Ministero dell’Interno. 110 posti di ispettori tecnici della Polizia di Stato

MINISTERO DELL’INTERNO

CONCORSO (Scad. 20-03-2022)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centodieci posti di vice ispettore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato nel settore servizio sanitario della Polizia di Stato.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» e,  in  particolare,
l'art. 25, comma 1,  lettera  a),  e  successive  modificazioni,  che
prevede che l'accesso alla qualifica iniziale  della  carriera  degli
ispettori tecnici  della  Polizia  di  Stato  avvenga,  tra  l'altro,
mediante pubblico  concorso  per  titoli  ed  esami,  in  misura  non
superiore al sessanta per cento e  non  inferiore  al  cinquanta  per
cento dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  e  l'art.
25-bis, che ne detta la disciplina; 
    Visto il decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  1987,  n.  472,   recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10
aprile  1987,  n.  150,  di  attuazione   dell'accordo   contrattuale
triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed  estensione
agli altri Corpi  di  Polizia»  e,  in  particolare,  l'art.  8,  che
determina nel massimo la riserva di posti, nei concorsi per l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello Statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei  procedimenti  giudiziari»  e,  in  particolare,  l'art.  33,   e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 26 della legge 1°  febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 18 febbraio  1989,  n.  56,  recante  «Ordinamento
della professione di psicologo»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre  1990,  n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  recante
«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1
della legge 23 ottobre 1992, n. 421»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo», e, in particolare, l'art. 3, commi 6  e
7, e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 4 della legge  26  febbraio  1999,  n.  42,  recante
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie»; 
    Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999,  n.  517,  recante
«Disciplina  dei  rapporti  fra  Servizio  sanitario   nazionale   ed
universita', a norma dell'art. 6 della legge  30  novembre  1998,  n.
419»; 
    Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante «Disciplina  delle
professioni    sanitarie    infermieristiche,     tecniche,     della
riabilitazione,  della   prevenzione,   nonche'   della   professione
ostetrica»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare,  gli  articoli  19,  47,   75   e   76,   e   successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, commi 3, 4 e
5-ter, e il successivo comma 6, circa le  qualita'  di  condotta  che
devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato, e l'art. 37, sull'accertamento, nei
pubblici concorsi, della conoscenza da parte dei  candidati  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e delle lingue straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Vista la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni  in
materia  di  professioni   sanitarie   infermieristiche,   ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e  della  prevenzione  e  delega  al
Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali»; 
    Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2006,  n.  198,  come
modificato dal decreto legislativo 25 gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto-legge 1 gennaio  2010,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante «Disposizioni
urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo
e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonche' delle
missioni  internazionali  delle  Forze  armate   e   di   polizia   e
disposizioni urgenti  per  l'attivazione  del  Servizio  europeo  per
l'azione  esterna  e  per  l'Amministrazione  della  difesa»  e,   in
particolare, l'art. 9, commi 1, lettera b),  e  1-ter,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare,  l'art.  8,  e  successive  modificazioni,   concernente
l'invio,  esclusivamente  per  via  telematica,  delle   domande   di
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3,  comma  5,  e
successive modificazioni, il quale dispone,  tra  l'altro,  che  fino
alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui  all'art.
25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  337
del 1982, continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  prima
della data di entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  n.
95 del 2017, nonche' l'art. 3, commi 6, 7-bis, 7-quater, 7-quinquies,
13, 13-bis e 13-ter, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e  260,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, concernente «Regolamento recante norme per il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante il «Regolamento per la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, e successive modificazioni,  concernente
le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di
terzi, persone e gruppi di imprese; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
667, recante «Regolamento concernente la individuazione della  figura
e relativo profilo professionale del tecnico audiometrista»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
739, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale dell'infermiere»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 settembre 1994, n.
741, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del relativo profilo professionale del fisioterapista»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n.
745, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del  relativo  profilo  professionale  del   tecnico   sanitario   di
laboratorio biomedico»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 26 settembre 1994, n.
746, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del  relativo  profilo  professionale  del   tecnico   sanitario   di
radiologia medica»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita'  15  marzo  1995,  n.
183, recante «Regolamento concernente l'individuazione della figura e
del    relativo    profilo    professionale    del     tecnico     di
neurofisiopatologia»; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 17 gennaio  1997,  n.
58, recante «Regolamento concernente la individuazione della figura e
relativo  profilo  professionale  del   tecnico   della   prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia  didattica
degli atenei», come  modificato,  in  particolare,  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre
2004, n. 270; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante  «Regolamento  per  i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  «Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici  e  dei  periti  tecnici  della  Polizia  di  Stato»  e,   in
particolare, gli articoli da 1 a 11, da 26 a 29 e da 52 a 61, nonche'
l'allegato 1; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103, con cui e' stato approvato il  «Regolamento  recante  norme  per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici di accesso ai ruoli e carriere del personale  della  Polizia
di Stato» e, in particolare, l'art. 2; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi  di
laurea magistrale»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e  l'innovazione,  del  9   luglio   2009,   recante
«Equiparazione tra diplomi di laurea del vecchio ordinamento,  lauree
specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree  magistrali  (LM)
ex decreto n. 270/2004, ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici
concorsi»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018, recante
«Costituzione degli albi delle professioni sanitarie tecniche,  della
riabilitazione e della prevenzione»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
dicembre  2020,  recante  autorizzazione  alle  assunzioni  a   tempo
indeterminato nelle Forze di polizia ad ordinamento civile e militari
per l'anno 2020, ai sensi degli articoli 35,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, e 66,  commi
9-bis e 10, del decreto-legge 15 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18  maggio  2021,
recante  «Determinazione  delle  dotazioni  organiche   dei   settori
d'impiego e dei profili professionali, ove previsti,  dei  Ruoli  del
personale che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica e della
carriera dei funzionari tecnici della  Polizia  di  Stato,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
aprile 1982, n.  337,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  5
ottobre 2018, n. 126» e, in particolare, l'art. 4 e la tabella 1; 
    Rilevata la vacanza di organico nel ruolo degli ispettori tecnici
e, in particolare, nella consistenza organica del settore di  impiego
servizio sanitario; 
    Considerata la necessita' di bandire un  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per provvedere alla copertura  di  centodieci  posti
disponibili nell'organico del ruolo degli ispettori tecnici,  settore
servizio sanitario, ripartiti in  novantasei  posti  per  il  profilo
professionale di infermiere,  quattro  posti  per  il  profilo  della
prevenzione sui luoghi di lavoro, cinque posti per il  profilo  della
riabilitazione   motoria,   un    posto    per    il    profilo    di
neurofisiopatologia, un posto per il profilo di radiologia medica, un
posto per il profilo di audiometria, due  posti  per  il  profilo  di
laboratorio analisi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  la
copertura di centodieci posti di vice  ispettori  tecnici  del  ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato del settore di impiego
servizio sanitario, cosi' ripartiti: 
      a) profilo professionale infermiere: novantasei posti; 
      b)  profilo  professionale  della  prevenzione  sui  luoghi  di
lavoro: quattro posti; 
      c) profilo professionale della riabilitazione  motoria:  cinque
posti; 
      d) profilo professionale di neurofisiopatologia: un posto; 
      e) profilo professionale di radiologia medica: un posto; 
      f) profilo professionale di audiometria: un posto; 
      g) profilo professionale di laboratorio analisi: due posti. 
    2. I seguenti posti sono riservati al personale in  servizio  nel
ruolo dei sovrintendenti tecnici, in possesso dei previsti requisiti: 
      a) profilo professionale infermiere: sedici posti; 
      b)  profilo  professionale  della  prevenzione  sui  luoghi  di
lavoro: un posto; 
      c)  profilo  professionale  della  riabilitazione  motoria:  un
posto. 
    3. Ciascun candidato puo' presentare  domanda  di  partecipazione
per uno soltanto dei profili professionali di cui al comma 1. 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche' in possesso  degli
altri requisiti previsti dal  presente  bando,  sono  rispettivamente
riservati: 
      a) un posto, ai sensi dell'art. 33 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 luglio  1988,  n.  574,  a  coloro  che  sono  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 2, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752, e successive modificazioni; 
      b) diciotto posti al coniuge e ai figli superstiti,  oppure  ai
parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado,  qualora   unici
superstiti, del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio appartenente alle Forze di Polizia o alle Forze  armate,  ai
sensi  dell'art.  9  del  decreto-legge  1°  gennaio  2010,   n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n.  30,  con
priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di  posti  eventualmente
previste dalle leggi speciali a favore di  particolari  categorie  di
persone; 
      c) due posti, ai sensi dell'art. 1005 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n.  66,  agli  Ufficiali  che  hanno  terminato  senza
demerito la ferma biennale; 
      d) due  posti,  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto-legge  21
settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito  il  diploma  di  maturita'  presso  il
Centro studi di Fermo. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2,  ove  non  coperti  per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso delle qualita' di condotta  previste  dall'art.  26
della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
      d) non aver compiuto il 28° anno di eta'.  Quest'ultimo  limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per il personale appartenente ai ruoli della  Polizia  di  Stato
con almeno tre anni di anzianita' di effettivo servizio alla data del
bando. Per gli  appartenenti  ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile
dell'interno il limite d'eta', per la partecipazione al concorso,  e'
di trentatre' anni; 
      e) possesso dell'idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  ai
sensi del decreto del Ministro dell'interno n. 198  del  2003  e  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015. Il personale
della Polizia di Stato deve essere in possesso della  sola  idoneita'
attitudinale.  I  requisiti   di   idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale si considerano in possesso dei candidati  esclusivamente
qualora sussistenti integralmente al momento  dello  svolgimento  dei
rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un
momento successivo all'espletamento dei rispettivi  accertamenti  non
rileva ai fini dell'idoneita'; 
      f) possesso della laurea,  conseguita  presso  una  Universita'
della Repubblica italiana o un  Istituto  d'istruzione  universitaria
equiparato,  afferente  alle  seguenti  classi  (inclusi   i   titoli
equiparati o equipollenti): 
        1) profilo infermiere: professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica (L/SNT-1) -  professione  sanitaria
«infermiere»; 
        2) profilo prevenzione  sui  luoghi  di  lavoro:  professioni
sanitarie  della  prevenzione  (L/SNT-4)  -   professione   sanitaria
«tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro»; 
        3)  profilo  riabilitazione  motoria:  professioni  sanitarie
della    riabilitazione    (L/SNT-2)    -    professione    sanitaria
«fisioterapista»; 
        4)   profilo   neurofisiopatologia:   professioni   sanitarie
tecniche   (L/SNT-3)   -   professione    sanitaria    «tecnico    di
neurofisiopatologia»; 
        5) profilo radiologia medica: professioni sanitarie  tecniche
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico di radiologia medica»; 
        6)  profilo  audiometria:  professioni   sanitarie   tecniche
(L/SNT-3) - professione sanitaria «tecnico audiometrista»; 
        7)  profilo  laboratorio   analisi:   professioni   sanitarie
tecniche (L/SNT-3) - professione sanitaria  «tecnico  di  laboratorio
biomedico»; 
      g) possesso dell'abilitazione all'esercizio  della  professione
pertinente al profilo professionale prescelto,  eccetto  i  candidati
con iscrizione ai sensi della lettera h) avvenuta  al  termine  delle
procedure di equivalenza di cui all'art. 4 della  legge  26  febbraio
1999, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni; 
      h) iscrizione  all'albo  professionale  pertinente  al  profilo
professionale prescelto. 
    2. Il possesso del titolo di studio di cui al  comma  1,  lettera
f),  non  e'  richiesto  ai  candidati  iscritti  al  relativo   albo
professionale  in  base  a  titoli  e  abilitazioni  previsti   dalla
normativa previgente a quella che ha introdotto il predetto titolo di
studio. 
    3. In assorbimento dei titoli di studio rispettivamente  previsti
per ciascun profilo professionale dal comma 1, lettera  f),  accedono
al concorso anche  i  candidati  in  possesso  di  laurea  magistrale
conseguita negli ambiti professionali rispettivamente  corrispondenti
presso una  Universita'  della  Repubblica  italiana  o  un  Istituto
d'istruzione universitaria equiparato (inclusi i titoli equiparati  o
equipollenti). 
    4. Non sono ammessi a partecipare al  concorso  coloro  che  sono
stati, per motivi diversi dall'inidoneita'  psico-fisica,  espulsi  o
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti,  dispensati
o dichiarati decaduti dall'impiego in una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare;  non  sono,  altresi',  ammessi
coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per  delitti
non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali  per  delitti
non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale,
o lo sono stati senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero
assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti
non definitivi. 
    5. Non  sono  ammessi  a  partecipare  al  concorso  i  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato che sono sospesi cautelarmente dal
servizio a norma  dell'art.  93  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con applicazione delle disposizioni
dell'art. 94 del medesimo decreto. 
    6. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,   ad
eccezione  del  possesso   dell'iscrizione   all'albo   professionale
previsto dal comma 1, lettera h), che puo'  essere  conseguita  entro
l'inizio del prescritto  corso  di  formazione.  I  requisiti  devono
essere mantenuti, ad eccezione di quello relativo al limite  di  eta'
di cui al comma 1,  lettera  d),  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, a pena di esclusione dal concorso. 
    7. I controlli relativi ai titoli indicati  tra  i  requisiti  di
ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione
o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia'  assoggettati  ai
controlli a campione svolti durante  l'espletamento  delle  procedure
concorsuali,  sono  effettuati  entro  la  data  di  conclusione  del
prescritto corso di formazione. Essi  sono  svolti  dalle  competenti
articolazioni dell'Amministrazione della  pubblica  sicurezza,  anche
mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali
delle altre amministrazioni in possesso della documentazione  oggetto
delle  dichiarazioni.  La  decadenza   dall'impiego   con   efficacia
retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della  mancata  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,
con decreto  del  Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale  della
pubblica  sicurezza,  ferma  restando  la   responsabilita'   penale.
L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito  della
condotta e quello dell'idoneita' fisica, psichica e  attitudinale  al
servizio di polizia, nonche' le cause di  risoluzione  di  precedenti
rapporti di pubblico impiego e  la  veridicita'  delle  dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita'  penale,  il
candidato  decade  dai  benefici   conseguiti   in   virtu'   di   un
provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione
non veritiera. 
    8.  L'esclusione  dal  concorso,  per   difetto   dei   requisiti
prescritti, e' disposta in qualunque momento con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  «Concorsi  ed  esami»  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura        informatica        disponibile         all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona «Concorso pubblico»). A quest'ultima procedura informatica
il candidato potra'  accedere  attraverso  i  seguenti  strumenti  di
autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per   l'Italia   Digitale   (Ag.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it; 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di Identita' Elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1) «Desktop» - si accede con PC a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2) «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3) «Desktop con smartphone» - si accede da PC e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
    2.  Una  volta  completata  la  suddetta  procedura  online,   il
candidato  ricevera'  al  proprio  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata (PEC) o istituzionale (corporate) una mail di conferma di
acquisizione al sistema della domanda, cui sara' allegata  una  copia
della domanda stessa. 
    3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la  domanda
gia' trasmessa, la dovra' annullare  ed  eventualmente  inviarne  una
nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma  1.  In
ogni caso, alla scadenza del predetto termine perentorio, il  sistema
informatico non ricevera' piu' dati. 
    4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
nonche' l'indirizzo di posta  elettronica  certificata  (PEC)  a  lui
personalmente intestata, ovvero di  posta  elettronica  istituzionale
(corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato,  dove
intende ricevere le comunicazioni relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il profilo professionale per il quale concorre; 
      g) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, del presente bando, indicando la data di assunzione nella  Polizia
di Stato, la qualifica rivestita e la  relativa  decorrenza,  nonche'
l'Ufficio o Reparto in cui presta servizio; 
      h) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a), del presente  bando.  A  tal  fine,  il  candidato  in
possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4, comma 2, n.
3), del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.
752,  e  successive  modificazioni,  dovra'  specificare  la  lingua,
italiana o tedesca, che preferisce per  sostenere  l'eventuale  prova
preselettiva e le prove d'esame; 
      i) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettere b), c) e d) del presente bando; 
      l)  il  possesso  del  pertinente  titolo  di  studio  indicato
dall'art. 3 del presente bando, con l'indicazione dell'Universita'  o
dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e  di
tutte le altre informazioni indicate  in  proposito  dalla  procedura
on-line; 
      m) il possesso della pertinente abilitazione professionale,  ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g); 
      n)  l'iscrizione  all'albo   professionale   della   pertinente
professione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera h).  I  candidati
interessati  potranno   partecipare   al   concorso,   con   riserva,
dichiarando di aver presentato  la  domanda  di  iscrizione  all'albo
professionale  di  riferimento,  da  conseguire  entro  l'inizio  del
prescritto corso di formazione; 
      o) se e' iscritto nelle  liste  elettorali,  ovvero  il  motivo
della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      p) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi dell'art. 444 del codice  di  procedura  penale  ed  anche  non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
nei procedimenti penali per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'
sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimento   non
definitivo. In caso positivo, il candidato deve precisare la data  di
ogni provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  o
presso la quale pende il procedimento; 
      q) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando  se  sia  stato  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare o, se appartenente alla Polizia  di  Stato,
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell'art. 93  del  decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
      r) l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza  indicati
all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487 del 1994, e successive modificazioni, o da altre disposizioni, in
quanto compatibili con i requisiti previsti per l'accesso  nel  ruolo
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato; 
      s) di essere a conoscenza delle  responsabilita'  anche  penali
previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75
e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445. 
    5. I titoli di preferenza non saranno presi in considerazione  se
non dichiarati  espressamente  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    6. I candidati devono segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione  del  proprio  recapito,  anche   di   posta   elettronica
certificata, con apposita comunicazione al  Servizio  concorsi  della
Direzione centrale  per  gli  affari  generali  e  le  politiche  del
personale della Polizia di Stato, all'indirizzo di posta  elettronica
certificata  dipps.333con@pecps.interno.it  a   cui,   in   caso   di
variazione della PEC, allegheranno in copia un proprio  documento  di
riconoscimento valido. I candidati appartenenti alla Polizia di Stato
possono comunicare eventuali  variazioni  del  proprio  indirizzo  di
posta elettronica istituzionale e  della  propria  sede  di  servizio
tramite l'Ufficio o Reparto di appartenenza, che  utilizzera'  a  tal
fine il suddetto indirizzo PEC. 
    7. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli a causa  di  inesatte  od
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
ovvero  di   mancata   o   tardiva   segnalazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice  del  concorso  per  l'accesso  al
ruolo degli ispettori tecnici, nominata con decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, e'  presieduta
da un prefetto ed e'  composta,  oltre  che  da  un  dirigente  della
carriera dei funzionari di Polizia  con  qualifica  non  inferiore  a
primo dirigente, da  due  docenti  e  da  uno  o  piu'  esperti,  con
qualifica non inferiore  a  direttore  tecnico  capo,  nelle  materie
relative ai settori e ai profili di cui all'art. 1. 
    2. Per l'incarico di presidente  della  commissione  esaminatrice
puo' essere nominato anche un prefetto collocato in quiescenza da non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  Commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario di Polizia con
qualifica  non  superiore  a  commissario  capo  o  commissario  capo
tecnico, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6.  Per  la  prova  nella  lingua  inglese  e  per  la  prova  di
informatica, la commissione esaminatrice e' integrata da  un  esperto
in lingua inglese e da un appartenente al ruolo dei direttori tecnici
fisici della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di  Stato,
settore telematica. 
    7. La commissione esaminatrice, qualora i candidati  che  abbiano
sostenuto la prova scritta superino le mille  unita',  potra'  essere
integrata a ulteriori componenti tali,  nel  numero,  da  permettere,
unico restando il presidente, la  suddivisione  in  sottocommissioni,
nominando un segretario aggiunto per ciascuna sottocommissione. 
                               Art. 6 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) prova preselettiva, qualora sia disposta; 
      b) accertamenti psico-fisici; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prova scritta; 
      e) valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le
prove precedenti; 
      f) prova orale. 
    2. L'Amministrazione puo' procedere,  per  motivi  organizzativi,
alla verifica degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali  anche
dopo la prova  scritta  o  la  prova  orale  e  comunque  nell'ordine
ritenuto   piu'   funzionale   allo   svolgimento   della   procedura
concorsuale. 
    3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di  una  delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai commi 1 e  2,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale
«con riserva». 
    5. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  e  di  ogni
altra indicazione prevista  dalla  normativa  applicabile  nel  corso
della procedura concorsuale, di cui  sara'  data  tempestiva  notizia
sulla pagina del concorso, raggiungibile dal sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it 
                               Art. 7 
 
