Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di novecentotrenta allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l’anno accademico 2020-2021.
IL COMANDANTE GENERALE Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla polizia di Stato, alla polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del Servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti, per l'anno 2020, nella misura del 60% dei posti complessivamente messi a concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata all'ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 66/2010; Valutata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per l'anno accademico 2020/2021, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di novecentotrenta allievi marescialli al 92° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: a) ottocentosessanta sono destinati al contingente ordinario di cui: 1) quindici sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore; 2) otto sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio; b) settanta sono destinati al contingente di mare di cui: 1) quindici per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC); 2) venti per la specializzazione «nocchiere» (NCH); 3) trenta per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM); 4) cinque per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC). 3. Dei trenta posti disponibili per il contingente di mare - specializzazione «tecnico di macchine», sette sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per «motorista navale» presso la Scuola nautica della Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle Autorita' di cui all'art. 2, comma 4, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1 con esonero dalle prove concorsuali. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di «motorista navale» con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A parita' di grado, e' prevalente l'anzianita' di servizio e, a parita' della stessa, la maggiore eta'. 4. La specializzazione «motorista navale» deve essere posseduta alla data di scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 1 e 6, e conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non e' ammessa per piu' di due volte. 6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni. 7. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla; b) prova scritta di composizione italiana; c) prova di efficienza fisica; d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; f) prova orale di cultura generale; g) prova facoltativa di una lingua estera, consistente in un esame scritto e orale nella lingua prescelta; h) prova facoltativa di informatica; i) valutazione dei titoli. 8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 1) alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, commi 1 e 6, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'; 2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; 4) non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 5) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 6) non siano sospesi dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa; 7) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza; b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'; 2) abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza; 3) godano dei diritti civili e politici; 4) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 5) non siano stati ammessi a prestare il Servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 6) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; 7) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 8) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 9) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; 10) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza. 2. Tutti i candidati devono possedere, inoltre, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti dalle universita' statali o legalmente riconosciute. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2019/2020. 3. I requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, commi 1 e 6, e alla data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1, lettera a), numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dalle seguenti Autorita': a) Capo di Stato maggiore del Comando interregionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; b) comandante regionale (o equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; c) sottocapo di Stato maggiore e capi reparto del Comando generale relativamente al personale in forza alle rispettive articolazioni. Per il personale in forza alle articolazioni del Comando generale di diretta collaborazione del comandante generale, del comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore, il giudizio e' espresso dai rispettivi capi ufficio; d) comandante del Quartier generale, comandante del Centro informatico amministrativo nazionale, comandante del Centro logistico, comandante del reparto tecnico logistico amministrativo degli istituti di istruzione, comandante del reparto tecnico logistico amministrativo dei reparti speciali, comandante del Centro navale e comandante del Centro di aviazione, relativamente al personale dipendente. 5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata («p.e.c.»), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione. 3. Ultimata la compilazione dell'istanza: a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del pdf generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza. 4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne dovra': a) registrarsi al portale indicando un indirizzo di posta elettronica certificata in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, al tutore; b) effettuare, al termine della procedura di compilazione dell'istanza, il salvataggio in locale del pdf generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla firma autografa del candidato e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale, dovra' essere scansionato e caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. Nel caso di assenso/autorizzazione di entrambi i genitori, il candidato avra' cura di scansionare, su un unico file, i relativi documenti di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificare il corretto inserimento dei file richiesti e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza. 5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata. 6. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatesi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'istanza sia presentata da un candidato minorenne, il modello dovra' essere sottoscritto dallo stesso e, a pena di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai fini dell'assenso a contrarre l'arruolamento e dell'autorizzazione all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale. L'istanza dovra' essere corredata, in tal caso, anche dalla scansione fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita la potesta' genitoriale. 7. I militari del Corpo in servizio che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. I militari che risultano assegnati a una Sezione di polizia giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorita' giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata dei profili di impiego specificati al successivo art. 4, comma 1, lettera m). Dell'avvenuto adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione al reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. 8. Le domande di partecipazione, presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 6, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 6. 9. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di reparto di appartenenza e grado (se appartenenti al Corpo) intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 6 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato in servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola meccanografica, data e luogo di nascita, nonche' il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere; b) il reparto cui e' in forza; c) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2019/2020, indicando l'istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito; e) se in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'; f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; g) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di Stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero in aspettativa; i) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all'art. 23 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'; m) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio. 2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della specializzazione «motorista navale». 3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di finanza deve indicare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) il contingente (ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende concorrere; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; g) di non essere gia' stato rinviato, d'autorita', dal corso allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; h) se alle armi, il grado rivestito e il reparto di appartenenza; i) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che presume di conseguire nell'anno scolastico 2019/2020, indicando l'istituto presso il quale e' stato o sara' conseguito; m) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; n) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico; o) il recapito presso il quale si desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia; q) l'eventuale possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all'art. 23 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o le certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di formazione per allievi marescialli, sara' iscritto, a cura dell'amministrazione, a un corso di laurea individuato dal Corpo. Pertanto, non dovra' trovarsi in situazioni comunque incompatibili con l'iscrizione all'universita'; s) di essere disposto, in caso di nomina a maresciallo, a raggiungere qualsiasi sede di servizio. 4. Il candidato, nella domanda di partecipazione al concorso, puo' richiedere di essere sottoposto anche alle seguenti prove facoltative: a) se concorrente per il contingente ordinario: 1) di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 2) di informatica; 3) di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero; b) se concorrente per il contingente di mare: 1) di conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese, inglese, spagnolo e tedesco; 2) di informatica; 3) di efficienza fisica scelta tra: corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia. 5. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere le previste prove scritta, orale e facoltativa di informatica; b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, devono specificare gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 6. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 12, 14 e 23, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare e della prova scritta nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica delle graduatorie finali di merito. 7. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del bando di concorso ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda 1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 6, con provvedimento del comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato e, se minorenne, da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; b) non siano corredate dal pdf generato dal sistema e/o da idoneo/i documento/i di riconoscimento; c) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste; d) pervengano all'indirizzo p.e.c. concorsoAM@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 6. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». 2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, commi 1 e 6; 2) inderogabilmente compilata entro il trentesimo giorno, revisionata e perfezionata - con la firma per presa visione del valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del motivo determinante la sua formazione; b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza dei termini di cui all'art. 3, commi 1 e 6; c) i Comandi di secondo livello devono comunicare tempestivamente al Centro di reclutamento: 1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso; 2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso. 2. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.). A tal fine le strutture periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia di finanza di cui all'allegato 2 delle relative norme di attuazione approvate con determinazione del Comandante generale n. 225632, in data 20 luglio 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, devono: a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione; b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M., inderogabilmente entro i termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza ex art. 10 norme di attuazione del «Nuovo servizio matricolare del Corpo della guardia di finanza»; e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. alla competente sottocommissione in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 12, il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti. 4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati all'art. 23 del bando e all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I candidati che concorrono per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale» devono inviare a mezzo pec, all'indirizzo concorsoAM@pec.gdf.it la citata documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2020, qualora non gia' presente agli atti matricolari. I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, l'amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica o il 10 luglio 2020 se concorrenti per i posti riservati agli appartenenti al Corpo in possesso della specializzazione «motorista navale». 5. I candidati che conseguiranno il diploma di istruzione secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2019/2020 dovranno presentare, secondo le modalita' e la tempistica che saranno comunicate dal Centro di reclutamento della Guardia di finanza, idonea documentazione attestante il possesso del citato titolo di studio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 2. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dal momento della restituzione. 7. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale del Corpo e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da: 1) due ufficiali della Guardia di finanza, membri; 2) due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di valutazione in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione. La sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e per le altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore sottocommissione, fermo restando l'unico presidente. Alle stesse, aventi la medesima composizione di quella originaria, non puo' essere attribuito un numero di candidati inferiore a cinquecento; c) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque ufficiali medici, membri; e) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque con anzianita' superiore), membri; f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo, composta da almeno dieci ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Per l'effettuazione delle prove facoltative di lingua straniera e di informatica, le sottocommissioni di cui al comma 1, lettera b) sono integrate rispettivamente da: a) docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della Commissione o da ufficiali della Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; b) ufficiali della Guardia di finanza appartenenti o impiegati nella specialita' telematica del ruolo tecnico logistico amministrativo, o ispettori in forza alle articolazioni tecniche della medesima specialita'. 4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta, orale e facoltativa di informatica dei candidati che le sosterranno in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d'istituto d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 5. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 6. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera f), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative. 2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere d) ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della Commissione giudicatrice.
Art. 9 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 2. Le proposte di esclusione dei candidati sono formulate dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 3. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dall'art. 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10 Documento di identificazione 1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita', oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 1. I candidati, che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 27 aprile 2020, la prova preliminare consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana. 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova, nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal 17 aprile 2020, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, qualora abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta, la prova orale e la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della prova preliminare. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 8. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete intranet del Corpo. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b). 11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi: a) tremilacentoquaranta posti della graduatoria del contingente ordinario; b) duecentoventi posti della graduatoria del contingente di mare, cosi' distinti: 1) cinquantacinque posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere abilitato al comando» (NAC); 2) settantatre' posti della graduatoria per la specializzazione «nocchiere» (NCH); 3) settantaquattro posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico di macchine» (TDM); 4) diciotto posti della graduatoria per la specializzazione «tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC). Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'ufficio centrale relazioni con il pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza - viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dall'art. 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del giorno 14 maggio 2020, nella sede che sara' resa nota con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. La prova scritta, della durata di sei ore, consiste nello svolgimento di una prova di composizione italiana unica per tutti i candidati. 3. Eventuali variazioni della data di svolgimento della prova saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art. 11, commi 2 e 12. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.