PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (Scad. 08-05-2022)
Selezione pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unita’ di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di diciotto mesi e parziale diciotto ore settimanali, varie aree, per il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell’istruzione.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della funzione pubblica Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette; Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita', recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'organizzazione della procedura selettiva pubblica indetta con il presente bando, si avvale anche dell'Associazione Formez PA; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»; Visto in particolare l'art. 50-ter del citato decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021; Visto il decreto 27 dicembre 2021 del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per l'individuazione delle unita' di personale e della relativa area di inquadramento economico, da assegnare ai Ministeri della cultura, della giustizia e dell'istruzione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022; Vista l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 acquisita nella seduta del 16 dicembre 2021 sullo schema del sopra richiamato decreto interministeriale; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021 n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare l'art. 10; Sentiti il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19 e delle misure vigenti all'atto di svolgimento delle prove selettive; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di procedura selettiva; Decreta: Art. 1 Posti oggetto della procedura selettiva pubblica 1. E' indetta una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di millenovecentocinquantasei unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, di cui duecentosettantuno unita' di area III - F1, ottantaquattro unita' area II - F2 e duecentootto unita' di area II - F1 nel Ministero della cultura, mille unita' di area II - F1 nel Ministero della giustizia e trecentonovantatre' unita' di collaboratore scolastico di categoria A-1 nel Ministero dell'istruzione. 2. Ai sensi dell'art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prioritariamente ammessi alla procedura selettiva i soggetti gia' inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'istruzione nelle Regioni previste dal medesimo articolo. 3. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: Ministero della cultura area funzionale III, fascia retributiva F1 A. Funzionario amministrativo (Codice AMM/TC) - una unita' di personale a tempo determinato; B. Funzionario archeologo (Codice ARL/TC) - settantatre' unita' di personale a tempo determinato; C. Funzionario architetto (Codice ART/TC) - novantasei unita' di personale a tempo determinato; D. Funzionario archivista (Codice ARV/TC) - una unita' di personale a tempo determinato; E. Funzionario bibliotecario (Codice BIB/TC) - sedici unita' di personale a tempo determinato; F. Funzionario geologo (Codice GEO/TC) - sei unita' di personale a tempo determinato; G. Funzionario ingegnere (Codice ING/TC) - ventiquattro unita' di personale a tempo determinato; H. Funzionario storico dell'arte (Codice STO/TC) - una unita' di personale a tempo determinato; L. Funzionario tecnologo (Codice TEC/TC) - cinquantatre' unita' di personale a tempo determinato; Area funzionale II, fascia retributiva F2 J. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC) - quarantasei unita' di personale a tempo determinato; K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC) - diciotto unita' di personale a tempo determinato; L. Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (Codice AFA/TC) - venti unita' di personale a tempo determinato; Area funzionale II, fascia retributiva F1 M. Operatore amministrativo gestionale (Codice OAG/TC) - diciasette unita' di personale a tempo determinato; N. Operatore tecnico (Codice OTE/TC) - trentotto unita' di personale a tempo determinato; O. Operatore alla fruizione, accoglienza e vigilanza (Codice OFA/TC) - centocinquantatre' unita' di personale a tempo determinato; Ministero della giustizia Area funzionale II, fascia retributiva F1 P. Operatore giudiziario a tempo determinato (Codice OGI/TG) - mille unita' di personale a tempo determinato; Ministero dell'istruzione Categoria A-1 Q. Collaboratore scolastico ATA (Codice ATA/TI) - trecentonovantatre' unita' di personale a tempo determinato. 4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 5. Fermo restando quanto previsto dal presente bando, si applicano in quanto compatibili, le eventuali riserve di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 6. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di cui al successivo art. 7.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alla procedura selettiva sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione: a) essere o essere stati tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'istruzione nelle Regioni previste dall'art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; c) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni; d) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: per i profili di funzionario di area funzionale III, fascia retributiva F1: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale; per i profili di assistente di area funzionale II, fascia retributiva F2: diploma di istruzione secondaria di II grado conseguito presso un istituto statale, paritario o legalmente riconosciuto; per i profili di operatore di area funzionale II, fascia retributiva F1: assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di I grado; per il profilo professionale di collaboratore scolastico ATA di categoria A1: diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturita', attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso scuole, istituti o universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove selettive, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministero dell'istruzione ovvero il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altre procedure selettive. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it e) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui la selezione si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; f) godimento dei diritti civili e politici; g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; k) per i posti da assegnare al Ministero della giustizia: possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili. 3. I candidati vengono ammessi alle prove con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della presente procedura selettiva.