        Eventuale prova preselettiva - disposizioni generali 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
complessivamente   superiore   a   5.000,   potra'   essere   svolta,
limitatamente ai profili professionali  inclusi  nell'allegato  1  al
regolamento di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  28  aprile
2005, n. 129, per i quali il numero delle domande  di  partecipazione
sia superiore a dieci volte il numero dei posti rispettivamente messi
a concorso, una prova preselettiva, volta a individuare  i  candidati
da ammettere alla prova scritta. 
    2.  La  prova  preselettiva  consiste   nel   rispondere   a   un
questionario articolato in domande con risposta  a  scelta  multipla,
sulle seguenti materie: 
      a) profilo infermiere: igiene, prevenzione e norme di  medicina
del  lavoro;  tecniche  di  gestione  e   direzione   dell'assistenza
infermieristica; servizio socio-sanitario e legislazione sanitaria; 
      b) profilo riabilitazione motoria: igiene, prevenzione e  norme
di medicina del lavoro; tecniche manuali  e  strumentali  di  terapia
riabilitativa; 
      c) profilo neurofisiopatologia: igiene, prevenzione e norme  di
medicina  del  lavoro;  tecniche  di   diagnostica   neurologica   ed
elettrofisiologia e relative strumentazioni; 
      d) profilo radiologia medica: igiene, prevenzione  e  norme  di
medicina del lavoro; tecniche radiologiche e relative strumentazioni;
radiologia e radioprotezione. 
    3. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, secondo  periodo,  del  decreto
del Ministro dell'interno n. 129 del 2005, la banca dati  da  cui  si
trae il questionario relativo a ciascuno dei profili professionali di
cui ai commi 1 e 2  del  presente  articolo  contiene  5.000  quesiti
vertenti sulle materie rispettivamente elencate. 
    4. La banca dati e le risposte  a  scelta  multipla  che  saranno
utilizzati per elaborare i  questionari  per  la  prova  preselettiva
saranno pubblicati almeno  quarantacinque  giorni  prima  dell'inizio
dello svolgimento della medesima prova, sul  sito  web  istituzionale
www.poliziadistato.it 
    5. Ciascun quesito viene elaborato predisponendo un'unica domanda
con quattro risposte, delle quali una sola e' esatta. 
    6. I quesiti hanno un grado di  difficolta'  di  1,  2  e  3,  in
relazione alla natura della domanda che e' rispettivamente facile, di
difficolta' media e difficile. 
    7.  L'attribuzione  del  punteggio  alle  singole   risposte   e'
differenziato in rapporto al grado di difficolta' della domanda. 
                               Art. 8 
 
     Calendario e svolgimento dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1.  L'eventuale  prova  preselettiva  si  svolge  per  gruppi  di
candidati, suddivisi per ordine alfabetico,  in  base  al  calendario
che,  unitamente  all'indicazione  della  sede  o   delle   sedi   di
svolgimento della prova preselettiva, sara' pubblicato sul  sito  web
istituzionale www.poliziadistato.it il  giorno  8  aprile  2022,  con
avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  avente
valore di notifica a tutti gli effetti. La mancata presentazione  del
candidato alla prova preselettiva determina l'esclusione  di  diritto
dal concorso. 
    2. I candidati dovranno rispondere al questionario contenente  il
numero di quesiti ed entro il  tempo  massimo  complessivo  stabiliti
dalla commissione esaminatrice, con verbale che sara' pubblicato  sul
sito web istituzionale  www.poliziadistato.it.  Il  questionario,  da
consegnare  a  ciascun  candidato,  dovra'  essere   stato   generato
casualmente  (funzione  c.d.  random)  da   un   apposito   programma
informatico  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire  egualmente
l'incidenza del grado  di  difficolta  della  domanda  tra  le  varie
materie. A tal fine, le  domande  facili  rappresentano  il  30%  del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    3. La durata della prova, i criteri di valutazione delle risposte
e   di   attribuzione   del   relativo   punteggio   sono   stabiliti
preventivamente  dalla  commissione  esaminatrice  del  concorso,  in
relazione al numero delle domande da somministrare. 
    4.  Per  agevolare  le  operazioni  amministrative,  i  candidati
dovranno presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva,
muniti della tessera sanitaria  o  del  codice  fiscale  su  supporto
magnetico, nonche' di un valido documento di identita'. 
    5.  I  candidati  non  possono  avvalersi,   durante   la   prova
preselettiva,  di  codici,  raccolte  normative,  testi,  appunti  di
qualsiasi  natura  e  di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    6. Durante la prova preselettiva non e' permesso ai candidati  di
comunicare tra  loro  in  qualsiasi  forma,  ovvero  di  mettersi  in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per l'eventuale prova preselettiva  s'intenderanno
esclusi di diritto dal concorso. 
                               Art. 9 
 
            Graduatoria dell'eventuale prova preselettiva 
 
    1. La correzione  degli  elaborati  della  prova  preselettiva  e
l'attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non  concorre
alla formazione della graduatoria finale di merito,  sono  effettuati
con idonea strumentazione  automatica,  utilizzando  procedimenti  ed
apparecchiature a lettura ottica. 
    2.  Avvalendosi  del  sistema  informatizzato,   la   commissione
esaminatrice forma, per ciascuno dei profili professionali per cui si
e' svolta, la graduatoria della prova  preselettiva  sulla  base  dei
punteggi  attribuiti  ai  questionari  contenenti  le  risposte   dei
candidati. 
    3. La graduatoria e' pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito   web    istituzionale    www.poliziadistato.it,    mentre    la
documentazione relativa alla prova preselettiva di ciascun  candidato
e'  visionabile  nell'area  personale  riservata  all'indirizzo   web
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    4. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza    e    pubblicata    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it ed e'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    5. In base all'ordine decrescente della graduatoria  della  prova
preselettiva,  sara'  convocato  agli  accertamenti  psico-fisici  ed
attitudinali un numero complessivo di candidati non superiore a dieci
volte  il  numero  totale  dei  posti  banditi  per  ciascun  profilo
professionale, nonche', in soprannumero, ogni interessato  che  abbia
riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro  i  limiti
dell'aliquota  predetta,  salve  le  diverse  determinazioni  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
    6. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse  insufficiente  ad  assicurare  la  partecipazione  alla
successiva prova scritta di un numero di  candidati  pari  a  quattro
volte il numero dei posti messi a concorso, l'Amministrazione  potra'
convocare ai suddetti accertamenti ulteriori  aliquote  di  candidati
che hanno  sostenuto  la  prova  preselettiva,  rispettando  l'ordine
decrescente della graduatoria. 
    7. Nel caso in cui la prova preselettiva non abbia luogo, tutti i
candidati  saranno  convocati  agli  accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali previsti, con le modalita' pubblicate sul  sito,  sempre
fatte salve le diverse determinazioni di cui all'art. 6, comma 2. 
                               Art. 10 
 
     Convocazioni agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. La sede,  il  diario  e  le  modalita'  di  convocazione  agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali saranno pubblicati,  almeno
quindici    giorni    prima,    sul    sito     web     istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. I candidati appartenenti alla  Polizia  di  Stato  sosterranno
unicamente gli accertamenti attitudinali previsti. 
    3. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio,  a
sostenerli  nell'ambito  della  prima  sessione   concorsuale   utile
successiva alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento,
anche,  per  una  sola  volta,  in  deroga  ai  limiti  di  eta'.  Il
provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di  parte
quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile
con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 
                               Art. 11 
 
