CORTE DEI CONTI
CONCORSO (Scad. 20-09-2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi novantaquattro posti di personale amministrativo, area III, fascia retributiva F3, con orientamento giuridico da inquadrare nei ruoli del personale della Corte dei conti e dell’Avvocatura dello Stato.
I SEGRETARI GENERALI della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap; Visto l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto ministeriale 9 novembre 2021 recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 35-quater; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di «adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il «Regolamento»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, «Codice dell'ordinamento militare» che prevede la riserva obbligatoria del trenta per cento dei posti in favore dei militari congedati senza demerito; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo del personale delle aree funzionali della Corte dei conti, sottoscritto in data 12 novembre 2004, di definizione dei profili professionali; Visto il Contratto collettivo nazionale integrativo per la definizione dei nuovi profili professionali per il personale dell'Avvocatura dello Stato sottoscritto in data 27 maggio 2009; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto funzioni centrali - triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022 e, in particolare, l'art. 18, comma 5; Vista la dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti; Vista la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato; Visto il «Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti» adottato dalle sezioni riunite con deliberazione n. 1/DEL/2010 del 26 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 15 ottobre 1986, n. 664, recante «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 1989, n. 296, recante «Regolamento in materia di accesso alle qualifiche funzionali del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e di procedimenti semplificati di accesso alle varie qualifiche per il personale in servizio, a norma degli articoli 2, comma 1, e 6, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664»; Vista la convenzione prot. n. 24 del 3 giugno 2019, con la quale le amministrazioni hanno convenuto di procedere congiuntamente all'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento di personale amministrativo, nonche' di delegare alla Corte dei conti la gestione della fase procedimentale di acquisizione delle domande di partecipazione al concorso da parte dei candidati attraverso l'apposito applicativo presente sul sito istituzionale della Corte, denominato portale concorsi all'indirizzo https://concorsi.corteconti.it Visto, altresi', l'art. 1, comma 301, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, «per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 171 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», con il quale, tra l'altro, l'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita' appartenenti all'area III, fascia retributiva F3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 marzo 2022, con il quale l'Avvocatura dello Stato, tra l'altro, e' stata autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico, un contingente di personale di dodici unita' appartenenti all'area III, fascia retributiva F3; Decretano: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive novantaquattro unita' di personale, caratterizzate da specifica professionalita' con orientamento giuridico, da inquadrare nell'area funzionale terza - fascia retributiva F3, del vigente C.C.N.L. - Comparto funzioni centrali, da destinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e territoriali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: a) ottanta posti presso la Corte dei conti; b) quattordici posti presso l'Avvocatura dello Stato. 3. Il trenta per cento dei posti a concorso previsti per la Corte dei conti e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'Amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 4. Il cinquanta per cento dei posti a concorso previsti per l'Avvocatura dello Stato e' riservato, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo dell'amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 5. Si applica altresi', con riferimento ai posti previsti per ciascuna delle amministrazioni, la riserva in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2. 6. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale di cui ai commi 3, 4 e 5, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 7. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti minimi di ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) godimento dei diritti civili e politici; c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LMG /01 giurisprudenza; LM - 63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali; LM - 62 Scienze della politica; LM - 56 Scienze dell'economia; LM - 77 Scienze economico-aziendali ovvero laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento previgente al decreto ministeriale 509/1999, equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi». In caso di possesso di laurea di secondo livello, magistrale o specialistica, che presupponga come requisito di accesso una laurea di primo livello, nella domanda di partecipazione dovra' essere indicato anche il codice e la denominazione della relativa laurea triennale (L); d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire. Le amministrazioni hanno facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; e) qualita' morali e condotta incensurabili; f) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali dil lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; 2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3, comma 1. 3. I candidati in possesso dei titoli di studio di cui al comma 1, lettera c) rilasciati da un paese dell'Unione europea sono ammessi a partecipare ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it 4. Le amministrazioni si riservano di provvedere d'ufficio all'accertamento dei requisiti minimi di ammissione, nonche' delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
