Ministero della Difesa. Concorso per 42 ufficiali Marina

MINISTERO DELLA DIFESA
Concorso (Scad. 3 gennaio 2019)

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la nomina di quarantadue ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina militare, anno 2019.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove
selettive; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il Personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale  dei
Vigili del Fuoco; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Visto il decreto interministeriale 19 gennaio  2016,  recante  la
definizione  delle  corrispondenze  tra  corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  marescialli  ai
concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina militare; 
    Vista   la   Direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0090528 del 12 giugno 2018, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2019; 
    Viste le lettere dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0055790 dell'11 luglio 2018 e n. M_D MSTAT  0074506  del  1°  ottobre
2018, contenenti gli elementi di programmazione del presente bando; 
    Visto il  decreto  ministeriale  18  ottobre  218,  in  corso  di
registrazione presso  la  Corte  dei  conti,  recante,  fra  l'altro,
disposizioni  per  il  reclutamento  degli  ufficiali   in   servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2019  concorsi,  per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi  quarantadue  ufficiali
in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari corpi della Marina
militare; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  Armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore  Capo  (CP)  Giovanni
Pettorino a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  Succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il  reclutamento  di  diciannove  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di  Stato  Maggiore,
con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con  riserva  di  nove
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      b) concorso  per  il  reclutamento  di  quindici  ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  del  Genio  della
Marina, con riserva di un posto a favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei  marescialli,
cosi' ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) genio navale - settore navale: cinque posti,  con  riserva
di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        2) genio navale - settore  sommergibilisti:  due  posti,  con
riserva di  un  posto  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli; 
        3) armi navali: cinque posti, con  riserva  di  tre  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        4) infrastrutture: tre posti,  con  riserva  di  un  posto  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di sei  ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del  Corpo  di  Commissariato  militare
marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e  delle  Forze
di Polizia deceduto in servizio e per causa  di  servizio  e  di  tre
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      d) concorso per il reclutamento di due  ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie  di  porto,
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e di un posto  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Guardiamarina  in  servizio  permanente  a
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli ufficiali inferiori delle Forze  di  completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento  del
corso applicativo di cui al successivo art. 16 -  dopo  l'ultimo  dei
pari grado dello stesso ruolo. 
    Resta   impregiudicata   per   l'Amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito  http://www.persomil.difesa.it/  ,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche'
nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In  ogni
caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi
on-line  di  cui  al  successivo  art.  3   e   nei   siti   internet
www.persomil.difesa.it  ,  www.marina.difesa.it  ,   definendone   le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono  partecipare
concorrenti  di  entrambi  i  sessi  appartenenti  alle   sottonotate
categorie: 
      a) per il Corpo di appartenenza, gli ufficiali  di  complemento
della Marina militare in congedo che hanno completato senza  demerito
diciotto mesi di servizio in ferma biennale di cui all'art. 1005  del
decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66.  In  particolare,  gli
ufficiali di complemento appartenenti ai soppressi  corpi  del  Genio
navale e delle Armi navali possono presentare domanda  per  il  Corpo
del Genio della Marina, rispettivamente,  per  la  specialita'  genio
navale e per la specialita' armi navali. Tali  ufficiali  non  devono
aver riportato un giudizio di inidoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 4, abbiano completato un anno  di  servizio  in  tale
posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, gli ufficiali inferiori della Marina facenti parte  delle
Forze di completamento, per  essere  stati  richiamati  per  esigenze
correlate  con  le  missioni  internazionali  ovvero   impegnati   in
attivita' addestrative operative  e  logistiche  sia  sul  territorio
nazionale sia all'estero. 
      Non rientrano, pertanto, in tale  categoria  gli  ufficiali  di
complemento che siano stati richiamati, a mente  dell'art.  1255  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,   per   addestramento
finalizzato all'avanzamento nel congedo; 
      d) i sottufficiali appartenenti al ruolo dei marescialli  della
Marina  militare   appartenenti   alle   categorie,   specialita'   e
abilitazioni, che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi
riportate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente bando. 
      Detto personale deve aver svolto, alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni  e  6  mesi  di
servizio nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai  sensi  dell'art.
679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.
66, ovvero aver svolto 2 anni e 6  mesi  di  servizio  nel  ruolo  di
provenienza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b)
del predetto decreto legislativo. 
      Detto personale, inoltre, deve aver  espletato  per  almeno  un
anno incarichi di comando  a  livello  di  plotone  o  corrispondente
ovvero incarichi previsti per  la  specializzazione  o  categoria  di
appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media»,  e
non aver riportato un  giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti  della
Marina militare che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di  partecipazione,  abbiano  almeno  tre
anni  di  permanenza  in  detto  ruolo,  riportando  qualifiche   non
inferiori a «nella media» e che non abbiano riportato un giudizio  di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno  di
servizio. In particolare, per la partecipazione al  Corpo  del  Genio
della Marina - specialita'  infrastrutture  -  i  concorrenti  devono
essere in possesso dell'abilitazione di assistente tecnico del  genio
(«atg»); 
      f) per il Corpo di  appartenenza,  i  frequentatori  dei  corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei  in
attitudine militare, nonche' i frequentatori dei corsi normali  delle
accademie militari iscritti  ai  corsi  universitari  quinquennali  a
ciclo unico che hanno superato gli esami del terzo anno e sono idonei
in attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina a Sottotenente di Vascello in servizio  permanente  dei  ruoli
normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono  indetti  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,
non hanno riportato un giudizio  di  inidoneita'  all'avanzamento  al
grado superiore nell'ultimo anno; 
      h) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1, i volontari in servizio permanente della Marina  militare
che, alla data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione, abbiano almeno cinque anni  di  permanenza
in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e
che  non   abbiano   riportato   un   giudizio   di   non   idoneita'
all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di  servizio.  In
particolare, per la partecipazione al Corpo del Genio della Marina  -
specialita' infrastrutture - i concorrenti devono essere in  possesso
dell'abilitazione di assistente tecnico del genio («atg»). 