Art. 3 Procedura selettiva 1. La selezione e' espletata in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) per i posti di area funzionale III, fascia retributiva F1, e di area funzionale II, fascia retributiva F2, una prova selettiva scritta distinta per i relativi codici di cui al precedente art. 1, comma 3, secondo la disciplina dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; b) per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di categoria A1, un colloquio di idoneita', secondo la disciplina dell'art. 6. 2. Per i profili di area funzionale III, fascia retributiva F1, e per i profili di area funzionale II, fascia retributiva F2, le commissioni esaminatrici redigeranno le graduatorie finali di merito sulla base dei punteggi conseguiti nella prova selettiva e dei titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 8 del bando. 3. Per i posti di area funzionale II, fascia retributiva F1, e di categoria A1 le commissioni esaminatrici redigeranno le graduatorie finali sulla base dei titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 8 del bando. 4. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 3, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle eventuali riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 10.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati. 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA. 2. La domanda puo' essere presentata esclusivamente per il codice di cui al precedente art. 1, comma 3, corrispondente al tirocinio formativo che il candidato ha svolto o sta svolgendo. 3. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «StepOne 2019», raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione alla selezione il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione e' certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 5. Per la partecipazione alla selezione deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al comma 3 del presente articolo. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 6. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare: a) di svolgere o di avere svolto il tirocinio nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso le sedi del Ministero della cultura, del Ministero della giustizia e del Ministero dell'istruzione nelle Regioni previste dall'art. 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; b) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; c) il codice fiscale; d) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; e) il godimento dei diritti civili e politici; f) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; i) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; j) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva; k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando, con esplicita indicazione della scuola, istituto o universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; l) di aver proceduto, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando; m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; o) il profilo, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando, per cui si intende partecipare. Per la partecipazione ai posti presso il Ministero della giustizia, i candidati devono altresi' dichiarare: p) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione. 8. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 9. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale Step One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verra' pubblicata sul portale relativa notizia con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 10. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 11. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita richiesta, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che dovra' essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. L'adozione delle richiamate misure sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e comunque nell'ambito delle modalita' individuate dal decreto ministeriale 9 novembre 2021. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata sul portale Step One 2019 dal giorno successivo alla data di chiusura delle candidature ed entro e non oltre dieci giorni da tale data; verra' pubblicata sul portale relativa notizia di avvio della procedura con le istruzioni per il caricamento. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 12. Le amministrazioni destinatarie effettuano controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 13. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione. 14. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 15. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando. 16. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. 17. Ogni comunicazione concernente la procedura selettiva, compreso il calendario della prova scritta e del colloquio, nonche' dei relativi esiti, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova scritta e del colloquio sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. Le commissioni esaminatrici sono competenti per l'espletamento di tutte le fasi della selezione, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito o di idoneita'. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le commissioni esaminatrici possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per esigenze di funzionalita' e celerita' della procedura selettiva, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri potra' nominare sottocommissioni per l'espletamento della prova di idoneita'. 4. Per lo svolgimento delle prove di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del consiglio dei ministri puo' provvedere alla nomina di appositi comitati di vigilanza.
Art. 6 Prova scritta 1. Le prove scritte di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), distinte per i codici di cui al precedente art. 1, comma 3, consisteranno in un test di venti quesiti a risposta multipla da risolvere in quaranta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. La prova, in particolare, sara' composta da dieci quesiti di cultura generale e dieci quesiti volti a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: A. Funzionario amministrativo (Codice FAM M/TC) diritto pubblico e amministrativo con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico, alle responsabilita' dei dipendenti pubblici e al procedimento amministrativo; elementi di diritto del patrimonio culturale; conoscenza della lingua inglese. B. Funzionario archeologo (Codice FARL/TC) archeologia e beni archeologici, anche in ambiente subacqueo e di archeologia preventiva; tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio archeologico; conoscenza della lingua inglese. C. Funzionario architetto (Codice FART/TC) architettura e beni architettonici e paesaggistici; tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio architettonico e paesaggistico; conoscenza della lingua inglese. D. Funzionario archivista di Stato (Codice FARV/TC) archivistica e beni archivistici su qualsiasi supporto; tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio archivistico nonche' degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato; conoscenza della lingua inglese. E. Funzionario bibliotecario (codice FBI B/TC) biblioteconomia, beni librari e raccolte documentarie; tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio bibliografico nonche' delle bibioteche dello Stato; conoscenza della lingua inglese. F. Funzionario geologo (codice FGEO/TC) principi teorici e applicazioni di geologia, per la tutela e conservazione del patrimonio culturale; consistenza dei materiali e del comportamento fisicochimico del bene da tutelare; - conoscenza della lingua inglese. G. Funzionario ingegnere (Codice FI NG/TC) ingegneria nell'ambito della tutela e della valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali; scienza e tecnica delle costruzioni per le strutture; analisi sismica delle strutture con interventi di consolidamento e risanamento, restauro delle strutture, estimo e due diligence immobiliare; elementi di BIM (Building Information Modeling); conoscenza della lingua inglese. H. Funzionario storico dell'arte (Codice FSTO/TC) storia dell'arte e beni di interesse storico e artistico; tutela, conservazione e valorizzazione, anche al fine della pubblica fruizione, del patrimonio storico artistico; conoscenza della lingua inglese. I. Funzionario tecnologo (Codice FTEC/TC) normativa in materia di appalti pubblici di cui al decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50; normativa in materia di sicurezza nei cantieri di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; valutazioni tecnico economiche ed analisi costi benefici per la verifica dei progetti; - tecniche di programmazione dei tempi e delle fasi di realizzazione degli interventi; - conoscenza della lingua inglese. J. Assistente amministrativo gestionale (Codice AAG/TC) elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio); nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; elementi di diritto amministrativo; conoscenza della lingua inglese. K. Assistente tecnico (Codice ATE/TC) elementi di diritto del patrimonio culturale (Codice dei beni culturali e del paesaggio); nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; elementi di diritto amministrativo; conoscenza della lingua inglese. L. Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza (codice AFAV/TC) - elementi di diritto del patrimonio culturale (codice dei beni culturali e del paesaggio); nozioni generali sul patrimonio culturale italiano; elementi di diritto amministrativo; conoscenza della lingua inglese. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +1,5 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: 0,10 punti. 2. La prova, che sara' articolata su differenti livelli di difficolta' in relazione all'area oggetto della selezione, si intende superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 3. La prova si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 6. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dalla procedura selettiva. 7. La prova di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), consistera' in un colloquio di idoneita' finalizzato ad accertare l'idoneita' del candidato a svolgere le mansioni previste dal profilo professionale relativo ai codici di cui al precedente art. 1, comma 3. Il colloquio e' finalizzato a verificare: conoscenze tecniche di base per lo svolgimento dei compiti assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo o con il diploma di istruzione secondaria di primo grado; capacita' manuali e/o tecnico operative riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione; - capacita' organizzative di tipo semplice. 8. I candidati regolarmente iscritti on-l ine, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dalla procedura selettiva e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova prevista dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b) nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero delle misure vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica ovvero le misure vigenti all'atto di svolgimento della medesima prova, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva. 10. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019».
Art. 7 Graduatorie finali 1. Ultimata la prova selettiva di cui al precedente art. 6, le commissioni esaminatrici stileranno, per ciascun profilo di cui all'art. 1, comma 3, la relativa graduatoria finale, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova selettiva, tenendo conto dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8. 2. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 6, comma 1, sara' espressa in trentesimi. 3. La graduatoria finale di idoneita', per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 6, comma 7, verra' stilata in applicazione dei titoli di preferenza e precedenza di cui al successivo art. 8. 4. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono trasmesse dalle commissioni esaminatrici al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 8 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto la procedura selettiva; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; u) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere completato, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento ai sensi dell'art. 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, presso gli uffici per il processo costituiti ai sensi dell'art. 16-octies, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 50, commi 1-bis e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; c) limitatamente ai posti per il Ministero della giustizia, avere svolto, con esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, primo alinea, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 4. Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e di titoli l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, ultimo alinea, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 5. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 7. Il possesso dei titoli di cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente mediante autocertificazione sul sistema «Step-One 2019». Ogni difformita' rispetto alle suddette modalita' di documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 9 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali e comunicazione dell'esito della procedura selettiva 1. La graduatoria finale di merito o di idoneita', per ciascun profilo di cui all'art. 1, e' approvata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta delle commissioni esaminatrici. Contestualmente all'approvazione delle graduatorie, il Dipartimento della funzione pubblica dichiara vincitori i candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito o di idoneita', tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito o di idoneita' in posizione utile ai fini di cui al successivo art. 10, sino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti. 3. Le graduatorie finali di merito o di idoneita' sono pubblicate sul sistema «Step-One 2019» e sul sito http://riqualificazione.formez.it -_L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione delle predette graduatoria sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 4. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019» e sul sito http://riqualificazione.formez.it - Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Le graduatorie possono essere utilizzate anche da altre pubbliche amministrazioni del territorio regionale di riferimento e di residenza dei candidati inseriti nelle stesse graduatorie.
Art. 10 Assegnazione alle sedi e assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori per ciascun codice di cui al precedente art. 1, comma 3, a cui e' data comunicazione dell'esito della procedura selettiva mediante pubblicazione delle graduatorie finali di cui al precedente art. 9, saranno assunti a tempo determinato, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando, con riserva di controllare il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio. 2. I candidati vincitori sono assegnati alle sedi presso le quali hanno svolto o stanno svolgendo attualmente il percorso di formazione e lavoro. 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato con l'amministrazione di destinazione mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi.
Art. 11 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno le prove sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo della selezione del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti Obiettivo convergenza». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.
Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del presente bando, alle commissioni esaminatrici e ai comitati di vigilanza in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura selettiva. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' Formez PA con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo Ripam. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura selettiva oggetto del presente bando non si applica tenuto conto della specialita' della procedura e della necessita' della uniformita' della stessa la disciplina regolamentare in materia di selezioni delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. In qualsiasi momento della procedura selettiva il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura. 5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. Roma 31 marzo 2022 Il Capo del Dipartimento: Fiori