Art. 3 Termine e modalita' per la presentazione delle domande 1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre le ore 24,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it 3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestato, devono registrarsi al portale concorsi della Corte dei conti, disponibile all'indirizzo: https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata, selezionando il concorso «C100-3F3 Giuridico novantaquattro posti» e compilando la domanda di partecipazione mediante il format on-line. 4. Sono irricevibili domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quelle indicate nel presente articolo o oltre il termine indicato al comma 1. 5. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso al portale di cui al comma precedente, in prossimita' della scadenza del termine di cui al comma 1 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione del modulo, di pagamento del contributo di ammissione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di trasmettere per tempo la propria candidatura mediante l'apposito applicativo. 6. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informativo le amministrazioni si riservano di informare i candidati, al ripristino della funzionalita', circa le eventuali determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale di cui al comma 2. 7. Le amministrazioni non assumono alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali disguidi telematici. 8. Le richieste di chiarimenti e di assistenza tecnica dei candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda per via telematica mediante il portale di cui al comma 2, potranno essere inoltrate esclusivamente agli indirizzi email indicati nel portale medesimo. 9. I candidati provvedono ad eseguire, entro e non oltre il termine indicato al comma 1, il versamento di euro 10,00 (dieci/00), quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa, attivandolo direttamente nel corso della procedura di compilazione della domanda. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 10. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. 11. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
Art. 4 Contenuto della domanda 1. Nella domanda di cui all'art. 3 i candidati, a pena di inammissibilita', devono dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il cognome, nome, data e luogo di nascita; b) il codice fiscale; c) la cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea; d) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) e) il possesso dell'idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; f) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i cittadini soggetti a tale obbligo; h) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati o dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per averlo conseguito a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; i) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, e di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale. In caso contrario, devono essere indicate le condanne (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento eventualmente reso e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; l) il possesso delle qualita' morali e di condotta incensurabile, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; m) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, del presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita'/ente presso il quale e' stato conseguito e della data di conseguimento ovvero di titolo di studio conseguito all'estero con l'indicazione degli estremi del provvedimento che lo riconosca; n) l'eventuale possesso degli ulteriori titoli di cui all'art. 11 e alla tabella allegata al presente bando, con esplicita indicazione per ciascuno di essi dell'Universita' o ente che lo ha rilasciato, della data di conseguimento, nonche' degli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza, in caso di titolo di studio conseguito all'estero; o) l'eventuale condizione prevista per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 3, 4 e 5 del presente bando; p) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; q) la lingua straniera, tra inglese o francese, sulla quale si intende sostenere la prova orale; r) l'eventuale condizione di candidato portatore di handicap, richiedendo l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. A tal fine il candidato deve attestare di essere stato riconosciuto disabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, ovvero allegare idonea certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente; il candidato che rientri nella deroga di cui al successivo art. 7, comma 2, deve produrre la certificazione di una struttura sanitaria pubblica, attestante la percentuale di invalidita' posseduta; s) l'eventuale condizione di candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli articoli 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, facendo esplicita richiesta della misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria necessita' che deve essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica; t) di aver versato il contributo stabilito dall'art. 3, comma 9, del presente bando; u) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE)n. 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 2. Il candidato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto, il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. 3. Le amministrazioni si riservano, in ogni momento, di accertare la veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati come previsto dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. Tutti i candidati devono dichiarare, altresi', di essere disposti, in caso di nomina, a prestare servizio nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 5 Esclusione dal concorso 1. Sono esclusi i candidati che: a) hanno fatto pervenire la domanda di partecipazione al concorso oltre il termine previsto dall'art. 3, comma 1; b) hanno prodotto domanda con modalita' diverse da quelle indicate nell'art. 3; c) risultano privi dei requisiti minimi di ammissione richiesti dall'art. 2; e) non si presentano alle prove, per qualsiasi causa, o si presentano in ritardo o privi di documento di riconoscimento in corso di validita'. 2. Le amministrazioni possono disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati sono ammessi a partecipare con riserva alle prove concorsuali.
Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' nominata, con successivo decreto, dai segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 2. La commissione esaminatrice del concorso e' costituita da due avvocati dello Stato e da un magistrato della Corte dei conti, che la presiede. La commissione puo' essere integrata da un componente esperto in lingua inglese e francese, o da due componenti esperti, rispettivamente, in lingua inglese e in lingua francese, nonche' da un componente esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Corte dei conti o dell'Avvocatura dello Stato, appartenente ai rispettivi ruoli. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 7 Prova preselettiva 1. Qualora il numero dei candidati ammessi sia superiore a 700, l'amministrazione si riserva di espletare prove selettive, consistenti in una serie di quesiti a risposta multipla, nelle materie oggetto delle prove scritte. 2. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 3. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 84 del 21 ottobre 2022 sara' reso noto il diario delle prove scritte ovvero dell'eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora, sede e modalita' di svolgimento. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove preselettive secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti di documento di riconoscimento in corso di validita'. 4. La prova preselettiva consiste nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte, da risolvere nel tempo massimo di novanta minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 3 sono fornite ulteriori istruzioni circa le modalita' di svolgimento, anche mediante strumentazione e procedure informatiche, della prova preselettiva. Nel medesimo avviso sono determinati i punteggi delle risposte fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 5. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 6. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 7. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova preselettiva, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz da somministrare ai candidati. Ove la prova preselettiva dovesse articolarsi su piu' giornate, la commissione procedera' all'estrazione dei quiz all'inizio di ciascuna sessione d'esame. 8. Durante la prova preselettiva i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 9. La correzione della prova preselettiva viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati di carattere anonimo. 10. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 11. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e il relativo punteggio e' pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 12. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo di cui all'art. 12.
Art. 8 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte e in una prova orale, vertono sulle materie indicate negli articoli 9 e 10 e sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonche' la conoscenza delle lingue inglese o francese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. 2. La Commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da attribuire alle singole prove.
Art. 9 Prove scritte 1. La prima prova scritta dura quattro ore e consiste nello svolgimento di un elaborato contenente argomentata risposta a due quesiti sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale e/o diritto comunitario; b) diritto civile e diritto commerciale, con riferimenti al diritto processuale civile. 2. La seconda prova scritta dura tre ore e consiste: a) nello svolgimento di un elaborato su diritto amministrativo, sostanziale e processuale; b) nella redazione di una circolare, di un verbale o nella soluzione di un caso concreto, attinenti all'attivita' lavorativa e alle mansioni del profilo di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice puo' stabilire che le prove scritte abbiano durata inferiore a quella stabilita nei commi 1 e 2, con determinazione da pubblicarsi, prima dell'espletamento delle prove, sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto di introdurre nell'aula di esame e di avvalersi di telefoni cellulari, calcolatrici, apparecchi informatici (ad esempio orologi smart watch o tablet), strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare nell'aula d'esame codici giuridici contenenti i testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 5. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha riportato in ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 70/100. 6. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con il relativo voto riportato nelle due prove scritte, e' pubblicato sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai fini dell'ammissione alla prova orale. 7. Al candidato ammesso alla prova orale vengono comunicati tramite PEC la data e il luogo di svolgimento della prova orale, con preavviso di almeno venti giorni.
Art. 10 Prova orale 1. La prova orale consiste in un colloquio che verte, oltre che sulle materie oggetto delle due prove scritte, anche sulle seguenti materie: a) elementi di diritto penale (reati contro la pubblica amministrazione); b) elementi di diritto internazionale pubblico; c) disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione; d) legislazione sulla Corte dei conti; e) ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; f) lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese e francese; g) elementi di informatica giuridica, utilizzo di internet, posta elettronica, PEC e firma digitale: conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse (quali pacchetto Office, in particolare Word, Excel e PowerPoint). 2. La prova orale sulla conoscenza della lingua straniera consiste in esercizi di lettura, traduzione e conversazione, finalizzata alla valutazione della conoscenza da parte del candidato della lingua inglese o francese. 3. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte. 4. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 5. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. La commissione esaminatrice puo' stabilire, con determinazione da pubblicarsi prima dell'inizio della prova orale sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate, alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso», che la stessa sia svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 7. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono il voto di almeno 70/100.
Art. 11 Valutazione dei titoli 1. Nell'allegato prospetto, costituente parte integrante e sostanziale del presente bando, sono individuati i titoli oggetto di valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili.
Art. 12 Punteggio 1. La commissione dispone, complessivamente, di 250 punti, cosi' ripartiti: a) da un minimo di 70 fino a un massimo di 100 punti per le prove scritte, pari alla media dei voti conseguiti nelle singole prove; b) da un minimo di 70 a un massimo di 100 punti per la prova orale; c) fino a un massimo di 50 punti per i titoli. 2. Il punteggio finale da attribuire al candidato al termine delle prove concorsuali e' determinato dalla media dei voti riportati in ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale ed il punteggio derivante dai titoli.
Art. 13 Presentazione dei titoli di preferenza 1. Entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto con esito positivo la prova orale, i candidati che abbiano superato le prove d'esame devono presentare a mezzo PEC all'indirizzo: sg.servizio.accessi.mobilita.dotazioniorganiche@corteconticert.it la documentazione in carta semplice attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza o di precedenza di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 2. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori.
Art. 14 Graduatoria 1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi dell'art. 12. 2. I segretari generali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvano con decreto congiunto la graduatoria finale e dichiarano vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 6. 3. Il provvedimento di cui al comma 2 e' pubblicato sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato - Sezione amministrazione trasparente -, oltre che sul portale della Corte dei conti di cui all'art. 6, comma 2, del presente bando. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 15 Assegnazione dei posti ai vincitori 1. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva dei vincitori del concorso, le amministrazioni renderanno note tramite pubblicazione sui siti istituzionali alla voce «Amministrazione trasparente - bandi di concorso» le sedi da ricoprire. 2. I vincitori del concorso saranno invitati a comunicare l'ordine di preferenza delle amministrazioni e delle relative sedi disponibili, tratte dall'elenco pubblicato ai sensi del comma 1. 3. I vincitori che intendessero avvalersi dei titoli di preferenza nell'assegnazione della sede, previsti dagli articoli 21, comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono farne espressa dichiarazione contestualmente alla comunicazione di cui al comma 2, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo. 4. L'assegnazione presso l'amministrazione prescelta avverra' sulla base dei posti messi a concorso da ciascuna delle amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze espresse dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso, di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. In caso di omessa o insufficiente indicazione delle preferenze relative alle sedi di servizio, si procedera' all'assegnazione d'ufficio.
Art. 16 Assunzione dei vincitori 1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 3 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, per l'assunzione nei ruoli della Corte dei conti o dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi della normativa vigente. Il vincitore che, sebbene regolarmente invitato, senza giustificato motivo non si presenti nel giorno fissato per la stipula del contratto, e' dichiarato decaduto dall'assunzione. 3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro. 4. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.
Art. 17 Accesso agli atti del concorso 1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' esercitato esclusivamente nei confronti della Corte dei conti, quale amministrazione delegata alla gestione procedimentale del concorso. 2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679, sono la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato. 2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, e' Dedagroup Public Services S.r.l., sulla base di atto di designazione della Corte dei conti del 16 febbraio 2021 accettato da Dedagroup Public Services S.r.l. in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato in entrata alla Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021). 3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dalle amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' connesse alla procedura o previste dalla legge. 8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del regolamento). 9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia), viale Giuseppe Mazzini n. 105, 00195 - tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia), via dei Portoghesi n. 12, 00186 - tel.: (+39) 06.68291; e-mail: roma@avvocaturastato.it ; PEC: roma@mailcert.avvocaturastato.it 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, i dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: per la Corte dei conti, indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it per l'Avvocatura dello Stato, indirizzo e-mail: rpd@avvocaturastato.it 13. Tali punti di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.
Art. 19 Norme finali e di salvaguardia 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 2. E' fatta salva la possibilita' di ricorrere a diverse modalita' di svolgimento della prova preselettiva e delle prove d'esame, in coerenza con le disposizioni previste in seguito all'eventuale insorgenza di un'emergenza di sanita' pubblica. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sui siti istituzionali della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato, sezione amministrazione trasparente. 4. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente. Roma, 20 luglio 2022 Il Segretario generale della Corte dei conti Massi Il Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato Soldani
Allegato 1 PROSPETTO DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI AI TITOLI VALUTABILI AREA III - F3 (GIURIDICO) 1. I titoli valutabili sono quelli posseduti alla data di scadenza del bando e sono riferibili alle categorie di seguito indicate: A. titoli di studio universitari e post-universitari; B. abilitazioni; C. titoli di carriera e di servizio. 2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo 50 punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli e' sommato al punteggio complessivo ottenuto dal candidato all'esito delle prove scritte e orali. A. Titoli di studio universitari e post-universitari: max 30 punti. A.1. I seguenti titoli di studio universitari e post-universitari per i quali possono essere attribuiti complessivamente non oltre punti 30 sono valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame di cui all'art. 11 del bando, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: A.1.1. laurea ex art. 2, comma 1, lettera c) del bando di concorso: laurea magistrale (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LMG /01 Giurisprudenza; LM - 63 scienze delle pubbliche amministrazioni; LM - 52 Relazioni internazionali; LM - 62 Scienze della politica; LM - 56 Scienze dell'economia; LM - 77 Scienze economico-aziendali ovvero laurea specialistica (LS) ex decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero diploma di laurea (DL) conseguito con ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», fino a punti 10, attribuendo: 110 e lode: 10 punti; da 105 a 110: 9 punti; da 100 a 104: 6 punti; da 95 a 99: 3 punti; fino a 94: 0 punti. A.1.2. ulteriore laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o diploma di laurea (DL), purche' i titoli siano diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del bando di concorso: punti 4, indipendentemente dal numero di lauree; A.1.3. laurea triennale (L), esclusivamente se diversa e ulteriore rispetto alla laurea di primo livello che ha costituito requisito di accesso per il conseguimento della laurea di secondo livello, magistrale o specialistica, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del bando di concorso, o di cui al precedente punto A.1.2 della presente tabella: punti 1, indipendentemente dal numero di lauree; A.1.4. master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'art. 2, comma1, lettera c), del bando di concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: punti 2, indipendentemente dal numero di master; A.1.5. diploma di specializzazione (DS) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'art. 2, comma1, lettera c), del bando di concorso: punti 5, indipendentemente dal numero di DS; A.1.6. dottorato di ricerca (DR) per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui all'art. 2, comma1, lettera c), del bando di concorso: punti 8, indipendentemente dal numero di DR. A.2 I titoli di studio rilasciati da un paese dell'Unione europea sono valutati ove gli stessi siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it A.3 I titoli di studio post-universitari sono valutati esclusivamente se conseguiti presso Universita' o scuole di specializzazioni individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80. B. Abilitazioni: max 10 punti. B.1. Le abilitazioni, per le quali e' attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10, con il seguente punteggio; B.1.1. abilitazione all'esercizio della professione forense conseguita previo superamento di esame di Stato: punti 4; B.1.2 abilitazione all'esercizio della professione notarile conseguita previo superamento del concorso per esame per la nomina a notaio: punti 2; B.1.3 Abilitazione scientifica-nazionale (A.S.N.) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia - Area 12 - Scienze giuridiche - decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 ottobre 2015 n. 855: punti 4. B.2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. C.Titoli di carriera e di servizio: max 10 punti. C.1. I titoli di carriera e di servizio sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; C.2. I titoli di carriera e di servizio per i quali puo' essere attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 10, sono: C.2.1 rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, svolti presso le amministrazioni indicate al punto C.1, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso della laurea: 0,5 punti per anno, fino ad un punteggio massimo complessivo di punti 5. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, i periodi sono valutati in relazione alla relativa percentuale; C.2.2 incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci anni, presso le amministrazioni indicate al punto C.1, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza: 3 punti, indipendentemente dal numero degli incarichi; C.2.3 incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci anni, presso le amministrazioni indicate al punto C.1, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza: 2 punti, indipendentemente dal numero degli incarichi; C.3. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si applicano anche i seguenti principi. C.3.1 si considerano le frazioni di almeno sei mesi e un giorno di servizio; C.3.2 in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato.