiti: a) per i posti comuni, quaranta quesiti in lingua slovena a risposta multipla, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze in relazione alle discipline oggetto di insegnamento nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia; b) per i posti di sostegno, quaranta quesiti in lingua slovena a risposta multipla inerenti le metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita'; c) per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti in lingua slovena a risposta multipla inerenti le competenze digitali nell'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento. La prova scritta si svolge nella sede individuata dall'USR FVG. 2. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. La prova ha una durata massima di cento minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'Amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative al medesimo insegnamento e tipologia di posto, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. Durante lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 4. La valutazione della prova scritta e' effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022. La prova e' valutata al massimo cento punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di settanta punti. 5. I candidati che, ai sensi del comma 4, hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e di sostegno, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. 6. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni e che non sono in possesso di uno dei titoli o delle esenzioni richiamate dalla circolare del Ministero dell'istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013, e' richiesto di dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento e' a cura della commissione giudicatrice, integrata eventualmente da un esperto linguistico nominato dall'USR FVG. L'accertamento si svolge immediatamente prima della prova orale e verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della professione docente. Le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui ai periodi precedenti sono predisposte dalla Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022. 7. I candidati di cui al comma 6 sono ammessi alla prova orale solo se superano positivamente l'accertamento linguistico di cui al comma precedente. 8. La prova orale si svolge nelle sedi individuate dall'USR FVG. 9. La valutazione della prova orale e' effettuata dalla commissione sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di cento punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di settanta punti su cento.
Art. 8 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Entro il quarantacinquesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e' pubblicato sul sito del USR FVG l'avviso contenente il calendario della prova scritta, distinta per insegnamento o tipologia di posto, tenuto conto delle previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati, e' comunicato dall'USR FVG almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi o connessi all'emergenza sanitaria, mediante apposito avviso sul sito dell'USR FVG. 2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR FVG agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da un comitato di vigilanza. Per la scelta degli addetti alla vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 aprile 2019, n. 329, come richiamato dal decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR FVG istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 5. In base a quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte dell'USR FVG comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 9 Predisposizione delle prove 1. Conformemente a quanto previsto dall'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale della Commissione nazionale per le scuole con lingua di insegnamento slovena nominata con DDG USR FVG n. 499 del 16 gennaio 2022 incaricata altresi' di redigere i quadri di riferimento per la relativa valutazione. 2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'allegato A del decreto del direttore generale dell'USR del FVG prot. AOODRFVG n. 1666 del 16 febbraio 2022. Le commissioni predispongono le tracce delle prove orali in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
Art. 10 Valutazione dei titoli 1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 7, comma 9, del presente decreto; ai titoli culturali e professionali di cui all'allegato B, del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di cinquanta punti. 2. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione giudicatrice esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR FVG la comunicazione del superamento della prova orale presenta all' USR FVG i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre dieci giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'USR FVG. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 11 Graduatorie di merito 1. La Commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in duecentocinquantesimi. 2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati nel limite massimo di posizioni corrispondenti ai posti banditi. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto del direttore generale dell'USR FVG, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR FVG. Le immissioni in ruolo dei vincitori, all'interno del contingente di cui all'art. 4 comma 1-quater, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, insegnamento o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. 4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 5. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa. 6. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e 3-bis del testo unico.
Art. 12 Assunzione in servizio 1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 11 e in regola con la prescritta documentazione, e' assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facolta' assunzionali. 2. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. 3. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota l'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 4. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al periodo di formazione e di prova disciplinato ai sensi della normativa vigente, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il predetto periodo, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico.
Art. 13 Presentazione dei documenti di rito 1. I candidati assunti a tempo indeterminato sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. I certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle pubbliche amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 14 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro 1. Il rifiuto dell'assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'art. 11, comma 2.
Art. 15 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 16 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso l'USR FVG, via Santi Martiri n. 3, Trieste, responsabile della procedura concorsuale, che esercita le funzioni di titolare del trattamento per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del citato regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR FVG per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione - viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma; e-mail: rpd@istruzione.it
Art. 17 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto «Istruzione e ricerca» - Sezione scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Roma, 17 febbraio 2022 Il direttore generale: Beltrame ------- Avvertenza: Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia - www.usrfvg.gov.it