      Fermo restando quanto previsto dalle precedenti lettere a), b),
c), d), e), f), g), h), per la  partecipazione  al  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettera b),  numero  2),  i  concorrenti  devono
essere in possesso dell'abilitazione «sommergibilisti» («smg»). 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato il giorno di compimento del: 
        1) 45° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e h); 
        2) 35° anno di eta', se appartenenti alla categoria di cui al
precedente comma 1, lettere f) e g). 
      Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  che  consenta  l'iscrizione  ai
corsi  universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di   durata
quadriennale, integrato dal corso annuale previsto  per  l'ammissione
ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11  dicembre  1969,  n.
910 e successive modifiche e integrazioni. Per  i  titoli  di  studio
conseguiti  all'estero  e'   richiesta   idonea   certificazione   di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle  competenti  autorita'
ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia  ancora  in
possesso del  provvedimento  di  equipollenza  o  equivalenza  dovra'
dichiarare nella domanda di  partecipazione  di  aver  presentato  la
relativa richiesta. 
    In particolare, per la partecipazione al concorso  per  il  Corpo
del Genio della Marina - specialita' infrastrutture -  i  concorrenti
devono essere in possesso di  almeno  uno  dei  titoli  di  studio  e
abilitazioni all'esercizio delle professioni di seguito indicati: 
      1)  diploma  di  geometra  o  perito  industriale  -  indirizzo
specializzato per l'edilizia- ovvero diploma d'istruzione  secondaria
conseguito presso un Istituto  tecnico,  settore  tecnologico  (nuovo
ordinamento - decreto del Presidente della Repubblica  del  15  marzo
2010, n. 88), indirizzo costruzioni, ambiente e  territorio,  esclusa
l'articolazione  geotecnico;  e'  richiesto,  altresi',  il  possesso
dell'abilitazione all'esercizio della relativa professione; 
      2)  una  delle  seguenti  classi  di  lauree:  «LM-4»   (laurea
magistrale in architettura e ingegneria edile-architettura),  «LM-23»
(laurea magistrale in ingegneria civile), «LM-24» (laurea  magistrale
in ingegneria dei sistemi edilizi),  «LM-26»  (laurea  magistrale  in
ingegneria della sicurezza), «LM-35» (laurea magistrale in ingegneria
per l'ambiente e il  territorio)  e  «LM-48»  (laurea  magistrale  in
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale); e'  richiesto,
altresi', il possesso dell'abilitazione all'esercizio  di  una  delle
seguenti professioni, ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 328/2001: 
        - architetto; 
        - pianificatore territoriale; 
        - ingegnere civile e ambientale. 
    Saranno ritenuti validi anche i  diplomi  di  laurea  (DL)  o  le
lauree specialistiche (LS) e  le  lauree  (L)  conseguiti  secondo  i
precedenti   ordinamenti,   equiparati,   ai   sensi   del    decreto
Interministeriale  9   luglio   2009   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  alle  predette  classi  di  lauree,  ai   fini   della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti  validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione  ai  concorsi
per l'accesso al pubblico impiego,  sono  dichiarati  equipollenti  a
quelli  richiesti.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa  attestazione  di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
al  riconoscimento,   da   parte   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  dell'equiparazione  dei  titoli
precedentemente elencati. All'uopo gli interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita'
sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al  titolo  di  studio
previsto in Italia; 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia per  motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente
deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) non  aver  riportato  sanzioni  disciplinari  di  stato  nel
quinquennio antecedente alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi, di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale  al   servizio   incondizionato   quale
Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
    5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  ai  concorsi.  Gli
stessi, a eccezione di quello di cui al precedente comma  2,  lettera
b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della  nomina
a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la  durata  del  corso
applicativo. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente  bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il
sito  internet  www.difesa.it   ,   area   «siti   di   interesse   e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art.  1  e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5  le  successive
comunicazioni inviate  dalla  direzione  generale  per  il  Personale
militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema Pubblico  di  Identita'
Digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a.  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b. con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
      Prima  di  iniziare  la  procedura  guidata  di  registrazione,
nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il
portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale,  4ª  Serie
speciale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 
    Successivamente alla scadenza del termine di presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'  e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 
    4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il  relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di cui al precedente  comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2 del presente bando. 
    8. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
direzione generale per il Personale militare provvedera' a  informare
i     candidati     con     avviso      pubblicato      sul      sito
https://concorsi.difesa.it/default.aspx   circa   le   determinazioni
adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio. 
    Il sistema provvedera' a informare i comandi  degli  enti/reparti
d'appartenenza dei concorrenti, tramite  messaggio  all'indirizzo  di
posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal  candidato  in
sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della
stessa  da  parte  del  personale  alle  rispettive  dipendenze  e  a
trasmettere   ai   suddetti   comandi   copia   della   domanda    di
partecipazione. 
    Detti candidati  dovranno  verificare  l'avvenuta  ricezione  del
messaggio di cui al precedente  comma  9  e  l'avvenuta  acquisizione
della copia della domanda di  partecipazione  da  parte  dei  comandi
degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli  adempimenti
previsti. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.), e in  un'area  privata  relativa  alle  eventuali
comunicazioni di carattere personale. I  candidati  ricevono  notizia
della presenza di tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/PERSOMIL/Concorsi/Pagine/defaul
t.aspx hanno valore di notifica a tutti gli effetti e  nei  confronti
di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di  carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con  messaggio
di posta elettronica, posta elettronica  certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it,   e   per   conoscenza   in    aggiunta
all'indirizzo  r1d1s2@persomil.difesa.it.  Non   saranno   prese   in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it . A tutti i messaggi  di  cui  al  presente
comma dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per  immagine  (file
formato PDF o  JPEG  con  dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile. 
    Per  semplificare  le   operazioni   di   gestione   del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per  il
Personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice del concorso al quale il
concorrente partecipa: 
      - «RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore; 
      - «RS_MM_GM_2019_2S» per il Genio della Marina; 
      - «RS_MM_CM_2019_2S» per il Commissariato militare marittimo; 
      - «RS_MM_CP_2019_2S» per le Capitanerie di porto. 
                               Art. 6 
 
                     Incombenze dei Reparti/Enti 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 
    2.   Tali   comandi/reparti/enti,   ricevuta   la   domanda    di
partecipazione, dovranno provvedere: 
      a) per il personale in servizio a: 
        - redigere, per ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, redatto fino  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente  motivazione:  «partecipazione  al  concorso  per  il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei  ruoli  speciali
della Marina militare»; 
        - nominare, con Ordine del giorno del  comandante  dell'ente,
un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro  e
2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda  di  sintesi  di
cui all'allegato B che fa parte integrante del bando, avendo cura  di
riportare,   tra   l'altro,   gli   estremi   della    documentazione
caratteristica  in  ordine  cronologico  comprensiva   del   previsto
giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita'  gerarchiche,
chiuso alla data di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda. Ai fini di una corretta redazione della scheda  di  sintesi,
si consulti il successivo art. 10 comma 3 e le note dell'allegato B).
La stessa documentazione sara' trasmessa a Ministero della  difesa  -
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali -  2ª  Sezione  -  a
mezzo       posta       elettronica        (PEI)        all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o  posta  elettronica  certificata  (PEC)
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it e  inserendo  nell'oggetto
il  codice  del  concorso  al   quale   il   concorrente   partecipa:
(«RS_MM_SM_2019_2S» per lo Stato Maggiore, «RS_MM_GM_2019_2S» per  il
Genio della Marina, «RS_MM_CM_2019_2S» per il Commissariato  militare
marittimo e «RS_MM_CP_2019_2S» per  le  Capitanerie  di  porto),  non
oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza  per  la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
      b) per il personale  in  congedo  dell'Esercito,  della  Marina
militare,  dell'Aeronautica  Militare  e  dell'Arma  dei  carabinieri
richiedere all'Organo di F.A./Arma CC che detiene  la  documentazione
caratteristica la scheda di sintesi della documentazione  di  cui  al
secondo  alinea  della  precedente  lettera  a)  per  la   successiva
trasmissione a Ministero della difesa -  direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
e sottufficiali - 2ª  Sezione  -  a  mezzo  posta  elettronica  (PEI)
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   o   posta   elettronica
certificata  (PEC)  all'indirizzo   persomil@postacert.difesa.it   ed
inserendo nell'oggetto uno dei codici  sopraindicati,  non  oltre  il
trentesimo  giorno  successivo  al  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli organi
di F.A./Arma CC che  custodiscono  la  documentazione  caratteristica
dovranno compilare la predetta scheda secondo le modalita'  riportate
nella precedente lettera a). 
                               Art. 7 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-professionale); 
      b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) accertamenti psico-fisici; 
      e) accertamento attitudinale; 
      f) prove di efficienza fisica; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello  Stato.  I  concorrenti  in  servizio  dovranno
presentarsi presso le sedi in uniforme di servizio; coloro che non si
presenteranno in  uniforme  e  muniti  del  prescritto  documento  di
identita' saranno  segnalati  ai  rispettivi  comandi/unita'  per  le
sanzioni disciplinari del caso. 
    2. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
                               Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  le  commissioni  esaminatrici  -una  per  ciascun  Corpo  e
l'eventuale specialità- per le prove scritte e per  le  prove  orali,
per la valutazione dei titoli di merito e  per  la  formazione  della
graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
tutti i corpi; 
      c) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per tutti i corpi; 
      d) la commissione per l'accertamento  attitudinale,  unica  per
tutti i corpi; 
      e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
tutti i corpi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) saranno composte da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) un numero pari  di  ufficiali  in  servizio,  di  grado  non
inferiore a capitano di corvetta, appartenenti allo  stesso  Corpo  e
alla eventuale specialita' per cui viene indetto il concorso, membri; 
      c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      d) un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  primo  maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; 
      b) due ufficiali medici del corpo sanitario militare  marittimo
di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; 
      c) un ufficiale  inferiore  o  un  sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un ufficiale medico del Corpo sanitario  militare  marittimo
di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; 
      b) due ufficiali medici del Corpo sanitario militare  marittimo
di grado non inferiore a Tenente di Vascello; membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    Gli ufficiali del  Corpo  sanitario  militare  marittimo  facenti
parte di detta commissione dovranno  essere  diversi  da  quelli  che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3. 
    5. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  capitano
di fregata, presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore a quello del presidente, membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 
    6. La commissione per la prova di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore in servizio  della  Marina  militare,
presidente; 
      b) due ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  ufficiali
e/o sottufficiali esperti di settore della Forza  Armata,  ovvero  di
esperti di settore esterni alla Forza Armata. 
                               Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di  cui  al  precedente
art. 1 dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta  di  cultura  generale  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 80 (ottanta) quesiti a
risposta  multipla   da   risolvere   nel   tempo   massimo   di   75
(settantacinque) minuti nelle materie di italiano, educazione  civica
e storia volti ad accertare il livello di conoscenza  nelle  suddette
materie; 
      b) una prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese consistente nella somministrazione di un  questionario
contenente cinquanta quesiti a risposta multipla, volti ad  accertare
il grado di conoscenza della lingua inglese, da risolvere  nel  tempo
massimo di 35 (trentacinque minuti); 
      c) una prova scritta di  cultura  tecnico-professionale,  della
durata massima di 6 ore, consistente in  un  elaborato  su  argomenti
previsti  dai  programmi  d'esame  riportati  nell'allegato   C   che
costituisce parte integrante del presente bando. 
    Le prove scritte di cui alle lettere a) e b)  saranno  effettuate
in sequenza, nel primo giorno d'esame. 
    2.  Dette  prove  scritte  avranno  luogo  presso  il  centro  di
selezione della Marina militare di Ancona - Via della  Marina  n.  1,
secondo il seguente calendario: 
      a) concorso per  diciannove  posti  di  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore:  15  e  16
gennaio 2019; 
      b) concorso per tre posti di ufficiali in  servizio  permanente
del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie  di  porto:  17  e  18
gennaio 2019; 
      c) concorso per quattordici  posti  di  ufficiali  in  servizio
permanente del ruolo speciale del Genio della Marina: 22 e 23 gennaio
2019; 
      d) concorso per sei posti di ufficiali in  servizio  permanente
del ruolo speciale del Corpo di Commissariato militare marittimo, nei
giorni: 24 e 25 gennaio 2019. 
    3. Eventuali modifiche della sede e  della  data  di  svolgimento
delle prove scritte saranno rese note,  a  partire  dal  27  dicembre
2018, mediante  avviso  inserito  nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile nel sito www.marina.difesa.it 
    4. I concorrenti, ai quali non sia stata  comunicata  la  mancata
ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta
sede, entro le 07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato  e  potendo  esibire,  all'occorrenza,  il  messaggio  di
avvenuta acquisizione e protocollazione della  domanda  ovvero  copia
della stessa  con  gli  estremi  di  protocollazione,  rilasciati  al
concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4  del
presente decreto. 
    5.  Essi  dovranno  portare  una  penna  a  sfera  a   inchiostro
indelebile nero o blu. L'occorrente per  l'espletamento  della  prova
sara' loro fornito sul posto. 
    6. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette
prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14
e 15, comma 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487. 
    8. La correzione delle prove scritte di cultura  generale  e  per
l'accertamento  della  conoscenza  della   lingua   inglese   saranno
effettuate con l'ausilio di sistemi  informatizzati  subito  dopo  lo
svolgimento delle prove medesime. Ai concorrenti verra' attribuito un
punteggio espresso in trentesimi in relazione al  numero  di  rispose
esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova  scritta  di  cultura
tecnico-professionale dovranno aver riportato nella prova di  cultura
generale un voto non inferiore a 18/30.  L'esito  delle  prove  sara'
reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora  che  sara'  stata
indicata dai presidenti delle  rispettive  commissioni  esaminatrici,
mediante  la  pubblicazione  di  statini  resi   disponibili   presso
l'ingresso del citato Centro di selezione della  Marina  militare  di
Ancona. Tale pubblicazione avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove
scritte di cultura generale e della prova  per  l'accertamento  della
conoscenza della lingua inglese saranno resi noti con avviso inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei
concorsi. Detti risultati saranno,  inoltre,  consultabili  nel  sito
www.marina.difesa.it . 
    9. Nella prova scritta per l'accertamento della conoscenza  della
lingua inglese sara' assegnato  un  punteggio  utile  ai  fini  della
formazione  della  graduatoria  di  cui  al  successivo  art.  15  in
relazione al voto conseguito di cui al precedente comma 3,  calcolato
secondo le seguenti modalita': 
      - alle prime 30 risposte esatte saranno assegnati zero punti; 
      - a ciascuna delle ulteriori 20 risposte esatte oltre le  prime
30 saranno assegnati punti 0,1, per un totale di punti 2,0. 
    10. La prova scritta di cultura  tecnico  -  professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un  voto  non  inferiore  a
18/30. 
    11. L'esito delle prove scritte di cultura  tecnico-professionale
e il calendario con le modalita' di convocazione degli  ammessi  alle
prove e accertamenti di cui ai  successivi  art.  11,  12  e  13  del
presente bando saranno resi noti, indicativamente, a partire  dal  20
febbraio 2019, con avviso inserito nell'area pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso  sara',  inoltre,
consultabile nei siti www.marina.difesa.it e  www.difesa.it  .  Sara'
anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore
della Marina - Ufficio relazioni con il pubblico - Piazzale Marina n.
4 - 00196 Roma -  tel.  800.862.032  (mail:  urp@marina.difesa.it)  o
Ministero della difesa - direzione generale per il Personale militare
-   Sezione   Relazioni   con   il   Pubblico   numero   06/517051012
(mail:urp@persomil.difesa.it). 
    12. Il punteggio  complessivo  delle  prove  scritte  di  cui  al
precedente comma 1, lettere a) e c), utile ai fini  della  formazione
della graduatoria di  cui  al  successivo  art.  15,  sara'  ottenuto
sommando il voto in trentesimi  conseguito  nella  prova  scritta  di
cultura generale moltiplicato per il coefficiente 0,2 e  il  voto  in
trentesimi   conseguito    nella    prova    scritta    di    cultura
tecnico-professionale moltiplicato per il coefficiente 0,8. 
                               Art. 10 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le
commissioni di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  1,  lettera  a)
valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di
merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno  idonei  alla  prova
scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4,   ovvero   risultino   dalla    documentazione    matricolare    e
caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e  non  dichiarati
nella domanda di partecipazione al  concorso,  ovvero  quelli  per  i
quali nella medesima domanda - o in  dichiarazione  sostitutiva  alla
stessa allegata - non siano state fornite le necessarie informazioni,
non costituiranno oggetto di valutazione. 
    2. E' onere  dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate
circa  ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati   nel
successivo comma 3, lettere b) e c) del presente  articolo,  ai  fini
della  loro  corretta  valutazione   da   parte   della   commissione
esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area  relativa
alla descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente
per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e  completa,  i
concorrenti  potranno  allegare  alla  domanda  delle   dichiarazioni
sostitutive rilasciate ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nel
comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. 
    Per i  militari  in  servizio  o  in  congedo  la  documentazione
matricolare  e  caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'
indicate nell'art. 6. 
    3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30 cosi' ripartiti: 
      a)   qualita'   del   servizio   prestato   (risultante   dalla
documentazione matricolare  e  caratteristica  che  verra'  acquisita
d'ufficio): massimo punti 5/30. 
      La commissione terra' conto delle qualifiche  finali  riportate
nelle schede valutative, ovvero  dei  giudizi  finali  desumibili  da
eventuali  rapporti  informativi,  relative  all'ultimo  triennio  di
servizio comunque prestato nel  ruolo  di  appartenenza  all'atto  di
presentazione della domanda. 
      I  documenti  di  valutazione  relativi  a  corsi  propedeutici
all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la  partecipazione
al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio  attribuito
a ciascuna qualifica finale (o  al  corrispondente  giudizio  finale)
sara': 
        1) 0,00457 (fino a un  massimo  5  punti  ripartiti  in  1095
giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente»
o giudizio equivalente; 
        2) 0,00183 (fino a un  massimo  2  punti  ripartiti  in  1095
giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale  di  «superiore
alla media» o giudizio equivalente; 
        3) 0,00000 (0 punti ripartiti in 1095 giorni) per ogni giorno
valutato  con  qualifica  finale  di   «nella   media»   o   giudizio
equivalente. 
      Il punteggio complessivo sara' calcolato  sommando  i  punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo come sopra indicato per il periodo,  espresso  in  giorni,
cui si riferisce il singolo documento. 
      Alle  dichiarazioni  di  mancata  redazione  di  documentazione
caratteristica dovra' essere attribuito un  punteggio  in  base  alla
media dei punteggi attribuiti al documento antecedente  ed  a  quello
successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione  costituisce  il
primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra'
essere  assimilata  rispettivamente   al   documento   successivo   o
antecedente; 
      b)  servizio  prestato  in  qualita'  di  Ufficiale  in   ferma
prefissata: punti 1/30; 
      c) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al  concorso:  massimo  punti  2/30,
cosi' ripartiti: 
        1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 
          - fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; 
          - da 43/60 a  48/60,  ovvero  da  71/100  a  80/100:  punti
0,2/30; 
          - da 49/60 a  54/60,  ovvero  da  81/100  a  90/100:  punti
0,5/30; 
          - da 55/60 a 60/60,  ovvero  da  91/100  a  100/100:  punti
0,8/30; 
        2) diploma di laurea (di durata triennale): 
          - fino a 91/110: punti 1/30; 
          - da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; 
          - da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 
        3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno
ritenuti  validi  anche  i  diplomi  di  laurea,  di  durata   almeno
quadriennale,   conseguiti   secondo   il   precedente   ordinamento,
equiparati alle lauree specialistiche/magistrali ai  sensi  del  d.i.
del M.I.U.R. 9 luglio 2009): 
          - fino a 91/110: punti 1,40/30; 
          - da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; 
          - da 106/110 a 110/110: punti 2/30. 
      Non formeranno oggetto di valutazione: 
        - per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui  al
presente bando, i titoli  di  cui  al  presente  articolo,  comma  3,
lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il  cui
possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di  cui  al
medesimo presente articolo, comma 3, lettera c),  numero  3)  (laurea
magistrale con assorbimento del  punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione; 
        - per i soli concorrenti di cui al precedente art.  2,  comma
1, lettera g) -idonei non vincitori  in  concorsi  per  la  nomina  a
Sottotenente di  Vascello  del  corrispondente  ruolo  normale  della
Marina militare - la laurea magistrale il cui possesso ha  consentito
loro la partecipazione a tale concorso; 
      d) valutazione conseguita nell'accertamento del test di  lingua
straniera JFLT effettuato negli ultimi tre anni di servizio:  massimo
punti 1/30 per ciascuna lingua.  Il  punteggio  massimo  attribuibile
alla valutazione  di  ciascuna  delle  quattro  componenti  accertate
(L/R/W/S) sara': 
        - punti 0 per la valutazione 1; 
        - punti 0,1 per la valutazione 2; 
        - punti 0,15 per la valutazione 3; 
        - punti 0,25 per la valutazione 4. 
      Le quattro valutazioni (una per ciascuna componente  accertata)
saranno tra loro sommate  per  formare  il  punteggio  della  singola
lingua. 
      e)  onorificenze  e  ricompense:  massimo  punti  2/30,   cosi'
ripartiti: 
        - ordine militare d'Italia: 
          cavaliere di gran croce: punti 2/30; 
          grande ufficiale: punti 1,75/30; 
          commendatore: punti 1,5/30; 
          ufficiale: punti 1,25/30; 
          cavaliere: punti 1/30; 
        - valor militare: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
          croce al valor militare: punti 0,5/30; 
        - valore dell'Esercito, di Marina,  aeronautico  e  dell'Arma
dei carabinieri: 
          medaglia d'oro: punti 2/30; 
          medaglia d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia di bronzo: punti 1/30; 
        - merito dell'Esercito, di Marina,  aeronautico  e  dell'Arma
dei carabinieri: 
          medaglia/croce d'oro: punti 2/30; 
          medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; 
          medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; 
        - ricompense: 
          encomio solenne: punti 1/30; 
          encomio semplice: punti 0,25/30. 
    4. Il punteggio assegnato ai candidati sara' reso noto  nell'area
privata del portale dei concorsi con valore di notifica a  tutti  gli
effetti per tutti i candidati. Entro i dieci giorni  successivi  alla
pubblicazione,  i  candidati  potranno  presentare   alla   direzione
generale per il Personale militare richiesta di riesame del punteggio
attribuito,  mediante  messaggio  di   posta   elettronica   (PE)   -
utilizzando  esclusivamente  un  account  di   PE   -   all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata  (PEC)  -
utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PEC   -   all'indirizzo
persomil@postacert.difesa.it.  Tale  messaggio  dovra'  recare  quale
oggetto la dicitura «RS_MM_2019_2S». 
                               Art. 11 
 
                      Accertamento psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che avranno superato le  prove  scritte  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona  -  Via  delle  Palombare  n.  3,
indicativamente nel mese di marzo 2019 (durata presunta giorni 4). La
convocazione nei confronti dei concorrenti  idonei  sara'  effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  il  centro
di selezione della Marina militare, dovranno  consegnare  i  seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da
quella di presentazione agli  accertamenti  sanitari,  salvo  diverse
indicazioni: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i  sei  mesi
precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; 
      b) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento; 
      c) referto dell'analisi del sangue concernente: 
        - emocromo completo con formula leucocitaria; 
        - VES; 
        - glicemia; 
        - azotemia 
        - creatininemia; 
        - trigliceridemia; 
        - colesterolemia totale e frazionata; 
        - transaminasemia (GOT e GPT); 
        - bilirubinemia diretta e indiretta; 
        - gamma GT; 
        - markers virali: anti HAV (IgM ed  IgG),  HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
        - attestazione del gruppo sanguigno; 
        - ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto  di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di
attivita' enzimatica; 
        - ricerca anticorpi per HIV; 
      d) un certificato, conforme al modello riportato  nell'allegato
D, che costituisce parte integrante del  presente  bando,  rilasciato
dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la  presenza/assenza  di  pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      e) per i concorrenti di sesso femminile: 
        - ecografia pelvica, con relativo referto; 
        - referto originale di test di gravidanza - mediante  analisi
su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni
precedenti la visita; 
      f) originale o copia conforme del certificato medico, in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera e  per  il  nuoto,  ovvero  per  le
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio  1982  ovvero  per  le  prove
indette  dal  Ministero  della  difesa  per  la  partecipazione  alle
selezioni per  l'arruolamento,  in  data  non  anteriore  a  un  anno
rispetto a quella di  presentazione  alle  prove,  rilasciato  da  un
medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana  ovvero
a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. La mancata o  difforme  presentazione  di  tale
certificato comportera' l'esclusione dal concorso. 
    3. Tutti gli  esami  strumentali  e  di  laboratorio  chiesti  ai
candidati  dovranno  essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale. In  quest'ultimo  caso  dovra'  essere  prodotta
anche l'attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le
modalita' stabilite dalla legge della  struttura  sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio  concernenti  il
gruppo sanguigno, l'analisi completa dell'urina  e  il  dosaggio  del
G6PD. Quest'ultimo dovra' comunque essere  prodotto  dai  concorrenti
all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. 
    4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma  1,  lettera
b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma  2  del
presente articolo,  necessari  all'effettuazione  degli  accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c)  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, la direzione generale per il Personale militare  procedera'
alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  8,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla  citata  direzione  generale  che
escludera'  la  candidata  dal  concorso  per   l'impossibilita'   di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando; 
      c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra il caso di cui alla precedente  lettera  b),  i  seguenti
accertamenti clinico-diagnostici e di laboratorio, tranne che  per  i
concorrenti per cui ricorra il caso di cui  alla  precedente  lettera
b): 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9) visita  medica  generale.  In  tale  sede  la  commissione
giudichera' inidoneo il candidato che: 
          - presenti tatuaggi che, per la loro sede o  natura,  siano
deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile
indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare  con  visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
          - non sia in possesso dei parametri fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di  cui  all'art.
587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
come sostituito dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207,  che  verranno
accertati con le modalita' previste  dalla  Direttiva  tecnica  dello
Stato Maggiore della difesa  -  Ispettorato  generale  della  sanita'
militare - edizione 2016, citata nelle premesse. I predetti parametri
fisici correlati alla composizione corporea, alla forza  muscolare  e
alla massa metabolicamente attiva non sono  accertati  nei  confronti
del  personale  militare  in  servizio  in  possesso   dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare,  come  previsto  dall'art.  635,
comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, cosi'  come  modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
        10)  ogni  ulteriore   indagine   clinico-specialistica,   di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini radiografiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato E. 
    5. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90,  e  della  vigente  direttiva  applicativa  emanata  con
decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 8 comma 1, lettera b) dovra'  accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) apparato visivo: 
        1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM):  visus  corretto  non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti  ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare  in  ciascun
occhio 1 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le
1  diottrie  per  l'ipermetropia   e   l'astigmatismo   ipermetropico
composto, le 0,75 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico
semplice, 1 diottrie per l'astigmatismo misto, le 0,50  diottrie  per
la componente cilindrica  negli  astigmatismi  composti  e  misti,  1
diottrie per l'anisometropia  sferica  e  astigmatica  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico  normale
alle tavole pseudoisocromatiche; 
        2) per i corpi  del  Genio  della  Marina,  di  Commissariato
militare marittimo e delle Capitanerie di porto: visus  corretto  non
inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti  ben
tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare  in  ciascun
occhio le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto,
le 3  diottrie  per  l'ipermetropia  e  l'astigmatismo  ipermetropico
composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo  miopico  e  ipermetropico
semplice, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti e  misti,  le  3
diottrie per l'anisometropia sferica  e  astigmatica,  purche'  siano
presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico  normale
alle lane. 
    L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra,  puo'  essere
eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con  il  metodo
dell'annebbiamento. 
    Per i concorrenti  del  Corpo  delle  Capitanerie  di  porto  che
dovranno  conseguire  l'idoneita'  al  comando   di   Unita'   navale
(successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi  requisiti
previsti per il Corpo di Stato Maggiore; 
      b) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4  giugno
2014. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra'  conto  delle  caratteristiche  somatofunzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio G6PD, ai fini  della  definizione
della  caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  limitatamente  alla
carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente  attribuito   sara'
aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti  sopracitati
cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche
PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC  2;  apparato
respiratorio  AR  2;  apparati  vari  AV  2  (indipendentemente   dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PDH non puo' essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 109/2010 richiamata in premessa. Altresi',  i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione,   All.   F);   apparato   osteo-artro-muscolare
superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore  LI  2;  per
l'apparato visivo VS 2 e per l'apparato uditivo AU 2  fermo  restando
gli specifici requisiti precedentemente indicati; 
      b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo
sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo  sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art.
582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90
e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale  4  giugno
2014 (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal  presente
bando); 
        3) abuso sistematico di alcool, stato  di  tossicodipendenza,
tossicofilia o assunzione occasionale o  saltuaria  di  droghe  o  di
sostanze psicoattive; 
        4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        5)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di  cheratotomia;  gli  esiti  di  laserterapia  correttiva  in
presenza di alterazioni  della  corioretina  o  di  evidenti  lesioni
corneali;  gli  esiti  di  trattamento   LASIK   e   gli   esiti   di
fotocheratoablazione con modesti disturbi funzionali e con integrita'
del fondo oculare; 
        6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        7) tutte quelle malformazioni ed infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare. 
    7. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita  medica  sottoponendogli  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli
speciali  della  Marina  militare»,  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina  militare»,  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova  visita,
la prevista idoneita'  psico-fisica  saranno  giudicati  inidonei  ed
esclusi dal concorso. Tale giudizio sara'  comunicato  seduta  stante
agli interessati. 
    8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.  Essi  potranno  tuttavia  presentare,
seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro  di
selezione della Marina  militare  di  Ancona,  specifica  istanza  di
riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che  dovra'  poi  essere
supportata da  specifica  documentazione  rilasciata  a  riguardo  da
struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il
SSN, relativamente alle cause che hanno determinato  il  giudizio  di
inidoneita'. Tale documentazione dovra'  improrogabilmente  giungere,
con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero
della difesa - direzione generale per il Personale militare, entro il
decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti
psico-fisici. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle  procedure  concorsuali,  i  concorrenti  che  presentano
istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a
sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12:
a tal riguardo, la commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,
alla luce di quanto gia' emerso nel corso degli  stessi  accertamenti
effettuati, valutera' l'opportunita' o meno di ammettere con  riserva
il concorrente a sostenere le prove di efficienza fisica di cui  all'
art. 12. 
    9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di  supporto
dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le  modalita'  e
nella tempistica sopraindicata, nonche' la richiesta di revisione per
i motivi di inidoneita' di cui al precedente  comma  6,  lettera  b),
numeri 3) e 4)  determinera'  il  mancato  accoglimento  dell'istanza
medesima e il giudizio di  inidoneita'  riportato  al  termine  degli
accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal  caso  gli
interessati  riceveranno  apposita  comunicazione  da   parte   della
direzione generale per il Personale militare. Sara' considerato nullo
l'eventuale  giudizio  di  idoneita'  conseguito  negli  accertamenti
attitudinali sostenuti con riserva. 
    Qualora invece la documentazione sanitaria  giunga  correttamente
alla sopracitata Direzione Generale, la stessa sara'  valutata  dalla
commissione di cui al precedente art.  8,  comma  1,  lettera  c)  la
quale,  solo  se  lo  riterra'  necessario,  potra'  sottoporre   gli
interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima  di  emettere  il
giudizio definitivo. 
    10. I  concorrenti  giudicati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9 o degli  ulteriori
accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli  che  rinunceranno  ai
medesimi, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  11,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  8,
comma 1, lettera  d),  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  Armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite «Norme per gli accertamenti attitudinali» e con  riferimento
alla direttiva tecnica  «Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina militare», emanate rispettivamente dal  Comando  Scuole  della
Marina militare e  dallo  Stato  Maggiore  Marina,  vigenti  all'atto
dell'effettuazione degli accertamenti  -  si  articola  in  specifici
indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
      a) area «stile di pensiero»; 
      b) area «emozioni e relazioni»; 
      c) area «produttivita' e competenze gestionali»; 
      d) area «motivazionale». 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita'  verra'  espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale della Marina militare»; 
      b) «inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale della Marina militare» con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 13 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali  di   cui   al
precedente art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera e)  alle
prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona. 
    Detta commissione si  potra'  avvalere,  per  l'esecuzione  delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni  alla
Forza Armata. 
    2.  Alla  prova  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 
    3. Le prove consistono nell'esecuzione di  esercizi  obbligatori,
il cui esito comporta un giudizio di idoneita' o  inidoneita',  e  di
esercizi facoltativi con attribuzione di punteggi incrementali  utili
ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo  art.
15. Gli esercizi obbligatori e facoltativi sono i seguenti: 
      a. esercizi obbligatori: 
        - nuoto 25 metri (qualunque stile); 
        - piegamenti sulle braccia; 
        - addominali; 
      b. esercizi facoltativi: 
        - corsa piana 2.000 metri; 
        - apnea dinamica. 
    Il prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando.
In tale allegato sono anche contenute  le  modalita'  di  svolgimento
degli esercizi nonche' quelle  di  valutazione  dell'idoneita'  e  di
assegnazione dei punteggi incrementali e le disposizioni in  caso  di
precedente infortunio o di infortunio durante  l'effettuazione  degli
esercizi. 
    4. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente  dovra'  essere  risultato  idoneo  in  tutte  le   prove
obbligatorie. In caso contrario sara' emesso giudizio di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica,  prescindendo  dal  risultato  delle
eventuali  prove  facoltative  sostenute.  Il  giudizio,  che   sara'
comunicato per iscritto al concorrente a cura  della  commissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera e), e' definitivo e inappellabile  e
comportera' l'esclusione dal concorso. Il mancato superamento di  uno
o piu' degli esercizi facoltativi non  determinera'  il  giudizio  di
inidoneita', ma ad essi, qualora eseguiti  dai  concorrenti,  saranno
attribuiti i punteggi incrementali associati. 
    5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, degli  accertamenti
attitudinali e della  prova  di  efficienza  fisica  dovranno  essere
inviati dalle  rispettive  commissioni,  a  mezzo  corriere,  per  il
tramite del Centro di Selezione della Marina militare,  al  Ministero
della difesa - direzione generale  per  il  Personale  militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e  sottufficiali  -  2ª
Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma, entro il terzo
giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti. 
                               Art. 14 
 
                             Prova orale 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli  argomenti  previsti  dai
programmi riportati nell'allegato C al  presente  bando.  Tale  prova
avra' luogo presso l'Accademia navale di Livorno -  Viale  Italia  n.
72, indicativamente nel mese di maggio 2019. I candidati ammessi alla
prova orale,  riceveranno,  prima  dello  svolgimento  della  stessa,
comunicazione ai sensi  dell'art.  5,  comma  1  del  presente  bando
contenente il  punteggio  conseguito  nelle  prove  scritte  e  nella
valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non  inferiore  a  18/30,  in  ciascuna  delle
materie d'esame previste per ciascun Corpo/specialita'  dall'Allegato
C, utile per la formazione della graduatoria  di  merito  di  cui  al
successivo art. 15. Il punteggio complessivo della prova orale  sara'
ottenuto sommando la media dei voti conseguiti nelle  materie  comuni
per  tutti  i  corpi/specialita'  (Allegato  C,  Para  2,  Parte   I)
moltiplicata per il coefficiente 0.3 e la media dei  voti  conseguiti
nelle materie previste per i singoli corpi/specialita'  (Allegato  C,
Para 2, Parte II) moltiplicata per il coefficiente 0,7. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione al  concorso,  sosterranno,
una prova orale facoltativa di lingua straniera  (una  lingua  scelta
fra la lingua francese, la spagnola e la tedesca, della durata di  15
minuti circa per ciascuna lingua, che sara' svolta  con  le  seguenti
modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) fino a 20/30 = 0 punti; 
      b) 21/30 = 0,20 punti; 
      c) 22/30 = 0,40 punti; 
      d) 23/30 = 0,60 punti; 
      e) 24/30 = 0,80 punti; 
      f) 25/30 = 1,00 punti; 
      g) 26/30 = 1,20 punti; 
      h) 27/30 = 1,40 punti; 
      i) 28/30 = 1,60 punti; 
      l) 29/30 = 1,80 punti; 
      m) 30/30 = 2,00 punti. 
                               Art. 15 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a. il punteggio complessivo delle  prove  scritte,  determinato
utilizzando i criteri riportati all'art. 9, comma 12; 
      b.  l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  riportato  nella  prova
scritta di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b); 
      c. il punteggio riportato nella prova orale; 
      d. l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e. l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      f. l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di  ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  Armate
e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. Se un concorrente inserito  in  graduatoria  rientra  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari,  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella prevista a favore della categoria  dei  marescialli.  I  posti
eventualmente non ricoperti in uno dei  concorsi  dagli  appartenenti
alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a
favore delle altre categorie di concorrenti idonei  secondo  l'ordine
della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 
    3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) n. 1, b) n.  2,  b)
n. 3, b) n. 4 e c), per mancanza di concorrenti idonei, la  direzione
generale per  il  Personale  militare  si  riserva  la  facolta',  in
relazione alle esigenze della Forza Armata, di devolvere i posti  non
ricoperti a  uno  degli  altri  concorsi  sopra  citati,  secondo  la
relativa graduatoria di merito. 
    4. A  parita'  di  merito,  nel  decreto  di  approvazione  della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di  titoli  di  preferenza  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane di eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    5.   Saranno   dichiarati   vincitori   -sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 4- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, nel caso di
rinunce di concorrenti vincitori collocati in graduatorie nelle quali
non  siano  presenti  ulteriori  idonei,  la  direzione  generale  si
riserva, altresi', la  possibilita'  di  devolvere  i  posti  rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali  o  dei  ruoli  normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza Armata. 
    7. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti  decreti  dirigenziali/   interdirigenziali,   che   saranno
pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami».  Inoltre,  essi  saranno
pubblicati, a puro  titolo  informativo,  nel  portale  dei  concorsi
on-line. 
                               Art. 16 
 
                               Nomina 
 
    1. I  vincitori  dei  concorsi,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente  prescritto,  saranno  nominati  (a   eccezione   degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali in ferma prefissata  e  a
quelli delle Forze di completamento, di cui  al  precedente  art.  2,
comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in  servizio  permanente  del
ruolo speciale del rispettivo  Corpo  e  specialita'  con  anzianita'
assoluta nel grado  stabilita  nei  decreti  di  nomina  che  saranno
immediatamente esecutivi. 
    Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali  inferiori  delle
Forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
ufficiali in ferma prefissata, invece, saranno nominati ufficiali  in
servizio permanente  del  rispettivo  ruolo  speciale  con  il  grado
rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione  delle
domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole  della  Marina
militare.  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli   ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data  di
inizio del corso. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera'
la revoca della nomina. Detti ufficiali saranno sottoposti  a  visita
di incorporamento e in tale sede, dovranno presentare nelle modalita'
previste  dall'art.  11,  se  non  gia'   prodotto   all'atto   degli
accertamenti psico-fisici di cui al gia' citato art. 10,  referto  di
analisi di laboratorio concernente il  dosaggio  del  G6PD.  Inoltre,
saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del  profilo
vaccinale, secondo le modalita' definite nella Direttiva  tecnica  in
materia di protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi
vaccinali   al    personale    militare,    allegata    al    decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      - certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017,  n.  73,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      - in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della Direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei  posti  a  concorso  risulteranno  non
ricoperti  per  rinuncia  o  decadenza  di  vincitori,  la  direzione
generale per il Personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12  della
durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti  idonei,  secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie. 
    5. Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Ufficiale  in
servizio permanente del ruolo speciale del  Corpo  per  il  quale  e'
stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni  previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso applicativo,  sara'  rinviato
d'ufficio al corso successivo. 
    6.  Per  gli  ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso
e  di  quello  conseguito  nella  graduatoria  di  fine  corso.   Gli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle Forze  di
completamento e alla categoria degli ufficiali  in  ferma  prefissata
saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado  dello  stesso
ruolo.  Allo  stesso  modo,  al  superamento  del  corso  applicativo
frequentato,  sara'   rideterminata   l'anzianita'   relativa   degli
ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma  restando  l'anzianita'
assoluta di nomina. 
    7. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del  corso
sara' in tal caso computato per intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    8. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 17 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la direzione  generale  per  il  Personale
militare provvedera' a chiedere  alle  Amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori  nelle
domande  di  partecipazione  ai  concorsi   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive  eventualmente   prodotte.   Inoltre   verra'   acquisito
d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti   col
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 18 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La direzione generale per il Personale militare  procedera'  a
escludere in ogni momento dal concorso i  concorrenti  che  non  sono
ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche'  dichiarare  i
medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente,
qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina. 
                               Art. 19 
 
                      Spese di viaggio. Licenza 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del  presente  bando
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  le  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il
raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette  prove  e  per  il
rientro in sede. Detta licenza, cumulabile con la licenza  ordinaria,
potra' anche essere frazionata  in  piu'  periodi,  di  cui  uno  non
superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente  non
sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta',
la  licenza  straordinaria  sara'  commutata  in  licenza   ordinaria
dell'anno in corso. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il Titolare del trattamento e' la direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it ; 
      b) il Responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere contattato ai seguenti recapiti  e-mail:  rpd@rpd.difesa.it  ;
indirizzo posta elettronica certificata: 
        rpd@postacert.difesa.it   ,   come   reso   noto   sul   sito
istituzionale www.difesa.it ; 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo, n. 66/2010 e nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  Amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121  -
00186     Roma,     indirizzi     e-mail:      garante@gpdp.it      ;
protocollo@pec.gpdp.it . 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 9 novembre 2018 
 
                                                Il direttore generale 
                                            per il personale militare 
                                                                Ricca