             Svolgimento degli accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati convocati ai sensi dell'art. 9, commi 5 e 6  o  7,
esclusi gli appartenenti alla Polizia di Stato ai sensi dell'art. 10,
comma 2, sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici  a  cura
di una commissione nominata con decreto  del  Capo  della  Polizia  -
Direttore generale della pubblica sicurezza,  composta  da  un  primo
dirigente medico, che la presiede,  e  da  quattro  funzionari  della
carriera dei medici di Polizia con qualifica non superiore  a  medico
superiore. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    3. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    4. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un  valido  documento  di  riconoscimento  e
consegnare,  a  pena  di  esclusione  dal   concorso,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante  data  non  anteriore  a  tre  mesi
rispetto a quella della presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  allegato  al
presente bando (allegato 1), sottoscritto dal medico di cui  all'art.
25, comma 4, della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive
modificazioni, e dall'interessato, con particolare  riferimento  alle
infermita' pregresse o attuali  elencate  nel  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198  del  2003.  In  proposito  il  candidato  potra'
produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti  utili  ai  fini
della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1. esame emocromocitometrico con formula; 
        2. esame chimico e microscopico delle urine; 
        3. creatininemia; 
        4. gamma GT; 
        5. glicemia; 
        6. GOT (AST); 
        7. GPT (ALT); 
        8. HbsAg; 
        9. Anti HbsAg; 
        10. Anti Hbc; 
        11. Anti HCV; 
        12. uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    5. La commissione puo', inoltre, disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. Costituiscono cause di  inidoneita',  per  l'assunzione  nella
Polizia di Stato,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7-quinquies,  del
decreto  legislativo  29   maggio   2017,   n.   95,   e   successive
modificazioni, le alterazioni volontarie dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia  di
Stato, nonche' l'uso, anche  saltuario  od  occasionale  di  sostanze
psicoattive (droghe naturali/sintetiche) e l'abuso di alcool  attuali
o pregressi e tutte  le  altre  imperfezioni  e  infermita'  elencate
nell'art. 6 e nella  tabella  1  allegata  al  decreto  del  Ministro
dell'interno n. 198 del 2003. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore generale  della  pubblica
sicurezza. 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per   i   suddetti   accertamenti   psico-fisici
s'intenderanno esclusi di  diritto  dal  concorso,  ad  eccezione  di
coloro  che,  per   gravi   e   documentati   motivi,   siano   stati
impossibilitati. Questi  ultimi  candidati  saranno  ammessi  ad  una
seduta  appositamente  fissata  dalla  commissione,  nell'ambito  del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi. 
                               Art. 12 
 
             Svolgimento degli accertamenti attitudinali 
 
    1. Un'apposita commissione, nominata con decreto del  Capo  della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza e  composta  da
un dirigente della carriera dei funzionari tecnici  del  ruolo  degli
psicologi della  Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  quattro
appartenenti alla carriera dei  funzionari  tecnici  di  Polizia  del
ruolo degli psicologi, o da quattro appartenenti  alla  carriera  dei
funzionari della  Polizia  di  Stato  in  possesso  dell'abilitazione
professionale  di  perito  selettore  attitudinale,  sottopone   alla
verifica  del  possesso  delle  qualita'  attitudinali  i   candidati
risultati idonei all'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  e  i
candidati appartenenti alla Polizia di Stato. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o qualifica equiparata o
da un appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'interno
con qualifica equiparata, in servizio presso  il  Dipartimento  della
pubblica sicurezza. 
    3.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  a  verificare
l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con
l'attivita' propria del ruolo e della qualifica  da  rivestire.  Essi
consistono in una serie  di  test  sia  collettivi  che  individuali,
integrati  da  un  colloquio  con  un   componente   della   suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso  in  cui  i  test
siano risultati positivi ma  il  colloquio  sia  risultato  negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove la
commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    4.  Il  giudizio  della  commissione  per  l'accertamento   delle
qualita' attitudinali  e'  definitivo  e  comporta  l'esclusione  dal
concorso, in caso di inidoneita' del candidato,  che  sara'  disposta
con decreto motivato del Capo  della  Polizia  -  Direttore  generale
della pubblica sicurezza. 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per   i   suddetti   accertamenti   attitudinali
s'intenderanno esclusi di  diritto  dal  concorso,  ad  eccezione  di
coloro  che,   per   gravi   e   documentati   motivi   siano   stati
impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta
appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito  del  calendario
concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi. 
                               Art. 13 
 
          Convocazione alla prova scritta e relativo diario 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici  e
attitudinali, fatte salve le diverse determinazioni di  cui  all'art.
6, comma 2, saranno convocati alla prova scritta, in numero  pari  al
quadruplo dei posti messi a concorso, nonche', in soprannumero,  ogni
interessato che abbia riportato un punteggio  pari  all'ultimo  degli
ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta, con avviso  che  sara'
pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it il giorno
10 giugno 2022. Quest'ultima  pubblicazione  vale  come  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati devono
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova scritta, muniti  della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonche'
di un valido documento di identita'. 
    3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  per  la  suddetta  prova  scritta  s'intenderanno
esclusi di diritto dal concorso. 
                               Art. 14 
 
                Prova scritta - disposizioni generali 
 
    1. La prova scritta, della durata massima di  sei  ore,  consiste
nella stesura di un elaborato vertente su una o piu'  delle  seguenti
materie: 
      a) profilo  infermiere:  scienze  infermieristiche  generali  e
cliniche; anatomia e fisiologia umana; patologia generale; 
      b) profilo prevenzione sui luoghi di lavoro: prevenzione  degli
infortuni e delle malattie  professionali  e  norme  di  diritto  del
lavoro; igiene degli alimenti e delle bevande e in ambito di  sanita'
pubblica e veterinaria; 
      c)  profilo  riabilitazione  motoria:  anatomia,  fisiologia  e
patologia della funzione motoria; prevenzione, cura e  riabilitazione
della funzione motoria; tecniche riabilitative manuali e strumentali; 
      d)  profilo   neurofisiopatologia:   anatomia,   fisiologia   e
patologia delle strutture  nervose  umane;  tecniche  di  diagnostica
neurologica ed elettrofisiologia e relative strumentazioni;  tecniche
neuro-psichiatriche e riabilitative; 
      e) profilo radiologia medica: anatomia, fisiologia e  patologia
umane; tecniche radiologiche; sorgenti di radiazioni  ionizzanti,  di
energie  termiche,  ultrasoniche  di  risonanza  magnetica  nucleare;
radioprotezione; 
      f) profilo audiometria: fisiologia ed anatomia dell'orecchio  e
della funzione uditiva e vestibolare  umana;  patologie  del  sistema
uditivo e vestibolare; impiego dei dispositivi e delle strumentazioni
per  l'esecuzione  delle  prove  non  invasive   psico-acustiche   ed
elettrofisiologiche di valutazione e misura  del  sistema  uditivo  e
vestibolare; 
      g) profilo laboratorio analisi: principi di  chimica;  elementi
di biochimica; tecniche delle analisi  biomediche  e  delle  indagini
diagnostiche di laboratorio. 
    2. Durante il suo svolgimento, i candidati possono  consultare  i
codici, le leggi ed i decreti, senza note ne' richiami  dottrinali  o
giurisprudenziali, nonche' i dizionari linguistici, che  siano  stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.  Non  e'
permesso ai candidati comunicare verbalmente o per  iscritto,  oppure
mettersi in relazione con altri, salvo che con gli  incaricati  della
vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre,
non e' consentito usare telefoni cellulari,  portare  apparati  radio
ricetrasmittenti,   calcolatrici,   e   qualsiasi   altro   strumento
elettronico, informatico o telematico. E' vietato, altresi',  portare
al seguito  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,  pubblicazioni  di
qualsiasi genere. 
    3. Gli elaborati devono essere scritti, a pena di  nullita',  con
penna ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente
su carta recante il timbro d'ufficio e la firma del presidente  o  di
un componente  della  commissione  esaminatrice  o  del  Comitato  di
vigilanza. 
    4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o
che, comunque, abbia copiato in  tutto  o  in  parte  lo  svolgimento
dell'elaborato, e' escluso dal concorso. 
    5. Nel caso in cui risulti  che  uno  o  piu'  candidati  abbiano
copiato, l'esclusione e' disposta nei confronti di tutti i  candidati
coinvolti. 
    6. La commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il
Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al
presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti.  La  mancata
esclusione all'atto della prova non  preclude  che  l'esclusione  sia
disposta in sede di valutazione delle prove medesime. 
    7. Sono ammessi alla valutazione dei titoli e alla prova orale  i
candidati  che  nella  prova  scritta  riportano  una  votazione  non
inferiore a sei decimi (6/10). 
                               Art. 15 
 
           Valutazione dei titoli - disposizioni generali 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione,   con   i   punteggi   massimi
rispettivamente  attribuibili,  i  seguenti  titoli  di   cultura   e
professionali: 
      a) laurea triennale  prevista  quale  requisito  di  ammissione
(inclusi i titoli equiparati o equipollenti), da valutarsi in ragione
del punteggio conseguito: 
        1) da 91/110 a 110/110: proporzionalmente, fino a punti 0,5; 
        2) 110/110: punti 1; 
      b) laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 3, o  in  settori
scientifico-disciplinari comunque attinenti al  settore  di  impiego,
conseguita presso una Universita'  della  Repubblica  italiana  o  un
istituto d'istruzione  universitaria  equiparato  (inclusi  i  titoli
equiparati o equipollenti): fino a punti  2,  aggiuntivi  rispetto  a
quelli di cui alla lettera a) del presente comma; 
      c)   diplomi   di   specializzazione   universitaria    o    di
perfezionamento post lauream o master conseguiti  presso  istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, strettamente attinenti al profilo professionale per  cui  si
concorre: fino a punti 1; 
      d)  dottorato  di   ricerca   conseguito   presso   istituzioni
universitarie statali o riconosciute in  conformita'  alla  normativa
vigente, in materie strettamente attinenti al  profilo  professionale
per cui si concorre: fino a punti 2,5; 
      e)  abilitazione  all'insegnamento  di   materie   strettamente
attinenti al profilo professionale per cui si concorre: fino a  punti
0,5; 
      f) conoscenza certificata di una o  piu'  lingue  straniere  da
parte di enti certificatori  delle  competenze  in  lingua  straniera
riconosciuti dai Ministeri dell'istruzione e dell'universita' e della
ricerca, fino a punti 0,5; 
      g) incarichi e servizi presso  amministrazioni  pubbliche,  che
presuppongano  una  particolare  competenza  tecnico-professionale  o
l'assunzione di particolari responsabilita': fino a punti 1; 
      h) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano  conformi  alle  disposizioni  vigenti  e  che
rechino un contributo  apprezzabile  alla  dottrina  o  alla  pratica
professionale, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: fino a punti 1,5. 
    2. Saranno valutati esclusivamente i titoli  conseguiti  entro  e
non oltre la data di  scadenza  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso.  Non  rileva  ai  fini   del   concorso
l'eventuale acquisizione degli  stessi,  ancorche'  aventi  efficacia
retroattiva, in un momento successivo. 
    3. Il punteggio attribuito ai  titoli  di  ciascun  candidato  e'
comunicato all'interessato prima che sostenga la prova orale. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte inviano, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale,  i
documenti  comprovanti  il  possesso  dei  titoli  valutabili   anche
mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n.  445  del  2000.  A  tal  fine,  trasmettono  i  citati
documenti  mediante  la  propria   casella   di   posta   elettronica
certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I  candidati
appartenenti alla Polizia di Stato possono inviare, entro il medesimo
termine, la documentazione comprovante i  titoli  valutabili  per  il
tramite  del  proprio  Ufficio/Reparto  di   appartenenza,   che   li
inoltrera' al citato indirizzo PEC. 
    5. Nell'ambito delle categorie di cui al comma 1, la  commissione
esaminatrice, nella riunione  precedente  l'inizio  della  correzione
degli elaborati,  determina  i  titoli  valutabili  e  i  criteri  di
valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi.  Le
determinazioni assunte sono  rese  note  mediante  pubblicazione  del
verbale  della  commissione  esaminatrice  sul  sito   istituzionale,
unitamente alla data di inizio della valutazione dei titoli. 
                               Art. 16 
 
                    Svolgimento della prova orale 
 
    1.  L'ammissione  al  colloquio  e'   comunicata   al   candidato
interessato, assieme alla indicazione del voto riportato nella  prova
scritta,  almeno  venti  giorni  prima  della  data  fissata  per  lo
svolgimento della prova. 
    2. Il colloquio, che s'intende superato dai candidati che abbiano
riportato la votazione di  almeno  sei  decimi  (6/10),  verte  sulle
materie oggetto delle prove scritte e contempla, altresi': 
      a)  l'accertamento  della  conoscenza  della  lingua   inglese,
consistente in una traduzione, senza l'ausilio del dizionario, di  un
testo, nonche' in una conversazione; 
      b) l'accertamento della conoscenza dell'informatica, diretto  a
verificare il  possesso,  da  parte  del  candidato,  di  un  livello
sufficiente di conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
    3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche. 
    4. Al termine di ogni seduta, la commissione  esaminatrice  forma
l'elenco dei  candidati  valutati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato.  L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal
segretario  della  commissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
all'esterno dell'aula in cui si svolge la prova. 
    5. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per la suddetta prova orale s'intenderanno esclusi
di diritto dal concorso. 
                               Art. 17 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d'esame scritta  e  orale  sono
invitati  a  far  pervenire  all'amministrazione,  entro  il  termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della relativa  lettera
di invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli,  che  danno
diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti,  e  dei  titoli  di
preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di   partecipazione   al
concorso. A  tal  fine  i  candidati  devono  trasmettere  la  citata
documentazione mediante  la  propria  casella  di  posta  elettronica
certificata all'indirizzo dipps.333con@pecps.interno.it. I  candidati
appartenenti alla  Polizia  di  Stato  possono  inviare  la  suddetta
documentazione, entro il medesimo termine, per il tramite del proprio
ufficio/reparto  di  appartenenza,  che  li  inoltrera'   al   citato
indirizzo. 
                               Art. 18 
 
     Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Espletate le prove  d'esame  e  compiuta  la  valutazione  dei
titoli, la commissione  esaminatrice  elabora  tante  graduatorie  di
merito quanti sono i profili professionali,  redigendole  sulla  base
della votazione complessiva conseguita  da  ciascun  candidato,  data
dalla  somma  del  voto  riportato  nella  prova  scritta,  del  voto
conseguito  nella  prova  orale  e  del  punteggio   ottenuto   nella
valutazione degli eventuali titoli. 
    2. A parita' di merito,  l'appartenenza  alla  Polizia  di  Stato
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
    3. Le graduatorie del concorso e le dichiarazioni  dei  vincitori
tengono conto delle riserve dei posti previste  dal  presente  bando,
nonche' dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    4. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale  della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori, da inserirsi  altresi'  un'unica  graduatoria
finale  comprensiva  di  tutti  i  vincitori,  secondo  il  punteggio
riportato. 
    5. Il decreto di cui al  comma  4  e'  pubblicato  sul  sito  web
istituzionale  www.poliziadistato.it  con   avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana avente valore di notifica a tutti
gli effetti. 
                               Art. 19 
 
                           Corso iniziale 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno nominati
allievi vice ispettori tecnici e avviati a frequentare  il  corso  di
formazione di cui agli articoli 25-bis, commi 8, 8-bis e 9, e 25-ter,
commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica  24  aprile
1982, n. 337, nel testo vigente il giorno  precedente  alla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017. 
    2.  I  vincitori  appartenenti  ai   ruoli   dell'Amministrazione
dell'interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o  militare
saranno collocati in aspettativa per la  durata  del  corso,  con  il
trattamento economico previsto dagli articoli 59 della  citata  legge
n. 121 del 1981, e 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668. 
    3. Al termine del corso, l'assegnazione ai servizi d'istituto  e'
effettuata secondo le modalita' di cui agli  articoli  25-bis,  comma
10, e 25-ter, comma  6,  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 337 del 1982, nel testo vigente  il  giorno  precedente
alla data di entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  95  del
2017. 
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti  riservati  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), una volta superati gli esami  finali
del predetto corso di formazione, avranno in assegnazione, come prima
sede di servizio, uffici della Provincia autonoma di  Bolzano  o  che
comunque abbiano competenza su detta Provincia autonoma. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
trattati, mediante una banca dati automatizzata presso  il  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - Servizio concorsi,  per  le  ragioni  di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere  comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo  3,  del  regolamento  (UE)  2016/679  e
dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto  legislativo  n.  196  del  2003.  Ogni
candidato puo' esercitare, in merito  ai  propri  dati  personali,  i
diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei  casi
previsti rispettivamente  dagli  articoli  da  15  a  21  del  citato
regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -
Dipartimento della pubblica sicurezza,  Direzione  centrale  per  gli
affari generali e le politiche del personale della Polizia di  Stato,
con sede in Roma, via del Castro Pretorio n. 5. 
                               Art. 21 
 
                 Accesso ai documenti amministrativi 
 
    1. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti psico-fisici potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it 
    2. Le richieste di accesso ai documenti  amministrativi  relativi
agli accertamenti attitudinali potranno essere inviate  a  mezzo  PEC
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it 
    3. Le richieste di accesso ad altri atti  del  concorso  potranno
essere  inviate  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata dipps.333con@pecps.interno.it 
                               Art. 22 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    2. Il Capo della Polizia  -  Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da COVID-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
decreto-legge n. 34 del 2020,  puo'  rideterminare  le  modalita'  di
svolgimento del concorso di cui al presente  bando,  con  riferimento
alla semplificazione delle modalita' di svolgimento  delle  prove  ed
alla  possibilita'  di  svolgimento  delle   stesse   con   modalita'
decentrate e telematiche. Di  quanto  sopra  si  provvedera'  a  dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,  nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 23 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di
concorso   saranno   pubblicati   sul    sito    web    istituzionale
www.poliziadistato.it 
    2. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso  il  presente  provvedimento  e'  esperibile  ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente  dalla
data della pubblicazione del presente provvedimento. 
      Roma, 15 febbraio 2022 
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                            Giannini                  
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico